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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8198/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Favaro del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Podgora n. 13
- OPPONENTE - contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2 con l'Avv. Mostacchi del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in Milano, via Savaré n. 1 CP_1 contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3 con l'Avv. Summa del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Roma, via del Serafico n. 106
- OPPOSTI -
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento e avvisi di addebito All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato il 28 giugno 2024, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – l'
[...]
e l' Controparte_1 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2 “L'Ill.mo Giudice del Lavoro in Via urgente e preliminare, per i motivi sopra evidenziati sospendere, inaudita altera parte, l'intimazione di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
In via preliminare per le ragioni sopra esposte dichiarare che i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 36820170002138507000 notificato il 29/03/2017- n. 36820170004479271000 notificato il 26/05/2017 - n. 36820170023157416000 notificato il 01/12/2017- n. 36820180000428906000 notificato il 13/1/2018-n. 368201800015742070000 notificato il 27/02/2018- n. 3682018000232145000 notificato il 30.03.2018 – n 36820180003513973000 notificato il 06/05/2018- n 36820180006920003000 notificato il 16/06/2018 –n°36820180012252236000 notificato il 07/07/2018 – n 36820180018706436000 notificato il 11/10/2018 – n 36820180020443011000 notificato il 13/11/2018 – n 36820190001895554000 notificato il 26/02/2019- n 36820190003357068000 notificato il 26/03/2019- n 36820190005041984000 notificato il 10/05/2019 i contributi richiesti per il periodo dal 2016 al 10 maggio 20129 sono estinti per prescrizione. In Via preliminare e nel merito Per i motivi di cui ai paragrafo 2) che precede, accertata l'esistenza di una posizione creditoria dell'odierna parte ricorrente nel cassetto fiscale, disporre la compensazione tra i debiti oggetto della presente opposizione, e i crediti presenti nel cassetto fiscale, ad eccezione dei contributi richiesti per il periodo dal 2016 al 10 maggio 2019, estinti per prescrizione. In subordine nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento della prescrizione dei contributi richiesti per il periodo dal 2016 al 10 maggio 20129, per le ragioni di cui ai paragrafo 2) che precede, accertata l'esistenza di una posizione creditoria dell'odierna parte ricorrente nel cassetto fiscale, disporre la compensazione tra i debiti oggetto della presente opposizione, e i crediti presenti nel cassetto fiscale”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano ritualmente in giudizio l' Controparte_1
e l' ,
[...] Controparte_2 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
In particolare, l' Controparte_1 domandava:
“in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell quanto CP_3 all'eccezione di prescrizione dei crediti per cui è causa sollevata ex adverso; in subordine, nel merito, dichiarare inammissibile l'opposizione tutta in quanto tardivamente proposta ex artt. 24 D. Lgs.46/99 e 617 cpc;
in ulteriore subordine, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto inammissibili e/o del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni caso tutti gli avvisi di addebito nn. 36820170002138507000, 36820170004479271000, 36820170023157416000, 36820180000428906000, 36820180001542070000, 36820180002302145000, 36820180003513973000, 36820180006920003000,
2 36820180012252236000, 36820180018706436000, 36820180020443011000, 36820190001895554000, 36820190003357068000, 36820190005041984000, 36820190005657610000, 36820190006735089000, 36820190027653726000, 36820190030734046000, 36820200000747791000, portati dall'intimazione di pagamento opposta, e condannando comunque in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, , al pagamento in favore dell delle somme CP_4 CP_3 indicate negli avvisi suddetti o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo”.
L' , dal canto suo, chiedeva: Controparte_2
“- in via preliminare: dichiarare inammissibile la domanda di compensazione dei crediti nei confronti di per i motivi esposti e comunque tenere indenne Controparte_2 il Concessionario sul punto;
- in via preliminare: dichiarare tardivo e comunque inammissibile il ricorso per tutti i motivi espressi;
- in ulteriore via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_2 rispetto agli avvisi di addebito per i motivi esposti e conseguentemente tenerla indenne da ogni eventuale provvedimento sulle spese per i motivi esposti (SU Cass. 7514/2022);
- in via cautelare: revocare la sospensione, in mancanza dei presupposti;
- nel merito: respingere l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in premessa;
- in ogni caso: accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione e conseguentemente respingere ogni domanda avanzata nei suoi confronti in quanto infondata”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito per l' , che si dichiarava antistatario. Controparte_2
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 19 febbraio 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La vicenda per cui è causa muove dall'intimazione di pagamento n.
