Articolo 1 della Legge 4 agosto 1955, n. 702
Articolo 2
Versione
3 settembre 1955
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955, e' autorizzata la spesa di lire 300.000.000 da erogare a cura del Commissariato del turismo, per la concessione di contributi, a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico.
Entrata in vigore il 3 settembre 1955