Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/05/2024, n. 12074
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Sentenza 6 maggio 2024

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Va riconosciuta la natura immediatamente precettiva e quindi l'esecutività, quale espressione di un principio generale immanente nell'ordinamento processuale tributario, delle sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, emesse successivamente al 1.01.2016, senza che tale natura possa essere limitata a quelle riconducibili alle fattispecie tassativamente previste dall' articolo 68, primo comma, del Decreto Legislativo n. 546/1992 , trattandosi di fattispecie che non costituiscono ipotesi eccezionali, bensì manifestazioni del più generale principio affermato, e non ostando la novellata formulazione dell'articolo 49 dello stesso decreto che, estendendo in via generale l'applicazione, alle sentenze delle commissioni tributarie, delle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile , non contempla più espressamente l'esclusione dell' articolo 337 del codice civile .

In tema di processo tributario, le sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, se emesse successivamente al 1° gennaio 2016, sono immediatamente esecutive, in applicazione di un principio generale, immanente nell'ordinamento processuale tributario, che non si limita soltanto alle decisioni riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, e perché, con la predetta decorrenza, la novella dell'art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992, che estende alle impugnazioni delle pronunce dei giudici tributari le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., ha soppresso l'inciso "escluso l'articolo 337", così eliminando ogni limitazione alle regole del codice di rito civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/05/2024, n. 12074
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12074
    Data del deposito : 6 maggio 2024
    Fonte ufficiale :

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