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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/06/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione specializzata in materia d'impresa
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1225/2022 R.G. promossa da
Parte_1
1
[...] nata in ROMA (RM) il 11/04/1969
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA ROMA 2/42 16121 GENOVA
rappresentata e difesa dall'Avv. SPAGLIARDI RICCARDO
appellante nei confronti di
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA MONTENOTTE 6/2A
SAVONA rappresentato e difeso dall'Avv. GANDALINI GIANLUCA
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1
Genova, contrariis reiectis, per tutte le ragioni e le causali esposte in atti, in accoglimento del proposto appello e in riforma della Sentenza n. 2545/2022 del
Collegio della Sezione Imprese del Tribunale di Genova: - Accertare e dichiarare inammissibili e/o infondate e/o prescritte e, conseguentemente, rigettare le domande proposte in via principale e in via subordinata dal nei Controparte_2
confronti di;
- Condannare il Fallimento appellato al pagamento delle Parte_1
spese e del compenso di causa di entrambi i gradi del giudizio e della fase cautelare, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge”.
Per l'appellato “Ogni contraria eccezione, Controparte_2
deduzione e istanza respinta l'adito Giudicante, respingendo l'avversario appello proposto in relazione alla Sentenza n. 2545/2022 del Collegio del Tribunale di Genova,
2 Sezione Imprese Voglia: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE rigettare l'appello ex adverso interposto, confermando, integralmente, la sentenza n. 2545/2022, pronunciata dal Tribunale di Genova, Sezione Specializzata Impresa, in data 03/11/2022, e pubblicata il 10/11/2022, dichiarando in ogni caso l'infondatezza delle avverse domande in fatto ed in diritto IN SUBORDINE Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'appello proposto, accertare e dichiarare la responsabilità della signora , ex art. 2033 e/o 2041 c.c., per aver Parte_1
corrisposto ed ella percepito, indebitamente, somme per complessivi CP_1
€100.780,37 riconducibili alla fallita {di cui € 96.856,37, attraverso il versamento di denaro contante e assegni, relativi anche a transazioni con l'estero non contabilizzati e in “nero”, e la ricezione di bonifici, riferiti anch'essi a transazioni dall'estero, o ricevuti dalla signora aventi le stesse caratteristiche, ed €3.924,00 Parte_2
attraverso l'emissione di note spese riguardanti trasferte mai effettuate, finalizzate unicamente a far dedurre il costo illecito a ed ottenere un illecito, non CP_1
tassato, guadagno, oltre a quelle relative all'indebita percezione del pagamento di canoni di locazione (per Euro 5.000,00); E per l'effetto condannare la sig.ra Pt_1
al risarcimento in favore della attrice fino alla concorrenza della
[...] Pt_3
somma di euro 105.780,37 In ogni caso, - Con vittoria, di spese, diritti e onorari, IVA
e CPA di legge comprese”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Rilevato in fatto:
− che conveniva in giudizio Controparte_2 Parte_1
allegando:
[...]
- che la società è stata amministrata fino al 2012 da e CP_1 Persona_1
successivamente -fino alla data del fallimento (dichiarato in data 17.10.2016 cfr. doc.
3 fasc. att.) - dalla moglie del primo Parte_4
3 - che gli organi fallimentari rilevavano che - a partire dal 2009 - la società poneva in essere una continua e sistematica evasione fiscale realizzata mediante l'omessa fatturazione dei corrispettivi e con distrazione degli stessi;
- che in ragione di ciò venivano rinviati a giudizio alcuni soggetti (tra cui la citata e , figlia della prima e del ) per Parte_4 Persona_2 Persona_1
rispondere – tra l'altro - di fatti di bancarotta fraudolenta;
- che la convenuta (sorella di ) è stata identificata dal Parte_1 Per_2
fallimento come amministratrice di fatto della società fallita e beneficiaria di versamenti del tutto privi di causa e sottratti al patrimonio sociale;
- che quindi il fallimento ha chiesto in citazione – in odio alla convenuta - di ottenere:
a) previa declaratoria della qualità di amministratore di fatto della società in capo alla
, la condanna di quest'ultima al risarcimento/rimborso di euro Parte_1
100.780,37 oltre accessori, ai fini degli artt. 2476 e/o 2392-2393 c.c. e 146 L. Fall., oltre alla rifusione dei danni conseguenti dagli inadempimenti tributari e contributivi imputabili alla società;
b) in subordine la condanna al risarcimento per responsabilità extracontrattuale per i danni discendenti dagli indebiti versamenti ottenuti;
c) in ulteriore subordine la condanna alla restituzione di quanto indebitamente ottenuto ex articolo 2033 cc ovvero a titolo di ingiustificato arricchimento;
− che si costituiva la convenuta contestando l'assunto attoreo Parte_1
ed in particolare negando di aver assunto il ruolo di amministratore di fatto, negando la natura indebita dei versamenti ottenuti sia in quanto discendenti dal rapporto di lavoro subordinato in essere tra essa convenuta e la società sia per assenza CP_1
di prova sulla provenienza dalla società di detti accreditamenti;
− che venivano escussi alcuni testi e disposta acquisizione documentale ex art. 210 cpc;
− che la causa veniva quindi assunta in decisione” (sentenza di primo grado, pagg. 2-3).
4 Con sentenza definitiva n. 2545/2022 del 10/11/2022, il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, così decideva: “Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. condanna al versamento dell'importo di Euro 105.780,37 Parte_1
in favore di oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_2
monetaria dalla data dei singoli accreditamenti (indicati in parte motiva) al saldo;
2. condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_2
delle spese del presente procedimento, liquidate in Euro 10.000 per
[...]
spettanze professionali in Euro 1.545 per esborsi non imponibili oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
, con atto notificato in data 13.12.2022.
[...]
Con comparsa si costituiva il il quale instava per Controparte_2
il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 13.04.2023 la Corte rinviava all'udienza del 12.06.2024 per precisazione delle conclusioni;
successivamente la causa veniva rimessa sul ruolo per riorganizzare il ruolo del relatore.
Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza collegiale in data 29.01.2025, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione immediata con ordinanza in data 6.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
PRIMO MOTIVO: Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la
Sentenza per aver ritenuto, sulla scorta delle risultanze delle indagini penali, che
5 si fosse resa responsabile del concorso esterno nel reato di Parte_1
bancarotta per distrazione ex art. 219 (rectius, art. 216) co. 1, n. 1) L. Fall.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che dagli atti delle indagini penali emergesse la responsabilità di a titolo di concorso esterno nel reato di bancarotta per Parte_1
distrazione ex art. 219, co. 1, n.1, l.f. Detta statuizione sarebbe errata in quanto: i)
“dagli atti delle indagini penali non è possibile trarre alcun elemento idoneo a condurre all'accertamento di un coinvolgimento di nel reato di bancarotta Parte_1
fraudolenta, neppure come concorrente esterna, non essendo neppure stata iscritta nel registro degli indagati” (atto d'appello, pag. 9); ii) il suo coinvolgimento era stato escluso dal GIP che nel provvedimento di dissequestro dell'immobile ritenuto riconducibile alla madre, la definiva “terza estranea”; iii) il reato di bancarotta fraudolenta è un reato proprio e che pertanto difettavano per il concorso dell'extraneus difettavano i requisiti oggettivi e soggettivi della condotta di partecipazione;
gli atti prodotti in modo frammentato non permetterebbero di valutare eventuali responsabilità di terzi estranei.
SECONDO MOTIVO: La sentenza è errata, per aver ritenuto che la condotta di
fosse idonea a integrare il concorso nel reato di cui all'art. 216., Parte_1
co. 1, n. 1 L. Fall.
Con il secondo motivo, l'appellante riproduce le censure di cui al primo motivo e, peraltro, aggiunge che la sentenza sarebbe errata per aver il Tribunale ritenuto che la condotta di integri l'elemento oggettivo del concorso nel reato di cui Parte_1
all'art. 216, co. 1, n. 1 l.f., non essendo sussistente nel comportamento tenuto da Pt_1
un contributo fattivo materiale o morale alla produzione dell'evento.
La , infatti, non solo, era priva di alcun potere decisionale come Pt_1
riconosciuto in sentenza, ma altresì risulta per tabulas che fosse dipendente della stessa.
“e dunque risulta evidente, di conseguenza, che se non aveva alcun Parte_1
potere di influenzare, in alcun modo, le scelte sociali, non poteva certo porre in essere
6 comportamenti attivi causalmente collegati al depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori.” (atto d'appello, pag. 12).