06820249020222835000, notificata ad n data 21 maggio 2024 Parte_1
e relativa – per quanto qui di interesse – agli avvisi di addebito n.
36820170002138507000, n. 36820170004479271000, n. 36820170023157416000, n.
36820180000428906000, n. 36820180001542070000, n. 36820180002302145000, n.
36820180003513973000, n. 36820180006920003000, n. 36820180012252236000, n.
36820180018706436000, n. 36820180020443011000, n. 36820190001895554000, n.
3 36820190003357068000, n. 36820190005041984000, n. 36820190005657610000, n.
36820190006735089000, n. 36820190027653726000, n. 36820190030734046000 e n.
36820200000747791000: titoli – emessi per complessivi € 147.772,54 – tutti Contr concernenti omissioni contributive (doc. 1, fascicolo .
*
1.1. L'opponente eccepisce che, per tutti i crediti relativi al periodo compreso tra il
2016 e il 2019, sarebbe ormai maturata la decadenza dall'iscrizione a ruolo e la prescrizione quinquennale;
in subordine, chiede di poter effettuare la compensazione tra debiti contributivi e crediti tributari attestati nel cassetto fiscale.
Conclude, pertanto, come sopra precisato.
*
1.2. L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
*** * ***
2. Sulle ragioni dell'opposizione, si osserva quanto segue.
*
2.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'opponente ha sostenuto che,
“benché… abbia fatto domanda di rateizzazione, anche parziale, la stessa non rappresenta riconoscimento del debito né interrompe la prescrizione. Sul punto si è pronunciato il Tribunale di
Siracusa, sez. lav., con la sentenza 19/05/2022, n. 557, il quale da una parte rilevava che il termine iniziale da cui far decorrere la prescrizione di un tributo non può certo individuarsi nel momento in cui il contribuente proceda al pagamento del debito iscritto a ruolo, ben potendo, tale adempimento, essere stato effettuato ai soli scopi cautelativi (sul tema, v. Cassazione civ., sez. VI, ordinanza 26/06/2020, n. 12735); dall'altra che non vi sono strumenti alternativi per imputare al contribuente un determinato debito erariale, ad esempio la consegna dell'estratto di ruolo, la rateazione, l'inizio di un'azione esecutiva e/o cautelare da parte dell'ente: quello che incide – ai fini probatori – è soltanto la notifica corretta della cartella esattoriale. In pratica con la predetta pronuncia il Giudice del Lavoro ha confermato l'orientamento giurisprudenziale dell'inidoneità dell'istanza di rateizzo ad essere interpretata quale volontà di rinunciare ad agire o di riconoscimento del debito” (pag. 3, ricorso).
*
2.2. La tesi attorea deve essere disattesa.
4 Questo Giudice ha già avuto modo di osservare che il debitore – quanto richiede la rateazione del versamento di contributi e termini di dilazione – riconosce i diritti dell'Ente creditore e interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti;
del pari, egli rinuncia a valersi della prescrizione maturata per quelli già prescritti e ad ogni altra eccezione;
anche la Corte di Appello di Milano con sentenza 5 dicembre
2018, n. 1758, ha affermato che “l'istanza di rateazione, proposta senza riserve di sorta dal contribuente, in data successiva alla scadenza dei termini di legge per opporre la cartella, costituisca riconoscimento del debito e comporti l'interruzione del termine di prescrizione”.
Il riconoscimento del debito e la rinuncia a valersi delle possibili eccezioni che possono influire sulla esistenza e sulla azionabilità del credito, d'altronde, può risultare da qualsiasi concludente manifestazione di volontà, poiché è un atto giuridico in senso stretto e, come tale, non ha natura negoziale e non deve necessariamente esprimere una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso contenga – anche implicitamente – la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. Civ., Sez. Lav., 12 maggio 2004, n. 9054).
In questo senso, d'altronde, si è recentemente pronunziato il Supremo Collegio:
“la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito”
(Cass. Civ., Sez. I, 8 aprile 2024, n. 9221; conforme (Cass. Civ., Sez. VI-Lav., 21 dicembre 2022, n. 37389); medesimo orientamento è proprio della più recente giurisprudenza di merito: “il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma è un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione ricognitiva. È sufficiente pertanto che tale atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, esprima la consapevolezza dell'esistenza del debito e abbia carattere volontario;
tale principio può essere validamente applicato anche all'ipotesi di esazione dei contributi previdenziali, per cui
l'istanza di rateazione da parte del contribuente determina il riconoscimento del debito da parte del medesimo e l'effetto interruttivo della prescrizione” (App. Brescia, Sez. Lav., 29 marzo 2023,
n. 103).
5 *
2.3. Ciò posto, a dato atto di aver presentato, in data 24 Parte_1 maggio 2024, istanza di rateizzazione n. 928211 avente per oggetto tutti gli avvisi di addebito di cui qui si discute;
ha dimostrato, altresì, di aver precedentemente presentato ulteriori istanze di rateizzazione per i medesimi debiti contributivi: istanza di rateizzazione n. 542861 del 26 ottobre 2018, istanza di rateizzazione n. 584407 del
28 giugno 2019, e istanza di rateizzazione n. 647026 del 7 febbraio 2020 (cfr. docc. 3, Contr fascicolo .
La società opponente, peraltro, ha presentato richiesta di adesione alla definizione agevolata (prot. W-2023041405274310) in data 14 aprile 2023 – istanza accolta da con provvedimento n. AT- Controparte_2
06890202301909283180 – relativa a tutti gli avvisi di addebito per cui è causa (cfr. Contr docc. 5, fascicolo .
Orbene, la richiesta di adesione alla definizione agevolata è soggetta alla condizione dell'inesistenza di “giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione” ovvero all'impegno di “RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a Contr oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione” (cfr. docc. 5, fascicolo .
Pertanto, al netto di ogni questione inerente al valore di riconoscimento di debito dell'istanza di per sé considerata, nel caso di specie, è la disciplina di riferimento a presupporre l'irrevocabile rinunzia a far valere qualsivoglia eccezione in merito ai debiti oggetto di definizione agevolata.
*
2.4. Quanto sin qui osservato sarebbe del tutto sufficiente per concludere per la radicale infondatezza dell'opposizione.
A mero titolo esaustivo, tuttavia, giova evidenziare che l'
[...]
ha documentalmente provato di aver notificato ad Controparte_2 in data 15 giugno 2020, l'intimazione di pagamento n. Parte_1
06820229020541501000 relativa, tra l'altro, agli avvisi di addebito n.
36820170002138507000, n. 36820170004479271000, n. 36820170023157416000, n.
36820180000428906000, n. 36820180001542070000, n. 36820180002302145000, n.
36820180003513973000, n. 36820180006920003000, n. 36820180012252236000, n.
36820180018706436000, n. 36820180020443011000, n. 36820190001895554000, n.
6 36820190003357068000, n. 36820190005041984000, n. 36820190005657610000, n.
36820190006735089000, n. 36820190027653726000, n. 36820190030734046000 e n. Contr 36820200000747791000 (cfr. docc. 4, fascicolo .
Documentale, inoltre, che l'avviso di addebito n. 36820170002138507000 sia stato notificato in data 29 marzo 2017, l'avviso di addebito n. 36820170004479271000 sia stato notificato in data 26 maggio 2017, l'avviso di addebito n.
36820170023157416000 sia stato notificato in data 01 dicembre 2017, l'avviso di addebito n. 36820180000428906000 sia stato notificato in data 13 gennaio 2018,
l'avviso di addebito n. 36820180001542070000 sia stato notificato in data 27 febbraio
2018, l'avviso di addebito n. 36820180002302145000 sia stato notificato in data 30 marzo 2018, l'avviso di addebito n. 36820180003513973000 sia stato notificato in data 06 maggio 2018, l'avviso di addebito n. 36820180006920003000 sia stato notificato in data 16 giugno 2018, l'avviso di addebito n. 36820180012252236000 sia stato notificato in data 07 luglio 2018, l'avviso di addebito n. 36820180018706436000 sia stato notificato in data 11 ottobre 2018, l'avviso di addebito n.
36820180020443011000 sia stato notificato in data 13 novembre 2018, l'avviso di addebito n. 36820190001895554000 sia stato notificato in data 26 febbraio 2019,
l'avviso di addebito n. 36820190003357068000 sia stato notificato in data 26 marzo
2019, l'avviso di addebito n. 36820190005041984000 sia stato notificato in data 10 maggio 2019, l'avviso di addebito n. 36820190005657610000 sia stato notificato in data 28 maggio 2019, l'avviso di addebito n. 36820190006735089000 sia stato notificato in data 13 giugno 2019, l'avviso di addebito n. 36820190027653726000 sia stato notificato in data 14 dicembre 2019, l'avviso di addebito n.
36820190030734046000 sia stato notificato in data 24 dicembre 2019, e l'avviso di addebito n. 36820200000747791000 sia stato notificato in data 29 gennaio 2020
(docc. 1, fascicolo . CP_3
Ne consegue che nessuna prescrizione può esser medio tempore maturata.
*
2.5. Al suddetto convincimento perviene il giudicante in ragione della peculiare disciplina di riferimento.
Come noto, difatti, in ragione dell'emergenza epidemiologica verificatasi tra il
2020 e il 2021, il Legislatore ha introdotto previsioni di natura eccezionale a mezzo
7 delle quali, tra l'altro, ha sospeso la decorrenza della prescrizione per i crediti previdenziali;
il riferimento è, segnatamente, all'art. 37, co. 2, D.L. 18/2020, per come convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo “), e all'art. 11, co. 9, D.L.
183/2020, per come convertito con modificazioni dalla Legge 21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Si tratta, nel complesso, di una sospensione di 313 giorni.
Ancora, con l'art. 68, co. 1 e 4bis, D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020 e successivamente modificato, si è stabilito quanto segue: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159… Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:… b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
8 Il richiamato art. 12 D. Lgs. 159/2015 prevede che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali… comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212…”.
In ragione dell'operatività delle suddette previsioni, nessuna prescrizione può esser maturata in quanto il decorso della prescrizione è rimasto sospeso sino al 31 agosto 2021 per complessivi 541 giorni (così, App. Milano, Sez. Lav., 6 febbraio
2023, n. 108).
*
2.6.
Per questi motivi
, la pretesa creditoria azionata con l'intimazione di pagamento n. 06820249020222835000 risulta del tutto legittima.
*** * ***
3. In via subordinata, chiede di poter effettuare la Parte_1 compensazione tra debiti contributivi e crediti riconosciuti nel cassetto fiscale (cfr. docc. 4, fascicolo opponente).
La domanda non può essere accolta.
*
3.1. Ai sensi dell'art. 37, co. 49quinquies, D.L. 223/2006, inserito dall'art. 1, co. 94, lett. b), Legge 213/2023, successivamente sostituito dall'art. 4, co. 2, D.L. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 67/2024, con applicazione a decorrere dall'1 luglio 2024, “in deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall
[...] in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi CP_2 dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di
9 cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma
l'applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”.
Dunque, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17
D. Lgs. 241/1997.
Questo è il caso di specie.
*** * ***
4.
Per questi motivi
, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
*
4.1. La regolazione delle spese segue la soccombenza e, pertanto,
[...] eve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al Parte_1 dispositivo, che tiene conto del valore complessivo di causa, con distrazione – quanto ad – in favore del procuratore Controparte_2 costituito.
*
4.2. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 7.000,00, oltre accessori come per legge, in favore dell'
[...]
