TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 18/12/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART.127 TER, TERZO COMMA C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata oggi 18 dicembre 2025 la dott.ssa IN PI
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna del 4.11.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Civile nella persona del giudice monocratico, dott.ssa IN PI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, in decisione sulle conclusioni rassegnate con note scritte di udienza del giorno
04.11.2025
Promossa da
(c.f.: , residente in [...], 19, St Johann Im Parte_1 C.F._1
NG (Austria), ma elettivamente domiciliata in Olbia (SS), Via Lazio n. 44, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Durgoni (C.F. che unitamente all'avv. C.F._2
NN BS del Foro di Bolzano ( )la rappresentano e difendono, C.F._3 come da procura rilasciata su foglio separato
Attrice
Contro partita iva , in persona dell'Amministratore Unico, nonché CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Ing. con sede in Nuoro, Via Straullu, 35, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Macciotta (codice fiscale ) CodiceFiscale_4 del Foro di Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata, al n. 29 del Viale Diaz, in virtù di procura speciale alle liti conferitagli in data 22 ottobre 2021, autenticata nella firma dal Notaio Dott.
, Notaio in Lanusei, repertorio n. 8624 e raccolta 5983, allegata con atto Persona_1 separato
Convenuta OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: all'udienza del 4.11.2025 la parti con note di trattazione scritta hanno precisato le conclusioni in conformità ai rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18 gennaio 2023 regolarmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro la convenuta indicata in epigrafe, chiedendo che il
Tribunale volesse così giudicare: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: in via principale: accertare e dichiarare non dovute, per le ragioni precedentemente esposte, la somma di € 5.290,75, come da fattura n. 2017000580205178 e di € 4.230,26, come da fattura n. 21801640468; - in via subordinata: ricostruire i consumi dovuti per il periodo portato nelle fatture, scontando quelli causati dalla perdita idrica occulta, con il metodo più gradito all'Ill.Mo Sig. Giudice, perdita della quale fornirò le prove nel proseguo del giudizio;
- in ulteriore subordine: conteggiare lo sconto previsto nel regolamento del servizio idrico per la perdita idrica non visibile occorsa, della quale fornirò le prove nel proseguo del giudizio;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre CPA, IVA e spese generali, come per legge”
Sosteneva l'attrice che stipulava con il contratto di somministrazione per CP_1
l'approvvigionamento idrico dell'abitazione sita in Budoni (SS), via degli Argonauti, 26, contraddistinta dal codice cliente n. . L'abitazione, di proprietà della sig.ra P.IVA_2
è una casa-vacanze che viene utilizzata solamente per brevi periodi dell'anno, Parte_1 durante la stagione estiva. Solamente nell'anno 2018, la sig.ra prendeva contezza Parte_1 di due fatture incredibilmente onerose, una da euro 5.290,75, n. 2017000580205178, del
29.11.2017, riferita ai consumi dal 11.11.2016 al 03.11.2017 e una da € 4.230,26, n.
201801640468, del 15.11.2018, riferita ai consumi dal 22.06.2018 al 24.10.2018, senza che prima le fosse recapitato alcunché in merito. Non capacitandosi dell'abnormità delle cifre richieste per l'esiguo utilizzo dell'utenza, la sig.ra incaricava una ditta Parte_1 specializzata, la “TERMOIDRAULICA” di (P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_3 con sede legale in Tanaunella (Budoni), via Arborea, per verificare se vi fossero malfunzionamenti a carico dell'impianto idraulico dell'abitazione. La Ditta interveniva con un idraulico, il quale individuava un guasto nel galleggiante della cisterna interrata, ubicata nel cortile pertinenziale dell'abitazione, a causa del quale l'acqua fuoriusciva dalla cisterna interrata disperdendosi nel sottosuolo, senza che potesse essere utilizzata per gli usi specifici della casa. Il guasto al galleggiante aveva causato una perdita idrica occulta, quindi, non percepibile dall'utente, come certificato dalla Ditta “TERMOIDRAULICA” di Candela
LI in fattura. A seguito della rilevazione della perdita occulta, e considerando l'abnormità delle somme richieste da la sig.ra non provvedeva al CP_1 Parte_1 pagamento di tali somme, ritenendole non dovute e si affidava all'Avv. Dr. NN BS per tentare di trovare un accordo con che tuttavia non è stato raggiunto. CP_1
Si costituisce in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la società la CP_1 quale così conclude: “Voglia l'Ecc.mo Organo Giudicante, contrariis reiectis, nel merito - in via principale, respingere tutte le domande e istanze formulate nell'ambito dell'avverso atto di citazione in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti della CP_1
Signora del complessivo importo di euro 31.041,76, di cui euro 4.230,26 Parte_1 portati dalla fattura n. 201801640468 del 15.11.2018 ed euro 5.290,75 portati dalla fattura n.
2017000580205178 del 29.11.2017, oltre gli ulteriori importi portati dalle ulteriori fatture prodotte e come da estratto conto e per l'effetto condannare la Signora al Parte_1 pagamento in favore di del predetto importo di €. 31.041,76 (fatti salvi CP_1 eventuali errori od omissioni); - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali.” contestava in fatto e in diritto le richieste di parte attrice, evidenziando CP_1
l'infondatezza delle domande ex adverso formulate. Precisa, infatti, che la Signora Parte_1
è titolare dell'utenza idrica la cui tariffa applicata risulta “domestico non residente” relativamente all'immobile sito in Budoni, Località Tanaunella, al n. 26, interno 3 della via
Degli Argonauti, con codice cliente n.36022858 e codice servizio n. 194609. Nel corso del rapporto contrattuale, è accaduto che l'attrice – che già risultava inadempiente per omesso pagamento dell'importo di €. 65,54 – non abbia provveduto al saldo delle seguenti fatture, rendendosi così inadempiente alla propria obbligazione di corresponsione del prezzo, a fronte del pacifico godimento dei servizi idrici e fognari resi dall'esponente: fattura n.
2017000580205178 del 29.11.2017, scaduta il 15.01.2018, per € 5.290,75, emessa a saldo dei consumi rilevati dal 11.11.2016 (mc 1931) al 3.11.2017 (mc 1202) (contatore matricola n.
16BA375424) ; - fattura n. 201801640468 del 15.11.2018, scaduta il 2.01.2019, per €
4.230,26, emessa a saldo dei consumi rilevati (MC 2098) in data 24.10.2018, per il periodo dal
22.06.2018 al 24.10.2018 (contatore matricola n. 16BA375424). Nelle more tra la prima e la seconda fattura, parte attrice presentava, in data 4.10.2018, al una richiesta di CP_4 rettifica della fattura n. 2017000580205178, con cui denunciava un consumo elevato per perdita occulta, allegando la copia di una fattura di pagamento attestante la sostituzione del galleggiante della cisterna idrica. L'odierna convenuta forniva alla reclamante idoneo riscontro mediante comunicazione del 9.09.2020 con cui riferiva, suo malgrado, di non poter accogliere la formulata richiesta in quanto: “ La riduzione degli importi addebitati, limitatamente alle voci di fognatura e di depurazione nella misura eccedente il consumo medio dell'utenza, può essere concessa solo qualora ricorrano contestualmente tutti i seguenti presupposti stabiliti dall'art. B.35.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato:
1. fruizione del servizio fognatura e depurazione 2. documentazione comprovante la perdita (prova fotografica) fornita dal Cliente 3. avvenuta riparazione della perdita 4. consumo eccedente derivante dalla perdita almeno doppio rispetto alla media dei consumi abituali 5. assenza di richieste di riduzioni per perdita occulta nei tre anni precedenti. Alla luce di quanto sopra, l'istanza non può essere accolta in quanto non risulta pervenuta, in allegato alla richiesta di rettifica fattura, la prova fotografica di cui al punto 2. La invitiamo, pertanto, qualora potesse fornire tale documentazione mancante, a presentare una nuova richiesta di rettifica fattura. Qualora invece non potesse produrre detta documentazione, la informiamo che potrà accedere agli strumenti di composizione bonaria della controversia di livello come “Soluzione Negoziata” e
“Conciliazione on line Arera” che consentono, concordemente con la disciplina applicabile, una ulteriore verifica del reclamo in contraddittorio con l'utente.” Risulta pertanto evidente l'infondatezza della pretesa avanzata da parte attrice nel presente giudizio, atteso che, seppure l'utente avesse correttamente allegato la documentazione fotografica riferita alla lamentata perdita occulta, a termini di contratto, avrebbe comunque potuto ottenere esclusivamente lo scorporo in fattura dei canoni fognari e di depurazione, ma non certo l'annullamento dell'importo portato dalla fattura, la cui risorsa idrica è stata chiaramente fruita dall'utente. In particolare, a mente dell'art. B.35.2) del Regolamento del Servizio Idrico Integrato: “L'utente
