Sentenza 13 marzo 2014
Massime • 1
In tema di testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, le dichiarazioni -acquisite in violazione delle linee guida della cosiddetta "Carta di Noto", -nella parte in cui queste ultime non risultano già trasfuse in disposizioni del codice di rito con conseguente disciplina degli effetti derivanti dallo loro inosservanza non sono inutilizzabili, ma in relazione ad esse il giudice ha l'obbligo di motivare perché egli ritiene attendibile la prova assunta con modalità non rispettosa delle cautele e metodologie previste nell'indicato documento.
Commentari • 3
- 1. Testimonianza del minorenne vittima di un reatoMara Morelli · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 marzo 2023
- 2. Violenza sessuale, attendibilità del minore e consulenza tecnica (Cass.13129/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 maggio 2020
- 3. L'audizione del minore nel processo penaleFilippo Antonelli · https://www.studiocataldi.it/ · 29 gennaio 2019
Avv. Filippo Antonelli - Spesso possiamo notare in ambito di audizione del minore, alcune contraddizioni insite nelle dichiarazioni rese che, in effetti, possono addirittura viziare la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria anche per le modalità con cui sono state assunte le quali, a ben vedere, possono pregiudicare la ricerca della verità processuale. La rilevanza della Carta di Noto Alcuni punti fondamentali La giurisprudenza La rilevanza della Carta di Noto [Torna su] Purtroppo spesso il minore viene ritenuto maturo e certamente in grado di rendere dichiarazioni senza tuttavia alcun rispetto delle modalità di audizione dello stesso di cui (anche) alla Carta di Noto (sulla cui importanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2014, n. 39411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39411 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2014 |
Testo completo
O S C U RA T A 3 94 1 1 / 14 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano In caso di diffusi LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presente prowe TERZA SEZIONE PENALE omettere le gene gli altri dati ident a norma dell': Composta da d.lgs. 196/03 in c ☐ disposto d'uffi ☐ a richiesta di p - Presidente - Sent. n. 751 sez. Alfredo Teresi UP - 13/03/2014 * Imposto dalla Silvio Amoresano R.G.N. 29864/20131L CANCELL Lorenzo Orilia Luana Mar Aldo Aceto Relatore Alessio Scarcella DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente IL 25 SET 2014 SENTENZA E IL CANCELLIERE E T R O N Z O uana AR C sul ricorso proposto da G.M.A. nato a (omissis) avverso la sentenza del 26/10/2012 della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Francesco Vannicelli, sostituto processuale dell'avv. Gian Carla Moscattini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, come da conclusioni scritte rassegnate in udienza. RITENUTO IN FATTO 1.Il 26 ottobre 2012 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 18 gennaio 2010 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, all'esito di giudizio abbreviato, aveva assolto il sig. O S C U R A T A G.M.A. dal reato di cui agli artt. 81, cpv., 609-bis, 609-ter, ultimo comma, cod. pen., ipotizzato ai danni della figlia J. a (nata il (omissis) omissis) dal 1997 fino al luglio 2003, e lo aveva invece condannato, con la diminuente del rito, alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, oltre statuizioni accessorie, per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 609-bis, 609-ter, comma 1, n. 5 e ultimo comma, cod. pen., commesso ai danni del figlio | F. (nato il (omissis) missi), costretto, con violenze e minacce (questa l'accusa), dal luglio 2001 fino al luglio 2003, a praticare rapporti orali al padre. I fatti per i quali si procede, afferma la Corte territoriale, si collocano in un contesto familiare attraversato da momenti di crisi e di rappacificazioni occorsi negli anni che vanno dal 1997 al 2003, negli ultimi dei quali erano state poste in essere le condotte abusanti ai danni di F. Due, ha affermato, erano stati i punti principalmente focalizzati dalla difesa nell'impugnare la sentenza di primo grado: 1) il contesto familiare estremamente conflittuale nel quale era maturato il racconto di F. fortemente influenzato dalla sorella maggiore e dalle vicende che si andavano sviluppando;
