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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 519/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2470/2023 depositato il 04/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3422/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 11/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q01403/2018 IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: OR/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Siracusa con sentenza n. 3422/2022 accoglieva il ricorso della Resistente_1
S.r.l. ed annullava l'avviso di accertamento in epigrafe realtivo ad IRES ed altro 2013 emesso nei confronti della predetta società quale socia detentrice del 30% del capitale della OR, a ristretta base societaria, nei cui confronti era stato accertato un maggior reddito di € 405.094,73 per l'anno 2013.
Ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate di Siracusa deducendo l'erroneità della pronuncia in ordine alla illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione, motivo in base al quale i primi giudici aveva accolto il ricorso, e proponendo ulteriori contestazioni in ordine ai motivi che erano stati ritenuti assorbiti in prime cure.
La società contribuente si è costituita in appello, ha contestato il gravame dell'Agenzia ed ha riproposto anche il motivo relativo alla illegittimità dell'avviso di accertamento per inesistenza degli utili presunti e quello della illegittimità della pretesa per contestazione dell'atto presupposto.
Alla camera di consiglio dell'8 gennaio 2026, udito il Presidente relatore ed assenti le parti, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia appellante contesta l'asserzione del difetto di sottoscrizione dell'avviso impugnato e deposita copia dell'atto di conferimento deleghe prot. n. 2192/RAI/2018 dell'11/05/2018 dal quale risulta la delega di poteri al Capo Nominativo_1 2, dott. Nominativo_2, il quale risulta avere regolarmente sottoscritto l'avviso impugnato.
Tanto basta, ad avviso del Collegio, a far ritenere fondato, sotto tale profilo, l'appello dell'Ufficio.
L'appellata ha riproposto, tuttavia, ulteriori due motivi già formulati in primo grado e ritenuti assorbiti dal giudice di prime cure.
Con il primo motivo si deduce la illegittimità dell'avviso di accertamento per inesistenza degli utili presunti, sostenendo che la presunzione di distribuzione ai soci per le società a ristretta base azionaria o familiare
(come pacificamente nella fattispecie) trovi applicazione solo se il maggior reddito accertato derivi dalla contestazione di costi non sostenuti effettivamente, e non anche quando il costo, effettivamente sostenuto, sia indeducibile ad altro titolo.
L'affermazione dell'appellata appare in contrasto con la più recente giurisprudenza condivisa da questa Corte.
La Cassazione, infatti, (sentenze 3980/2020 e 2224/21) ha ampliato tale presunzione di distribuzione ritenendola applicabile anche in ipotesi di costi non deducibili per le più svariate ragioni (non inerenti, non di competenza ecc), come nel caso di specie. Infine, l'appellata sostiene la illegittimità della pretesa per contestazione dell'atto presupposto.
Si sostiene che l'atto da cui deriverebbe il maggior utile accertato nei confronti della ricorrente, cioè l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata OR , sarebbe in corso di contestazione presso la competente Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia presso la quale, iscritto al n. 6360/2022 RGA, penderebbe l'appello della società contro la sentenza di primo grado n. 2485/2022 emessa dalla Commissione tributaria provinciale per solo questioni di rito senza alcun esame del merito.
La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (tra cui sentenze n. 2752/2024 e n. 26171/2023) ha stabilito che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base sociale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto da cui scaturisce la presunzione non è l'esistenza del maggior reddito accertato induttivamente, ma la struttura stessa della società (la
“ristrettezza dell'assetto societario”). Il ragionamento logico presuntivo si basa sull'idea che, in una compagine con pochi soci, esiste un vincolo di solidarietà e un controllo reciproco talmente stringente che
è altamente improbabile che utili non contabilizzati vengano accantonati o reinvestiti all'insaputa dei soci.
Si presume, quindi, che i soci, avendo il pieno controllo della gestione, decidano per un'immediata appropriazione di tali fondi.
Da ciò deriva che, pur potendo la società socia contestare, nel suo giudizio personale, l'esistenza o l'ammontare del maggior reddito accertato in capo alla società, profilo in ordine al quale non è stato fornito alcun supporto probatorio in questa sede, atteso che il quantum del reddito societario non risultava come dato incontrovertibile, essa avrebbe dovuto anche dimostrare che quel reddito, pur se esistente ai fini fiscali, non le è stato mai distribuito, profilo che, però, parimenti risulta carente dal punto di vista probatorio e, quindi, la presunzione non può dirsi superata.
In conclusione, quindi, l'appello appare fondato e va accolto, con condanna della contribuente al pagamento delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La CGT di secondo grado della Sicilia, Sez. 8, definitivamente pronunciando accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento originariamente impugnato. Condanna l'Resistente_1 Resistente_1 al pagamento delle spese legali in favore dell'Agenzia appellante per entrambi i gradi di giudizio che liquida in € 1.000,00 per il primo ed in € 1.500,00 per il presente grado di appello.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
NO LE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2470/2023 depositato il 04/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3422/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 11/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q01403/2018 IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: OR/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Siracusa con sentenza n. 3422/2022 accoglieva il ricorso della Resistente_1
S.r.l. ed annullava l'avviso di accertamento in epigrafe realtivo ad IRES ed altro 2013 emesso nei confronti della predetta società quale socia detentrice del 30% del capitale della OR, a ristretta base societaria, nei cui confronti era stato accertato un maggior reddito di € 405.094,73 per l'anno 2013.
Ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate di Siracusa deducendo l'erroneità della pronuncia in ordine alla illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione, motivo in base al quale i primi giudici aveva accolto il ricorso, e proponendo ulteriori contestazioni in ordine ai motivi che erano stati ritenuti assorbiti in prime cure.
La società contribuente si è costituita in appello, ha contestato il gravame dell'Agenzia ed ha riproposto anche il motivo relativo alla illegittimità dell'avviso di accertamento per inesistenza degli utili presunti e quello della illegittimità della pretesa per contestazione dell'atto presupposto.
Alla camera di consiglio dell'8 gennaio 2026, udito il Presidente relatore ed assenti le parti, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia appellante contesta l'asserzione del difetto di sottoscrizione dell'avviso impugnato e deposita copia dell'atto di conferimento deleghe prot. n. 2192/RAI/2018 dell'11/05/2018 dal quale risulta la delega di poteri al Capo Nominativo_1 2, dott. Nominativo_2, il quale risulta avere regolarmente sottoscritto l'avviso impugnato.
Tanto basta, ad avviso del Collegio, a far ritenere fondato, sotto tale profilo, l'appello dell'Ufficio.
L'appellata ha riproposto, tuttavia, ulteriori due motivi già formulati in primo grado e ritenuti assorbiti dal giudice di prime cure.
Con il primo motivo si deduce la illegittimità dell'avviso di accertamento per inesistenza degli utili presunti, sostenendo che la presunzione di distribuzione ai soci per le società a ristretta base azionaria o familiare
(come pacificamente nella fattispecie) trovi applicazione solo se il maggior reddito accertato derivi dalla contestazione di costi non sostenuti effettivamente, e non anche quando il costo, effettivamente sostenuto, sia indeducibile ad altro titolo.
L'affermazione dell'appellata appare in contrasto con la più recente giurisprudenza condivisa da questa Corte.
La Cassazione, infatti, (sentenze 3980/2020 e 2224/21) ha ampliato tale presunzione di distribuzione ritenendola applicabile anche in ipotesi di costi non deducibili per le più svariate ragioni (non inerenti, non di competenza ecc), come nel caso di specie. Infine, l'appellata sostiene la illegittimità della pretesa per contestazione dell'atto presupposto.
Si sostiene che l'atto da cui deriverebbe il maggior utile accertato nei confronti della ricorrente, cioè l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata OR , sarebbe in corso di contestazione presso la competente Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia presso la quale, iscritto al n. 6360/2022 RGA, penderebbe l'appello della società contro la sentenza di primo grado n. 2485/2022 emessa dalla Commissione tributaria provinciale per solo questioni di rito senza alcun esame del merito.
La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (tra cui sentenze n. 2752/2024 e n. 26171/2023) ha stabilito che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base sociale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto da cui scaturisce la presunzione non è l'esistenza del maggior reddito accertato induttivamente, ma la struttura stessa della società (la
“ristrettezza dell'assetto societario”). Il ragionamento logico presuntivo si basa sull'idea che, in una compagine con pochi soci, esiste un vincolo di solidarietà e un controllo reciproco talmente stringente che
è altamente improbabile che utili non contabilizzati vengano accantonati o reinvestiti all'insaputa dei soci.
Si presume, quindi, che i soci, avendo il pieno controllo della gestione, decidano per un'immediata appropriazione di tali fondi.
Da ciò deriva che, pur potendo la società socia contestare, nel suo giudizio personale, l'esistenza o l'ammontare del maggior reddito accertato in capo alla società, profilo in ordine al quale non è stato fornito alcun supporto probatorio in questa sede, atteso che il quantum del reddito societario non risultava come dato incontrovertibile, essa avrebbe dovuto anche dimostrare che quel reddito, pur se esistente ai fini fiscali, non le è stato mai distribuito, profilo che, però, parimenti risulta carente dal punto di vista probatorio e, quindi, la presunzione non può dirsi superata.
In conclusione, quindi, l'appello appare fondato e va accolto, con condanna della contribuente al pagamento delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La CGT di secondo grado della Sicilia, Sez. 8, definitivamente pronunciando accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento originariamente impugnato. Condanna l'Resistente_1 Resistente_1 al pagamento delle spese legali in favore dell'Agenzia appellante per entrambi i gradi di giudizio che liquida in € 1.000,00 per il primo ed in € 1.500,00 per il presente grado di appello.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
NO LE