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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/08/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1248/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa MARIA V. VALENTINO Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da e Parte_1 CP_1 entrambi con l'avv. ROBERTA ORLANDI e l'avv. VALTER DUSE ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 14/05/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 28, P. 2, S. A, Anno 1995 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 10/07/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
03/07/2025, siano conformi alla legge e che nulla vada disposto in favore dei figli e , Per_1 Per_2 posto che questi ultimi hanno già raggiunto l'indipendenza economica;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto dispone: “- pur in assenza dei presupposti di legge per l'assegnazione della casa familiare, sita in Venezia - Mestre, via Col dell'Orso n. 11, ad uno dei coniugi, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti o disabili, i ricorrenti concordano che la stessa resterà in uso esclusivo della signora , ai fini abitativi, sino CP_1 all'avvio dell'eventuale procedimento per scioglimento degli effetti civili del matrimonio (divorzio).
Le spese condominiali dell'immobile saranno a carico del sig. sino a quando la signora Pt_1
avrà reperito un'attività lavorativa a tempo pieno, e così le spese straordinarie relative CP_1 alla proprietà dell'immobile. - L'auto Nissan Qashqai tg. GJ169GY in proprietà del signor Pt_1 resterà nella sua esclusiva disponibilità”; nulla per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 27 agosto 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa MARIA V. VALENTINO Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da e Parte_1 CP_1 entrambi con l'avv. ROBERTA ORLANDI e l'avv. VALTER DUSE ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 14/05/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 28, P. 2, S. A, Anno 1995 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 10/07/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
03/07/2025, siano conformi alla legge e che nulla vada disposto in favore dei figli e , Per_1 Per_2 posto che questi ultimi hanno già raggiunto l'indipendenza economica;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto dispone: “- pur in assenza dei presupposti di legge per l'assegnazione della casa familiare, sita in Venezia - Mestre, via Col dell'Orso n. 11, ad uno dei coniugi, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti o disabili, i ricorrenti concordano che la stessa resterà in uso esclusivo della signora , ai fini abitativi, sino CP_1 all'avvio dell'eventuale procedimento per scioglimento degli effetti civili del matrimonio (divorzio).
Le spese condominiali dell'immobile saranno a carico del sig. sino a quando la signora Pt_1
avrà reperito un'attività lavorativa a tempo pieno, e così le spese straordinarie relative CP_1 alla proprietà dell'immobile. - L'auto Nissan Qashqai tg. GJ169GY in proprietà del signor Pt_1 resterà nella sua esclusiva disponibilità”; nulla per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 27 agosto 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison