CASS
Sentenza 5 marzo 2026
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 8766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8766 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - ALDO ACETO OR IE SS RC BA AC SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXX nato a [...] il XXXX inoltre: Parti Civili avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte e le note spese, nell'interesse della difesa delle parti civili, pervenute dall’Avv. Luca Tafi e dall’Avv. Gaetano Pacchi, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte, unitamente agli allegati, con cui, la difesa del ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. Pardo Cellini e dall'Avv. Eraldo Stefani, in replica alla requisitoria scritta del Procuratore Generale, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 maggio 2025, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del 24 gennaio 2024 con cui il tribunale di Livorno aveva condannato XXXXXXXX alla pena di dodici anni di reclusione perché ritenuto colpevole, ritenuta la continuazione tra gli stessi, dei reati di atti sessuali con minorenne, violenza sessuale aggravata e tentata violenza sessuale aggravata in relazione a fatti contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nei singoli capi di imputazione (luglio 2010, febbraio 2011 e date successive, quanto al primo reato;
luglio 2011, quanto al secondo reato;
luglio 2014, quanto al terzo reato).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di XXXXXXXX , deducendo quattro distinti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge processuale e vizio di motivazione conseguenziale alla illegittima espunzione delle S.I.T. dei minori (fratelli XXXXX) e violazione del diritto alla prova ex artt. 190, 192, 500, 526, cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., nonché 6 CEDU. In sintesi, si sostiene che la Corte d’appello avrebbe illegittimamente espunto dal Penale Sent. Sez. 3 Num. 8766 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: RC SS Data Udienza: 27/01/2026 fascicolo le sommarie informazioni testimoniali (S.I.T.) rese dai fratelli XXXXX il 3.12.2020, pur costituendo materiale utilizzato dalla consulente del P.M. (dott.ssa XX) nella relazione del 14.12.2020 e dunque, secondo la difesa, “parte integrante” del quadro valutativo. L’espunzione avrebbe impedito di valorizzare divergenze e progressioni narrative tra S.I.T. e dichiarazioni rese in incidente probatorio (5.3.2021), violando gli artt. 190 e 500 cod. proc. pen. (contestazione), l’art. 526 cod. proc. pen. (decisione sulla base delle prove acquisite nel dibattimento), nonché i principi costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.) e convenzionali (art. 6 CEDU). La difesa richiama anche Corte EDU, CE c. Italia, 29.6.2017, in cui si afferma che fondare una condanna ignorando le divergenze tra dichiarazioni successive costituisce violazione dell’art. 6 CEDU.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in ordine all’illegittimo rigetto delle istanze di rinnovazione dibattimentale e contraddittorio tecnico, in particolare quanto alla attendibilità e capacità a testimoniare dei fratelli XXXXX ed alle valutazioni delle c.t. dott.ssa XX, in relazione agli artt. 603, 190, 192, 500 e 526, cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. nonché art. 6 CEDU. In sintesi, la Corte d’appello avrebbe negato la rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. (nuova audizione dei minori;
audizione della XX;
confronto/perizia tra consulenti XX e XXXXX), nonostante la condanna si fondi su dichiarazioni decisive e su contrasto tecnico tra consulenti. Il ricorso invoca Sez. Unite, DA, 28.4.2016, n. 27620 (obbligo di rinnovazione quando la decisione si fonda su dichiarazioni decisive) e ulteriori principi CEDU sul contraddittorio effettivo e motivazione rafforzata. Inoltre, lamenta carenze metodologiche della consulenza XX e violazioni di Carta di Noto e Linee guida nazionali sull’ascolto del minore;
l’assenza iniziale del deposito scritto della relazione avrebbe indebolito il vaglio critico.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova e illogicità della stessa sulla attendibilità dei minori. In sintesi, la Corte avrebbe affermato la linearità e costanza dei racconti dei minori ignorando oscillazioni e contraddizioni su: (i) dinamica del tentativo di penetrazione di XXXXXXX (“pancia contro pancia”, talora “volto contro volto”); (ii) posizione delle lenzuola e immediatezza della rivelazione di XXX;
(iii) progressione narrativa di XXXX(da palpeggiamenti ad atti orali e tentativi di penetrazione, con diversi contesti: casa/mare/moto/cinema/laboratorio). La difesa denuncia omesso confronto con questi dati e travisamento per avere selezionato i soli passaggi coerenti con l’impostazione accusatoria.
2.4. Deduce, con il quarto ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in ordine al travisamento della prova sull’attendibilità e credibilità delle dichiarazioni dei “familiari” (XXXXX e XXXX), in relazione agli artt. 603, 190, 192 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. nonché art. 6 CEDU. In sintesi, la Corte avrebbe sopravvalutato le dichiarazioni di XX (ex moglie) e XXXX (figlia), reputandole riscontri esterni delle condotte e indici della consapevolezza anticipata dell’imputato (reazioni alla convocazione;
riferimenti a singoli episodi). La difesa contesta la neutralità di tali fonti, evidenziando contraddizioni tra XX e XXXXsull’episodio di XXXXe sulla cronologia della frase “mi hanno incastrato”, oltre al contesto familiare dei XXXXX, che secondo il ricorso sarebbe connotato da fragilità e potenziali interferenze. Si censura, infine, il rigetto della rinnovazione per risentire la XX.
3. In data 8 gennaio 2026 è pervenuta la requisitoria scritta del Procuratore Generale della Corte di cassazione che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. il primo motivo 2 lamenta la presunta espunzione dal fascicolo del dibattimento delle sommarie informazioni testimoniali rese dai minori, circostanza che, a prescindere da ogni valutazione in diritto, sarebbe del tutto aspecifica ai fini della denuncia di vizio motivazionale. Sulla capacità a testimoniare dei minori – oggetto del secondo motivo - valga per il PG il rinvio a quanto articolatamente descritto da entrambi i giudici territoriali. Infine, i restanti motivi per il PG introducono critiche alla motivazione sostanzialmente prive di significato perché contrastanti con i granitici esiti probatori, per come rassegnati senza manifeste aporie logiche nel provvedimento impugnato.
4. In data 9 gennaio 2026, l’Avv. Luca Tafi e l’Avv. Gaetano Pacchi, nell'interesse delle parti civili, hanno fatto pervenire memoria con conclusione scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. In data 12 gennaio 2026, l’Avv. Pardo Cellini, anche nell’interesse del codifensore Avv. Eraldo Stefani, ha fatto pervenire, nell'interesse del ricorrente, le proprie conclusioni scritte, unitamente ad una nutrita serie di allegati, con cui, in replica alla requisitoria scritta del PG, ha chiesto a questa Corte l’accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile.
2.1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. “doppia conforme”. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, P., Rv. 272324); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall).
2.2. Con riguardo alle s.i.t., occorre osservare che, in primo luogo, secondo quanto previsto dall’art. 526 cod. proc. pen. “il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”, con la conseguenza che il giudice non può impiegare per la sua decisione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel contraddittorio delle parti all’interno del dibattimento o tramite incidente probatorio, secondo le regole di ammissibilità dettate dagli artt. 190, 190-bis e 191 cod. proc. pen. Al contrario, le s.i.t. sono sommarie informazioni acquisite da parte della polizia giudiziaria e rese da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini ex art. 351 cod. proc. pen. e che, a differenza della testimonianza, esse non costituiscono un mezzo di prova, bensì sono atti investigativi, idonei ad acquisire elementi utili per le indagini. Difatti, non sono prove dibattimentali salvo contestazione ex art. 500 cod. proc. pen. – non avvenuta nel caso di specie. Per tali motivi, la Corte di appello ha adeguatamente deciso di non fondare la sua 3 decisione sulle s.i.t., – non utilizzabili nel fascicolo di appello – valorizzando le dichiarazioni rese in incidente probatorio, formate con contraddittorio e idonee ad essere utilizzate come prova, ponendo l’accento sulla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca. Peraltro, è pacifico che l'incidente probatorio prescinde dai risultati dichiarativi precedenti ed è sottratto all'incidenza di eventuali vizi delle assunzioni testimoniali già espletate in sede di sommarie informazioni o di denuncia (Sez. 5, n. 36862 del 23/10/2020, E., Rv. 280138 - 02).
