Sentenza 25 giugno 1971
Massime • 4
Il marchio, a differenza dalla ditta e dalla ragione sociale, puo essere liberamente formato con elementi di fantasia, non essendo obbligatorio l'uso, come marchio, del nome dell'imprenditore. Conseguentemente, l'uso del nome come marchio, ove ne derivi una possibilita di confusione con altro marchio, non puo ritenersi legittimo.*
Al fine dell'accertamento della confondibilita o meno di due marchi, il giudice del merito deve procedere all'esame comparativo fra i marchi in conflitto non gia in via analitica, attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti. Il giudizio espresso in proposito dal detto giudice si sottrae al Sindacato di legittimita, ove sia sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici ed errori di diritto. ( Conf 1680-68, mass n 333496' 1527-67, mass n 328254).*
I rapporti costituiti da o per conto dei gruppi con autonomia patrimoniale non forniti di personalita giuridica fanno parte di un patrimonio separato al quale la legge assicura, in varia guisa ed in relazione alle specifiche finalita di ciascun gruppo, una particolare autonomia, tale da importare la separazione tra il patrimonio dei soci e quello della societa, per cui la sfera giuridica di questa resta distinta da quella dei soci. I soggetti membri del gruppo sono considerati e trattati sotto due vesti non solo distinte, ma anche contrapposte, e cioe uti soci, allorche essi agiscono quali titolari dei rapporti costituenti il patrimonio autonomo del gruppo, ed uti singuli, quando agiscono, invece, quali titolari dei rapporti afferenti al loro patrimonio personale. Pertanto, il membro del gruppo, mentre - uti singulus - e carente della legittimazione a far valere in giudizio un diritto di cui sia titolare il gruppo, uti socius e carente della legittimazione a far valere in giudizio un diritto che gli appartenga, invece, uti singulus , ancorche possa aversi interesse. Parimenti, il terzo, ove lo abbia convenuto in giudizio uti socius, non puo far valere nei suoi confronti una pretesa a resistere alla quale egli e legittimato uti singulus. *
In base al criterio di collegamento fissato nell'art 25, secondo comma, delle Disposizioni sulla legge in generale, si applica la legge italiana nel caso in cui il giudice del merito abbia accertato che alcuni degli Atti di concorrenza sleale addebitati ad un imprenditore straniero sono stati commessi nel territorio dello stato italiano.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1971, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1971 |
Testo completo
In base al criterio di collegamento fissato nell'art 25, secondo comma, delle Disposizioni sulla legge in generale, si applica la legge italiana nel caso in cui il giudice del merito abbia accertato che alcuni degli Atti di concorrenza sleale addebitati ad un imprenditore straniero sono stati commessi nel territorio dello stato italiano.*