TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 157
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art.4-ter co.3, del d.l. n.44 dell’1.04.2021, come modificato dal d.l. n.172 del 26.11.2021. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, difetto di istruttoria, falso presupposto, ingiustizia manifesta, insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non abbia prodotto un documento medico attestante un 'accertato pericolo per la salute' in conformità con l'art. 4, co. 2, DL 44/2021. Le certificazioni prodotte attestavano una mera e temporanea inidoneità e l'attesa dell'esito di una richiesta di esenzione non meglio specificata. La seconda certificazione, relativa a perforazione intestinale, non risulta essere stata inviata all'amministrazione resistente. La decorrenza della sospensione è stata confermata essere dal 31 dicembre 2021, data di notifica.

  • Rigettato
    Decorrenza della sospensione

    La sospensione è stata attivata dal 31 dicembre 2021, data di notifica del provvedimento di sospensione, come risulta anche dall'esame del provvedimento del 28 gennaio 2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 157
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 157
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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