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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17781 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa LI Pellettieri nella causa
N.R.G. 56021/2023 pervenuta all'udienza del 13 novembre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti , vertente tra:
con sede in Roma via Grezar 14 difesa giusta delega in atti dall'Avv. Giannandrea Pt_1
Contieri
APPELLANTE
E
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar CP_1 P.IVA_1 Per_1
del 23.6.2023 in atti dall'Avv. Francesca Romagnoli
APPELLATA
nata a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall'Avv. Claudio CP_2
Albanese
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 18786/2023 notificata il 27.10.2023 – opposizione a preavviso di fermo amministrativo
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 13 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti ,della comparsa di costituzione e risposta delle parti appellate nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
L'appello è improcedibile e tale va dichiarato per tardiva costituzione dell'appellante , avvenuta in violazione dell'art. 165 c.p.c. .
Invero a fronte della sentenza di primo grado , notificata il 27 ottobre 2023 , risulta che l'atto di citazione in appello è stato (tempestivamente) notificato in data 27 novembre 2023 ma l'iscrizione a ruolo è avvenuta solo in data 11 dicembre 2023 , ossia oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. per la costituzione in giudizio dell'attore , termine che andava invece a scadere il 7 dicembre 2023 (cfr. estratto storico del fascicolo telematico).
Le spese del presente grado , tenuto conto della pronuncia di natura esclusivamente processuale, vanno compensate in toto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) compensa in toto le spese del secondo grado tra le parti;
3) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa LI Pellettieri nella causa
N.R.G. 56021/2023 pervenuta all'udienza del 13 novembre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti , vertente tra:
con sede in Roma via Grezar 14 difesa giusta delega in atti dall'Avv. Giannandrea Pt_1
Contieri
APPELLANTE
E
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar CP_1 P.IVA_1 Per_1
del 23.6.2023 in atti dall'Avv. Francesca Romagnoli
APPELLATA
nata a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall'Avv. Claudio CP_2
Albanese
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 18786/2023 notificata il 27.10.2023 – opposizione a preavviso di fermo amministrativo
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 13 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti ,della comparsa di costituzione e risposta delle parti appellate nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
L'appello è improcedibile e tale va dichiarato per tardiva costituzione dell'appellante , avvenuta in violazione dell'art. 165 c.p.c. .
Invero a fronte della sentenza di primo grado , notificata il 27 ottobre 2023 , risulta che l'atto di citazione in appello è stato (tempestivamente) notificato in data 27 novembre 2023 ma l'iscrizione a ruolo è avvenuta solo in data 11 dicembre 2023 , ossia oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. per la costituzione in giudizio dell'attore , termine che andava invece a scadere il 7 dicembre 2023 (cfr. estratto storico del fascicolo telematico).
Le spese del presente grado , tenuto conto della pronuncia di natura esclusivamente processuale, vanno compensate in toto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) compensa in toto le spese del secondo grado tra le parti;
3) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri