TRIB
Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/08/2025, n. 7632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7632 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 14 luglio 2025 ha emesso la seguente
Sentenza
nel procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art. 281 undecies c.p.c., iscritto al n.25228-2023 R.G., avente ad oggetto: diritti della cittadinanza
TRA
, nata a [...], Argentina, il 16/09/1996 e residente Parte_1 in via Ayacucho 3290, Olivos, Vicente Lopez, Buenos Aires, Argentina;
nato a [...], Argentina, il 09/02/1998 e residente in [...]
Ayacucho 3290, Olivos, Vicente Lopez, Buenos Aires, Argentina, rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Annamaria Zarrelli (C.F.: ) e C.F._1 dall'Avv. Simona Sanvitale come da procura in atti RICORRENTI E
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1 Distrettuale dello Stato
Resistente contumace Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Interventore ex lege Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6 novembre 2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il , al fine di ottenere idoneo Controparte_1 provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana ed il conseguente ordine all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza per l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita. Parte ricorrente narra: “…In data 20/02/1893, da genitori italiani (Sigg. e ), nasceva in Italia, nel Comune di Sessa Aurunca Persona_1 Persona_2
(Caserta), la Sig.ra cittadina italiana poi emigrata in Argentina (doc. Parte_3
1)…..La Sig.ra non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana... Parte_3
Dall'unione del Sig. e la Sig.ra Parte_4 Parte_5
nascevano gli odierni ricorrenti….”
[...]
Quanto suddetto si evince dall'albero genealogico in atti versato.
Il P.M. si è pronunciato con parere favorevole.
Il non si è costituito e si dichiara la contumacia nel presente Controparte_1 procedimento.
- Ciò posto, il ricorso è fondato e pertanto merita di trovare accoglimento, giacché, preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti (cfr. la documentazione di causa e, in particolare, l'estratto dell'atto di nascita di dal Comune di Capri di Persona_3
appartenenza. Sul punto è opportuno precisare che in applicazione all'accordo tra la Repubblica
Argentina e la Repubblica Italiana, firmato a Roma il 9 dicembre 1987 e relativo al riconoscimento degli atti dello stato civile tra i due Paesi e recepito in Italia dalla legge 22 Novembre 1988 n. 533, gli atti dello stato civile (in specifico quelli relativi alla nascita, al matrimonio e al decesso), emessi dalle autorità dell'altro Paese, sono esenti dalla legalizzazione a condizione che siano datati e muniti della firma e timbro.
La storia genealogica dei ricorrenti è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apposite apostille.
Preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti ove si evince dai certificati allegati al presente atto che la famiglia di (e, in particolare, Per_4 gli odierni ricorrenti), discendenti dal sig. , pur vantando componenti che nel corso Per_5 Parte_6 dei decenni hanno acquisito la cittadinanza argentina (per applicazione delle leggi locali relative allo ius soli), non ha invero mai perduto la cittadinanza italiana, che si è invece trasmessa di generazione in generazione.
Ad ogni buon conto si evidenzia che gli odierni ricorrenti chiedono la concessione della cittadinanza alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Nel caso di specie, è opportuno precisare che in applicazione dell'accordo tra la Repubblica
Argentina e la Repubblica Italiana, firmato a Roma il 9 dicembre 1987, relativo al riconoscimento degli atti dello stato civile tra i due Paesi e recepito in Italia dalla legge 22 Novembre 1988 n. 533, gli atti dello stato civile (in specifico quelli relativi alla nascita, al matrimonio e al decesso), emessi dalle autorità dell'altro Paese, sono esenti dalla legalizzazione a condizione che siano datati e muniti della firma e timbro di tale autorità. Ad ogni buon conto l'autorità competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il . Controparte_1 In punto di diritto. In linea generale, non è ammissibile conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della vigenza della L.555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero acquistando la nazionalità estera (art. 10, comma 3). Sul punto si rileva che la Corte Costituzionale, con sentenza n.87 del 1975, dichiarava la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza (OMISSIS) indipendentemente dalla volontà della donna", ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto" (così testualmente la citata sentenza n. 87 del 1975), prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime. Per la competenza si precisa quanto segue.
La controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con
D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il
Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Ministro in carica, Controparte_1
quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede,
che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000.
La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al
[...]
, degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il CP_1
fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
Nel merito la domanda proposta è fondata.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912, vigente all'epoca,
negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il riconoscimento della filiazione naturale è unicamente da considerarsi quello effettuato nell'unico atto valido, ossia nell'atto di nascita, e che per l'effetto i figli della coppia portano il cognome paterno, come conseguenza del riconoscimento dello stato filiatorio, appare ora necessario parlare dell'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi, e quindi dell'unicità
dello status filiationis.
Sul punto, la Legge 219 del 10.12.2012 ha sostanzialmente equiparato lo stato giuridico di tutti i figli, e a seguito del d.lgs. 154/2013, attuativo della legge 219, tale equiparazione è diventata pressoché totale in quanto non vi sono più figli naturali e figli legittimi, ma figli nati in costanza di matrimonio e fuori dal matrimonio, in conseguenza di ciò “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. La ratio della L. 219/2012 è proprio quella di addivenire al superamento nell'ordinamento nazionale di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali,
proprio in virtù del principio della unicità dello status di “figlio”, con conseguenti e significativi riflessi giuridici nella materia dello stato civile.
Sul punto significativi riflessi, anche per il caso de quo, ha il nuovo art. 236 c.c. che prevede che “la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile” che deve essere letto in combinato disposto all'art 33 L. 31 maggio 1995 n. 218 che prevede che “lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello
Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita [...]. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità dello stato di figlio”, nonché al successivo art. 35. Risulta noto che tale legge è stata costantemente disapplicata con effetto retroattivo solo dalla data di entrata in vigore della Costituzione, comportando l'esclusione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre cittadina italiana nati prima del
1.1.1948. Sembra in ogni caso opportuno chiarire che la successione nel tempo delle norme relative alla cittadinanza italiana segue il principio del tempus regit actum, pertanto, al fine di comprendere quale tra le tre fonti normative debba applicarsi, è necessario rifarsi alle date di entrata in vigore delle singole fonti normative, comparate con le date di nascita di tutti i discendenti del cittadino italiano emigrato all'estero. Nel caso di specie, il Codice del 1865 trova applicazione.
La legge che disciplina la cittadinanza, la legge n. 555 del 16.06.1912, sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano.
Nel caso che ci occupa è evidente che la Sig.ra era cittadina italiana in Parte_3
quanto nata in [...] genitori italiani, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. Tale norma, costantemente disapplicata ha effetto retroattivo solo dalla data di entrata in vigore della Costituzione, comportando l'esclusione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre cittadina italiana nati prima del 1.1.1948.
Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10
della legge n. 555 del 1912 (ma deve ritenersi anche per effetto della legge precedente), per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29
Cost. Tali pronunce sono applicabili al caso che ci occupa nel quale i fatti riguardanti la perdita di cittadinanza italiana della ascendente per coniugio con straniero e la conseguente impossibilità di trasmetterla ai figli, sono avvenuti prima del 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione, come confermato anche dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 4466/2009.
Nel caso che ci occupa emerge un passaggio in linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione (la Sig.ra dava alla luce Parte_3
nel 1917 - doc. 4) - ha determinato, sulla base della legge al Persona_6
tempo vigente, l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis; in applicazione dei principi suddetti ed in conformità alla norma, , cittadina Parte_3
italiana per nascita, ha trasmesso la propria cittadinanza per ius sanguinis a suo figlio
nato in [...] pre-costituzione, e precisamente nel 1917, il quale a Persona_6
sua volta l'ha trasmessa ai suoi discendenti, sino agli attuali ricorrenti.
Per effetto di quanto suddetto ed in applicazione delle norme citate, deve dichiararsi la cittadinanza italiana degli odierni ricorrenti in quanto gli stessi, attraverso la documentazione prodotta in atti, munita delle necessarie legalizzazioni in conformità alle convenzioni internazionali (anche se, in applicazione della legge n.533/1988 sopra citata, tra l'Italia e l'Argentina non sono necessarie), hanno fornito prova della linea di discendenza così come riportata nel ricorso. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in persona del giudice monocratico accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
- Dichiara i ricorrenti come in epigrafe generalizzati, cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sessa
Aurunca comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari
- dichiara gli stessi come sopra generalizzati cittadini italiani per discendenza materna;
- ordina al , e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, e/o Controparte_1
all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana della parte ricorrente indicata, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Spese compensate.
Così deciso, Napoli 8 agosto 2025
Il GOT
A. De Simone