è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria. La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a quanto descritto al punto B. 35.1. Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico. Non saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto a incuria dell'utente. Il ricalcolo è concesso con periodicità non inferiore al triennio.” Si consideri altresì che, a mente delle norme regolanti il Servizio Idrico, ai fini dell'attribuzione dei consumi ad una determinata utenza, fa fede, fino a prova contraria, la misurazione attestata dallo strumento a ciò preposto, vale a dire il contatore, le cui letture sono state fedelmente poste a base della determinazione degli importi dovuti. Vieppiù, ai fini di una completa comprensione dell'atteggiamento tenuto dall'attrice, si noti che la Signora ha altresì Parte_1 inopinatamente omesso il pagamento di molte altre fatture, rendendosi così ulteriormente inadempiente della propria obbligazione di pagamento. Sulla domanda riconvenzionale proposta da . In via riconvenzionale, alla luce di ogni argomentazione in fatto e CP_1 in diritto che precede, nonché dei documenti prodotti nell'ambito della presente comparsa di costituzione e risposta, chiede che venga accertato il maggior credito vantato CP_1 dalla società odierna convenuta nei confronti della Signora pari a Parte_1 complessivi euro 31.041,76, di cui euro 4.230,26 portati dalla fattura n. 201801640468 del
15.11.2018 (vedi doc. 5), ed euro 5.290,75 portati dalla fattura n. 2017000580205178 del 29.11.2017 (vedi doc. 4). In particolare, risultano impagate, o solo parzialmente pagate, le seguenti fatture:
1. N. 2014024168088 di €.64,00 (doc. n.8), in riferimento alla quale l'attrice ha corrisposto in acconto l'importo di €. 54,52, di cui residua dovuto il saldo di €. 9,48; 2. N.
20150217609 di €. 9,83 (doc. n.9), totalmente impagata;
3. N. 201800434329 di €. 25,89 (doc.
n.10), totalmente impagata;
4. N. 201800891481 di €. 37,28 (doc. n.11), totalmente impagata;
5. N. 201900500830 di €. 12.162,12 (doc. n.12), totalmente impagata;
6. N. 201900897146 di
€. 4.844,76 (doc. n.13), totalmente impagata;
7. N. 201901749672 di €. 122,83 (doc. n.14), totalmente impagata;
8. N. 202000266859 di €. 293,60 (doc. n.15), totalmente impagata;
9. N.
202000728474 di €. 5.014,96 (doc. n.16), in riferimento alla quale l'attrice ha corrisposto in acconto l'importo di €. 1.000,00, di cui residua dovuto il saldo di €. 4.014,96; Pertanto, in questa sede si chiede venga altresì accertato e dichiarato che gli importi portati dalle fatture
(tuttora indebitamente inevase) sopra citate sono altresì dovuti dall'odierna attrice, in forza del contratto per cui è causa, per l'importo complessivo dovuto pari ad €. 31.041,76, fatti salvi eventuali errori od omissioni
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 4.11.2025 la parti con note di trattazione scritta hanno precisato le conclusioni in conformità ai rispettivi atti e il giudice in data odierna ha tenuto la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c.
*****
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Sui consumi anomali da perdita occulta: prima di tutto occorre evidenziare come in giudizio non sia stata dimostrata la sussistenza di una perdita occulta. Non sono state prodotte da parte attrice prove precostituite (fotografie) che evidenziassero in qualche modo la sussistenza di una perdita.
