Sentenza 18 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/2002, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP03945402 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN SEZIONE SECONDA CIVILE (COMUNIONE, EREDITARIA- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: • DIRITTO DI PRELATIONE CALFAPIETRA - Presidente Dott. Vincenzo R.G.N. 13895/99 Cron. 9180 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 940 DE JULIO Consigliere Dott. SArio Consigliere Ud. 10/07/01 Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LI ET US, DE LI IO TO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che Solemndal Sig. li difende unitamente all'avvocato TITO MALAGUTI, per diritti € 10 il 18 MAR 2002 giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE
- ricorrenti -
-
contro
LD LU, RA IA OS, RE ME, BA NO, BA AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato IO DETTORI MASALA, che li 2001 difende unitamente agli avvocati LUIGI GRITTI, 1164 -1- ANTONELLA PODAVITTE, giusta delega in atti;
controricorrenti - nonchè
contro
ON LIO, ON IO, DE LI IL, DE LI ESTER;
- intimati avverso la sentenza n. 40/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 18/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI, per delega depositata in udienza, difensoredell'Avv.E.ROMANELLI dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Giovanna DETTORI MASALA, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO atto di citazione notificato il 9.6.1992 Con SE TO De IU e OV AU De IU, premesso che alla morte del loro padre OV De IU, avvenuta il 6.12.1955, si era aperta la successione legittima tra i suoi figli (oltre ai deducenti LO, ER, RO e LA 1 De IU), e che la comunione ereditaria era ancora perdurante, esponevano che con atto del 16.11.1990 LO De IU nonché IUo ZO e OV ZO quali eredi di LA De IU avevano venduto le quote ereditarie di loro spettanza a AN VA, AR SA RA, DE ES, BR BI ed AN BI. DINANZI Gli attori convenivano quindi dianzi al Tribunale di Brescia i venditori e gli acquirenti di cui al rogito sopra menzionato del 16.11.1990 nonché ER De IU chiedendo che, accertato il diritto di prelazione spettante agli esponenti e preso atto che questi ultimi offrivano il pagamento corrispettivo indicato nell'atto, venissedel dichiarata la sostituzione di essi ai compratori nell'acquisto della comproprietà, per 1 quote di 18/54 e 9/54, sui beni immobili di riferimento. Si costituivano in giudizio sia gli acquirenti 3 che i venditori di cui al suddetto rogito chiedendo il rigetto delle domande attrici;
ER De IU M restava contumace. Con sentenze del 19/06/1995 il Tribunall adito respingere le domende. Proposta impugnazione avverso tale decisione da parte di SE TO De IU e di OV AU De IU cui resistevano tutti i soggetti che avevano partecipato al rogito del 16.11.1990, la Corte d'Appello di Brescia con sentenza del 18.1.1999 rigettava il gravame. La Corte territoriale, premesso che l'oggetto dei diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'art. 732 C.C. è costituito dalla quota ereditaria intesa come parte del patrimonio del defunto, cosicché la suddetta disposizione inapplicabile qualora la vendita posta in essere dal coerede riguardi soltanto alcuni del beni caduti in successione, rilevava che nella fattispecie la compravendita di cui al rogito del 16.11.1990 era stata circoscritta alla cessione delle quote ideali di spettanza dei venditori su taluni specifici beni immobili siti nei Comuni di Ghedi e di Leno senza alcun riferimento alla comunione ereditaria sorta a seguito della morte di De IU;
