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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 485/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
LA ID, AT
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3048/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520240016103811000 INT.SOSPENSIONE 2003
- RUOLO n. 2024/000375 INTERESSI SOSPE 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3697/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 3048/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dallo studio Difensore_4 propone opposizione a CARTELLA DI PAGAMENTO N. 35 2024 00161038 11, relativa all'anno 2003, avente valore di € 48.047,51. Con la detta cartella di pagamento, notificata il 27 marzo 2025,
l'Ufficio recuperava gli interessi di sospensione derivanti dalla sospensione dell'avviso di accertamento n.
R1P016J02422/2008 emesso per l'anno 2003. Era accaduto che, in seguito alla notifica dell'accertamento, il contribuente proponeva ricorso e la CTP di Milano pronunciava la sentenza n. 398/24/2009, favorevole all'Ufficio. Il contribuente proponeva appello. La CTR della Lombardia pronunciava la sentenza n.
2299/12/2011, con cui confermava la sentenza di primo grado.
Nel corso dei giudizi di merito, l'Ufficio aveva proceduto alle iscrizioni a ruolo in pendenza di ricorso ed il contribuente riceveva tre cartelle di pagamento. Il contribuente proponeva quindi ricorso per Cassazione. Il contribuente, in quella sede, presentava anche istanza di sospensione della sentenza della CTR della
Lombardia n. 2299/12/2011, che veniva accordata dalla stessa CTR.
La Cassazione emetteva ordinanza n. 17327/2020, con la quale dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per intervenuta rottamazione delle cartelle ad opera del contribuente, ai sensi dell'articolo 6 del Dl n. 193/2016.
Di qui, la cartella qui opposta che riguarda i soli interessi di sospensione.
Il contribuente eccepisce:
1) violazione dell'articolo 6 del DL 193/2016
2) mancata menzione della determinazione degli interessi
Chiede quindi che in accoglimento, l'atto venga ritenuto illegittimo.
Si costituisce l'Agenzia DP I di Milano, ribadendo la correttezza della propria iscrizione a ruolo e chiedendo il rigetto.
Si costituisce ADER, che sostiene la propria posizione neutra nei confronti delle doglianze di controparte, essendosi limitata alla formulazione e notificazione della cartella sulla base del ruolo formulato dalla DP I di
Milano. Chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va poi osservato, nel merito della controversia , che l'Ente fiscale, pur avendo accettato la richiesta di rottamazione, ai sensi dell'articolo 6 del Dl n. 193/2016, a seguito della quale la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17327/2020, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, ha poi richiesto il versamento di “interessi di sospensione” a proprio dire dovuti quale conseguenza della revoca della sospensione che era stata disposta dalla Corte di Giustizia Tributaria.
La richiesta dell'ufficio è priva di fondamento in diritto.
In linea di principio, Il condono fiscale estingue il debito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi di mora associati a debiti tributari non pagati. Questo permette al contribuente di sanare la propria posizione versando solo l'imposta originale o, in alcuni casi, una percentuale ridotta di questa. La rottamazione delle cartelle esattoriali decisa con il Dl 193/2016 (come nel caso di specie) prima e con il Dl
119/2018 poi (altrimenti dette “rottamazione” e “rottamazione bis”), include quindi anche gli interessi di sospensione giudiziale, che devono ad ogni effetto ritenersi assimilati agli interessi di mora, stante peraltro la medesima natura risarcitoria.
In altri termini, gli "interessi da sospensione", statuiti dall'art. 47 comma 8bis, hanno come unica finalità quella di stabilire che, come accade in ambito civilistico, ove al termine del periodo di sospensione, intervenga pronunzia favorevole all'Ente fiscale, gli interessi di mora siano dovuti non solo dalla data della sentenza, ma bensì da quella dell'ordinanza cautelare di sospensione. La fattispecie in trattazione appare diferrente da quella testé enunciata, per effetto della rottamazione.
Entrambi i decreti, Dl 193/2016 e Dl 119/2018, infatti, stabiliscono che i carichi affidati agli agenti della riscossione siano definibili, in via agevolata, senza la corresponsione di sanzioni, comprendendo in tali carichi “gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
La rottamazione di una cartella esattoriale, perciò, si intende perfezionata con il solo pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale e di eventuali interessi diversi da quelli di mora - ovvero quelli per eventuali rateizzazioni aventi carattere compensativo.
Dal momento che gli interessi di sospensione sono assimilabili agli interessi di mora, con la rottamazione, essi non sono dovuti.