, e di € 5.000,00 oltre accessori Controparte_1
10 come per legge, in favore dell' , da Controparte_2 distrarsi – quanto a quest'ultima – in favore dell'Avv. Summa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 19 febbraio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Chiara COLOSIMO
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Favaro del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Podgora n. 13
- OPPONENTE - contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2 con l'Avv. Mostacchi del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in Milano, via Savaré n. 1 CP_1 contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3 con l'Avv. Summa del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Roma, via del Serafico n. 106
- OPPOSTI -
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento e avvisi di addebito All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato il 28 giugno 2024, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – l'
[...]
e l' Controparte_1 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2 “L'Ill.mo Giudice del Lavoro in Via urgente e preliminare, per i motivi sopra evidenziati sospendere, inaudita altera parte, l'intimazione di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
In via preliminare per le ragioni sopra esposte dichiarare che i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 36820170002138507000 notificato il 29/03/2017- n. 36820170004479271000 notificato il 26/05/2017 - n. 36820170023157416000 notificato il 01/12/2017- n. 36820180000428906000 notificato il 13/1/2018-n. 368201800015742070000 notificato il 27/02/2018- n. 3682018000232145000 notificato il 30.03.2018 – n 36820180003513973000 notificato il 06/05/2018- n 36820180006920003000 notificato il 16/06/2018 –n°36820180012252236000 notificato il 07/07/2018 – n 36820180018706436000 notificato il 11/10/2018 – n 36820180020443011000 notificato il 13/11/2018 – n 36820190001895554000 notificato il 26/02/2019- n 36820190003357068000 notificato il 26/03/2019- n 36820190005041984000 notificato il 10/05/2019 i contributi richiesti per il periodo dal 2016 al 10 maggio 20129 sono estinti per prescrizione. In Via preliminare e nel merito Per i motivi di cui ai paragrafo 2) che precede, accertata l'esistenza di una posizione creditoria dell'odierna parte ricorrente nel cassetto fiscale, disporre la compensazione tra i debiti oggetto della presente opposizione, e i crediti presenti nel cassetto fiscale, ad eccezione dei contributi richiesti per il periodo dal 2016 al 10 maggio 2019, estinti per prescrizione. In subordine nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento della prescrizione dei contributi richiesti per il periodo dal 2016 al 10 maggio 20129, per le ragioni di cui ai paragrafo 2) che precede, accertata l'esistenza di una posizione creditoria dell'odierna parte ricorrente nel cassetto fiscale, disporre la compensazione tra i debiti oggetto della presente opposizione, e i crediti presenti nel cassetto fiscale”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano ritualmente in giudizio l' Controparte_1
e l' ,
[...] Controparte_2 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
In particolare, l' Controparte_1 domandava:
“in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell quanto CP_3 all'eccezione di prescrizione dei crediti per cui è causa sollevata ex adverso; in subordine, nel merito, dichiarare inammissibile l'opposizione tutta in quanto tardivamente proposta ex artt. 24 D. Lgs.46/99 e 617 cpc;
in ulteriore subordine, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto inammissibili e/o del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni caso tutti gli avvisi di addebito nn. 36820170002138507000, 36820170004479271000, 36820170023157416000, 36820180000428906000, 36820180001542070000, 36820180002302145000, 36820180003513973000, 36820180006920003000,
2 36820180012252236000, 36820180018706436000, 36820180020443011000, 36820190001895554000, 36820190003357068000, 36820190005041984000, 36820190005657610000, 36820190006735089000, 36820190027653726000, 36820190030734046000, 36820200000747791000, portati dall'intimazione di pagamento opposta, e condannando comunque in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, , al pagamento in favore dell delle somme CP_4 CP_3 indicate negli avvisi suddetti o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo”.
L' , dal canto suo, chiedeva: Controparte_2
“- in via preliminare: dichiarare inammissibile la domanda di compensazione dei crediti nei confronti di per i motivi esposti e comunque tenere indenne Controparte_2 il Concessionario sul punto;
- in via preliminare: dichiarare tardivo e comunque inammissibile il ricorso per tutti i motivi espressi;
- in ulteriore via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_2 rispetto agli avvisi di addebito per i motivi esposti e conseguentemente tenerla indenne da ogni eventuale provvedimento sulle spese per i motivi esposti (SU Cass. 7514/2022);
- in via cautelare: revocare la sospensione, in mancanza dei presupposti;
- nel merito: respingere l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in premessa;
- in ogni caso: accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione e conseguentemente respingere ogni domanda avanzata nei suoi confronti in quanto infondata”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito per l' , che si dichiarava antistatario. Controparte_2
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 19 febbraio 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La vicenda per cui è causa muove dall'intimazione di pagamento n.
