Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4145/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. TROVATO YURI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio (recte cessazione degli effetti civili del matrimonio) depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 20/02/2019, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 9429/2018;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 4
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Il figlio è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Persona_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso il padre in Guiglia, Via Cà Diamante, 311 ove , nell frattempo, si è trasferito unitamente a tutto il mobilio. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
a) due pomeriggi a settimana, indicativamente individuati nelle giornate di martedì e giovedì, nella fascia oraria dalle ore 13.00 alle ore 20.00 sempre compatibilmente alle esigenze educative del minore, prelevando il bambino entrambi i giorni dall'uscita della scuola per poi riaccompagnarlo all'abitazione paterna o in alternativa, se questi lo desidererà, tenendolo con sè a dormire entrambe le notti per poi riaccompgnarlo a scuola il giorno successivo alle ore 7,30;
b)un fine settimana a week – end alterni, a partire dal sabato quando andrà a prenderlo a scuola fino al lunedì matina quando lo riaccompagnerà a scuola;
i coniugi si impegnano ad applicare la suddetta regolamentazione con la dovuta elasticità, nell'interesse esclusivo del ragazzo, concordando eventuali variazioni e/o scambi di orario e/o di giornata che si rendessero necessari anche in relazione alle esigenze lavorative degli stessi;
c) 15 giorni, anche non consecutive durante le vacanze estive ( mesi di giugno, luglio o agosto), periodo che verrà concordato di volta in volta tra i coniugi entro la fine del mese di maggio, cercando di conciliare i giorni di ferie di ciascuno di loro e compatibilmente con le esigenze di Per_1
e) durante il periodo natalizio e pasquale, il figlio tracorrerà una giornata festiva con ciascun genitore applicando un criterio di equa alternanza per gli anni a venire come pure per le altre festività annuali;
I coniugi dichiarano di essere edotti del reciproco dovere di comunicarsi l'indirizzo del luogo ove, col figlio, rispettivamente trascorreranno periodi di ferie e/o si recheranno per una permanenza con pernottamento notturno in occasione dei fine settimana;
ciascuno avrà diritto di avere notizie del figlio pagina 2 di 4 conferendo telefonicamente con il bambino. Entrambi i coniugi si impegnano ad esercitare il diritto di tenere con sè il ragazzo nel massimo rispetto degli impegni scolastici, delle esigenze educative e di salute, nonchè di un ordinato programma di vita del minore ed a stare personalmente con Per_1
durante i momenti in cui terranno con loro il minore e, contestualmente, si danno reciproco consenso affinchè lo stesso possa, compatibilmente con gli impegni di entrambi, trascorrere il proprio tempo presso la residenza die rispettivi nonni;
3) si impegna a versare al , solo quando avrà reperito una stabile Parte_2 Parte_1 occupazione lavorativa con una retribuzione non inferiore ad €750,00 mensili, la somma mensile di
€150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio da corrispondere al padre entro il 5 Per_1
di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente nr. 337518 presso BPER agenzia di Rocca
Malatina; tale somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT con decorrenza gennaio
2020;
4) i genitori si impegnano, altresì, a contribuire, nella misura del 50%, alle spese di carattere straordinario che saranno sostenute per il figlio secondo il criterio stabilito con protocollo dell'intestato Tribunale:
- spese mediche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio nazionale sanitario;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del SSN;
- spese mediche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortopediche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) tempo prolungato, pre – scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia ( baby – sitter); c) viaggi e vacanze;
pagina 3 di 4 5. Ogni coniuge provvederà al proprio personale mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti;
6. I coniugi dichiarano di aver gà provveduto a regolamentare ogni ulteriore rapporto economico e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente a qualunque titolo e/o ragione.
7. Le spese legali della presente procedura sono poste a carico interamente del sig. ” Parte_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in IG
(MO) il 25/09/2004 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nata a [...] il [...]
[...]
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di IG (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2004 Atto n. 8 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5/02/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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