Si erano già espresse in tal senso due distinte sentenze, una della Commissione tributaria regionale della
Lombardia – n. 3171/2018 del 10 luglio 2018 - e l'altra della Commissione tributaria provinciale di Milano –
n. 2806/1/19 del 19 giugno 2019.
Entrambi gli arresti giurisprudenziali di merito, nell'accogliere le argomentazioni della parte contribuente, secondo le quali gli interessi maturati in seguito al decadere degli effetti della sospensione, ex art. 47 del decreto legislativo 546/1992, devono essere assimilati agli interessi di mora di cui all'articolo 30 del Dpr
602/1973, hanno sancito la non assoggettabilità ad ulteriori aggravi l'obbligazione tributaria estinta a mezzo di rottamazione. E d'altro canto, il Collegio ha ben chiaro che la finalità stessa della norma volta a “condonare” una cospicua parte della debenza tributaria, costituita da sanzioni ed interessi di mora oltre ad oneri esattoriali quanli aggi e spese di notifica, per privilegiare esclusivamente il versamento, in tutto o in parte, della sola imposta, abbia quale unico scopo quello dell'estinzione 'atipica', ma in via definitiva, di tutto quello che abbia a che fare con il tributo originariamente dovuto e dunque estinto per rottamazione, nulla escluso.
Gli interessi da sospensione, in ambito tributario e di riscossione, hanno dunque natura prettamente moratoria, ovvero risarcitoria, come detto in precedenza, finalizzata a compensare l'Erario per il ritardo nel pagamento causato dalla sospensione dell'atto. Essi maturano durante il periodo di sospensione amministrativa, o giudiziale. E pertanto, nell'ipotesi qui in trattazione, dove lo Stato ed il contribuente sottoscrivono un 'patto generalizzato', in virtù dell'applicazione della norma agevolativa della rottamazione, si ritengono compresi tra gli oneri accessori ai quali lo Stato rinunzia ab initio ed ex lege, pur di recuperare il puro tributo.
Come ha avuto altresì modo di chiarire la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. VI, con la recente sentenza n. 1956/2025: all'agente della riscossione (articolo 6 del D.L. n. 193/2016, articolo 1 del D.L. n. 148/2017, articolo 3 del D. L. n. 119/2018) comportano l'annullamento degli interessi di cui all'articolo 39 del Dpr 603/1972 e all'articolo
47, comma 8 bis, del D. Lgs. n. 546/1992, dovuti nel periodo di sospensione giudiziale dell'esecutività dell'atto impositivo prodromico: e ciò in forza di un'interpretazione sistematica e teleologica - consentita dagli artt. 12 e 14 delle preleggi al codice civile - secondo cui la normativa sulla rottamazione, per incentivare la definizione dei carichi pendenti, ha ammesso i contribuenti ad estinguere gli stessi mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, cancellando il debito oltre che per le sanzioni anche per interessi di mora, per tali dovendosi intendere non solo quelli di mora in senso stretto, ma anche gli interessi di sospensione, sostitutivi dei primi.>>.
“Riferimenti normativi: D.L. n. 119/2018, art. 3 D.L. n. 148/2017, art. 1 D.L. n. 193/2016, art. 6 D. Lgs. n. 112/1999, art. 17 D. Lgs. n. 46/1999, art. 27, comma l, D.P.R. n. 602/1973, n. 602, art5. 21 comma 1, 30, comma l, 39 D. Lgs. n. 546/1992, art.47, comma 8-bis” Di talché nessun motivo sussiste, nel caso in trattazione, per tenere in vita l'obbligo di versamento degli interessi c.d. di sospensione, come erroneamente preteso dall'Agenzia delle entrate, non avendo essa
Agenzia frapposto alcun diniego all'applicazione della norma agevolativa, che deve intendersi quindi ad ogni effetto definitivamente acclarata, come, d'altro canto, lo stesso ufficio fiscale pare confermare, nelle sue note difensive, laddove afferma: <<.......La Cassazione pronunciava ordinanza n. 17327/2020, con la quale dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per rottamazione delle cartelle ad opera del contribuente, ai sensi dell'articolo 6 del Dl n. 193/2016.
Tali fatti sono pacifici e documentati dallo stesso contribuente con gli allegati al ricorso>>.