TERZO MOTIVO: Fermi restando i precedenti motivi, l'appellante, con il terzo motivo (subordinato al precedente), censura la Sentenza là dove afferma: “che la configurabilità del concorso della convenuta nella bancarotta di CP_1
emerge dalle risultanze delle indagini penali a carico della famiglia e del Pt_1
gruppo dirigente della , da cui discende che la convenuta ha incassato – CP_2
nel periodo 2009 – 2014 importi ingiustificati provenienti dal patrimonio
”. CP_2
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo cure nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che – sulla base delle risultanze delle indagini penali – fosse provata la condotta distrattiva di . Parte_1
L'appellante lamenta che “non è stata raggiunta la prova di alcun condotta distrattiva da parte di , tantomeno dalle risultanze delle indagini penali” (atto Parte_1
d'appello, pag. 13). In particolare quanto alle condotte distrattive attribuitele deduce che: i) quanto alle cd note false le stesse costituivano uno “strumento” utilizzato dalla società per integrare lo stipendio di tutti i dipendenti come emergerebbe dalle indagini penali ed in particolare dalla testimonianza di onfermava di avere ricevuto Tes_1
contante in seguito a presentazione di note spese;
ii) quanto ai “pagamenti di alcuni canoni di locazione che sarebbero stati effettuati da nell'interesse di CP_2 Pt_1
, nel corso del 2009. Il giudice ha errato nel considerare tali erogazioni come
[...]
distrazioni, considerato che le stesse non possono che costituire un “fringe benefit”, trattandosi di erogazioni corrisposte nell'ambito del rapporto di lavoro che pacificamente intercorreva con ” (atto d'appello, pag. 15); iii) quanto Parte_1
alla “percezione da parte della , sul proprio conto, della somma di euro Pt_1
96.856,37”, l'appellante lamenta che contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza la convenuta abbia contestato la provenienza di tale denaro dalla società, non essendo utilizzabile quale elemento la pagina 147 della informativa conclusiva della PG che
7 contiene un mero prospetto riepilogativo di tutte le operazioni intervenute sul conto di ed in ogni caso tali somme “fonderebbero comunque la loro Parte_1
causa debendi nel rapporto di lavoro subordinato che ha legato la convenuta e CP_2
per quasi vent'anni” (appello pag. 17) costituendo “stipendio in nero”, e che tale comportamento costituisse una normale prassi all'interno della società come confermato dai testi sentiti.
QUARTO MOTIVO: L'appellante impugna la sentenza per aver riconosciuto in capo a l'elemento soggettivo del reato di concorrente esterno nel Parte_1
delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Con il quarto motivo, l'appellante critica la sentenza di prime cure nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato per cui è causa in capo a
. In particolare, per la parte appellante “L'elemento soggettivo del reato Parte_1
contestato sussiste quando sono dimostrate (i) la volontarietà della condotta del concorrente extraneus, e (ii) la consapevolezza che la condotta determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, come affermato da numerose sentenze di legittimità”. (appello pag. 19) “la Sentenza ha commesso l'errore di ritenere che la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato possa essere dimostrata dalla “consapevolezza” dell'assenza di alcun titolo giustificativo dei versamenti di danaro effettuati a (che, si ribadisce, non è comunque dimostrata). Ciò Parte_1
in quanto l'elemento soggettivo del dolo di concorso sussisterebbe solo ove fosse dimostrata la consapevolezza, in capo a di operare insieme Parte_1
all'amministratore intraneus al fine di distrarre fondi dal patrimonio sociale;
la mera percezione di somme di danaro, non può dunque dimostrare di per sé la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a ”. Parte_1
Inoltre per l'appellante “la ridotta misura delle note spese, unica condotta, per così dire,
“attiva” di , e la generale consapevolezza che in azienda tale fosse la Parte_1
prassi, rende dubbio che le specifiche circostanze del fatto siano comunque tali da rivelarne la finalità distrattiva” fossero state considerate dalla stessa una distrazione, e
8 non una mera integrazione della retribuzione, è presumibile che la stessa non le avrebbe versate sul proprio conto personale;
la “ingenuità” di rende evidente Parte_1
che la stessa non fosse minimamente a conoscenza dell'asserito progetto criminoso posto in essere dagli amministratori di ”. (atto d'appello, pagg. 20-22). CP_2
I motivi da uno a quattro debbono essere esaminati unitariamente in virtù dell'intima connessione che li unisce, e sono a parere della Corte, infondati.
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE.
