Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00157/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Andriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Questura di Reggio Calabria non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto di sospensione dal servizio, prot. n. -OMISSIS-, a firma del Questore di Reggio Calabria, notificato al ricorrente il 31 dicembre 2021
- di ogni atto ad esso collegato, conseguente, presupposto, successivo o comunque connesso in via diretta o indiretta, anche non conosciuto, in particolare il decreto di cessazione degli effetti del primo (decreto del -OMISSIS-), nella parte in cui fa decorrere detta cessazione dal 10 gennaio 2022 anziché dal 29 dicembre 2021, data iniziale in cui il predetto decreto prot. -OMISSIS-ha esplicato i suoi effetti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. CO ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in servizio presso il Corpo di Polizia della Questura di Reggio Calabria – Commissariato di P.S. “ -OMISSIS- ”, quale agente scelto, è insorto avverso il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Reggio Calabria ha disposto la sospensione dal servizio, nonché il successivo provvedimento con il quale la medesima autorità ha disposto la cessazione della sospensione con decorrenza dal 10 gennaio 2022, anziché la revoca della misura.
1.1. A sostegno del ricorso, ha riferito, in fatto, che:
- il 23 dicembre 2021 l’Ufficio del personale della Questura gli aveva richiesto, tramite pec, l’invio, entro cinque giorni, di documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali, ai sensi dell’art.4 -ter d.l. 1° aprile 2021, n.44.
- il 27 dicembre 2021, aveva inviato certificazione medica datata 12 dicembre 2021 in cui era dichiarato “ inidoneo temporaneo […] per 22 gg., in attesa di esito richiesta di esenzione ”; in particolare, “ detta certificazione, si precisa, era stata rilasciata in attesa dell’esito della valutazione, da parte dell’apposita Commissione, della richiesta, prodotta dal dipendente, di verifica dei presupposti per l’esenzione dall’obbligo di vaccinazione ”;
- tale circostanza sarebbe stata poi confermata da analoga certificazione del 30 dicembre 2021, con la quale egli è stato dichiarato inidoneo per trenta giorni, per “ riferita perforazione intestinale a 15 gg dalla I^ somministrazione del vaccino ”, sicché “ si richiede visita di chirurgia bariatrica prima di poter effettuare la seconda somministrazione ”;
- ciononostante, con atto del 31 dicembre 2021, gli è stata comunicata la sospensione immediata dal servizio;
- in data 10 gennaio 2022, il ricorrente ha comunicato via pec di aver effettuato test antigenico ed essere risultato positivo al covid, chiedendo quindi la revoca della sospensione adottata;
- con atto del 28 gennaio 2022, il Questore ha disposto la cessazione della sospensione con decorrenza dal 10 gennaio 2022, anziché la sua integrale revoca;
- il ricorrente quindi ha inviato richiesta di annullamento in autotutela dell’originario provvedimento di sospensione, cui l’amministrazione non ha tuttavia dato seguito.
1.2. In diritto, il ricorrente ha poi articolato un unico motivo, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art.4-ter co.3, del d.l. n.44 dell’1.04.2021, come modificato dal d.l. n.172 del 26.11.2021. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, difetto di istruttoria, falso presupposto, ingiustizia manifesta, insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ”.
2. L’amministrazione, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita, sostenendo la infondatezza del ricorso.
3. All’udienza di merito straordinaria del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, il ricorso è infondato.
4.1. Con l’unico motivo di ricorso già richiamato, il ricorrente ha dedotto la illegittimità degli atti gravati, sostenendo: (i) di aver risposto tempestivamente all’invito dell’amministrazione e fornito attestazione relativa al differimento della effettuazione della vaccinazione, con la produzione del certificato “ proveniente dal medico deputato alla vaccinazione ”; (ii) che illegittimamente la decorrenza la sospensione è stata fatta operativamente decorrere dal 29 dicembre 2021, data di emanazione del provvedimento, anziché dalla data della sua notifica all’interessato ( id est , il 31 dicembre 2021); (iii) che, infine, è parimenti illegittimo il provvedimento datato 28 gennaio 2022 con il quale l’amministrazione, anziché revocare la misura sospensiva, ne ha solo disposto la cessazione degli effetti con decorrenza dal giorno in cui è risultato positivo al Covid.