Da quanto fin qui dedotto ed argomentato deriva la convinzione di questa Corte che il ricorso debba essere accolto, pur se provvedendo in senso integralmente compensativo, riguardo alla regolazione delle spese, ricorrendo giusti motivi nel carattere interpretativo della pronunzia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
LA ID, AT
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3048/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520240016103811000 INT.SOSPENSIONE 2003
- RUOLO n. 2024/000375 INTERESSI SOSPE 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3697/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 3048/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dallo studio Difensore_4 propone opposizione a CARTELLA DI PAGAMENTO N. 35 2024 00161038 11, relativa all'anno 2003, avente valore di € 48.047,51. Con la detta cartella di pagamento, notificata il 27 marzo 2025,
l'Ufficio recuperava gli interessi di sospensione derivanti dalla sospensione dell'avviso di accertamento n.
R1P016J02422/2008 emesso per l'anno 2003. Era accaduto che, in seguito alla notifica dell'accertamento, il contribuente proponeva ricorso e la CTP di Milano pronunciava la sentenza n. 398/24/2009, favorevole all'Ufficio. Il contribuente proponeva appello. La CTR della Lombardia pronunciava la sentenza n.
2299/12/2011, con cui confermava la sentenza di primo grado.
Nel corso dei giudizi di merito, l'Ufficio aveva proceduto alle iscrizioni a ruolo in pendenza di ricorso ed il contribuente riceveva tre cartelle di pagamento. Il contribuente proponeva quindi ricorso per Cassazione. Il contribuente, in quella sede, presentava anche istanza di sospensione della sentenza della CTR della
Lombardia n. 2299/12/2011, che veniva accordata dalla stessa CTR.
La Cassazione emetteva ordinanza n. 17327/2020, con la quale dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per intervenuta rottamazione delle cartelle ad opera del contribuente, ai sensi dell'articolo 6 del Dl n. 193/2016.
Di qui, la cartella qui opposta che riguarda i soli interessi di sospensione.
Il contribuente eccepisce:
1) violazione dell'articolo 6 del DL 193/2016
2) mancata menzione della determinazione degli interessi
Chiede quindi che in accoglimento, l'atto venga ritenuto illegittimo.
Si costituisce l'Agenzia DP I di Milano, ribadendo la correttezza della propria iscrizione a ruolo e chiedendo il rigetto.
Si costituisce ADER, che sostiene la propria posizione neutra nei confronti delle doglianze di controparte, essendosi limitata alla formulazione e notificazione della cartella sulla base del ruolo formulato dalla DP I di
Milano. Chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va poi osservato, nel merito della controversia , che l'Ente fiscale, pur avendo accettato la richiesta di rottamazione, ai sensi dell'articolo 6 del Dl n. 193/2016, a seguito della quale la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17327/2020, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, ha poi richiesto il versamento di “interessi di sospensione” a proprio dire dovuti quale conseguenza della revoca della sospensione che era stata disposta dalla Corte di Giustizia Tributaria.
La richiesta dell'ufficio è priva di fondamento in diritto.
In linea di principio, Il condono fiscale estingue il debito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi di mora associati a debiti tributari non pagati. Questo permette al contribuente di sanare la propria posizione versando solo l'imposta originale o, in alcuni casi, una percentuale ridotta di questa. La rottamazione delle cartelle esattoriali decisa con il Dl 193/2016 (come nel caso di specie) prima e con il Dl
119/2018 poi (altrimenti dette “rottamazione” e “rottamazione bis”), include quindi anche gli interessi di sospensione giudiziale, che devono ad ogni effetto ritenersi assimilati agli interessi di mora, stante peraltro la medesima natura risarcitoria.
In altri termini, gli "interessi da sospensione", statuiti dall'art. 47 comma 8bis, hanno come unica finalità quella di stabilire che, come accade in ambito civilistico, ove al termine del periodo di sospensione, intervenga pronunzia favorevole all'Ente fiscale, gli interessi di mora siano dovuti non solo dalla data della sentenza, ma bensì da quella dell'ordinanza cautelare di sospensione. La fattispecie in trattazione appare diferrente da quella testé enunciata, per effetto della rottamazione.
Entrambi i decreti, Dl 193/2016 e Dl 119/2018, infatti, stabiliscono che i carichi affidati agli agenti della riscossione siano definibili, in via agevolata, senza la corresponsione di sanzioni, comprendendo in tali carichi “gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
La rottamazione di una cartella esattoriale, perciò, si intende perfezionata con il solo pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale e di eventuali interessi diversi da quelli di mora - ovvero quelli per eventuali rateizzazioni aventi carattere compensativo.
Dal momento che gli interessi di sospensione sono assimilabili agli interessi di mora, con la rottamazione, essi non sono dovuti.
