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Ordinanza 13 aprile 2025
Ordinanza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, ordinanza 13/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/388
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice Dott.ssa Micol Menconi;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 aprile 2025;
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 388/2025, avente ad oggetto “RICORSO EX ART. 671 C.P.C.”, promosso da:
(P.IVA ), con sede in Località Punta Istaula, Via Indonesia Controparte_1 P.IVA_1
nr. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: CP_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Gaggero (C.F.: C.F._1
) e Saverio Mignone (C.F.: ) del Foro di Genova, e C.F._2 C.F._3 dall'Avv. Stefano Oggiano (C.F.: ), elettivamente domiciliati presso lo C.F._4 studio di quest'ultimo, in Via Germania nr. 34; CP_1
ricorrente/i
contro
Pagina 1 P.IVA ), con sede legale in Via Domenico Cimarosa nr. 10, Catania CP_3 P.IVA_2
(CT), in persona del legale rappresentante pro tempore;
resistente contumace
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. autorizzare il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili e immobili, dei crediti, delle somme o delle cose di e/o dovuti a (P.IVA CP_3
) con sede legale in Via Domenico Cimarosa 10, 95124 Catania (CT), a garanzia dei P.IVA_2
crediti vantati da per le ragioni esposte in atti, fino alla concorrenza della Controparte_1
somma di Euro 95.000,00 (novantacinquemila/00), o della maggiore o minore somma meglio ritenuta, comprensiva di capitale, interessi, rivalutazione, spese maturate e maturande, spese legali per il tempo necessario ad ottenere dal competente Giudice una sentenza definitiva, anche in considerazione di eventuali impugnazioni e gradi di giudizio e/o esecuzione, fissando ex art. 669- octies c.p.c. il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
2. disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione;
3. in ogni caso, condannare al pagamento delle spese, del presente CP_3 procedimento”.
Parte resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 9 aprile 2025, parte ricorrente chiedeva di dichiarare la contumacia della parte resistente, e si richiamava a quanto già dedotto nel proprio ricorso, evidenziando la sussistenza del presupposto del periculum in mora, sia da un punto di vista soggettivo, anche in considerazione della condotta processuale della controparte, sia da un punto di vista oggettivo, con particolare riferimento alle attuali condizioni patrimoniali della società resistente.
Il Giudice, previa declaratoria della contumacia della resistente, tratteneva la causa in riserva.
*****
Deve essere autorizzato il richiesto sequestro conservativo.
Il ricorrente ha fornito la prova sia del fumus boni iuris, sia del periculum in mora.
Circa il primo presupposto, occorre osservare che, con riferimento al sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., il fumus boni iuris viene individuato in una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa creditoria.
Pagina 2 Nella specie, parte ricorrente ha prodotto le fatture indicative delle prestazioni commissionate dalla resistente, e realizzate dalla ricorrente sull'imbarcazione M/y “Allie”, con relative forniture CP_4
di materiali e componenti, indicazione di costi di rimessaggio maturati nel corso del tempo, oltre agli ulteriori servizi e prestazioni rese dalla ricorrente sul predetto bene presso le proprie strutture
(vedi doc. 8 allegato al ricorso introduttivo).
La società ricorrente ha altresì prodotto le fatture indicative dei costi di rimessaggio, dei servizi e delle prestazioni commissionate dalla e realizzate dal Cantiere sul MO Pirelli CP_3
PZERO 1100, con relativa fornitura di materiali e componenti, ed indicazione dei rispettivi costi
(vedi docc. 13; 13.1; 14; 14.1).
Risultano prodotti gli ordini di servizio e commesse per entrambi i mezzi (vedi docc. 3 e 6).
La ricorrente ha allegato il pagamento, da parte della resistente, di un acconto delle commesse nr.
22377/1 per “Allie”, e nr. 22396/1 per il MO (vedi docc. 9 e 10), rimanendo, quindi, la debenza del residuo.
A fronte dei puntuali e specifici solleciti inoltrati dalla ricorrente per ottenere il pagamento delle proprie spettanze, non risulta che parte resistente abbia mai contestato, neppure genericamente, il credito vantato dalla controparte.
Invero, in seguito alla missiva del 21 gennaio 2025, con la quale la società ricorrente nuovamente ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 74.562,16, parte resistente ha proposto l'ennesimo piano di rientro, chiedendo uno “sconto” di € 4.000,00, e proponendo il pagamento degli ulteriori € 70.000,00 con 10 rate mensili da € 7.000,00, così implicitamente ammettendo la fondatezza delle pretese di controparte (vedi docc. 19; 19.1; 19.2 e 20).
D'altra parte, la convenuta, non costituendosi, non ha avuto interesse a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, allegando l'avvenuto pagamento degli importi vantati dalla ricorrente, o la sussistenza di cause impeditive o estintive del credito altrui.
Pare, quindi, che sussista il fumus boni iuris.
È sussistente anche il periculum in mora, inteso come fondato timore, per il creditore, di perdere la garanzia del proprio credito. È noto che, in materia di sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi soggettivi, quali comportamenti del debitore che lascino presumere la possibilità di porre in essere atti depauperativi del patrimonio, o che dimostrino una volontà di sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione, sia da elementi oggettivi, inerenti alla capacità patrimoniale del debitore, in rapporto all'entità del credito.
Pagina 3 Nella specie, si rileva la condotta del debitore che, in seguito al pagamento degli acconti iniziali nell'anno 2023, non ha più corrisposto alcunché alla controparte, disattendendo costantemente le numerose richieste di pagamento e solleciti avanzati dalla parte ricorrente, non onorando i piani di rientro concordati tra le parti, e rivelandosi altresì inadempiente all'impegno dallo stesso assunto da ultimo nella missiva del 24 gennaio 2025, con la quale la ha riferito che avrebbe avuto CP_3 la disponibilità della somma di € 70.000,00 nel mese di febbraio, per cui ha proposto il predetto pagamento in un'unica soluzione alla data del 28 febbraio 2025.
Peraltro, risulta prodotto in atti il contratto di compravendita con il quale la ha CP_3 trasferito alla l'imbarcazione M/y “Allie”, per un corrispettivo pari ad € Controparte_5
768.600,00, da versare secondo le seguenti modalità: € 31.500,00, versati allo stakeholder
[...]
, a titolo di caparra confirmatoria il 23 dicembre 2024; € 31.500,00, versati Controparte_6
allo stakeholder , a titolo di caparra confirmatoria il 23 gennaio Controparte_6
2025; € 84.058,57 versati il 31 gennaio 2025 alla € 501.541,43 versati alla data della CP_3
stipula del contratto (6 febbraio 2025); ed € 120.000,00 con pagamenti di pari importo alle date del
28 febbraio, 30 marzo e 30 aprile 2025. Ebbene, neppure a fronte dei predetti (verosimili) incassi di parte del corrispettivo per la vendita di “Allie” pare che la resistente abbia corrisposto alcunché alla ricorrente per le spettanze di quest'ultima.
Vi è di più. A fare temere la perdita del credito vantato dalla ricorrente è la condizione stessa in cui la società resistente opera sul mercato, ed il patrimonio della CP_3
Si vedano, a tal proposito, la visura ed il bilancio prodotti in atti dalla ricorrente, dai quali si evince l'esiguo capitale sociale di pari ad € 10.000,00, a fronte della pretesa creditoria della CP_3 controparte, superiore ad € 70.000,00, le ingenti perdite accumulate dalla resistente negli anni 2022
e 2023, la limitata liquidità disponibile, e la forte esposizione debitoria di nonché la CP_3 verosimiglianza del fatto che il corrispettivo correlato alla compravendita del M/y “Allie”, rispetto alla quale residuano ancora delle rate da pagare, sia l'unico credito sul quale la ricorrente possa soddisfarsi.