2.3. Né ha pregio la doglianza difensiva secondo cui, poiché la consulente del P.M. ha richiamato le S.I.T. dei minori nella relazione (14.12.2020), quelle S.I.T. sarebbero “parte integrante del quadro valutativo” e, dunque, inseparabili dalla relazione. La consulenza del P.M. è un elaborato tecnico di parte (pur con connotati pubblicistici) che entra nel dibattimento in quanto tale, ma non muta la natura e il regime di utilizzabilità delle fonti richiamate. In altri termini, il consulente può valutare materiali investigativi, ma non “traghettare” automaticamente nel fascicolo dibattimentale gli atti d’indagine non acquisibili secondo il codice: se il riferimento è necessario, esso resta soggetto alle regole sulle letture, contestazioni o acquisizioni documentali. La giurisprudenza di legittimità riconosce al consulente del P.M. un rilievo argomentativo anche elevato, ma non equipara l’elaborato a una perizia dibattimentale, né consente di aggirare i limiti legali di utilizzabilità degli atti richiamati (Cass. pen., Sez. 3, n. 16458 del 18/02/2020, Barbone, non mass.). Pertanto, il fatto che la relazione del 14.12.2020 menzioni le S.I.T. del 3.12.2020 non impone la loro permanenza nel fascicolo per il dibattimento, né produce “attrazione” del relativo contenuto ai fini decisori.
2.4. Non emerge, infine, che la Corte d’appello abbia vietato l’uso delle S.I.T. per le contestazioni ai sensi dell’art. 500 cod. proc. pen. ovvero che abbia negato istanze istruttorie pertinenti e specifiche (art. 190 cod. proc. pen.). L’eliminazione delle S.I.T. dal fascicolo dibattimentale (recte: dal materiale conoscibile “ex ante” dal giudice) non precludeva affatto né l’uso difensivo delle S.I.T. per contestare la deposizione del teste né la richiesta di acquisizione nei casi tipici (es. art. 500, co. 4; accordi ex art. 500, co. 7; art. 512/512-bis cod. proc. pen. ove ne fossero ricorsi i presupposti). In difetto di specificazione dei presupposti di legge che avrebbero legittimato una diversa acquisizione (ad es. violenza/minaccia, impossibilità oggettiva di rinnovare l’esame, accordo delle parti), la censura si risolve dunque in una petizione di principio. La Corte d’appello, inoltre, decidendo sulle prove formate in incidente probatorio (5.3.2021) e nel dibattimento, si è attenuta al principio di oralità/contraddittorio (art. 111 Cost.) e alla regola di cui all’art. 526, cod. proc. pen. Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) non implica invero un “diritto all’ingresso” indiscriminato nel fascicolo dibattimentale di ogni atto d’indagine richiamato da un consulente, specie quando l’ordinamento predispone strumenti tipici per valorizzare eventuali incongruenze (contestazioni ex art. 500) o per acquisire il materiale predibattimentale nei casi tassativi.
2.5. Infine, distonico è il richiamo alla sentenza CE c. Italia. Tale sentenza (Corte EDU, sentenza 29 giugno 2017, ricorso n. 63446/13) ha infatti ravvisato la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU perché la Corte d’appello aveva riformato un’assoluzione di primo grado senza rinnovare l’assunzione delle prove dichiarative decisive;
la Corte EDU ha chiarito che, quando l’assoluzione si fonda solo o in misura determinante su prove orali, per condannare in appello occorre rinnovare l’istruttoria (oggi recepito anche nell’art. 603, commi 3-bis e 3- ter, cod. proc. pen., come modificato dalla l. n. 103/2017). Nel caso in esame non si discute della rinnovazione in appello né di un overturning di assoluzione in assenza di nuova audizione, ma si controverte della legittima espunzione di S.I.T. dal fascicolo dibattimentale. Dunque, il caso CE non supporta l’idea che il giudice debba “tenere” nel fascicolo le 4 S.I.T. per confrontarle con quanto dichiarato in incidente probatorio;
semmai, la sentenza CE rafforza l’idea che le valutazioni sulla credibilità devono formarsi su esami rinnovati o sulla prova legalmente acquisita, non su verbali d’indagine non introdotti secondo legge.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
3.1. Nel caso di specie, in merito alla richiesta di rinnovazione istruttoria – negata dalla Corte di appello – la difesa invoca la sentenza DA (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016). Tuttavia, occorre rilevare che la difesa non tiene conto del fatto che, in tale sentenza, viene stabilito che “nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, senza aver proceduto, anche d’ufficio, a norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado”. In altri termini, le Sezioni Unite affermano il principio di diritto per cui, quando il giudice di appello riforma una sentenza assolutoria di primo grado per affermare la responsabilità penale dell’imputato, deve procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In realtà, nel caso in esame, non vi è stata una sentenza di assoluzione in primo grado, bensì una sentenza di una condanna, per cui si applicano le regole ordinarie previste per la rinnovazione. In particolare, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 38866 del 13/07/2022, G., non mass.) ha ben chiarito come la disposizione di cui all’art. 603 cod. proc. pen., che disciplina la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in grado di appello, preveda tre ipotesi: a) la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove: tale fattispecie, prevista nel comma 1, è subordinata alla circostanza che il giudice ritenga “di non essere in grado di decidere allo stato degli atti”, ovvero attiene al caso in cui i dati probatori già acquisiti siano incerti o l’incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che è idoneo ad eliminare le eventuali incertezze ovvero ad inficiare ogni altra risultanza. Il comma 1, poi, riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte (Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, P., Rv. 227494); b) l’assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado: tale fattispecie, prevista dal comma 2, va disposta nei limiti previsti dall’art. 495 cod. proc. pen., comma 1; norma che, a sua volta, richiama l’art. 190, comma 1, cod. proc. pen. e l’art. 190-bis cod. proc. pen. relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’art. 51 cod. pen., comma 3-bis. consegue che, nel caso previsto dall’art. 603 cod. proc. pen., comma 2, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, ma con il limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, F., Rv. 239341); c) l’assunzione disposta d’ufficio: prevista dall’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., tale fattispecie ricorre solo se il giudice “la ritiene assolutamente necessaria”, nei casi in cui egli ritenga che non gli sia possibile decidere se non dopo l’assunzione di una determinata prova. La diversità delle tipologie, previste in ordine alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in sede di appello, si riverbera anche sul piano della motivazione. Infatti, avendo la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento, carattere eccezionale rispetto al principio di presunzione di completezza dell’istruttoria già espletata, deriva che mentre la rinnovazione dev’essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell’uso del potere discrezionale derivante dall’acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli 5 atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, P., Rv. 246859). In caso, invece, di rinnovazione richiesta ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657).
3.2. Nel caso in esame, la Corte ha adeguatamente motivato la scelta di non provvedere alla rinnovazione dibattimentale come richiesta. Ampia e completa è la spiegazione fornita dalla Corte, essendo stato illustrato, in modo congruo e logico, l’intero quadro probatorio, valorizzando la doppia conformità con la sentenza di primo grado e l’esaustività della valutazione, ritenendo superfluo disporre un rinnovo istruttorio. In definitiva, l’obbligo inderogabile di rinnovazione fissato da Sezioni Unite “DA” e oggi tipizzato dall’art. 603, comma 3bis, cod. proc. pen. opera solo in caso di appello del P.M. contro l’assoluzione e con riguardo a prove dichiarative decisive da rivalutare. Poiché, come emerge dal motivo, la rinnovazione è stata chiesta dalla difesa dell’imputato in un appello avverso una sentenza di condanna, il paradigma non si applica. Pertanto, il diniego può essere legittimamente motivato sul carattere eccezionale della rinnovazione (co. 1–3) e sull’insussistenza di assoluta necessità.