06820249020222835000, notificata ad n data 21 maggio 2024 Parte_1
e relativa – per quanto qui di interesse – agli avvisi di addebito n.
36820170002138507000, n. 36820170004479271000, n. 36820170023157416000, n.
36820180000428906000, n. 36820180001542070000, n. 36820180002302145000, n.
36820180003513973000, n. 36820180006920003000, n. 36820180012252236000, n.
36820180018706436000, n. 36820180020443011000, n. 36820190001895554000, n.
3 36820190003357068000, n. 36820190005041984000, n. 36820190005657610000, n.
36820190006735089000, n. 36820190027653726000, n. 36820190030734046000 e n.
36820200000747791000: titoli – emessi per complessivi € 147.772,54 – tutti Contr concernenti omissioni contributive (doc. 1, fascicolo .
*
1.1. L'opponente eccepisce che, per tutti i crediti relativi al periodo compreso tra il
2016 e il 2019, sarebbe ormai maturata la decadenza dall'iscrizione a ruolo e la prescrizione quinquennale;
in subordine, chiede di poter effettuare la compensazione tra debiti contributivi e crediti tributari attestati nel cassetto fiscale.
Conclude, pertanto, come sopra precisato.
*
1.2. L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
*** * ***
2. Sulle ragioni dell'opposizione, si osserva quanto segue.
*
2.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'opponente ha sostenuto che,
“benché… abbia fatto domanda di rateizzazione, anche parziale, la stessa non rappresenta riconoscimento del debito né interrompe la prescrizione. Sul punto si è pronunciato il Tribunale di
Siracusa, sez. lav., con la sentenza 19/05/2022, n. 557, il quale da una parte rilevava che il termine iniziale da cui far decorrere la prescrizione di un tributo non può certo individuarsi nel momento in cui il contribuente proceda al pagamento del debito iscritto a ruolo, ben potendo, tale adempimento, essere stato effettuato ai soli scopi cautelativi (sul tema, v. Cassazione civ., sez. VI, ordinanza 26/06/2020, n. 12735); dall'altra che non vi sono strumenti alternativi per imputare al contribuente un determinato debito erariale, ad esempio la consegna dell'estratto di ruolo, la rateazione, l'inizio di un'azione esecutiva e/o cautelare da parte dell'ente: quello che incide – ai fini probatori – è soltanto la notifica corretta della cartella esattoriale. In pratica con la predetta pronuncia il Giudice del Lavoro ha confermato l'orientamento giurisprudenziale dell'inidoneità dell'istanza di rateizzo ad essere interpretata quale volontà di rinunciare ad agire o di riconoscimento del debito” (pag. 3, ricorso).
*
2.2. La tesi attorea deve essere disattesa.
4 Questo Giudice ha già avuto modo di osservare che il debitore – quanto richiede la rateazione del versamento di contributi e termini di dilazione – riconosce i diritti dell'Ente creditore e interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti;
del pari, egli rinuncia a valersi della prescrizione maturata per quelli già prescritti e ad ogni altra eccezione;
anche la Corte di Appello di Milano con sentenza 5 dicembre
2018, n. 1758, ha affermato che “l'istanza di rateazione, proposta senza riserve di sorta dal contribuente, in data successiva alla scadenza dei termini di legge per opporre la cartella, costituisca riconoscimento del debito e comporti l'interruzione del termine di prescrizione”.
Il riconoscimento del debito e la rinuncia a valersi delle possibili eccezioni che possono influire sulla esistenza e sulla azionabilità del credito, d'altronde, può risultare da qualsiasi concludente manifestazione di volontà, poiché è un atto giuridico in senso stretto e, come tale, non ha natura negoziale e non deve necessariamente esprimere una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso contenga – anche implicitamente – la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. Civ., Sez. Lav., 12 maggio 2004, n. 9054).