tale convincimento era OV circostanza che nell'asse dalla confermato 4 ricompresi anche ereditario suddetto erano in Bagnolo Mella immobili siti in Montichiari ed oltre a diversi valori mobiliari, cosicché doveva ritenersi insussistente la prova, incombente sugli appellanti, in ordine alla ricorrenza di una vendita che, pur avendo ad oggetto soltanto una parte specifica di un patrimonio ereditario complessivo di maggiore consistenza, fosse sostanzialmente finalizzata ad un subingresso di terzi estranei nella comunione ereditaria;
pertanto non erano sussistenti nella specie i diritti di prelazione e di riscatto disciplinati dall'art. 732 C.C.. Avverso tale sentenza SE TO De IU e OV AU De IU hanno proposto un ricorso per cassazione articolato in tre motivi;
resistono con controricorso AN VA, AR SA RA, DE ES, BR BI ed AN BI;
OV ZO, LO De IU, IUo ZO ed ER De IU non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
le parti hanno successivamente depositato delle memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE il primo motivo di ricorso SE TO Con 5 De IU e OV AU De IU denunciano violazione dell'art. 732 c. c. per avere la sentenza impugnata escluso il diritto di riscatto da parte dei coeredi pretermessi nell'acquisto di quote ereditarie su singoli beni legittimando quindi l'ingresso di soggetti estranei nella comunione ereditaria relativa a tali beni. I ricorrenti, premesso che la cessione della quota ereditaria о di una sua parte non riguarda necessariamente tutti i rapporti costituenti l'originario patrimonio ereditario, considerato che alcuni di essi, quali i debiti, possono essere pattiziamente esclusi in applicazione della disciplina della vendita di eredità, affermano che, nel caso di vendita non avente ad oggetto, nei limiti della quota, la totalità dei rapporti ereditari, deve distinguersi l'alienazione dei singoli beni specificamente individuati o di quote di essi autonomamente determinate dalla alienazione di quote di proprietà su singoli beni ma coincidenti, in termini proporzionali, con la complessiva quota spettante al cedente sull'intera nella prima ipotesi, assumonoeredità: i ricorrenti, secondo alcune pronunce di questa Corte si applica l'art. 732 C.C. allorché in via 6 interpretativa sia stata accertata la sussistenza di una volontà diretta ad immettere il cessionario nella comunione ereditaria;
nella seconda ipotesi, invece deve ritenersi l'esistenza dei diritti di prelazione e di riscatto senza ricorrere ad interpretazioni analogiche, perché la vendita di una quota relativa ad un bene ereditario di entità pari a quella cui il cedente ha diritto produce immediati effetti reali, non essendo subordinata ad alcuna futura divisione. Il motivo è infondato. E' opportuno anzitutto richiamare l'indirizzo costante di questa Corte secondo cui i diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'art. 732 in favore del coerede postulano che C.C. l'alienazione posta in essere da un altro coerede riguardi la quota ereditaria 10 parte di essa) intesa come porzione ideale dell' "universum jus defuncti", e vanno pertanto esclusi (coerentemente alla “ratio" ispiratrice della norma, che è quella di evitare che senza il consenso di tutti gli interessati un estraneo possa entrare nella comunione ereditaria) quando vengano alienati, integralmente "pro quota", uno più beni specificamente determinati, quando cioè si ritenga 7 attraverso una adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie (quali la volontà delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto tra esso e l'entità delle cose vendute), che i contraenti non intesero sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria e che l'oggetto del contratto fu considerato come cosa a sé stante e non come quota del patrimonio ereditario о parametro per individuare la quota di detto patrimonio in quanto tale (vedi tra le altre Cass. 22.1.1985 n. 246; 7749; Cass. 16.8.1990 n. 8304;Cass.
2.8.1990 n. Cass. 29.4.1992 n. 5181; Cass.
