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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 304/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1912/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240002422704 RUO.2024-400007 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240002422704 IRPEF-ALIQUOTE 2019
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/400007 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1339/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1912/2024 depositato il 29/05/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2024 0002422704 46/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate di Agrigento si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto sgravio operato dall'ente impositore in data 07/04/2025.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
La Corte all'udienza del 22/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che dagli atti del giudizio (cfr. estratto di ruolo) è possibile riscontrare che l'ente impositore ha emesso in data 07/04/2025 provvedimento di sgravio della pretesa tributaria di cui alla cartella di pagamento impugnata.
Ne consegue, che parte ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso nel merito e ciò per il provvedimento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Ritenuto, che quanto alle spese, le stesse, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'ente impositore, stante la dichiarata ed incontestata circostanza che il provvedimento di sgravio è stato emanato successivamente alla notificazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Condanna l'Agenzia delle Entrate di
Agrigento al pagamento delle spese del giudizio in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, che liquida in €250,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, 22 ottobre 2025
Il Giudice Monocratico
PE GR
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1912/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240002422704 RUO.2024-400007 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240002422704 IRPEF-ALIQUOTE 2019
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/400007 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1339/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1912/2024 depositato il 29/05/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2024 0002422704 46/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate di Agrigento si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto sgravio operato dall'ente impositore in data 07/04/2025.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
La Corte all'udienza del 22/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che dagli atti del giudizio (cfr. estratto di ruolo) è possibile riscontrare che l'ente impositore ha emesso in data 07/04/2025 provvedimento di sgravio della pretesa tributaria di cui alla cartella di pagamento impugnata.
Ne consegue, che parte ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso nel merito e ciò per il provvedimento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Ritenuto, che quanto alle spese, le stesse, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'ente impositore, stante la dichiarata ed incontestata circostanza che il provvedimento di sgravio è stato emanato successivamente alla notificazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Condanna l'Agenzia delle Entrate di
Agrigento al pagamento delle spese del giudizio in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, che liquida in €250,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, 22 ottobre 2025
Il Giudice Monocratico
PE GR