In questo senso, d'altronde, si è recentemente pronunziato il Supremo Collegio:
“la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito”
(Cass. Civ., Sez. I, 8 aprile 2024, n. 9221; conforme (Cass. Civ., Sez. VI-Lav., 21 dicembre 2022, n. 37389); medesimo orientamento è proprio della più recente giurisprudenza di merito: “il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma è un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione ricognitiva. È sufficiente pertanto che tale atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, esprima la consapevolezza dell'esistenza del debito e abbia carattere volontario;
tale principio può essere validamente applicato anche all'ipotesi di esazione dei contributi previdenziali, per cui
l'istanza di rateazione da parte del contribuente determina il riconoscimento del debito da parte del medesimo e l'effetto interruttivo della prescrizione” (App. Brescia, Sez. Lav., 29 marzo 2023,
n. 103).
5 *
2.3. Ciò posto, a dato atto di aver presentato, in data 24 Parte_1 maggio 2024, istanza di rateizzazione n. 928211 avente per oggetto tutti gli avvisi di addebito di cui qui si discute;
ha dimostrato, altresì, di aver precedentemente presentato ulteriori istanze di rateizzazione per i medesimi debiti contributivi: istanza di rateizzazione n. 542861 del 26 ottobre 2018, istanza di rateizzazione n. 584407 del
28 giugno 2019, e istanza di rateizzazione n. 647026 del 7 febbraio 2020 (cfr. docc. 3, Contr fascicolo .
La società opponente, peraltro, ha presentato richiesta di adesione alla definizione agevolata (prot. W-2023041405274310) in data 14 aprile 2023 – istanza accolta da con provvedimento n. AT- Controparte_2
06890202301909283180 – relativa a tutti gli avvisi di addebito per cui è causa (cfr. Contr docc. 5, fascicolo .
Orbene, la richiesta di adesione alla definizione agevolata è soggetta alla condizione dell'inesistenza di “giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione” ovvero all'impegno di “RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a Contr oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione” (cfr. docc. 5, fascicolo .
Pertanto, al netto di ogni questione inerente al valore di riconoscimento di debito dell'istanza di per sé considerata, nel caso di specie, è la disciplina di riferimento a presupporre l'irrevocabile rinunzia a far valere qualsivoglia eccezione in merito ai debiti oggetto di definizione agevolata.
*
2.4. Quanto sin qui osservato sarebbe del tutto sufficiente per concludere per la radicale infondatezza dell'opposizione.
A mero titolo esaustivo, tuttavia, giova evidenziare che l'
[...]
ha documentalmente provato di aver notificato ad Controparte_2 in data 15 giugno 2020, l'intimazione di pagamento n. Parte_1
06820229020541501000 relativa, tra l'altro, agli avvisi di addebito n.
36820170002138507000, n. 36820170004479271000, n. 36820170023157416000, n.
36820180000428906000, n. 36820180001542070000, n. 36820180002302145000, n.
36820180003513973000, n. 36820180006920003000, n. 36820180012252236000, n.
36820180018706436000, n. 36820180020443011000, n. 36820190001895554000, n.
6 36820190003357068000, n. 36820190005041984000, n. 36820190005657610000, n.
36820190006735089000, n. 36820190027653726000, n. 36820190030734046000 e n. Contr 36820200000747791000 (cfr. docc. 4, fascicolo .
Documentale, inoltre, che l'avviso di addebito n. 36820170002138507000 sia stato notificato in data 29 marzo 2017, l'avviso di addebito n. 36820170004479271000 sia stato notificato in data 26 maggio 2017, l'avviso di addebito n.
36820170023157416000 sia stato notificato in data 01 dicembre 2017, l'avviso di addebito n. 36820180000428906000 sia stato notificato in data 13 gennaio 2018,
l'avviso di addebito n. 36820180001542070000 sia stato notificato in data 27 febbraio
2018, l'avviso di addebito n. 36820180002302145000 sia stato notificato in data 30 marzo 2018, l'avviso di addebito n. 36820180003513973000 sia stato notificato in data 06 maggio 2018, l'avviso di addebito n. 36820180006920003000 sia stato notificato in data 16 giugno 2018, l'avviso di addebito n. 36820180012252236000 sia stato notificato in data 07 luglio 2018, l'avviso di addebito n. 36820180018706436000 sia stato notificato in data 11 ottobre 2018, l'avviso di addebito n.