Inoltre occorre ricordare che la prova costituenda dedotta, la testimonianza, non è stata ammessa come evidenziato nell'ordinanza istruttoria del 13 febbraio 2024 in quanto: “la prova testimoniale dedotta in atto di citazione era inammissibile in quanto non capitolata neanche con richiamo alle circostanze di fatto di cui all'atto introduttivo;
-che la prova testimoniale dedotta nelle terze memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. sia inammissibile in quanto sono stati dedotti capi di prova diretta nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 3) c.p.c., riservata alle sole “indicazioni di prova contraria””.
Si precisa che non può essere ammessa la prova testimoniale dedotta in carenza dei presupposti di cui all'art.244 c.p.c. che impone un rigoroso rispetto del principio di specificità nella deduzione dei fatti oggetto della prova stessa.
Stesso discorso vale per la dedotta ctu non ammessa per gli stessi motivi di cui al punto precedente e peraltro perché avente carattere esplorativo non essendo stata fornita alcuna prova nei termini di legge né della perdita occulta né del malfunzionamento del contatore né della rimozione dello stesso.
Occorre anche chiarire quali siano le condizioni necessarie previste dal Regolamento Arera per accedere alle agevolazioni da perdita occulta che di seguito vengono elencate: “deve essersi verificata una perdita nell'impianto privato (cioè, a valle del contatore) non visibile e non dovuta ad incuria o negligenza nella conduzione dell'impianto d'utenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo non costituiscono perdite occulte: le perdite visibili quali quelle riscontrate nei servizi igienici, negli addolcitori, da idranti o impianti d'innaffio, da rubinetteria in genere e/o da pozzetti ispezionabili;
le perdite causate da malfunzionamento di apparecchiature al servizio di utenze non domestiche che, in quanto tali, dovrebbero essere soggette a programmi di ispezione e/o di manutenzione periodica (es. banchi frigoriferi, ecc.); la perdita deve aver causato un incremento dei consumi eccedente di almeno il 30% il consumo medio giornaliero dell'utenza definito ai sensi della normativa ARERA (TIMSII);la perdita deve essere segnalata al Gestore e tempestivamente riparata, al massimo entro 90 giorni solari dalla segnalazione della stessa”.Nel caso di specie parte attrice non ha dato prova ad dell'esistenza della perdita occulta e peraltro ha invece risposto al CP_1 CP_1 reclamo argomentando i motivi del rigetto come richiamato in sede di comparsa e risposta e non contestato dall'attrice.
Sulla domanda riconvenzionale: sostiene che l'attrice sia debitrice di ulteriori CP_1 somme di cui richiede in via riconvenzionale il pagamento per euro 31.041,76 sulla base delle fatture prodotte in giudizio di cui però non si ha contezza se siano state ricevuta dalla signora
Parte attrice dal canto suo contesta la domanda riconvenzionale rilevando che con Parte_1 sollecito n. 073640/009697 dell'01.08.2025 ha richiesto in via stragiudiziale il CP_1 pagamento di complessivi € 21.501,44.
L'incongruenza tra l'importo richiesto in comparsa da e il sollecito di pagamento CP_1 inviato all'attrice fa propendere per un rigetto della domanda stante l'indeterminabilità allo stato dell'importo dovuto.
Sulla base di quanto appena esposto la domanda attrice non può essere accolta.
Sulle spese processuali:
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza il procedimento è concluso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
conferma le fatture n. 2017000580205178 di €5.290,75 e n°201801640468 di euro 4.230,26 e per l'effetto condanna a pagare ad in persona Parte_1 CP_1 dell'amministratore unico nonché legale rappresentante p.t. la somma di euro 9.521,01
condanna a pagare ad in persona dell'amministratore unico Parte_1 CP_1 nonché legale rappresentante p.t., a titolo di rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese vive, spese generali (15%),
c.p.a. e VA come per legge.
Così deciso in Nuoro, 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dr.ssa IN PI