3.3. Ancora, poichè le deposizioni dei minori sono state assunte in incidente probatorio con garanzie di contraddittorio, la Corte d’appello legittimamente le ha valutate allo stato degli atti senza rinnovazione (non versandosi nell’ipotesi di ribaltamento di un’assoluzione su appello del P.M.). Il solo richiamo alla “decisività”, dunque, non basta a imporre la rinnovazione quando il giudice di secondo grado non contesta la premessa fattuale ma, come nel caso in esame, ne conferma e/o precisa la valutazione.
3.4. Analogamente, infine, il mero contrasto tra c.t.p. non impone la perizia o il “confronto” in appello: il giudice conserva il poteredovere di valutazione tecnica degli elaborati già agli atti e di disporre rinnovazione solo se assolutamente necessaria. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 – 01), l’obbligo di rinnovazione scatta solo quando la dichiarazione orale del perito e/o consulente sia stata decisiva nel fondare un ribaltamento, non quando si tratti di relazioni lette e/o acquisite o quando la Corte, come nella specie, non ribalti un’assoluzione.
3.5. Quanto alle deduzioni concernenti la violazione dei criteri indicati dalla Carta di Noto, deve ricordarsi come la giurisprudenza di questa Corte abbia ripetutamente sostenuto che la Carta di Noto non ha alcun valore normativo e contiene meri suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso (Sez. 3, n. 15737 del 15/11/2018, L., Rv. 275863) ed ha escluso ogni conseguenza per l’eventuale inosservanza delle metodiche in essa suggerite, se non trasfuse in disposizioni del codice di rito con relativa disciplina degli effetti in tali ipotesi, salvo l’obbligo, per il giudice, di indicare le ragioni per le quali, secondo il suo libero ma non arbitrario convincimento, ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa, dovendo adempiere ad un onere motivazionale sul punto tanto più stringente quanto più gravi e potente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle citate linee guida (Sez. 3, n. 648 dell’11/10/2016, L., Rv. 268738). Va peraltro ricordato anche che, nell’affermare la necessità di una più accurata motivazione in presenza di denunciate violazioni dei protocolli suggeriti dalla Carta di Noto, si è tuttavia specificato come la difesa sia tenuta a formulare specifiche e non generiche eccezioni sul mancato rispetto degli stessi, attraverso il richiamo 6 alla specifica prescrizione violata e sulle conseguenze che tale violazione può aver comportato sull’attendibilità delle dichiarazioni del minore vittima dell’abuso (Sez. 3, n. 39411 del 13/03/2014, G., Rv. 262976). Occorre osservare, tuttavia, che l’adempimento dell’obbligo di più accurata motivazione richiesto al giudice del merito in presenza di specifica deduzione della violazione dei criteri indicati dalla Carta di Noto può comunque essere valutato considerando la motivazione della sentenza nel suo complesso, quando all’esito di tale verifica risulti che il giudice abbia comunque adeguatamente specificato le ragioni per le quali ha ritenuto ciononostante attendibile la prova assunta. Ed è quanto si è verificato nel caso in esame, avendo i giudici adeguatamente motivato sulla credibilità e sulla attendibilità dei minori.
3.6. Infine, la difesa deduce anche una violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 cod. proc. pen., facendo leva sui dubbi fisici e cronologici. Tuttavia, la difesa, anche in tal caso, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, la quale reputa il dubbio non ragionevole tenuto conto della credibilità dei racconti delle persone offese e del complesso dei riscontri. Detta censura è parimenti inammissibile, laddove si consideri che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 - 01).
4. Il terzo motivo non si sottrae al giudizio di inammissibilità.
4.1. Occorre premettere come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materia dei reati sessuali. Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come “prova piena”, legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l’astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell’imputato (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312). Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilità della persona offesa da reato è una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull’id quom plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Peraltro, in quanto ancorato a considerazioni scevre da aspetti di irrazionalità e coerenti con le acquisizioni probatorie, correttamente intese nel loro significato reale e 7 logicamente correlate tra loro, il giudizio di attendibilità delle persone offese compiuto dalla Corte territoriale è esente da vizi che ne inficino la tenuta logica e non presta il fianco alle censure difensive, essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
4.2. Si noti come, nel caso di specie, la Corte di appello consideri attendibili – e, pertanto, idonei a testimoniare – le testimonianze rese dalle persone offese. Inoltre, la stessa Corte non trascura le contraddizioni insite nei racconti dei minori, bensì le reputa non dirimenti, offrendo una motivazione puntuale in ordine alle censure difensive.
4.3. Infatti, in primo luogo, come si legge a pag. 11, risulta accertato che XXXXrende il suo primo racconto sugli abusi subiti alla babysitter, tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, la quale ha dichiarato di aver ricevuto queste confidenze da XXXXsenza la presenza dei fratelli. Peraltro, il silenzio che XXXXimplorava alla donna affinché non raccontasse l’accaduto alla madre costituisce un indice della genuinità del racconto e della assenza di volontà calunniatoria o di mistificazione. Inoltre, in merito alle contraddizioni tra quanto narrato da XXXXin sede di incidente probatorio e quanto dichiarato in data 03/12/2020 rilevate dalla difesa, secondo la quale il contrasto si basa sulla presenza o meno nel letto della XX che dormiva e sulla intensità delle condotte difensive, in realtà, come afferma la Corte, si tratta di circostanze non incidenti sull’attendibilità della persona offesa posto che diverse sono state le occasioni in cui XXXXha condiviso il letto con gli zii durante il pisolino pomeridiano e, in una di queste, poteva essere presente anche la zia. In aggiunta, il riferimento, in sede di incidente probatorio, a condotte più dettagliate risulta compatibile con l’esame della teste nel contraddittorio, alla quale è stato chiesto di circostanziare gli episodi a quanto accaduto. L’ulteriore episodio riportato dalla difesa secondo cui la persona offesa abbia acconsentito di salire in moto con il ricorrente e di recarsi con lo stesso in laboratorio, in realtà, come afferma la Corte di appello, rappresenta un iniziale affidamento della minore nei confronti di un adulto e, successivamente, di un suo timore per le conseguenze che sarebbero potute derivare da una eventuale rivelazione degli abusi sia per sé sia per i rapporti familiari. D’altro canto, lo stesso soggetto abusante approfitta della fiducia che il minore ed anche gli altri adulti della famiglia ripongono in lui al fine di ottenere il silenzio della vittima. Irrilevante è anche la circostanza secondo cui il laboratorio – luogo in cui si è consumato l’episodio più grave a danno di XXXX– presentasse caratteristiche diverse rispetto a quanto era stato dichiarato dalla minore, poiché occorre tener conto del fatto che sia trascorso un certo lasso di tempo tra il fatto e il racconto reso dalla persona offesa, con la conseguenza che all’interno del locale possono essere state effettuate, nel corso di tale lasso di tempo, modifiche o sostituzioni di alcuni mobili o parti di esso.