Si erano già espresse in tal senso due distinte sentenze, una della Commissione tributaria regionale della
Lombardia – n. 3171/2018 del 10 luglio 2018 - e l'altra della Commissione tributaria provinciale di Milano –
n. 2806/1/19 del 19 giugno 2019.
Entrambi gli arresti giurisprudenziali di merito, nell'accogliere le argomentazioni della parte contribuente, secondo le quali gli interessi maturati in seguito al decadere degli effetti della sospensione, ex art. 47 del decreto legislativo 546/1992, devono essere assimilati agli interessi di mora di cui all'articolo 30 del Dpr
602/1973, hanno sancito la non assoggettabilità ad ulteriori aggravi l'obbligazione tributaria estinta a mezzo di rottamazione. E d'altro canto, il Collegio ha ben chiaro che la finalità stessa della norma volta a “condonare” una cospicua parte della debenza tributaria, costituita da sanzioni ed interessi di mora oltre ad oneri esattoriali quanli aggi e spese di notifica, per privilegiare esclusivamente il versamento, in tutto o in parte, della sola imposta, abbia quale unico scopo quello dell'estinzione 'atipica', ma in via definitiva, di tutto quello che abbia a che fare con il tributo originariamente dovuto e dunque estinto per rottamazione, nulla escluso.
Gli interessi da sospensione, in ambito tributario e di riscossione, hanno dunque natura prettamente moratoria, ovvero risarcitoria, come detto in precedenza, finalizzata a compensare l'Erario per il ritardo nel pagamento causato dalla sospensione dell'atto. Essi maturano durante il periodo di sospensione amministrativa, o giudiziale. E pertanto, nell'ipotesi qui in trattazione, dove lo Stato ed il contribuente sottoscrivono un 'patto generalizzato', in virtù dell'applicazione della norma agevolativa della rottamazione, si ritengono compresi tra gli oneri accessori ai quali lo Stato rinunzia ab initio ed ex lege, pur di recuperare il puro tributo.
Come ha avuto altresì modo di chiarire la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. VI, con la recente sentenza n. 1956/2025: all'agente della riscossione (articolo 6 del D.L. n. 193/2016, articolo 1 del D.L. n. 148/2017, articolo 3 del D. L. n. 119/2018) comportano l'annullamento degli interessi di cui all'articolo 39 del Dpr 603/1972 e all'articolo
47, comma 8 bis, del D. Lgs. n. 546/1992, dovuti nel periodo di sospensione giudiziale dell'esecutività dell'atto impositivo prodromico: e ciò in forza di un'interpretazione sistematica e teleologica - consentita dagli artt. 12 e 14 delle preleggi al codice civile - secondo cui la normativa sulla rottamazione, per incentivare la definizione dei carichi pendenti, ha ammesso i contribuenti ad estinguere gli stessi mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, cancellando il debito oltre che per le sanzioni anche per interessi di mora, per tali dovendosi intendere non solo quelli di mora in senso stretto, ma anche gli interessi di sospensione, sostitutivi dei primi.>>.
“Riferimenti normativi: D.L. n. 119/2018, art. 3 D.L. n. 148/2017, art. 1 D.L. n. 193/2016, art. 6 D. Lgs. n. 112/1999, art. 17 D. Lgs. n. 46/1999, art. 27, comma l, D.P.R. n. 602/1973, n. 602, art5. 21 comma 1, 30, comma l, 39 D. Lgs. n. 546/1992, art.47, comma 8-bis” Di talché nessun motivo sussiste, nel caso in trattazione, per tenere in vita l'obbligo di versamento degli interessi c.d. di sospensione, come erroneamente preteso dall'Agenzia delle entrate, non avendo essa
Agenzia frapposto alcun diniego all'applicazione della norma agevolativa, che deve intendersi quindi ad ogni effetto definitivamente acclarata, come, d'altro canto, lo stesso ufficio fiscale pare confermare, nelle sue note difensive, laddove afferma: <<.......La Cassazione pronunciava ordinanza n. 17327/2020, con la quale dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per rottamazione delle cartelle ad opera del contribuente, ai sensi dell'articolo 6 del Dl n. 193/2016.
Tali fatti sono pacifici e documentati dallo stesso contribuente con gli allegati al ricorso>>.
Da quanto fin qui dedotto ed argomentato deriva la convinzione di questa Corte che il ricorso debba essere accolto, pur se provvedendo in senso integralmente compensativo, riguardo alla regolazione delle spese, ricorrendo giusti motivi nel carattere interpretativo della pronunzia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.