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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/11/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:
D.ssa NG DI GIROLAMO Presidente Dr. MO CANOSA Giudice rel. Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 853/2024 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 30.10.2025 e vertente
TRA
n. a Limbazi (Lettonia) il 1.3.1972, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Antonella Marchetti CodiceFiscale_1
RICORRENTE
[...]
n. a Santa Maria Imbaro il 23.12.1954, CF Controparte_1
difeso dagli Avv. Antonella Troiano e Domenico C.F._2
Cianfrone
RESISTENTE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
L'Avv. Antonella Marchetti per la ricorrente conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti avanti il Presidente per l'emanazione dei provvedimenti provvisori in conformità di quanto in appresso indicato, così provvedere: sia della Giustizia dell'On. Tribunale di Lanciano, rigettata ogni contraria richiesta: dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi ed autorizzarli a vivere separati;
disporre che: il SI continuerà a dimorare presso l'abitazione Controparte_1 coniugale in Mozzagrogna alla Via Vico Primo Giuseppe Garibaldi n 5, con assegnazione della casa coniugale e della rimessa;
il SI verserà Controparte_1 in favore della moglie un assegno di mant rto di €. Parte_1
1.200,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
ordinare all “ , in p.l.r.p.t., P. CP_2 Iva con sede in Roma alla Via Ciro il Gr .21 di versare P.IVA_1 mensilmente e direttamente alla Sig.ra (Cod. Fisc. Parte_1
, n[...]t[...] il [...] in [...]), la somma C.F._3 complessiva di €. 1.200,00 o della diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia per il mantenimento della moglie entro la data di erogazione della pensione mensile corrisposta al SI;
Controparte_1
l'autovettura Hyundai targata FN276YV, immatricolata il 30/04/2018, telaio TMAPU81CAJJ287485, verrà assegnata ed intestata in modo esclusivo alla moglie
, il tutto a titolo gratuito con a carico del marito tutti i costi di Parte_1 prietà (Doc. 9); il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa”. Gli Avv. Troiano e Cianfrone per il resistente concludono: “Voglia l'On.le Tribunale adito, dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinare la trasmissione del decreto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mozzagrogna affinchè provveda all'annotazione della sentenza in calce all'atto di matrimonio ed ogni altro conseguenziale provvedimento di legge. Con condanna alle spese di lite”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 28.3.2025 sono stati adottati i seguenti provvedimenti urgenti: assegnazione della casa coniugale a;
contributo di Controparte_1 mantenimento in favore della ricorrente pari ad euro 600 mensili.
Sull'assegnazione della casa coniugale non vi è contrasto tra le parti, al pari della domanda di separazione giudiziale avanzata dalla ricorrente.
Quanto alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento, la stessa deve trovare accoglimento poiché, se è vero quanto argomentato da parte resistente in ordine alla necessità che la parte richiedente si attivi per trovare un'attività lavorativa, è anche vero che ciò presuppone una specifica capacità lavorativa dell'interessata, che nel caso di specie deve ritenersi estremamente ridotta, in quanto:
ha 53 anni, età che di per sé costituisce un ostacolo ad Parte_1 un proficuo inserimento nel mondo del lavoro
Non risulta che la ricorrente abbia mai svolto attività lavorativa stabile o abbia conseguito particolari titoli abilitativi o di specializzazione che possano costituire elementi positivamente valutabili ai fini dell'assunzione presso terzi
La vita familiare della ricorrente (in ragione dei problemi di salute del
[...]
che ha impegnato la nell'assistenza di quest'ultimo) CP_1 Parte_1 ha in sostanza impedito all'attrice di operare una qualsivoglia esperienza lavorativa, tale da poter facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro.
In definitiva, in capo alla , è del tutto mancante il presupposto (una Parte_1 significativa capacità lavorativa ed una concreta possibilità di inserimento nel mondo del lavoro) che fonda la possibilità di ritenerla colpevolmente inerte nella ricerca di un'attività retribuita stabilmente.
Si ritiene pertanto che debba essere confermata l'entità dell'assegno di mantenimento quale fissata nell'ordinanza del 28.3.2025, non potendosi ovviamente concedere tale assegno nella misura invocata da parte ricorrente (euro 1.200 mensili), del tutto incompatibile con la posizione economica del resistente.
Del pari, non può trovare accoglimento la richiesta della di disporre Parte_1
l'ordine di pagamento diretto dell'assegno ad opera dell : tale ordine infatti CP_2 presuppone, ai sensi dell'art. 473/bis.37 cpc, l'inadempimento dell'obbligato e la sua messa in mora da parte del creditore, circostanze non verificatesi nel caso di specie.
Il parziale accoglimento delle contrapposte richieste determina una pronuncia di integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 853/2024, così decide:
Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio da essi contratto in
[...]
Mozzagrogna il 15.12.2011 ed ordina all'ufficiale dello Stato civile di tale comune di provvedere alla conseguente annotazione sull'atto n. 5 del 2011 – Parte I – Ufficio 1
Assegna la casa coniugale a Controparte_1
Dispone che versi a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, un contributo per il mantenimento pari ad euro 600, somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT. Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 30.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
MO OS NG Di MO