4.4. In secondo luogo, con riguardo al racconto reso da XXXXXX, anche in tal caso la difesa non si confronta con le motivazioni espresse dal tribunale. In particolare, la difesa contesta la dinamica del tentativo di penetrazione con il ricorrente, asserendo che la posizione “pancia contro pancia” non possa consentire la penetrazione ed evidenziando, per sostenere l’impossibilità anatomica di assunzione di tale posizione, solo l’età del ragazzo e l’età e l’altezza del ricorrente. Sul punto, la Corte di appello ha evidenziato, invece, che tale posizione non risulta inverosimile né inconciliabile con un tentativo di penetrazione. Lo 8 stesso tribunale afferma, a pag. 24, che non è necessaria una consulenza tecnica in maniera anatomica per affermare che l’orifizio anale è raggiungibile dal pene eretto di un uomo posto in posizione frontale al soggetto passivo in particolare quando questo ha la corporatura esile di un bambino di 12 anni. Irrilevante risulta la contraddizione relativa al pigiama indossato dalla persona offesa al momento del fatto, poiché, come ben afferma la Corte, si tratta di discrasie che non incidono sul nucleo essenziale della condotta e, inoltre, la mancanza di un ricordo più preciso su indumenti si spiega con il fatto che il ragazzo veniva spostato nel sonno, ritrovandosi posizionato sulla pancia del ricorrente, ma ben percependo e riferendo il tentativo di penetrazione.
4.5. In terzo luogo, con riguardo all’abuso subito da XXX, la quale lo ha confidato nell’immediatezza dell’accaduto sia a XXXXXXXXXsia a XXXXXXXXX, la sentenza ha ricostruito l’episodio, comparando sia le dichiarazioni d e l l a p e r s o n a o f f e s a s i a l e d i c h i a r a z i o n i d i X X X X X X X X X X X X X X X e XXXXX– quest’ultima aveva riferito l’episodio in cui era rimasta stupita del fatto che il ricorrente si trovasse sotto il lenzuolo sebbene lo stesso non fosse abituato a dormire coperto – sebbene la persona offesa abbia dichiarato che il lenzuolo copriva le gambe e non anche il petto del ricorrente, a differenza di quanto visto e dichiarato da XX, non è dirimente né assume alcun rilievo significativo, ben potendo trattarsi di due momenti distinti nell’ambito dello stesso episodio. in aggiunta a tali circostanze, occorre osservare che, poiché le persone offese si confidano reciprocamente sugli abusi subiti quando si trovano insieme in montagna nell’inverno del 2017, il loro narrato sulle violenze subite risulta circostanziato e differenziato, autonomo sia nelle modalità che nella collocazione spazio-temporale. Difatti, le prime rivelazioni dell’abuso fatte da ciascuna persona offesa non risultano condizionate da quella fatta dagli altri. In particolare, XXXXracconta l’abuso alla cugina dopo averlo subito;
XXXXrende un racconto alla babysitter anni dopo;
XXXXXXX esterna alle sorelle l’abuso subito solo in occasione della settimana bianca nell’inverno 2017, ma solo dopo anni lo confida al suo educatore scolastico. Inoltre, a conferma dell’assenza di un intento calunniatorio o di un proposito di vendetta, XXXXXXX e le sorelle imploravano il silenzio dell’educatore per evitare di recare sofferenza alla madre. Come afferma la Corte di appello, i narrati dei minori sono rimasti costanti nel tempo e gli abusi sono stati rivelati in maniera autonoma e privi di suggestioni e condizionamenti anche in tempi risalenti e coevi all’abuso. La genuinità e spontaneità delle rivelazioni si coglie nelle diverse modalità e circostanze delle rivelazioni a terzi, nella sofferenza evidente e palese che accompagna le rivelazioni e nelle richieste delle persone offese di mantenere il segreto sulle stesse, indicative dell’assenza di qualsiasi volontà punitiva e di vendetta.
4.6. Il racconto è risultato costante e conforme nelle varie occasioni e sedi in cui è stato reso. Esso ha inoltre trovato plurimi riscontri, sia di ordine logico che fattuale. Di contro, pertanto, si può affermare che le argomentazioni difensive volte a contestare la linearità e la logicità dei racconti delle persone offese risultino inefficaci, non aderenti alle risultanze istruttorie ed apodittiche laddove lasciano presupporre che la reazione di un bambino possa essere valutata con il metro di giudizio dell’adulto e che le difformità nei racconti siano inattendibili. Pertanto, alla luce di ciò, si può affermare che la Corte abbia offerto una motivazione adeguata in punto di difformità delle dichiarazioni, della loro attendibilità, tenendo conto della dinamica dell’abuso e del contesto familiare.
4.7. Complessivamente, dunque, al cospetto del predetto apparato argomentativo, le 9 doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).
5. Infine, anche l'ultimo motivo è inammissibile.
5.1. Nel caso di specie, la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione accurata fornita dalla Corte di appello, non essendo ravvisabile alcun vizio in merito all’attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dai familiari delle persone offese.
5.2. La Corte di appello, a pag. 8, in primo luogo, in merito alla valutazione di attendibilità della teste XX, evidenzia come la stessa abbia dichiarato che quando il ricorrente le comunicò di essere stato convocato in Questura, spontaneamente aveva detto “io ai ragazzi, ma che hanno questi ragazzi in mente? Io ai ragazzi non gli ho fatto nulla”. La stessa riferiva che, dopo aver rivisto il ricorrente con in mano il foglio con i capi di imputazione, lo stesso aveva iniziato a confutare le accuse, facendo riferimento ai singoli episodi. Pertanto, da tale affermazione, se ne ricava che il ricorrente fosse a conoscenza delle specifiche condotte a lui addebitate, ben prima di apprenderne l’imputazione. Si tratta, infatti, di una reazione che interviene in un momento in cui la XX non aveva inteso a cosa si stesse riferendo il ricorrente.
5.3. Rilevanti sono anche le dichiarazioni di XXXXin merito alla reazione del padre a seguito della convocazione in Questura poiché disvelano come lo stesso fosse a conoscenza delle condotte di cui veniva accusato ben prima di apprenderne da una specifica contestazione e dalla lettura delle dichiarazioni dei minori. Anche a XXXXXXXXX, il ricorrente riferiva, dopo aver ricevuto la convocazione in Questura, che i bambini lo avessero incastrato. La teste riferiva di aver appreso la frase “mi hanno incastrato, mi hanno incastrato tutti e tre i bambini" in una telefonata tra la stessa e il ricorrente, precedente all’incontro tra lei, il ricorrente e la XX. Inoltre, la teste riferisce anche che il ricorrente aveva provato a dare giustificazioni solo vedendo i luoghi e i tempi delle contestazioni, facendo specifico riferimento a fatti avvenuti anni prima. In particolare, il ricorrente aveva fatto riferimento a quello specifico giorno in cui a XXXXXXXaveva portato XXXXa fare i suoi bisogni ai giardinetti;
al giorno in cui aveva accompagnato XXXXal bagno del cinema di XXXXXXX;
al giorno in cui XXXXsi era recata insieme a lui in magazzino;
a quando erano stati insieme a XXXX. Sebbene le ricostruzioni di tali episodi effettuate dal ricorrente non siano idonee per ravvisarvi un’ammissione dei fatti, tuttavia, sussiste il dato di ordine logico della conoscenza precisa da parte del ricorrente di tutte le circostanze e delle condotte che solo successivamente gli verranno rese note con la compiuta formulazione delle imputazioni.
5.4. In definitiva, si può affermare come la Corte di appello abbia offerto adeguata motivazione, ponendo in evidenza la precisione dei riferimenti da parte del ricorrente e reputando non decisivi i contrasti tra le dichiarazioni. Peraltro, la Corte ha fatto corretta 10 applicazione dei principi affermati in giurisprudenza secondo cui, con riferimento ai riscontri esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l’intrinseca attendibilità della testimonianza – avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonché all’assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza – sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità) (Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, G., Rv. 272152).
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
7. Seguono, infine, come da dispositivo, le statuizioni civili, liquidando i compensi professionali sulla base dei parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXX, XXXe XXXche liquida in complessivi euro 4000 per XXXXXX e XXXXXXX ed euro 4.500 per XXXXX, XXXe XX, oltre accessori di legge. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SS RC VITO DI NICOLA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 11
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte e le note spese, nell'interesse della difesa delle parti civili, pervenute dall’Avv. Luca Tafi e dall’Avv. Gaetano Pacchi, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte, unitamente agli allegati, con cui, la difesa del ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. Pardo Cellini e dall'Avv. Eraldo Stefani, in replica alla requisitoria scritta del Procuratore Generale, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 maggio 2025, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del 24 gennaio 2024 con cui il tribunale di Livorno aveva condannato XXXXXXXX alla pena di dodici anni di reclusione perché ritenuto colpevole, ritenuta la continuazione tra gli stessi, dei reati di atti sessuali con minorenne, violenza sessuale aggravata e tentata violenza sessuale aggravata in relazione a fatti contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nei singoli capi di imputazione (luglio 2010, febbraio 2011 e date successive, quanto al primo reato;
luglio 2011, quanto al secondo reato;
luglio 2014, quanto al terzo reato).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di XXXXXXXX , deducendo quattro distinti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge processuale e vizio di motivazione conseguenziale alla illegittima espunzione delle S.I.T. dei minori (fratelli XXXXX) e violazione del diritto alla prova ex artt. 190, 192, 500, 526, cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., nonché 6 CEDU. In sintesi, si sostiene che la Corte d’appello avrebbe illegittimamente espunto dal Penale Sent. Sez. 3 Num. 8766 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: RC SS Data Udienza: 27/01/2026 fascicolo le sommarie informazioni testimoniali (S.I.T.) rese dai fratelli XXXXX il 3.12.2020, pur costituendo materiale utilizzato dalla consulente del P.M. (dott.ssa XX) nella relazione del 14.12.2020 e dunque, secondo la difesa, “parte integrante” del quadro valutativo. L’espunzione avrebbe impedito di valorizzare divergenze e progressioni narrative tra S.I.T. e dichiarazioni rese in incidente probatorio (5.3.2021), violando gli artt. 190 e 500 cod. proc. pen. (contestazione), l’art. 526 cod. proc. pen. (decisione sulla base delle prove acquisite nel dibattimento), nonché i principi costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.) e convenzionali (art. 6 CEDU). La difesa richiama anche Corte EDU, CE c. Italia, 29.6.2017, in cui si afferma che fondare una condanna ignorando le divergenze tra dichiarazioni successive costituisce violazione dell’art. 6 CEDU.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in ordine all’illegittimo rigetto delle istanze di rinnovazione dibattimentale e contraddittorio tecnico, in particolare quanto alla attendibilità e capacità a testimoniare dei fratelli XXXXX ed alle valutazioni delle c.t. dott.ssa XX, in relazione agli artt. 603, 190, 192, 500 e 526, cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. nonché art. 6 CEDU. In sintesi, la Corte d’appello avrebbe negato la rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. (nuova audizione dei minori;
audizione della XX;
confronto/perizia tra consulenti XX e XXXXX), nonostante la condanna si fondi su dichiarazioni decisive e su contrasto tecnico tra consulenti. Il ricorso invoca Sez. Unite, DA, 28.4.2016, n. 27620 (obbligo di rinnovazione quando la decisione si fonda su dichiarazioni decisive) e ulteriori principi CEDU sul contraddittorio effettivo e motivazione rafforzata. Inoltre, lamenta carenze metodologiche della consulenza XX e violazioni di Carta di Noto e Linee guida nazionali sull’ascolto del minore;
l’assenza iniziale del deposito scritto della relazione avrebbe indebolito il vaglio critico.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova e illogicità della stessa sulla attendibilità dei minori. In sintesi, la Corte avrebbe affermato la linearità e costanza dei racconti dei minori ignorando oscillazioni e contraddizioni su: (i) dinamica del tentativo di penetrazione di XXXXXXX (“pancia contro pancia”, talora “volto contro volto”); (ii) posizione delle lenzuola e immediatezza della rivelazione di XXX;
(iii) progressione narrativa di XXXX(da palpeggiamenti ad atti orali e tentativi di penetrazione, con diversi contesti: casa/mare/moto/cinema/laboratorio). La difesa denuncia omesso confronto con questi dati e travisamento per avere selezionato i soli passaggi coerenti con l’impostazione accusatoria.
2.4. Deduce, con il quarto ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in ordine al travisamento della prova sull’attendibilità e credibilità delle dichiarazioni dei “familiari” (XXXXX e XXXX), in relazione agli artt. 603, 190, 192 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. nonché art. 6 CEDU. In sintesi, la Corte avrebbe sopravvalutato le dichiarazioni di XX (ex moglie) e XXXX (figlia), reputandole riscontri esterni delle condotte e indici della consapevolezza anticipata dell’imputato (reazioni alla convocazione;
riferimenti a singoli episodi). La difesa contesta la neutralità di tali fonti, evidenziando contraddizioni tra XX e XXXXsull’episodio di XXXXe sulla cronologia della frase “mi hanno incastrato”, oltre al contesto familiare dei XXXXX, che secondo il ricorso sarebbe connotato da fragilità e potenziali interferenze. Si censura, infine, il rigetto della rinnovazione per risentire la XX.
3. In data 8 gennaio 2026 è pervenuta la requisitoria scritta del Procuratore Generale della Corte di cassazione che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. il primo motivo 2 lamenta la presunta espunzione dal fascicolo del dibattimento delle sommarie informazioni testimoniali rese dai minori, circostanza che, a prescindere da ogni valutazione in diritto, sarebbe del tutto aspecifica ai fini della denuncia di vizio motivazionale. Sulla capacità a testimoniare dei minori – oggetto del secondo motivo - valga per il PG il rinvio a quanto articolatamente descritto da entrambi i giudici territoriali. Infine, i restanti motivi per il PG introducono critiche alla motivazione sostanzialmente prive di significato perché contrastanti con i granitici esiti probatori, per come rassegnati senza manifeste aporie logiche nel provvedimento impugnato.
4. In data 9 gennaio 2026, l’Avv. Luca Tafi e l’Avv. Gaetano Pacchi, nell'interesse delle parti civili, hanno fatto pervenire memoria con conclusione scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. In data 12 gennaio 2026, l’Avv. Pardo Cellini, anche nell’interesse del codifensore Avv. Eraldo Stefani, ha fatto pervenire, nell'interesse del ricorrente, le proprie conclusioni scritte, unitamente ad una nutrita serie di allegati, con cui, in replica alla requisitoria scritta del PG, ha chiesto a questa Corte l’accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile.
2.1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. “doppia conforme”. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, P., Rv. 272324); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall).
2.2. Con riguardo alle s.i.t., occorre osservare che, in primo luogo, secondo quanto previsto dall’art. 526 cod. proc. pen. “il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”, con la conseguenza che il giudice non può impiegare per la sua decisione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel contraddittorio delle parti all’interno del dibattimento o tramite incidente probatorio, secondo le regole di ammissibilità dettate dagli artt. 190, 190-bis e 191 cod. proc. pen. Al contrario, le s.i.t. sono sommarie informazioni acquisite da parte della polizia giudiziaria e rese da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini ex art. 351 cod. proc. pen. e che, a differenza della testimonianza, esse non costituiscono un mezzo di prova, bensì sono atti investigativi, idonei ad acquisire elementi utili per le indagini. Difatti, non sono prove dibattimentali salvo contestazione ex art. 500 cod. proc. pen. – non avvenuta nel caso di specie. Per tali motivi, la Corte di appello ha adeguatamente deciso di non fondare la sua 3 decisione sulle s.i.t., – non utilizzabili nel fascicolo di appello – valorizzando le dichiarazioni rese in incidente probatorio, formate con contraddittorio e idonee ad essere utilizzate come prova, ponendo l’accento sulla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca. Peraltro, è pacifico che l'incidente probatorio prescinde dai risultati dichiarativi precedenti ed è sottratto all'incidenza di eventuali vizi delle assunzioni testimoniali già espletate in sede di sommarie informazioni o di denuncia (Sez. 5, n. 36862 del 23/10/2020, E., Rv. 280138 - 02).
2.3. Né ha pregio la doglianza difensiva secondo cui, poiché la consulente del P.M. ha richiamato le S.I.T. dei minori nella relazione (14.12.2020), quelle S.I.T. sarebbero “parte integrante del quadro valutativo” e, dunque, inseparabili dalla relazione. La consulenza del P.M. è un elaborato tecnico di parte (pur con connotati pubblicistici) che entra nel dibattimento in quanto tale, ma non muta la natura e il regime di utilizzabilità delle fonti richiamate. In altri termini, il consulente può valutare materiali investigativi, ma non “traghettare” automaticamente nel fascicolo dibattimentale gli atti d’indagine non acquisibili secondo il codice: se il riferimento è necessario, esso resta soggetto alle regole sulle letture, contestazioni o acquisizioni documentali. La giurisprudenza di legittimità riconosce al consulente del P.M. un rilievo argomentativo anche elevato, ma non equipara l’elaborato a una perizia dibattimentale, né consente di aggirare i limiti legali di utilizzabilità degli atti richiamati (Cass. pen., Sez. 3, n. 16458 del 18/02/2020, Barbone, non mass.). Pertanto, il fatto che la relazione del 14.12.2020 menzioni le S.I.T. del 3.12.2020 non impone la loro permanenza nel fascicolo per il dibattimento, né produce “attrazione” del relativo contenuto ai fini decisori.
2.4. Non emerge, infine, che la Corte d’appello abbia vietato l’uso delle S.I.T. per le contestazioni ai sensi dell’art. 500 cod. proc. pen. ovvero che abbia negato istanze istruttorie pertinenti e specifiche (art. 190 cod. proc. pen.). L’eliminazione delle S.I.T. dal fascicolo dibattimentale (recte: dal materiale conoscibile “ex ante” dal giudice) non precludeva affatto né l’uso difensivo delle S.I.T. per contestare la deposizione del teste né la richiesta di acquisizione nei casi tipici (es. art. 500, co. 4; accordi ex art. 500, co. 7; art. 512/512-bis cod. proc. pen. ove ne fossero ricorsi i presupposti). In difetto di specificazione dei presupposti di legge che avrebbero legittimato una diversa acquisizione (ad es. violenza/minaccia, impossibilità oggettiva di rinnovare l’esame, accordo delle parti), la censura si risolve dunque in una petizione di principio. La Corte d’appello, inoltre, decidendo sulle prove formate in incidente probatorio (5.3.2021) e nel dibattimento, si è attenuta al principio di oralità/contraddittorio (art. 111 Cost.) e alla regola di cui all’art. 526, cod. proc. pen. Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) non implica invero un “diritto all’ingresso” indiscriminato nel fascicolo dibattimentale di ogni atto d’indagine richiamato da un consulente, specie quando l’ordinamento predispone strumenti tipici per valorizzare eventuali incongruenze (contestazioni ex art. 500) o per acquisire il materiale predibattimentale nei casi tassativi.
2.5. Infine, distonico è il richiamo alla sentenza CE c. Italia. Tale sentenza (Corte EDU, sentenza 29 giugno 2017, ricorso n. 63446/13) ha infatti ravvisato la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU perché la Corte d’appello aveva riformato un’assoluzione di primo grado senza rinnovare l’assunzione delle prove dichiarative decisive;
la Corte EDU ha chiarito che, quando l’assoluzione si fonda solo o in misura determinante su prove orali, per condannare in appello occorre rinnovare l’istruttoria (oggi recepito anche nell’art. 603, commi 3-bis e 3- ter, cod. proc. pen., come modificato dalla l. n. 103/2017). Nel caso in esame non si discute della rinnovazione in appello né di un overturning di assoluzione in assenza di nuova audizione, ma si controverte della legittima espunzione di S.I.T. dal fascicolo dibattimentale. Dunque, il caso CE non supporta l’idea che il giudice debba “tenere” nel fascicolo le 4 S.I.T. per confrontarle con quanto dichiarato in incidente probatorio;
semmai, la sentenza CE rafforza l’idea che le valutazioni sulla credibilità devono formarsi su esami rinnovati o sulla prova legalmente acquisita, non su verbali d’indagine non introdotti secondo legge.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
3.1. Nel caso di specie, in merito alla richiesta di rinnovazione istruttoria – negata dalla Corte di appello – la difesa invoca la sentenza DA (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016). Tuttavia, occorre rilevare che la difesa non tiene conto del fatto che, in tale sentenza, viene stabilito che “nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, senza aver proceduto, anche d’ufficio, a norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado”. In altri termini, le Sezioni Unite affermano il principio di diritto per cui, quando il giudice di appello riforma una sentenza assolutoria di primo grado per affermare la responsabilità penale dell’imputato, deve procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In realtà, nel caso in esame, non vi è stata una sentenza di assoluzione in primo grado, bensì una sentenza di una condanna, per cui si applicano le regole ordinarie previste per la rinnovazione. In particolare, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 38866 del 13/07/2022, G., non mass.) ha ben chiarito come la disposizione di cui all’art. 603 cod. proc. pen., che disciplina la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in grado di appello, preveda tre ipotesi: a) la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove: tale fattispecie, prevista nel comma 1, è subordinata alla circostanza che il giudice ritenga “di non essere in grado di decidere allo stato degli atti”, ovvero attiene al caso in cui i dati probatori già acquisiti siano incerti o l’incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che è idoneo ad eliminare le eventuali incertezze ovvero ad inficiare ogni altra risultanza. Il comma 1, poi, riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte (Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, P., Rv. 227494); b) l’assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado: tale fattispecie, prevista dal comma 2, va disposta nei limiti previsti dall’art. 495 cod. proc. pen., comma 1; norma che, a sua volta, richiama l’art. 190, comma 1, cod. proc. pen. e l’art. 190-bis cod. proc. pen. relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’art. 51 cod. pen., comma 3-bis. consegue che, nel caso previsto dall’art. 603 cod. proc. pen., comma 2, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, ma con il limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, F., Rv. 239341); c) l’assunzione disposta d’ufficio: prevista dall’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., tale fattispecie ricorre solo se il giudice “la ritiene assolutamente necessaria”, nei casi in cui egli ritenga che non gli sia possibile decidere se non dopo l’assunzione di una determinata prova. La diversità delle tipologie, previste in ordine alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in sede di appello, si riverbera anche sul piano della motivazione. Infatti, avendo la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento, carattere eccezionale rispetto al principio di presunzione di completezza dell’istruttoria già espletata, deriva che mentre la rinnovazione dev’essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell’uso del potere discrezionale derivante dall’acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli 5 atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, P., Rv. 246859). In caso, invece, di rinnovazione richiesta ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657).
3.2. Nel caso in esame, la Corte ha adeguatamente motivato la scelta di non provvedere alla rinnovazione dibattimentale come richiesta. Ampia e completa è la spiegazione fornita dalla Corte, essendo stato illustrato, in modo congruo e logico, l’intero quadro probatorio, valorizzando la doppia conformità con la sentenza di primo grado e l’esaustività della valutazione, ritenendo superfluo disporre un rinnovo istruttorio. In definitiva, l’obbligo inderogabile di rinnovazione fissato da Sezioni Unite “DA” e oggi tipizzato dall’art. 603, comma 3bis, cod. proc. pen. opera solo in caso di appello del P.M. contro l’assoluzione e con riguardo a prove dichiarative decisive da rivalutare. Poiché, come emerge dal motivo, la rinnovazione è stata chiesta dalla difesa dell’imputato in un appello avverso una sentenza di condanna, il paradigma non si applica. Pertanto, il diniego può essere legittimamente motivato sul carattere eccezionale della rinnovazione (co. 1–3) e sull’insussistenza di assoluta necessità.
3.3. Ancora, poichè le deposizioni dei minori sono state assunte in incidente probatorio con garanzie di contraddittorio, la Corte d’appello legittimamente le ha valutate allo stato degli atti senza rinnovazione (non versandosi nell’ipotesi di ribaltamento di un’assoluzione su appello del P.M.). Il solo richiamo alla “decisività”, dunque, non basta a imporre la rinnovazione quando il giudice di secondo grado non contesta la premessa fattuale ma, come nel caso in esame, ne conferma e/o precisa la valutazione.
3.4. Analogamente, infine, il mero contrasto tra c.t.p. non impone la perizia o il “confronto” in appello: il giudice conserva il poteredovere di valutazione tecnica degli elaborati già agli atti e di disporre rinnovazione solo se assolutamente necessaria. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 – 01), l’obbligo di rinnovazione scatta solo quando la dichiarazione orale del perito e/o consulente sia stata decisiva nel fondare un ribaltamento, non quando si tratti di relazioni lette e/o acquisite o quando la Corte, come nella specie, non ribalti un’assoluzione.
3.5. Quanto alle deduzioni concernenti la violazione dei criteri indicati dalla Carta di Noto, deve ricordarsi come la giurisprudenza di questa Corte abbia ripetutamente sostenuto che la Carta di Noto non ha alcun valore normativo e contiene meri suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso (Sez. 3, n. 15737 del 15/11/2018, L., Rv. 275863) ed ha escluso ogni conseguenza per l’eventuale inosservanza delle metodiche in essa suggerite, se non trasfuse in disposizioni del codice di rito con relativa disciplina degli effetti in tali ipotesi, salvo l’obbligo, per il giudice, di indicare le ragioni per le quali, secondo il suo libero ma non arbitrario convincimento, ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa, dovendo adempiere ad un onere motivazionale sul punto tanto più stringente quanto più gravi e potente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle citate linee guida (Sez. 3, n. 648 dell’11/10/2016, L., Rv. 268738). Va peraltro ricordato anche che, nell’affermare la necessità di una più accurata motivazione in presenza di denunciate violazioni dei protocolli suggeriti dalla Carta di Noto, si è tuttavia specificato come la difesa sia tenuta a formulare specifiche e non generiche eccezioni sul mancato rispetto degli stessi, attraverso il richiamo 6 alla specifica prescrizione violata e sulle conseguenze che tale violazione può aver comportato sull’attendibilità delle dichiarazioni del minore vittima dell’abuso (Sez. 3, n. 39411 del 13/03/2014, G., Rv. 262976). Occorre osservare, tuttavia, che l’adempimento dell’obbligo di più accurata motivazione richiesto al giudice del merito in presenza di specifica deduzione della violazione dei criteri indicati dalla Carta di Noto può comunque essere valutato considerando la motivazione della sentenza nel suo complesso, quando all’esito di tale verifica risulti che il giudice abbia comunque adeguatamente specificato le ragioni per le quali ha ritenuto ciononostante attendibile la prova assunta. Ed è quanto si è verificato nel caso in esame, avendo i giudici adeguatamente motivato sulla credibilità e sulla attendibilità dei minori.
3.6. Infine, la difesa deduce anche una violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 cod. proc. pen., facendo leva sui dubbi fisici e cronologici. Tuttavia, la difesa, anche in tal caso, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, la quale reputa il dubbio non ragionevole tenuto conto della credibilità dei racconti delle persone offese e del complesso dei riscontri. Detta censura è parimenti inammissibile, laddove si consideri che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 - 01).
4. Il terzo motivo non si sottrae al giudizio di inammissibilità.
4.1. Occorre premettere come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materia dei reati sessuali. Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come “prova piena”, legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l’astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell’imputato (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312). Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilità della persona offesa da reato è una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull’id quom plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Peraltro, in quanto ancorato a considerazioni scevre da aspetti di irrazionalità e coerenti con le acquisizioni probatorie, correttamente intese nel loro significato reale e 7 logicamente correlate tra loro, il giudizio di attendibilità delle persone offese compiuto dalla Corte territoriale è esente da vizi che ne inficino la tenuta logica e non presta il fianco alle censure difensive, essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
4.2. Si noti come, nel caso di specie, la Corte di appello consideri attendibili – e, pertanto, idonei a testimoniare – le testimonianze rese dalle persone offese. Inoltre, la stessa Corte non trascura le contraddizioni insite nei racconti dei minori, bensì le reputa non dirimenti, offrendo una motivazione puntuale in ordine alle censure difensive.
4.3. Infatti, in primo luogo, come si legge a pag. 11, risulta accertato che XXXXrende il suo primo racconto sugli abusi subiti alla babysitter, tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, la quale ha dichiarato di aver ricevuto queste confidenze da XXXXsenza la presenza dei fratelli. Peraltro, il silenzio che XXXXimplorava alla donna affinché non raccontasse l’accaduto alla madre costituisce un indice della genuinità del racconto e della assenza di volontà calunniatoria o di mistificazione. Inoltre, in merito alle contraddizioni tra quanto narrato da XXXXin sede di incidente probatorio e quanto dichiarato in data 03/12/2020 rilevate dalla difesa, secondo la quale il contrasto si basa sulla presenza o meno nel letto della XX che dormiva e sulla intensità delle condotte difensive, in realtà, come afferma la Corte, si tratta di circostanze non incidenti sull’attendibilità della persona offesa posto che diverse sono state le occasioni in cui XXXXha condiviso il letto con gli zii durante il pisolino pomeridiano e, in una di queste, poteva essere presente anche la zia. In aggiunta, il riferimento, in sede di incidente probatorio, a condotte più dettagliate risulta compatibile con l’esame della teste nel contraddittorio, alla quale è stato chiesto di circostanziare gli episodi a quanto accaduto. L’ulteriore episodio riportato dalla difesa secondo cui la persona offesa abbia acconsentito di salire in moto con il ricorrente e di recarsi con lo stesso in laboratorio, in realtà, come afferma la Corte di appello, rappresenta un iniziale affidamento della minore nei confronti di un adulto e, successivamente, di un suo timore per le conseguenze che sarebbero potute derivare da una eventuale rivelazione degli abusi sia per sé sia per i rapporti familiari. D’altro canto, lo stesso soggetto abusante approfitta della fiducia che il minore ed anche gli altri adulti della famiglia ripongono in lui al fine di ottenere il silenzio della vittima. Irrilevante è anche la circostanza secondo cui il laboratorio – luogo in cui si è consumato l’episodio più grave a danno di XXXX– presentasse caratteristiche diverse rispetto a quanto era stato dichiarato dalla minore, poiché occorre tener conto del fatto che sia trascorso un certo lasso di tempo tra il fatto e il racconto reso dalla persona offesa, con la conseguenza che all’interno del locale possono essere state effettuate, nel corso di tale lasso di tempo, modifiche o sostituzioni di alcuni mobili o parti di esso.
