Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 485
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'articolo 6 del DL 193/2016

    La Corte ritiene che la rottamazione delle cartelle esattoriali, ai sensi del DL 193/2016, includa anche gli interessi di sospensione giudiziale, assimilabili agli interessi di mora, e pertanto non dovuti a seguito della definizione agevolata. La finalità della norma è quella di estinguere definitivamente tutto ciò che ha a che fare con il tributo originariamente dovuto.

  • Accolto
    Mancata menzione della determinazione degli interessi

    La Corte ritiene che la richiesta di pagamento degli interessi di sospensione sia priva di fondamento in diritto in seguito alla rottamazione, rendendo irrilevante la mancata menzione della loro determinazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 485
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 485
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo