Sentenza 30 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 30/11/2021, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/11/2021
N. 01432/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00845/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 845 del 2021, proposto da
FL AR, EM TT, rappresentati e difesi dagli avvocati Elisa Bergamin, Alessia Campagnolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rosà, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianna Di Danieli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza pronunciata dal T.A.R. Veneto, Sezione II, n. 1241/2019 depositata in data 15 novembre 2019, resa sul ricorso R.G. n. 2262/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rosà;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe.
La sentenza si è pronunciata sulla quantificazione degli oneri dovuto per il condono di opere di “ampliamento fabbricato residenziale-artigianale in difformità alla Concessione edilizia n. 2831 del 28/09/1984”.
Il ricorrente lamenta che il Comune, anche a seguito della pronuncia, si è rifiutato di scomputare dal quantum debeatur gli importi degli oneri calcolati sugli abusi appartenenti alla categoria 3 della tabella C allegata al D.L. 269/2003.
Ciò sul presupposto che la sentenza abbia accertato una effettiva duplicazione di importi.
La doglianza non è fondata. La sentenza si è pronunciata unicamente sui criteri rimettendo all’amministrazione la determinazione del quantum sulla base dell’esame della documentazione tecnica atteso che non tutta era presente agli atti.
Ciò emerge sia dall’incipit della pronuncia, nella parte in cui si afferma che: “nel merito della domanda proposta si osserva che ciò che risulta contestato tra le parti sono i criteri utilizzati per il calcolo degli oneri concessori e per l’oblazione e non le superfici considerate, che, peraltro, non sono state da nessuna delle parti indicate nei propri scritti difensivi.
Le censure formulate dalla parte ricorrente con riguardo ai criteri di calcolo utilizzati dal Comune, contenute nella perizia di parte, sono parzialmente fondate.”.
“Incontestato che la tipologia 1 è stata applicata solo agli ampliamenti realizzati abusivamente al primo piano, il Comune ha chiarito nella relazione depositata in ottemperanza all’ordinanza istruttoria, di aver applicato la tipologia 3 alle opere di ristrutturazione con modifica della copertura realizzate sopra la cucina dell’appartamento ovest.
Non tutte le superfici del primo piano sono state computate due volte con diversi parametri (1, 3). Tuttavia una parziale sovrapposizione sembra esserci stata, poiché le superfici ampliate, già prese in considerazione come opere rientranti nella categoria 1, sono state considerate anche nelle superfici cui applicare la tipologia 3.
Se è vero che per diversi interventi edilizi configuranti differenti tipologie di abuso sono applicabili anche in via cumulativa i parametri previsti dalla tabella C, tuttavia, ciascun intervento non può che essere qualificato secondo la tipologia di abuso effettivamente realizzata.
Pertanto, ove l’Amministrazione abbia ritenuto che le opere di ampliamento costituiscano interventi realizzati in difformità dal titolo edilizio ed in contrasto con il PRG e le abbia, perciò, considerate come rientranti nella tipologia 1, non può poi riqualificare le medesime opere (o parte delle stesse) come opere di ristrutturazione, applicando, sulle medesime superfici già considerate, i parametri di cui alla tipologia 3.
In tale ipotesi, che nel caso di specie si è verificata, vi sarebbe una duplicazione di importi relativi ai medesimi interventi abusivi oggetto di condono, che la norma non autorizza ad effettuare.” .
Il dictum giudiziale imponeva al Comune di verificare se le superfici relative alle opere di ristrutturazione con modifica della copertura realizzate sopra la cucina dell’appartamento ovest (considerate come abusi di tipologia 3 “Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio” ), coincidessero o meno con la parte realizzata in ampliamento in difformità al titolo edilizio e che era già stata considerata come abuso di tipologia 1 (ampliamento in difformità) atteso che in tal caso si sarebbe verificata una duplicazione.
Nella relazione relativa ai conteggi, infatti, si afferma che “il superamento della massima edificabilità ammissibile è dovuto in gran parte al fatto che il tecnico progettista non ha conteggiato i locali seminterrati il cui estradosso del solaio è a una quota maggiore di m 1,00 sul piano di campagna”.
Per la parte residua, occorreva, quindi, verificare se vi fosse sovrapposizione o meno delle superfici considerate. Nelle proprie difese il Comune afferma di aver verificato che la parte abusivamente ristrutturata riguardava la porzione di edificio preesistente e non quella in ampliamento e che, pertanto, nessuna duplicazione si è verificata.
Il Comune, quindi, non ha violato il dictum giudiziale avendo proceduto alla suddetta verifica.
E’, invece, fondato il ricorso nella parte in cui lamenta l’omessa applicazione del coefficiente previsto per le zone di completamento pari a 0,5.
Tale coefficiente è stato ritenuto applicabile alla fattispecie nella sentenza ottemperanda, essendo stato ritenuto fondato il relativo motivo e senza che possa trarsi alcun elemento in forza del quale il Comune potesse rideterminarsi.
La pronuncia infatti afferma: “Infine, il ricorrente si duole dell’erronea applicazione ai fini della quantificazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, del coefficiente riferito alla zona “di espansione (1,1)” anziché a quella “di completamento (0,5)” d ella Tabella A.1.2 allegata alla L.R. n. 61/85. L’edificio, infatti, ricade in zona C/1.7 che è, per l’appunto, zona di completamento ai sensi del PRG vigente e non zona di espansione.
Il Comune conferma che l’edificio ricade in zona di completamento e non di espansione; afferma, tuttavia, che la determinazione dei coefficienti è stata effettuata con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 1.03.2006 ed il coefficiente applicato è quello da essa risultante.
In assenza di impugnazione di tale delibera, dovrebbe secondo il Comune trovare applicazione il coefficiente relativo alla zona C – espansione.
Anche tale censura appare fondata. La circostanza che il Comune si sia discostato, nell’indicazione delle zone territoriali omogenee, dalle denominazioni previste ex D.M. 1444/68, non è circostanza sufficiente a consentire la determinazione degli oneri di urbanizzazione secondo criteri diversi da quelli indicati dalla Legge Regionale. Nel caso di specie, non è controverso tra le parti che l’edificio in questione ricada in una zona espressamente definita “di completamento” e non “di espansione”. Atteso che il contributo di costruzione costituisce un’obbligazione di fonte legale, i cui contenuti sono integralmente previsti per legge, è ai parametri che la legge definisce che occorre far riferimento ai fini della sua quantificazione.
Peraltro la circostanza secondo cui gli oneri concessori sarebbero stati stabiliti con delibera del Consiglio comunale alla cui stregua “ l’area di cui in causa è fatta ricadere, ai fini del calcolo del contributo edificatorio, tra quelle cui si applica il coefficiente di 1,1”, non è provata, non essendo stata depositata in atti la deliberazione.” .
Il criterio è stato quindi definito direttamente nella sentenza e non residuano margini di discrezionalità per il Comune, che dovrà, pertanto, applicare il coefficiente riferito alla zona “di completamento (0,5)” della Tabella A.1.2 allegata alla L.R. n. 61/85.
La domanda di restituzione o compensazione di somme non è ammissibile, non potendo essere presentata per la prima volta in sede di ottemperanza e non statuendo la sentenza su tale pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), accoglie, in parte, il ricorso, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Rosà di dare esecuzione al giudicato della sentenza in epigrafe, applicando il coefficiente riferito alla zona “di completamento (0,5)” della Tabella A.1.2 allegata alla L.R. n. 61/85.
Rigetta le residue domande.
Condanna il Comune di Rosà al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO