Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 8766
CASS
Sentenza 5 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione della legge processuale e vizio di motivazione per illegittima espunzione delle S.I.T. dei minori

    Le S.I.T. non costituiscono prova dibattimentale salvo contestazione e non possono essere utilizzate ai fini della deliberazione se non acquisite legittimamente nel dibattimento. La consulenza del PM può richiamare atti investigativi, ma non può 'traghettare' automaticamente nel fascicolo dibattimentale atti non acquisibili secondo il codice. La Corte d'appello ha adeguatamente deciso di non fondare la sua decisione sulle S.I.T., valorizzando le dichiarazioni rese in incidente probatorio.

  • Inammissibile
    Vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per illegittimo rigetto delle istanze di rinnovazione dibattimentale e contraddittorio tecnico

    La Corte ha adeguatamente motivato la scelta di non provvedere alla rinnovazione dibattimentale, ritenendo superfluo un rinnovo istruttorio data la doppia conformità della sentenza di primo grado e l'esaustività della valutazione. Il principio di rinnovazione in appello opera in casi specifici (appello del PM contro assoluzione) che non ricorrono nel caso di specie. Le deposizioni dei minori sono state assunte in incidente probatorio con garanzie di contraddittorio. Il contrasto tra c.t.p. non impone la perizia in appello. La Carta di Noto non ha valore normativo e la sua inosservanza non comporta conseguenze automatiche, purché il giudice motivi sull'attendibilità.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione per travisamento della prova e illogicità sulla attendibilità dei minori

    La Corte ha valutato scrupolosamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del narrato dei minori, offrendo motivazione puntuale in ordine alle censure difensive. Le presunte contraddizioni sono state ritenute non dirimenti e non incidenti sull'attendibilità. Le dichiarazioni dei minori sono rimaste costanti nel tempo, autonome e prive di suggestioni, con sofferenza evidente e richieste di segreto, indicative di assenza di volontà punitiva o di vendetta.

  • Inammissibile
    Vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova sull'attendibilità e credibilità delle dichiarazioni dei familiari

    La Corte di appello ha fornito adeguata motivazione sull'attendibilità e credibilità delle dichiarazioni dei familiari, evidenziando la precisione dei riferimenti da parte del ricorrente e reputando non decisivi i contrasti tra le dichiarazioni. La Corte ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sui riscontri esterni, verificando l'intrinseca attendibilità della testimonianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 8766
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8766
    Data del deposito : 5 marzo 2026

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