36820180020443011000 sia stato notificato in data 13 novembre 2018, l'avviso di addebito n. 36820190001895554000 sia stato notificato in data 26 febbraio 2019,
l'avviso di addebito n. 36820190003357068000 sia stato notificato in data 26 marzo
2019, l'avviso di addebito n. 36820190005041984000 sia stato notificato in data 10 maggio 2019, l'avviso di addebito n. 36820190005657610000 sia stato notificato in data 28 maggio 2019, l'avviso di addebito n. 36820190006735089000 sia stato notificato in data 13 giugno 2019, l'avviso di addebito n. 36820190027653726000 sia stato notificato in data 14 dicembre 2019, l'avviso di addebito n.
36820190030734046000 sia stato notificato in data 24 dicembre 2019, e l'avviso di addebito n. 36820200000747791000 sia stato notificato in data 29 gennaio 2020
(docc. 1, fascicolo . CP_3
Ne consegue che nessuna prescrizione può esser medio tempore maturata.
*
2.5. Al suddetto convincimento perviene il giudicante in ragione della peculiare disciplina di riferimento.
Come noto, difatti, in ragione dell'emergenza epidemiologica verificatasi tra il
2020 e il 2021, il Legislatore ha introdotto previsioni di natura eccezionale a mezzo
7 delle quali, tra l'altro, ha sospeso la decorrenza della prescrizione per i crediti previdenziali;
il riferimento è, segnatamente, all'art. 37, co. 2, D.L. 18/2020, per come convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo “), e all'art. 11, co. 9, D.L.
183/2020, per come convertito con modificazioni dalla Legge 21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Si tratta, nel complesso, di una sospensione di 313 giorni.
Ancora, con l'art. 68, co. 1 e 4bis, D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020 e successivamente modificato, si è stabilito quanto segue: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159… Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:… b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
8 Il richiamato art. 12 D. Lgs. 159/2015 prevede che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali… comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212…”.
In ragione dell'operatività delle suddette previsioni, nessuna prescrizione può esser maturata in quanto il decorso della prescrizione è rimasto sospeso sino al 31 agosto 2021 per complessivi 541 giorni (così, App. Milano, Sez. Lav., 6 febbraio
2023, n. 108).
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2.6.
Per questi motivi
, la pretesa creditoria azionata con l'intimazione di pagamento n. 06820249020222835000 risulta del tutto legittima.
*** * ***
3. In via subordinata, chiede di poter effettuare la Parte_1 compensazione tra debiti contributivi e crediti riconosciuti nel cassetto fiscale (cfr. docc. 4, fascicolo opponente).
La domanda non può essere accolta.
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3.1. Ai sensi dell'art. 37, co. 49quinquies, D.L. 223/2006, inserito dall'art. 1, co. 94, lett. b), Legge 213/2023, successivamente sostituito dall'art. 4, co. 2, D.L. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 67/2024, con applicazione a decorrere dall'1 luglio 2024, “in deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall
[...] in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi CP_2 dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di
9 cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma
l'applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”.
Dunque, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17
D. Lgs. 241/1997.
Questo è il caso di specie.
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4.
Per questi motivi
, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
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4.1. La regolazione delle spese segue la soccombenza e, pertanto,
[...] eve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al Parte_1 dispositivo, che tiene conto del valore complessivo di causa, con distrazione – quanto ad – in favore del procuratore Controparte_2 costituito.
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4.2. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 7.000,00, oltre accessori come per legge, in favore dell'
[...]
, e di € 5.000,00 oltre accessori Controparte_1
10 come per legge, in favore dell' , da Controparte_2 distrarsi – quanto a quest'ultima – in favore dell'Avv. Summa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 19 febbraio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Chiara COLOSIMO
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