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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 93/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI TR
Sezione civile
Il Tribunale di TR, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 93/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CORDASCO MAURO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
CORDASCO MAURO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 17/1/2025 e esponevano Parte_1 CP_1
di avere contratto, in data 3/7/2004, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati i figli , jr e e rappresentavano di voler separarsi alle Persona_1 CP_1 Persona_2
condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
a) I coniugi vivranno separati, il sarà libero di stabilire la residenza ove meglio crede, CP_1
la continuerà a vivere presso l'attuale casa coniugale, con obbligo reciproco di Pt_1
comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
b) la casa coniugale rimane assegnata alla SI.ra . Parte_1
c) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori in CP_1 Persona_3
regime di affido condiviso con collocamento presso la casa domestica e coabiteranno con
la madre.
Durante le vacanze pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza presso i genitori
sarà stabilito in modo tale che si alterneranno di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno
e quello di Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive i ragazzi trascorreranno con i
genitori 15 giorni di permanenza consecutivi alternati;
Tali modalità di affido potranno essere modificate previo accordo tra coniugi e sempre nel
rispetto del supremo interesse dei minori;
Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma di € 750,00 al fine di provvedere al CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli, e detto versamento avverrà entro il 15 di ogni mese;
verserà CP_1 verrà entro il 15 di ogni mese il 50 % delle spese straordinarie preventivamente concordate;
rinuncia in favore della alla quota parte dell'assegno unico che così sarà CP_1 Pt_1
percepito per intero dalla stessa;
Pt_1
Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
25/11/1981 e nato a [...] il [...] alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
TR , 13 marzo 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI TR
Sezione civile
Il Tribunale di TR, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 93/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CORDASCO MAURO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
CORDASCO MAURO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 17/1/2025 e esponevano Parte_1 CP_1
di avere contratto, in data 3/7/2004, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati i figli , jr e e rappresentavano di voler separarsi alle Persona_1 CP_1 Persona_2
condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
a) I coniugi vivranno separati, il sarà libero di stabilire la residenza ove meglio crede, CP_1
la continuerà a vivere presso l'attuale casa coniugale, con obbligo reciproco di Pt_1
comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
b) la casa coniugale rimane assegnata alla SI.ra . Parte_1
c) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori in CP_1 Persona_3
regime di affido condiviso con collocamento presso la casa domestica e coabiteranno con
la madre.
Durante le vacanze pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza presso i genitori
sarà stabilito in modo tale che si alterneranno di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno
e quello di Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive i ragazzi trascorreranno con i
genitori 15 giorni di permanenza consecutivi alternati;
Tali modalità di affido potranno essere modificate previo accordo tra coniugi e sempre nel
rispetto del supremo interesse dei minori;
Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma di € 750,00 al fine di provvedere al CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli, e detto versamento avverrà entro il 15 di ogni mese;
verserà CP_1 verrà entro il 15 di ogni mese il 50 % delle spese straordinarie preventivamente concordate;
rinuncia in favore della alla quota parte dell'assegno unico che così sarà CP_1 Pt_1
percepito per intero dalla stessa;
Pt_1
Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
25/11/1981 e nato a [...] il [...] alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
TR , 13 marzo 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento