Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2016, n. 8692
CASS
Sentenza 3 maggio 2016

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In tema di retratto successorio, ove uno degli eredi alieni ad un estraneo la quota indivisa dell'unico cespite ereditario, si presume che l'alienazione concerna la quota che lo riguarda, intesa come porzione ideale dell'"universum ius defuncti", sicché il coerede può esercitare il diritto di prelazione ex art. 732 c.c., salvo che il retrattato dimostri, in base ad elementi concreti della fattispecie ed intrinseci al contratto (quali la volontà delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto con l'entità dei beni venduti), che la vendita ha, invece, ad oggetto un bene a sé stante, mentre non assume alcun rilievo il comportamento del retraente, estraneo al contratto medesimo.

Commentari2

  • 1divisione ereditaria
    https://www.osservatoriofamiglia.it/

  • 2VENDITA- EREDITA’: ove il bene ereditario costituisce l’intera massa, il compratore subentra pro quota nella comproprietà del bene comune
    Avv. Lucia Cocozza · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 dicembre 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2016, n. 8692
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8692
Data del deposito : 3 maggio 2016

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