Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4648 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 11/06/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13709 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Alessio Auriemma presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Rossella Del Sarto, presso la quale elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.06.2024, il ricorrente indicato in epigrafe premesso che, il presente giudizio trae origine dal mancato riconoscimento, da parte dell' CP_2 convenuto dell'aggravamento del danno biologico ascrivibile alla già riconosciuta malattia professionale spondilodiscoartrosi – vertebropatia, ha dedotto di aver lavorato dal giugno 1998, come marittimo di professione con qualifica di marinaio, imbarcato quasi esclusivamente su mezzi veloci della società armatrice SNAV;
che in ragione del peculiare lavoro svolto e degli agenti patogeni a cui è stato esposto, ha visto riconoscersi dall' l'etiologia professionale della patologia vertebrale della quale è portatore, con CP_1
il provvedimento del 14/06/2011 con riconoscimento del relativo danno biologico ascrivibile alla stessa in misura del 12%; di aver continuato a svolgere il medesimo lavoro anche dopo il riconoscimento della tecnopatia, con la stessa qualifica e con le medesime modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, rimanendo, pertanto,
di aver continuato ad essere esposto a vibrazioni meccaniche e da moto ondoso, quindi, anche dopo il riconoscimento della malattia professionale, a causa ed in occasione di lavoro;
di aver dunque continuato a dover assumere posture incongrue a causa del peculiare ambiente di lavoro in cui è tenuto a lavorare nonché la movimentazione di carichi connessa inscindibilmente all'assolvimento delle incombenze lavorative tipiche della mansione ricoperta;
che il perdurare dell'esposizione morbigena ha determinato un aggravamento della patologia ad etiologia professionale e del danno biologico alla stessa ascrivibile;
di aver pertanto inoltrato in data 16/05/2022 all'istituto convenuto, una istanza di aggravamento del danno biologico ascrivibile alla riconosciuta malattia professionale con allegati sia il precedente provvedimento di riconoscimento che la relazione medico-legale a firma del dott. ; che nella predetta relazione medica si stimava il danno all'attualità in Per_1
misura del 20% per il manifestarsi di un < documentata sofferenza neuronale del tibiale anteriore sx da sofferenza L4-L5>>; di essere stato convocato a visita dall' , in conseguenza della formulata istanza, CP_1 all'esito della quale, con provvedimento del 14/01/2023, l'Istituto ha ritenuto di confermare la menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura precedentemente comunicata del 12% per la sussistenza di discopatie lombari con apprezzabili riflessi funzionali;
di aver proposto avverso il suddetto provvedimento, motivata opposizione ex art. 104 T.U. in data 07/02/2023; di essere stato convocato in conseguenza CP_1 dell'opposizione, a visita medica collegiale in data 11/09/2023 e, in quella sede, tra i medici a confronto non si è trovato un accordo per cui è stata verbalizzata la conclusione della visita <>; che con provvedimento del 14/09/2023 l' ha CP_1 ancora una volta, ribadito che la menomazione dell'integrità psico-fisica resta confermata nella misura precedentemente comunicata.
Tanto premesso, evidenziando l'illegittimità dei provvedimenti emessi dal convenuto istituto;
rappresentando l'aggravamento della riconosciuta malattia professionale – spondilodiscoatrosi -per il perdurare della esposizione agli agenti nocivi;
evidenziando altresì la tempestività del manifestarsi dell'aggravamento della riconosciuta malattia professionale e l'ulteriore esposizione al fattore di rischio, ha concluso chiedendo di “1) accertare e dichiarare l'erroneità della valutazione espressa da prima nella lettera CP_1
provvedimento del 14/01/2023 e poi confermata in sede di visita collegiale e comunicata con lettera provvedimento del 14/09/2023 perché l'entità del danno biologico complessivo, sia all'attualità che alla data delle valutazioni , era maggiore del 12% CP_1
con riferimento alla sola m.p. (13% in cumulo con il danno da infortuni) e, quindi, era fondata la domanda di revisione per aggravamento;
2) sulla base di tale presupposto dichiarare il diritto del ricorrente o a percepire la differenza tra l'indennizzo in conto capitale già elargito e la maggior quota spettantegli
o, laddove la percentuale di danno biologico complessivo che interessa il ricorrente risultasse pari o maggiore del 16%, dichiarare il diritto del sig. a veder Parte_1
costituita in suo favore una rendita da danni policroni ex D.P.R. 1124 del 1965 e succ. modif., con decorrenza a far data dall'inoltro dell'istanza di aggravamento (16.05.2022) ed a percepire tutti gli arretrati a lui spettanti in conseguenza di una tale declaratoria”
Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ne ha rilevato l'inammissibilità oltre che l'infondatezza CP_1
in fatto ed in diritto concludendo per il rigetto.