Ciò si desume, in particolare, dalla nota integrativa del bilancio, nel momento in cui si legge che i corrispettivi riscossi per la vendita di altre imbarcazioni sono già stati destinati ad altre operazioni, quali l'estinzione anticipata dei contratti di leasing. Del resto, dalla predetta nota non si desume alcun piano predisposto dalla società resistente, finalizzato a sanare la rispettiva esposizione debitoria ma, anzi, pare vi sia un progetto di vendita di tutte le imbarcazioni da diporto al fine di acquistare un altro tipo di imbarcazione.
Pagina 4 Inoltre, nel verbale di assemblea ordinaria allegato al bilancio, datato 20 settembre 2024, la CP_3
dà atto anche di finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci, la cui restituzione è allo stato
[...]
sospesa, e si evince l'approvazione della proposta di coprire la perdita di esercizio con le riserve apposte in bilancio, per un importo di € 350.857,00, andando così ad esaurire per l'intero la predetta voce, come si evince dal bilancio stesso.
Per tutto quanto sopra esposto, ritenuti sussistenti entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, dev'essere autorizzato il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili ed immobili di proprietà della resistente, o delle somme e beni dovute alla medesima, fino alla concorrenza della somma individuata dalla parte ricorrente in € 76.556,82 IVA inclusa (pag. 8 del ricorso introduttivo), oltre interessi legali dal dovuto, sino all'effettivo saldo.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano nell'importo indicato in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.251,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.202,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.771,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.224,00
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 bis e ss c.p.c.;
Pagina 5 AUTORIZZA il sequestro conservativo in favore della ricorrente, nei confronti della resistente, anche presso terzi, dei beni mobili ed immobili di proprietà della resistente, o delle somme e beni dovuti alla medesima, fino alla concorrenza della somma di € 76.556,82, oltre interessi legali dal dovuto, sino al saldo;
CONDANNA la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 5.224,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
FISSA termine fino al 10 giugno 2025 per l'introduzione del giudizio di merito.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 13 aprile 2025
Il Giudice,
Dott.ssa Micol Menconi
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice Dott.ssa Micol Menconi;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 aprile 2025;
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 388/2025, avente ad oggetto “RICORSO EX ART. 671 C.P.C.”, promosso da:
(P.IVA ), con sede in Località Punta Istaula, Via Indonesia Controparte_1 P.IVA_1
nr. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: CP_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Gaggero (C.F.: C.F._1
) e Saverio Mignone (C.F.: ) del Foro di Genova, e C.F._2 C.F._3 dall'Avv. Stefano Oggiano (C.F.: ), elettivamente domiciliati presso lo C.F._4 studio di quest'ultimo, in Via Germania nr. 34; CP_1
ricorrente/i
contro
Pagina 1 P.IVA ), con sede legale in Via Domenico Cimarosa nr. 10, Catania CP_3 P.IVA_2
(CT), in persona del legale rappresentante pro tempore;
resistente contumace
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. autorizzare il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili e immobili, dei crediti, delle somme o delle cose di e/o dovuti a (P.IVA CP_3
) con sede legale in Via Domenico Cimarosa 10, 95124 Catania (CT), a garanzia dei P.IVA_2
crediti vantati da per le ragioni esposte in atti, fino alla concorrenza della Controparte_1
somma di Euro 95.000,00 (novantacinquemila/00), o della maggiore o minore somma meglio ritenuta, comprensiva di capitale, interessi, rivalutazione, spese maturate e maturande, spese legali per il tempo necessario ad ottenere dal competente Giudice una sentenza definitiva, anche in considerazione di eventuali impugnazioni e gradi di giudizio e/o esecuzione, fissando ex art. 669- octies c.p.c. il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
2. disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione;
3. in ogni caso, condannare al pagamento delle spese, del presente CP_3 procedimento”.
Parte resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 9 aprile 2025, parte ricorrente chiedeva di dichiarare la contumacia della parte resistente, e si richiamava a quanto già dedotto nel proprio ricorso, evidenziando la sussistenza del presupposto del periculum in mora, sia da un punto di vista soggettivo, anche in considerazione della condotta processuale della controparte, sia da un punto di vista oggettivo, con particolare riferimento alle attuali condizioni patrimoniali della società resistente.
Il Giudice, previa declaratoria della contumacia della resistente, tratteneva la causa in riserva.
*****
Deve essere autorizzato il richiesto sequestro conservativo.
Il ricorrente ha fornito la prova sia del fumus boni iuris, sia del periculum in mora.
Circa il primo presupposto, occorre osservare che, con riferimento al sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., il fumus boni iuris viene individuato in una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa creditoria.
Pagina 2 Nella specie, parte ricorrente ha prodotto le fatture indicative delle prestazioni commissionate dalla resistente, e realizzate dalla ricorrente sull'imbarcazione M/y “Allie”, con relative forniture CP_4
di materiali e componenti, indicazione di costi di rimessaggio maturati nel corso del tempo, oltre agli ulteriori servizi e prestazioni rese dalla ricorrente sul predetto bene presso le proprie strutture
(vedi doc. 8 allegato al ricorso introduttivo).
La società ricorrente ha altresì prodotto le fatture indicative dei costi di rimessaggio, dei servizi e delle prestazioni commissionate dalla e realizzate dal Cantiere sul MO Pirelli CP_3
PZERO 1100, con relativa fornitura di materiali e componenti, ed indicazione dei rispettivi costi
(vedi docc. 13; 13.1; 14; 14.1).
Risultano prodotti gli ordini di servizio e commesse per entrambi i mezzi (vedi docc. 3 e 6).
La ricorrente ha allegato il pagamento, da parte della resistente, di un acconto delle commesse nr.
22377/1 per “Allie”, e nr. 22396/1 per il MO (vedi docc. 9 e 10), rimanendo, quindi, la debenza del residuo.
A fronte dei puntuali e specifici solleciti inoltrati dalla ricorrente per ottenere il pagamento delle proprie spettanze, non risulta che parte resistente abbia mai contestato, neppure genericamente, il credito vantato dalla controparte.
Invero, in seguito alla missiva del 21 gennaio 2025, con la quale la società ricorrente nuovamente ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 74.562,16, parte resistente ha proposto l'ennesimo piano di rientro, chiedendo uno “sconto” di € 4.000,00, e proponendo il pagamento degli ulteriori € 70.000,00 con 10 rate mensili da € 7.000,00, così implicitamente ammettendo la fondatezza delle pretese di controparte (vedi docc. 19; 19.1; 19.2 e 20).
D'altra parte, la convenuta, non costituendosi, non ha avuto interesse a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, allegando l'avvenuto pagamento degli importi vantati dalla ricorrente, o la sussistenza di cause impeditive o estintive del credito altrui.
Pare, quindi, che sussista il fumus boni iuris.
È sussistente anche il periculum in mora, inteso come fondato timore, per il creditore, di perdere la garanzia del proprio credito. È noto che, in materia di sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi soggettivi, quali comportamenti del debitore che lascino presumere la possibilità di porre in essere atti depauperativi del patrimonio, o che dimostrino una volontà di sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione, sia da elementi oggettivi, inerenti alla capacità patrimoniale del debitore, in rapporto all'entità del credito.
Pagina 3 Nella specie, si rileva la condotta del debitore che, in seguito al pagamento degli acconti iniziali nell'anno 2023, non ha più corrisposto alcunché alla controparte, disattendendo costantemente le numerose richieste di pagamento e solleciti avanzati dalla parte ricorrente, non onorando i piani di rientro concordati tra le parti, e rivelandosi altresì inadempiente all'impegno dallo stesso assunto da ultimo nella missiva del 24 gennaio 2025, con la quale la ha riferito che avrebbe avuto CP_3 la disponibilità della somma di € 70.000,00 nel mese di febbraio, per cui ha proposto il predetto pagamento in un'unica soluzione alla data del 28 febbraio 2025.
Peraltro, risulta prodotto in atti il contratto di compravendita con il quale la ha CP_3 trasferito alla l'imbarcazione M/y “Allie”, per un corrispettivo pari ad € Controparte_5
768.600,00, da versare secondo le seguenti modalità: € 31.500,00, versati allo stakeholder
[...]
, a titolo di caparra confirmatoria il 23 dicembre 2024; € 31.500,00, versati Controparte_6
allo stakeholder , a titolo di caparra confirmatoria il 23 gennaio Controparte_6
2025; € 84.058,57 versati il 31 gennaio 2025 alla € 501.541,43 versati alla data della CP_3
stipula del contratto (6 febbraio 2025); ed € 120.000,00 con pagamenti di pari importo alle date del
28 febbraio, 30 marzo e 30 aprile 2025. Ebbene, neppure a fronte dei predetti (verosimili) incassi di parte del corrispettivo per la vendita di “Allie” pare che la resistente abbia corrisposto alcunché alla ricorrente per le spettanze di quest'ultima.
Vi è di più. A fare temere la perdita del credito vantato dalla ricorrente è la condizione stessa in cui la società resistente opera sul mercato, ed il patrimonio della CP_3
Si vedano, a tal proposito, la visura ed il bilancio prodotti in atti dalla ricorrente, dai quali si evince l'esiguo capitale sociale di pari ad € 10.000,00, a fronte della pretesa creditoria della CP_3 controparte, superiore ad € 70.000,00, le ingenti perdite accumulate dalla resistente negli anni 2022
e 2023, la limitata liquidità disponibile, e la forte esposizione debitoria di nonché la CP_3 verosimiglianza del fatto che il corrispettivo correlato alla compravendita del M/y “Allie”, rispetto alla quale residuano ancora delle rate da pagare, sia l'unico credito sul quale la ricorrente possa soddisfarsi.
Ciò si desume, in particolare, dalla nota integrativa del bilancio, nel momento in cui si legge che i corrispettivi riscossi per la vendita di altre imbarcazioni sono già stati destinati ad altre operazioni, quali l'estinzione anticipata dei contratti di leasing. Del resto, dalla predetta nota non si desume alcun piano predisposto dalla società resistente, finalizzato a sanare la rispettiva esposizione debitoria ma, anzi, pare vi sia un progetto di vendita di tutte le imbarcazioni da diporto al fine di acquistare un altro tipo di imbarcazione.
Pagina 4 Inoltre, nel verbale di assemblea ordinaria allegato al bilancio, datato 20 settembre 2024, la CP_3
dà atto anche di finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci, la cui restituzione è allo stato
[...]
sospesa, e si evince l'approvazione della proposta di coprire la perdita di esercizio con le riserve apposte in bilancio, per un importo di € 350.857,00, andando così ad esaurire per l'intero la predetta voce, come si evince dal bilancio stesso.
Per tutto quanto sopra esposto, ritenuti sussistenti entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, dev'essere autorizzato il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili ed immobili di proprietà della resistente, o delle somme e beni dovute alla medesima, fino alla concorrenza della somma individuata dalla parte ricorrente in € 76.556,82 IVA inclusa (pag. 8 del ricorso introduttivo), oltre interessi legali dal dovuto, sino all'effettivo saldo.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano nell'importo indicato in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.251,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.202,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.771,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.224,00
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 bis e ss c.p.c.;
Pagina 5 AUTORIZZA il sequestro conservativo in favore della ricorrente, nei confronti della resistente, anche presso terzi, dei beni mobili ed immobili di proprietà della resistente, o delle somme e beni dovuti alla medesima, fino alla concorrenza della somma di € 76.556,82, oltre interessi legali dal dovuto, sino al saldo;
CONDANNA la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 5.224,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
FISSA termine fino al 10 giugno 2025 per l'introduzione del giudizio di merito.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 13 aprile 2025
Il Giudice,
Dott.ssa Micol Menconi
Pagina 6