7.12.1999 n. 13704); invero in tal caso, data la mancanza nel coerede della titolarità esclusiva del diritto di proprietà sul singolo bene, l'efficacia dell'alienazione, con effetti puramente obbligatori, resta subordinata alla condizione dell'assegnazione, a seguito della divisione, del bene (o della sua quota parte) al coerede, cosicché non può sorgere il pregiudizio che la disposizione suindicata vuole evitare. Orbene nella fattispecie il giudice d'Appello con un apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede in quanto sorretto da una motivazione adeguata e non inficiata da vizi logici ha escluso 8 che con il rogito del 16.11.1990 i venditori avessero inteso consentire il subingresso degli acquirenti nella comunione ereditaria conseguente alla morte di OV De IU, atteso che la vendita aveva avuto ad oggetto le quote di spettanza di LO De IU, IUo ZO e OV ZO relative soltanto ad alcuni specifici beni del compendio ereditario, del quale in effetti facevano parte anche altri beni immobili di rilevante valore economico nonché titoli ed azioni societarie;
né d'altra parte gli appellanti, secondo l'assunto della Corte territoriale, avevano fornito la prova che in realtà con la menzionata vendita le parti avessero voluto sostituire nella comunione ereditaria dei soggetti estranei e di considerare quindi, in vista di tale finalità, i beni oggetto di alienazione in funzione rappresentativa della quota o di parte di essa. In proposito i ricorrenti, pur non contestando l'esistenza di altri beni ereditari non ricompresi nell'atto del 16.11.1990, lamentano che il giudice di appello non ha considerato che la vendita avrebbe riguardato quote di proprietà dei cedenti su singoli beni coincidenti in termini 9 proporzionali con la complessiva quota ad essi spettanti sull'intera proprietà; orbene tale prospettazione, lungi dall'indicare un qualsiasi elemento di riscontro al riguardo in ipotesi non esaminato o mal valutato dalla Corte territoriale, deve ritenersi priva di pregio per la sua illogicità, non essendo contestato che LO De IU, IUo ZO e OV ZO sono QUOTE titolari delle quale di proprietà relative agli altri beni ricompresi nell'asse ereditario, cosicché deve escludersi in radice che con la vendita di cui all'atto del 16.11.1990 essi abbiano ceduto le quote di loro spettanza in ordine all' "universum jus defuncti" Deve poi aggiungersi che alcune affermazioni espresse dai ricorrenti nella memoria del 25.6.2001 si rivelano errate e rivelatrici di una lettura non del tutto corretta di alcune sentenze di questa Corte già citate (Cass. 22.1.1985 n. 246; Cass.
2.8.1990 n. 7749). I ricorrenti assumono infatti che, qualora il coerede alieni la quota ereditaria a lui spettante sui singoli beni ricompresi nel patrimonio ereditario ma non esaustivi di esso, la realità del negozio implicherebbe il subingresso del terzo 10 all'erede nella quota, con la conseguente costituzione di una comunione mista tra coeredi ed estranei rispetto a quei beni le cui quote sono state oggetto della suddetta alienazione. Ebbene tale assunto. si rivela in palese già menzionato dicontrasto con l'orientamento questa Corte per il quale, proprio allorché la vendita abbia ad oggetto, integralmente о "pro quota", soltanto alcuni beni compresi nell'asse ereditario, e non dunque la quota ereditaria o una parte di essa, deve escludersi la sussistenza dei diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'art. 732 c.c.: come invero già evidenziato, la mancanza nel coerede della titolarità esclusiva del diritto di proprietà sul singolo bene 0 sui beni specificamente indicati costituenti solo parte dell'intera eredità preclude l'efficacia reale dell'alienazione e quindi il subingresso dell'acquirente nella comunione ereditaria. Deve inoltre evidenziarsi una ulteriore ragione infondatezza del motivo in essere con di riferimento alla sola cessione di quote poste in essere con l'atto del 16.11.1990 da IUo ZO e da OV ZO: costoro, dagli stessi attuali infatti, come assunto 11 ricorrenti fin dal giudizio di primo grado, sono eredi di LA De IU, a sua volta erede di OV De IU. Orbene a questo riguardo si rileva, sulla base di tali elementi di fatto già dedotti in giudizio, e come evidenziato dai controricorrenti nella memoria del 29.6.2001, che il diritto di prelazione tra i coeredi, in costanza di comunione ereditaria, non è trasmissibile a favore о nei confronti dei successori del coerede, perché la norma dell'art. 732 C.C. che eccezionalmente lo prevede (solo per il coerede), in deroga al generale principio della libertà ed autonomia negoziale e della libera circolazione dei beni ed al più specifico principio della libertà di alienazione della propria quota di beni comuni prima della divisione (art. 1103 primo comma c.c.), allo scopo precipuo di assicurare la persistenza e l'eventuale concentrazione della titolarità dei beni comuni in capo ai primi successori, non suscettibile di applicazione estensiva e tantomeno analogica (Cass. 22.10.1992 n. 11551; vedi pure negli stessi termini Cass. 13.7.1983 n. 4777; Cass. 11.5.1993 n. 5374). Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione degli articoli 1362 e seguenti C.C. e 12 dell'art. 360 n. 5 c.p.c., lamentano che la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza della volontà dei cedenti di immettere i cessionari nella comunione ereditaria erroneamente ritenendo a questo fine essenziale il subentro in tutti relativi rapporti, mentre, al contrario, tale volontà era intrinseca, data la provenienza ereditaria del bene venduto "pro quota". Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando ulteriore violazione degli articoli 1362 e seguenti C.C. e dell'art. 360 n. 5 c.p.c., censurano il interpretativo dell'atto del 16.11.1990 criterio dalla Corte territoriale, consistente assunto dell'insussistenza in esso dinell'accertamento ogni riferimento all'eredità di OV De IU, trascurando così di rilevare che tale omissione COSTITUIVA costitutiva l'espediente per mascherare l'effettiva volontà delle parti ed i reali effetti dell'atto. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati. Invero, premesso che le censure dei ricorrenti attengono alla violazione dei canoni di interpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. con riferimento all'atto più 13 volte menzionato del 16.11.1990, si rileva che in tema di ermeneutica contrattuale l'accertamento delle volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si risolve in una indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione dei suddetti canoni interpretativi;
inoltre, nell'ipotesi in cui il ricorrente lamenta espressamente tale violazione, И egli ha l'onere di indicare in modo specifico i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia all'uopo da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante. Ciò premesso, si Osserva che sotto un primo profilo relativo a pretesi vizi dell' "iter", argomentativo seguito dal giudice di appello, i ricorrenti si sono limitati a censure rimaste su di un piano di estrema genericità che non consentono quindi di verificare l'esistenza di lacune 0 contraddizioni nella motivazione della sentenza 14 impugnata;
anzi deve semmai segnalarsi l'erroneità all'argomentazione dei ricorrenti secondo cui il giudice di appello non avrebbe considerato che la volontà dei cedenti di immettere i cessionari nella comunione emergeva dalla natura ereditaria del bene venduto "1 pro quota": in realtà il criterio che consente di verificare se vi sia stato ○ meno il subentro dell'acquirente nella comunione ereditaria consiste, come già esposto, nell'accertare se la vendita da parte del coerede abbia avuto ad oggetto singoli beni (o quote ideali di essi) oppure la И quota ereditaria intesa come parte del patrimonio del defunto, cioè dell'"universum jus", mentre non può essere attribuito al riguardo alcun significato RISOLUTIVO risolutorio alla provenienza ereditaria del bene oggetto di alienazione, considerato che entrambe le ipotesi evidentemente presuppongono l'esistenza di una comunione ereditaria. Inoltre, per quanto poi attiene alla denunciata violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, si osserva che i ricorrenti non hanno indicato in modo specifico i criteri che il giudice di appello avrebbe disatteso né tantomeno il modo in cui questi si sarebbe da essi discostato. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 15 In applicazione del principio della soccombenza i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in (€ 110,01) solido al pagamento di lire 213000 ކ per (€ 1549,37) lire 3.000.000 per onorari in favore spese e di delle parti costituite. Così deciso in Roma il 10.7.2001. 1. ff. Pres. Viicum Memecome est ши IL CANCELLIERE C1 Paolo DEPOSITATO IN CANCELLERIA lezco Roma 18 MAR. 2002 1037 129,11 IL CANCELLIERE 45ST 41,32 TOT.170.43 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 1 3.61U. 7002 Serie 4 5819. ain versate €170143 (euro LENCO SEXTANTO 243 p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa AR Grazia DI FRE Respersa e Servizio Aur G 1214 (Dr. M. RACCICHIN 16