4.4. In secondo luogo, con riguardo al racconto reso da XXXXXX, anche in tal caso la difesa non si confronta con le motivazioni espresse dal tribunale. In particolare, la difesa contesta la dinamica del tentativo di penetrazione con il ricorrente, asserendo che la posizione “pancia contro pancia” non possa consentire la penetrazione ed evidenziando, per sostenere l’impossibilità anatomica di assunzione di tale posizione, solo l’età del ragazzo e l’età e l’altezza del ricorrente. Sul punto, la Corte di appello ha evidenziato, invece, che tale posizione non risulta inverosimile né inconciliabile con un tentativo di penetrazione. Lo 8 stesso tribunale afferma, a pag. 24, che non è necessaria una consulenza tecnica in maniera anatomica per affermare che l’orifizio anale è raggiungibile dal pene eretto di un uomo posto in posizione frontale al soggetto passivo in particolare quando questo ha la corporatura esile di un bambino di 12 anni. Irrilevante risulta la contraddizione relativa al pigiama indossato dalla persona offesa al momento del fatto, poiché, come ben afferma la Corte, si tratta di discrasie che non incidono sul nucleo essenziale della condotta e, inoltre, la mancanza di un ricordo più preciso su indumenti si spiega con il fatto che il ragazzo veniva spostato nel sonno, ritrovandosi posizionato sulla pancia del ricorrente, ma ben percependo e riferendo il tentativo di penetrazione.
4.5. In terzo luogo, con riguardo all’abuso subito da XXX, la quale lo ha confidato nell’immediatezza dell’accaduto sia a XXXXXXXXXsia a XXXXXXXXX, la sentenza ha ricostruito l’episodio, comparando sia le dichiarazioni d e l l a p e r s o n a o f f e s a s i a l e d i c h i a r a z i o n i d i X X X X X X X X X X X X X X X e XXXXX– quest’ultima aveva riferito l’episodio in cui era rimasta stupita del fatto che il ricorrente si trovasse sotto il lenzuolo sebbene lo stesso non fosse abituato a dormire coperto – sebbene la persona offesa abbia dichiarato che il lenzuolo copriva le gambe e non anche il petto del ricorrente, a differenza di quanto visto e dichiarato da XX, non è dirimente né assume alcun rilievo significativo, ben potendo trattarsi di due momenti distinti nell’ambito dello stesso episodio. in aggiunta a tali circostanze, occorre osservare che, poiché le persone offese si confidano reciprocamente sugli abusi subiti quando si trovano insieme in montagna nell’inverno del 2017, il loro narrato sulle violenze subite risulta circostanziato e differenziato, autonomo sia nelle modalità che nella collocazione spazio-temporale. Difatti, le prime rivelazioni dell’abuso fatte da ciascuna persona offesa non risultano condizionate da quella fatta dagli altri. In particolare, XXXXracconta l’abuso alla cugina dopo averlo subito;
XXXXrende un racconto alla babysitter anni dopo;
XXXXXXX esterna alle sorelle l’abuso subito solo in occasione della settimana bianca nell’inverno 2017, ma solo dopo anni lo confida al suo educatore scolastico. Inoltre, a conferma dell’assenza di un intento calunniatorio o di un proposito di vendetta, XXXXXXX e le sorelle imploravano il silenzio dell’educatore per evitare di recare sofferenza alla madre. Come afferma la Corte di appello, i narrati dei minori sono rimasti costanti nel tempo e gli abusi sono stati rivelati in maniera autonoma e privi di suggestioni e condizionamenti anche in tempi risalenti e coevi all’abuso. La genuinità e spontaneità delle rivelazioni si coglie nelle diverse modalità e circostanze delle rivelazioni a terzi, nella sofferenza evidente e palese che accompagna le rivelazioni e nelle richieste delle persone offese di mantenere il segreto sulle stesse, indicative dell’assenza di qualsiasi volontà punitiva e di vendetta.
4.6. Il racconto è risultato costante e conforme nelle varie occasioni e sedi in cui è stato reso. Esso ha inoltre trovato plurimi riscontri, sia di ordine logico che fattuale. Di contro, pertanto, si può affermare che le argomentazioni difensive volte a contestare la linearità e la logicità dei racconti delle persone offese risultino inefficaci, non aderenti alle risultanze istruttorie ed apodittiche laddove lasciano presupporre che la reazione di un bambino possa essere valutata con il metro di giudizio dell’adulto e che le difformità nei racconti siano inattendibili. Pertanto, alla luce di ciò, si può affermare che la Corte abbia offerto una motivazione adeguata in punto di difformità delle dichiarazioni, della loro attendibilità, tenendo conto della dinamica dell’abuso e del contesto familiare.
4.7. Complessivamente, dunque, al cospetto del predetto apparato argomentativo, le 9 doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).
5. Infine, anche l'ultimo motivo è inammissibile.
5.1. Nel caso di specie, la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione accurata fornita dalla Corte di appello, non essendo ravvisabile alcun vizio in merito all’attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dai familiari delle persone offese.
5.2. La Corte di appello, a pag. 8, in primo luogo, in merito alla valutazione di attendibilità della teste XX, evidenzia come la stessa abbia dichiarato che quando il ricorrente le comunicò di essere stato convocato in Questura, spontaneamente aveva detto “io ai ragazzi, ma che hanno questi ragazzi in mente? Io ai ragazzi non gli ho fatto nulla”. La stessa riferiva che, dopo aver rivisto il ricorrente con in mano il foglio con i capi di imputazione, lo stesso aveva iniziato a confutare le accuse, facendo riferimento ai singoli episodi. Pertanto, da tale affermazione, se ne ricava che il ricorrente fosse a conoscenza delle specifiche condotte a lui addebitate, ben prima di apprenderne l’imputazione. Si tratta, infatti, di una reazione che interviene in un momento in cui la XX non aveva inteso a cosa si stesse riferendo il ricorrente.
5.3. Rilevanti sono anche le dichiarazioni di XXXXin merito alla reazione del padre a seguito della convocazione in Questura poiché disvelano come lo stesso fosse a conoscenza delle condotte di cui veniva accusato ben prima di apprenderne da una specifica contestazione e dalla lettura delle dichiarazioni dei minori. Anche a XXXXXXXXX, il ricorrente riferiva, dopo aver ricevuto la convocazione in Questura, che i bambini lo avessero incastrato. La teste riferiva di aver appreso la frase “mi hanno incastrato, mi hanno incastrato tutti e tre i bambini" in una telefonata tra la stessa e il ricorrente, precedente all’incontro tra lei, il ricorrente e la XX. Inoltre, la teste riferisce anche che il ricorrente aveva provato a dare giustificazioni solo vedendo i luoghi e i tempi delle contestazioni, facendo specifico riferimento a fatti avvenuti anni prima. In particolare, il ricorrente aveva fatto riferimento a quello specifico giorno in cui a XXXXXXXaveva portato XXXXa fare i suoi bisogni ai giardinetti;
al giorno in cui aveva accompagnato XXXXal bagno del cinema di XXXXXXX;
al giorno in cui XXXXsi era recata insieme a lui in magazzino;
a quando erano stati insieme a XXXX. Sebbene le ricostruzioni di tali episodi effettuate dal ricorrente non siano idonee per ravvisarvi un’ammissione dei fatti, tuttavia, sussiste il dato di ordine logico della conoscenza precisa da parte del ricorrente di tutte le circostanze e delle condotte che solo successivamente gli verranno rese note con la compiuta formulazione delle imputazioni.
5.4. In definitiva, si può affermare come la Corte di appello abbia offerto adeguata motivazione, ponendo in evidenza la precisione dei riferimenti da parte del ricorrente e reputando non decisivi i contrasti tra le dichiarazioni. Peraltro, la Corte ha fatto corretta 10 applicazione dei principi affermati in giurisprudenza secondo cui, con riferimento ai riscontri esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l’intrinseca attendibilità della testimonianza – avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonché all’assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza – sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità) (Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, G., Rv. 272152).
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
7. Seguono, infine, come da dispositivo, le statuizioni civili, liquidando i compensi professionali sulla base dei parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXX, XXXe XXXche liquida in complessivi euro 4000 per XXXXXX e XXXXXXX ed euro 4.500 per XXXXX, XXXe XX, oltre accessori di legge. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SS RC VITO DI NICOLA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 11