4.2. Secondo quanto previsto dall’art. 4 -ter , co.3, d.l. 1° aprile 2021, n.44, “ [n]ei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. […]. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 1° novembre 2022. In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 5 ”.
Quanto all'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, che l’interessato può produrre in luogo della documentazione comprovante l’inoculazione vaccinale, l'articolo 4, comma 2, richiamato nella disposizione appena esaminata, prevede che “ [s]olo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita ”.
4.3. Nel caso di specie, come condivisibilmente evidenziato dalla difesa erariale, non sussiste agli atti un documento medico che abbia attestato in capo al ricorrente la presenza di un “ accertato pericolo per la salute ” in conformità di quanto richiesto dal citato art. 4, co. 2, DL 44/2021, avendo il ricorrente prodotto soltanto una certificazione di mera e temporanea inidoneità, peraltro non dettata da contingenti valutazioni sanitarie atte a giustificare un ragionevole rinvio della inoculazione vaccinale, che risulterebbe stata rilasciata, a dire del ricorrente, nelle more della conclusione di una presunta concomitante pendenza di un'ultronea pratica sanitaria atta all'emissione di un apposito certificato di esenzione, peraltro, in realtà, mai pervenuto agli atti della competente Questura di Reggio Calabria.
Risulta, infatti, che il ricorrente, in risposta all'invito ricevuto il 23 dicembre 2021, aveva inviato una comunicazione a mezzo pec in cui dichiarava di non essere “ nelle condizioni di partecipare alla campagna vaccinale in atto e/o di attivare ‘green pass’ comunque denominato ”, allegando un certificato medico di temporanea inidoneità datato 12 dicembre 2021 e riportante sotto il QR-code la dicitura “ Inidoneo Temporaneo si ”, seguita da un termine incomprensibile, “ inidoneità per 20 gg. in attesa di esito richiesta di esenzione ”. Sicché, anche al netto di ogni ulteriore considerazione, non era riferito un “ accertato pericolo per la salute ”, giacché i giorni di inidoneità erano riferiti, non a contingenti valutazioni mediche, bensì all'attesa dell'esito di una non meglio precisata “ richiesta di esenzione ”.
Quanto al riferimento, contenuto nel ricorso, alla successiva certificazione del 30 dicembre 2021, con la quale il ricorrente sarebbe stato dichiarato inidoneo per trenta giorni, per “ riferita perforazione intestinale a 15 gg dalla I^ somministrazione del vaccino ”, sicché “ si richiede visita di chirurgia bariatrica prima di poter effettuare la seconda somministrazione ”, non risulta la prova che lo stesso sia stato inviato alla amministrazione resistente, ove peraltro si consideri che il ricorrente nemmeno ne ha fatto riferimento nella istanza di revoca della sospensione formulata il 10 gennaio 2022 e, quindi, in data successiva alla riferito certificato.
4.4. Da ultimo infondata la censura con la quale il ricorrente contesta che la sospensione sia stata applicata con decorrenza dal 29 dicembre 2021, data di adozione del provvedimento, anziché dalla data della sua notifica all’interessato ( id est , il 31 dicembre 2021). Come infatti riferito dalla amministrazione resistente, la sospensione è stata “attivata” dal 31 dicembre 2021, data di notifica del provvedimento di sospensione, come pure risulta dall’esame del provvedimento del 28 gennaio 2022, con il quale il Questore ha disposto la cessazione degli effetti della sospensione.
5. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto, giacché infondato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite dell’amministrazione resistente, nella misura di €1.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IS, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
CO ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO ON | RI IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.