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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 13017/2024, pendente tra
, rappresentata, assistita e difesa, per delega allegata al Parte_1 ricorso, dalle avvocate Silvia Comolli e Francesca Quadrio, nello studio delle quali, in Milano, Viale Premuda n. 14, è elettivamente domiciliata ricorrente
e
Controparte_1
convenuta contumace
Oggetto: impugnazione licenziamento;
differenze retributive
Conclusioni:
Per la ricorrente:
Voglia il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione, così giudicare:
Nel merito:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera ricevuta il 23 luglio 2024 e conseguentemente b) in via principale condannare la convenut in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell' Lgs 23/2015, al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima di 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.734,81 lordi mensili corrispondente a complessivi € 62.453,16 lordi, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a sei mensilità;
c) In via subordinata e salvo gravame quanto alla domanda sub b, condannare la convenut in persona del legale rappresentante pro tempore, ai Controparte_1 sensi del dell'art. 3 comma 1 e art. 9 del D. Lgs 23/2015, al
1 pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 1.734,81 lordi mensili corrispondente a complessivi € 10.408,86 lordi o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a 3 mensilità; in ogni caso d) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento di quanto maturato a titolo di differenze retributive per i titoli misura di €. 2.495,82 lordi e, per l'effetto, condannare convenut in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo sopra indicato in favore della ricorrente, ovvero quelle diverse somme che ai suddetti titoli dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
- oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Svolgimento del processo
La ricorrente ha convenuto in giudizio la deducendo: - di Controparte_1 essere stata assunta da in data 29.5.2023 con contratto a tempo Controparte_1 determinato poi trasformato a tempo indeterminato inquadrata nel 6° livello del CCNL Commercio con orario full-time; - di avere svolto, sin dalla data di assunzione, la mansione di operaia presso la dipendenza della convenuta in Sedriano (MI), via L. Galvani 5/7 ove si trova il sito produttivo della società Laboratorio Gastronomico Due A.A. Srl;
- che la società Laboratorio Gastronomico Due A.A. Srl aveva, infatti, negli anni precedenti, appaltato alla società l'attività di preparazione e Controparte_1 confezionamento di tramezzini e p to sino al giorno 30 giugno 2024 quando la società l contratto di Parte_2 appalto a causa di gravi tra le quali il Controparte_1 mancato pagamento delle retribuzioni sin dal mese di maggio 2024 dei lavoratori addetti all'appalto; - di non avere ricevuto alcuna retribuzione dal 30 aprile 2024 né alcuna busta paga;
- di avere richiesto, con lettera del 2 luglio 2024, il pagamento della retribuzione maturata sin dal mese di maggio 2024 e la consegna delle buste paga e lamentato la maturazione di differenze retributive per essere stata impiegata per tutto il periodo lavorato come fosse una lavoratrice a chiamata;
- di essere stata licenziata con lettera del 17 luglio 2024, con riferimento unicamente alla perdita dell'appalto presso il cliente dove veniva svolta la Sua prestazione lavorativa, senza altro aggiungere circa la possibilità di adibirla ad altro appalto;
- di avere quindi impugnato il licenziamento;
- di avere raggiunto un accordo, in data 29 luglio 2024, con la società Laboratorio Gastronomico Due A.A., sottoscrivendo un verbale di conciliazione in sede sindacale che prevede il pagamento rateale di una somma calcolata, in assenza dei cedolini paga, sulla base delle sole ore effettivamente lavorate nel mese di maggio 2024 e giugno 2024; la somma comprende anche le spettanze di fine rapporto calcolate sino al 30 giugno 2024; - di non avere, ad oggi, ricevuto le buste paga da Controparte_1
e neppure alcun pagamento, rimanendo creditrice delle differenze retributive tra
[...] nto percepito dalla committente per i mesi di maggio 2024 e giugno 2024 e per le spettanze di fine rapporto, nonché di quanto maturato dall'1.7.2024 al 23.7.2024 a titolo di retribuzione mensile, retribuzioni indirette, spettanze di fine rapporto.
2 Tanto premesso, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
La società convenuta è rimasta contumace.
Alla udienza del 29.1.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1. Con lettera del 17 luglio 2024 (doc. 4, fascicolo ricorrente), la società convenuta ha comunicato alla ricorrente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con la seguente motivazione: “la scrivente società, a causa della perdita dell'appalto presso il cliente dove veniva svolta la sua prestazione lavorativa, ha determinato la soppressione del Suo posto di lavoro. Pertanto la scrivente società è costretta con la presente a comunicarle l'interruzione del rapporto di lavoro alla data di ricezione della presente”.
La ricorrente ha contestato la sussistenza della necessità di procedere alla soppressione del posto di lavoro, affermando che vi sarebbero altri appalti dislocati sul territorio nazionale ove essere reimpiegata.
La Suprema Corte ha chiarito che “In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 29099 del 11/11/2019, Rv. 655704 - 01).
La società convenuta non si è costituita e quindi non ha assolto a tale onere, con la conseguenza che le ragioni poste a fondamento del licenziamento, peraltro indicate in maniera del tutto generica con riferimento alla perdita dell'appalto, devono ritenersi insussistenti e la domanda deve essere accolta.
2. In applicazione dell'art 3 comma 1 del D. Lgs 23/2015 la convenuta
[...] deve essere condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria nella CP_1 misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.734,81 lordi mensili.
L'indennità è quantificata nella misura indicata in considerazione della durata del rapporto di lavoro, delle dimensioni della società convenuta (doc. 1, fascicolo ricorrente) e del comportamento della stessa in ordine alla gestione del rapporto di lavoro.
3. La ricorrente ha, altresì, chiesto il pagamento delle retribuzioni maturate dal 30 giugno 2023 al 23 luglio 2024 e le spettanze di fine rapporto maturate nel medesimo periodo, oltre che l'indennità sostitutiva del preavviso.
Le somme richieste trovano fondamento nelle disposizioni del contratto inter partes (doc. 2, fascicolo ricorrente) e del CCNL applicato al rapporto di lavoro (doc. 7, fascicolo ricorrente).
La quantificazione risulta correttamente effettuata anche con riferimento – anche
- ai dati emergenti dalle buste paga disponibili (doc. 2, fascicolo ricorrente).
3 E' noto che spetti al datore di lavoro l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (cfr. ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 991 del 20/01/2016, Rv. 638615 – 01 ed in generale Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
La società convenuta è rimasta contumace, di talché non vi è prova dell'avvenuto pagamento delle spettanze della ricorrente, né è stata fornita una ricostruzione alternativa dei fatti di causa, anche sotto il profilo di una diversa quantificazione delle spettanze pretese.
Le domande di parte ricorrente devono, quindi, essere accolte e la convenuta deve essere condannata a pagare al ricorrente somma lorda di € 2.495,82, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 23.7.2024 e per l'effetto: condanna la convenuta ai sensi dell'art 3 comma 1 del D. Lgs Controparte_1
23/2015, al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima di 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.734,81 lordi mensili;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento di quanto maturato a titolo di differenze retributive per i titoli di cui al ricorso, nella misura di €. 2.495,82 lordi e, per l'effetto: condanna la convenuta al pagamento dell'importo sopra indicato in favore della ricorrente, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 29/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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