Costruiscono principi consolidati in tema di bancarotta fraudolenta che: i) “In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente
"extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori” (Cass. Sez. 5, n. 4710 del
14/10/2019, dep. 2020, Rv. 278156 - 02); ii) “L'elemento soggettivo del Tes_2
delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte” (Cass. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016,
Rv. 266805). Per_3
Le operazioni compiute dagli amministratori di fatto e di dritto della società
e da altri oggetti operanti all'interno della società, sono state oggetto di CP_2
indagini ad opera della GDF a conclusione delle quali alcuni soggetti sono stati rinviati a giudizio (cfr. all.ti attore 5 comunicazione notizia di reato, 14 decreto fissazione udienza preliminare); ii) la società è stata oggetto di verifica fiscale (cfr. PVC all. 8).
9 Nella specie, come analiticamente esposto nella sentenza impugnata, risulta dagli accertamenti effettuati nell'ambito del procedimento penale che l'odierna appellante:
i) ha presentato note spese viaggio per un totale di euro 3.924,00 per le quali in sede di verifica fiscale non ha presentato (né successivamente fornito agli operanti) alcuna giustificazione:
ii) ha ricevuto pagamenti di canoni di locazione per euro 5000 mediante pagamenti in contanti derivanti dalla sistematica violazione degli obblighi fiscali senza fornire alcuna giustificazione in ordine a tali pagamenti (cfr. doc 7 attore):
10 iii) ha ricevuto ingenti somme di denaro per un ammontare di euro 96.856,37 provento dell'attività “in nero” della società (all.5 attore): CP_2
Secondo l'appellante la ricezione di tali somme (fatto non contestato) sarebbe giustificata dal fatto che le stesse (ricezione somme dietro presentazione di note spese, 11 pagamento locazione, ricezione sul proprio conto corrente di somme in contanti, versamento assegni, bonifici da ) costituirebbero una “integrazione” del Pt_2
proprio stipendio e che il pagamento di una parte di stipendio “in nero” fosse una prassi della società.
Tale deduzione (oltre a costruire una ulteriore conferma della provenienza di tutte le somme ricevute da ) non è stata provata. CP_2
Dall'esame degli accertamenti compiuti risulta che alcuni dipendenti dopo lo spostamento della sede della società (da Avegno a ) godessero di una CP_3
“integrazione” dello stipendio in nero per compensare il maggiore spostamento e peri fatto di mettere a disposizione la propria auto, come riferito da Testimone_3
(direttore commerciale prima INTEGREE, società già facente capo alla famiglia poi fallita, e successivamente di fino al 2012): Pt_1 CP_2
Per quanto riguarda n particolare tale “integrazione” è emersa dall'analisi Tes_1
delle scritture extracontabili:
12 Per , invece, non è stata rinvenuta alcuna documentazione in merito Pt_1
risultando al contrario dagli accertamenti svolti della GDF sia in sede penale che in sede tributaria che tutte le somme ricevute non trovassero giustificazione alcuna.
In merito alla ricezione di tali somme gli accertamenti bancari e dalle acquisizioni documentali effettuate dalla GDF è emerso infatti che (all.5):
A tale proposito, la Corte rileva come la stessa si occupasse in prima Pt_1
persona della contabilità “K” (contabilità parallela risultante dall'esame delle scritture extracontabili) e come pertanto fosse direttamente a conoscenza dell'origine illecita e spoliativa delle somme ricevute (PVC doc. 8):
13
Come correttamente ritenuto dal Tribunale sussiste in capo all'odierna appellante l'elemento doloso dell'extraneus nel reato di bancarotta per distrazione con la consapevolezza che tale comportamento abbia cagionato “un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori”.
QUINTO MOTIVO:
Con il quinto motivo, l'appellante critica la sentenza di prime cure nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che la prescrizione debba essere calcolata secondo i termini previsti e non con l'ordinario termine quinquennale.
Secondo l'appellante non sussistendo gli estremi del concorso esterno nel reato di bancarotta fraudolenta, di conseguenza “la prescrizione debba essere calcolata secondo l'ordinario termine quinquennale, e non quello più lungo previsto dall'art. 2947 co. 3
c.c.; - che il dies a quo non possa essere individuato nella data del fallimento ma dal momento di ogni singola condotta (asseritamente) illecita, posto che tali condotte e i danni conseguenti erano conoscibili già al momento della loro realizzazione;
- che non vi sono ragioni per ritenere che prima del fallimento, la prescrizione non decorresse, in quanto il corso della prescrizione è impedito soltanto dall'impossibilità legale di far valere il proprio diritto, salve le eccezioni stabilite dalla legge con riferimento ai casi tassativi di sospensione della prescrizione per rapporti fra le parti o per le particolari condizioni in cui venga a trovarsi il titolare del diritto” (atto d'appello, pag. 23).
SESTO MOTIVO
14 Con il sesto motivo, l'appellante si duole della sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto configurata la responsabilità extracontrattuale dell'odierno appellante derivante dal concorso esterno nel reato di bancarotta.
L'appellante, innanzitutto, richiama le censure formulate con i precedenti motivi e in particolare che “(i) non essendo dimostrato che esercitasse poteri Parte_1
gestori della società fallita, non è possibile sostenere che la stessa abbia posto in essere il fatto illecito causativo di danni in capo alla società (è necessario tenere presente che era una semplice lavoratrice subordinata e che ogni eventuale somma Parte_1
dalla medesima percepita non potrà che essere stata la conseguenza di una scelta altrui);
(ii) non è stata dimostrato la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa ovvero del dolo in capo a e quella dedotta non è una fattispecie di Parte_1
responsabilità oggettiva;
(iii) in conseguenza di quanto precede, risulta altresì insussistente la dimostrazione del fatto che alla società fallita sia conseguito un danno ingiusto causato dal comportamento colposo ovvero doloso di ” (atto d'appello, pagg. 24 Parte_1
e 25).
IL RIGETTO DEI MOTIVI DA UNO A QUATTRO È DIRIMENTE E COMPORTA
IL RIGETTO DEI MOTIVI CINQUE E SEI.
SETTIMO MOTIVO
Con il settimo motivo – proposto in via di estremo subordine – l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha condannato Pt_1
al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 10.000,00 oltre accessori.
[...]
Sostiene in particolare l'odierno appellante che: “(i) il ha Controparte_2
proposto, in corso di causa, ricorso per sequestro conservativo che è stato rigettato con decreto del 15/12/2020; (ii) Il ha agito in giudizio per il riconoscimento in CP_2
capo a del ruolo di amministratore di fatto, e conseguente domanda Parte_1
(cfr. conclusioni atto di citazione ) di risarcimento del danno “da CP_1
15 liquidarsi (in conformità a quanto statuito dalla decisione della Suprema Corte di cassazione n. 2769/2019), utilizzando il criterio dell'equità, applicando una percentuale del 30% rispetto al credito complessivo vantato dall'erario (2.761.643,45, come affermato a pag. 5 dell'atto di citazione del )”, e dunque per un totale CP_2
di euro 920.547,82. Il rigetto della domanda cautelare e della domanda principale, con accoglimento di una minima parte della domanda avversaria avrebbe dovuto condurre la Sentenza a, quantomeno, compensare le spese del primo grado tra le parti” (atto d'appello pag. 25).
Ad avviso della Corte il motivo non è accoglibile.
Quanto alla deduzione secondo la quale il fallimento avrebbe chiesto un risarcimento di euro 920.547,82 e che pertanto il Tribunale avrebbe dovuto compensare parzialmente le spese risulta al contrario che il fallimento abbia domandato la condanna di “ al risarcimento e al rimborso, in favore della curatela Parte_1
attrice, di tutti i danni direttamente conseguenti alle condotte supra segnalate, fino alla concorrenza della somma pari ad € 100.780,37, {ossia all'ammontare degli importi debitamente sottratti alle casse sociali, di cui € 96.856,37, distratti attraverso il versamento di denaro contante e assegni, relativi anche a transazioni con l'estero non contabilizzate e “in nero”, e la ricezione di bonifici, riferiti anch'essi a transazioni dall'estero, o ricevuti dalla signora (si veda il CAPO 5a)) aventi le Parte_2
stesse caratteristiche, ed € 3.924,00 distratti attraverso l'emissione di note spese riguardanti trasferte mai effettuate, finalizzate unicamente a far dedurre il costo illecito a ed ottenere un illecito, non tassato, guadagno (si veda il CAPO 5b))}, CP_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero alla corresponsione della somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, anche, eventualmente, all'esito di specifica C.T.U, della quale ci si riserva di chiederne il licenziamento”.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE
ESSERE RIGETTATO.
SPESE
16 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da Parte_1
dispositivo in favore della parte , ritenendo, quanto alla Controparte_1
misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM
55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
e così complessivamente € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'appello proposto da , confermando integralmente Parte_1
la sentenza appellata;
2. condanna a rifondere le spese del presente grado di Parte_1
giudizio liquidate in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte;
Controparte_1
17 3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 4/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Francesca Traverso Dott. Riccardo Baudinelli
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