Ha contestato in via preliminare i fatti così come esposti dal ricorrente rilevando il difetto di prova in ordine al nesso causale tra le lesioni lamentate e l'evento già riconosciuto;
ha poi evidenziato che molte delle lamentate lesioni non sono tabellate o non sono elencate nei baremes medico-legali di cui alle tabelle allegate al decreto Leg.vo CP_1
38/2000; ha rilevato la genericità delle censure mosse dal ricorrente atteso che non sono state enunciate le ragioni logico giuridiche per le quali il provvedimento amministrativo impugnato sarebbe ingiusto evidenziando la legittimità del proprio operato.
*****
Come è noto, la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia. In questo frangente, il nesso causale andrà ricostruito ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., secondo il criterio della conditio sine qua non, ossia della causalità necessaria.
Occorrerà, perciò, la verifica della probabilità logica che, rispetto a quella epidemiologica o statistica, richiede la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge scientifica al singolo evento, in base al c.d. giudizio contro fattuale (Cassazione n. 22974 del 9 ottobre 2013).
Ciò posto va rilevato al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine che il riconoscimento in sede amministrativa della sussistenza del nesso eziologico tra la patologia denunciata e le condizioni di lavoro risulta circostanza pacifica in causa.
Ed infatti ciò di cui in questa sede si controverte è l'asserito aggravamento del quadro clinico per il quale l , dopo aver riconosciuto la natura professionale della malattia CP_1
“Spondilodiscoartrosi”, con danno biologico del 12%, ha successivamente rigettato l'istanza di aggravamento, presentata dal ricorrente in data 16/05/2022 confermando la suddetta percentuale.
Disposta la c.t.u. l'ausiliario incaricato, dopo un accurato esame della documentazione agli atti ed esame obiettivo, ha concluso nei seguenti termini:” 1. Assenza di peggioramento oggettivo: gli esami strumentali e funzionali mostrano stabilità della protrusione e dei postumi radicolari rispetto al 2010–2011.
2. Nesso causale non dimostrato: mancano evidenze di nuovo danno direttamente imputabile all'attività lavorativa dopo la denuncia iniziale.
3. Normale evoluzione degenerativa: le modificazioni riscontrate rientrano nelle comuni alterazioni di invecchiamento/discopatia cronica, supportate da analisi radiologica ed EMG.
Pertanto, il diniego dell'aggravamento è pienamente motivato: non sussistono i criteri per riconoscere un aggravamento professionale della lombosciatalgia”.
Il CTU in maniera significativa nell'evidenziare come nella fattispecie in esame incidano fattori extra-professionali nella genesi e nell'evoluzione del quadro clinico ha precisato:”
In particolare, il periziando presenta un indice di massa corporea (BMI) pari a 36, corrispondente a una condizione di obesità di II classe. Questa condizione è ben nota in letteratura come fattore predisponente e aggravante delle patologie discali, sia per il sovraccarico meccanico cronico sul rachide, sia per il possibile contributo infiammatorio sistemico che può accelerare i fenomeni degenerativi a carico dei dischi intervertebrali. Inoltre, già a partire dagli accertamenti del 2011 (RX del 20/01/2011), è documentata la presenza di spondiloartrosi e discopatia multisegmentaria, in assenza di segni riconducibili a una specifica lesione acuta da lavoro. Tali reperti suggeriscono la presenza di un processo degenerativo cronico a verosimile base idiopatica o costituzionale, eventualmente esacerbato da fattori meccanici quali il peso corporeo elevato e non esclusivamente riconducibile all'attività lavorativa svolta.
Alla luce di ciò, emerge con chiarezza che i fattori extra-lavorativi, in particolare l'obesità, rappresentano un contributo significativo e indipendente nella progressione del quadro clinico, e ne limitano la riconducibilità causale diretta all'ambiente di lavoro…”
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. - fondate su retti criteri tecnici e correttamente motivate, in assenza di dati tecnici confutativi cui il CTU non abbia già risposto nel redigere la relazione conclusiva - possono essere integralmente condivise da questo giudicante, con particolare riferimento alla questione posta sull'aggravamento dei postumi invalidanti, che ha costituito il punto nodale dell'indagine tecnica, con particolare riferimento alla condivisibile conclusione dell'ausiliario, secondo cui – contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del ricorrente - la sofferenza radicolare non documentata nel 2011 – assenza di certificazione medica specifica– non solo per questo costituisce una sofferenza radicolare 'nuova' e quindi indice di peggioramento.
Sul punto il CTU ha ben evidenziato come, invece, nonostante la carenza documentale il deficit neurologico sia stato già valutato dall' la cui diagnosi medico-legale è: CP_1
Neuropatia discale lombare e sacralgia) ( cfr relazione di CTU in atti).
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, oltre spese di
CTU liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso b) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.700,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
c) Le spese di CTU si liquidano con separato decreto
Napoli 11.06.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa A. Bonfiglio)