2) la suggestionabilità del bambino, chiamato, in buona sintesi, tramite più interviste e con domande finalizzate a cercare conferme su quanto già riferito in passato, a confermare le accuse contro il padre, accuse già per altra via acquisite al processo e trasmesse dalla sorella. La Corte d'appello, dopo aver ripercorso la storia della famiglia di F. e le vicende processuali che con essa si andavano intrecciando, ha ritenuto pienamente attendibile il racconto del bambino ed infondati, di conseguenza, i rilievi critici mossi alla decisione del giudice di prime cure. In particolare, la Corte d'appello ha così ricostruito la complessa vicenda: C.O. 1) il 14 gennaio 1998, , moglie dell'odierno ricorrente, allontanatasi con i figli, J. e F. dall'abitazione coniugale, aveva sporto una denunzia per inadempimento del coniuge al dovere di mantenimento e per un atteggiamento minaccioso dello stesso;
2) il 16 gennaio 1998 la donna aveva presentato una seconda denunzia relativa, questa volta, a condotte erotizzate che la figlia J. che all'epoca aveva 4 anni, teneva nei confronti del fratellino e che la stessa, a domanda della madre, aveva riferito esser state poste in essere dal padre nei propri confronti;
la bambina, in particolare, aveva riferito che il padre la leccava dietro le orecchie e in altri punti del corpo (petto, cosce e vagina), la baciava in bocca e quando era sdraiata sul letto le teneva le braccine sopra la testa e faceva su e giu;
3)il 28 marzo 1998 il Tribunale dei Minori di Milano aveva provveduto ad affidare i due minorenni ai Comuni di AV e Sassuolo perché provvedessero a tenerli presso la madre e a regolamentare i rapporti con il padre;
2 O S C U RA T A 4) il 7 maggio 1998 J. era stata sentita per la prima volta da soggetti pubblici, alla presenza della madre e della psicologa, dott.ssa R. confermando quanto già riferito alla madre, e cioè che il padre aveva fatto il monello ed il monellaccio>> e che questo gioco non piaceva né a lei né al fratellino;
5) il 9 giugno 1998 la C. sentita dal pubblico ministero, aveva ribadito quanto raccontatole dalla figlia ed aveva aggiunto che il giorno precedente, in sede di incontro con i figli avvenuto in presenza della psicologa e dell'assistente sociale, il marito, approfittando del frastuono provocato dalla sirena di un giocattolo, aveva chiesto alla figlia cosa stesse raccontando lì; 6) il 17 giugno 1998 v'era stato un secondo incontro tra i figli ed il padre;
7)il 23 giugno 1998 la bambina, nel corso di un colloquio con la psicologa (dott.ssa R. ) aveva ritrattato le precedenti accuse;
8) di tanto, il 25 giugno 1998, la C. aveva informato il pubblico ministero;
9) il 26 agosto 1998 veniva sentita la nonna materna di J. F.D. che riferiva di aver ricevuto delle confidenze dalla nipotina sui toccamenti subiti dal padre che la bambina aveva confermato, ribadendo che lei non diceva bugie e che aveva ritrattato tutto perché una volta il padre, durante un incontro presso i servizi sociali, le aveva detto in dialetto calabrese di dire che aveva detto delle bugie perché quello era un loro segreto;
10) il 26 novembre 1998 il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione del procedimento, decretata dal GIP il successivo 3 giugno 1999; 11) nel gennaio 1999 era ripresa la convivenza coniugale;
12) nel frattempo erano proseguiti gli incontri assistiti fra i genitori ed i figli;
13) il 2 dicembre 2000, con una relazione, gli specialisti della ASL di AV avevano riferito dell'iniziale disagio dei bambini di fronte al padre e dei ripetuti inviti di J. a giocare a marito e moglie;
la bambina, avevano annotato, se capitava di accennare alle sue passare rivelazioni ricominciava a rivendicare la propria sincerità; 14) nel gennaio 2001, per cause indipendenti dalla vicenda oggetto di processo, i coniugi si erano nuovamente separati ed i figli erano stati affidati all'ASL di Modena;
15) il 4 maggio 2001 i coniugi si erano nuovamente conciliati (secondo le psicologhe della USL di Modena il padre era agitato dal timore che riprendessero i racconti sugli abusi ed a sua discolpa aveva riferito che all'epoca l'abitazione era frequentata da un amico indemoniato, ipotizzando che potesse essere stato quest'ultimo ad effettuare approcci sessuali alla figlia); 3 O S C U RA T A 16) nel maggio/giugno 2002 J. aveva lanciato impliciti segnali di disagio ed a fine anno i servizi sociali avevano segnalato che F. aveva cominciato a rimanere assente dalle lezioni;
17) i 31 luglio 2003 la C. (consumatasi definitivamente ed irreversibilmente la crisi coniugale) aveva presentato un'ulteriore denunzia con la quale, richiamando quelle già rese in precedenza aventi ad oggetto gli abusi sulla figlia, aveva lamentato le molestie telefoniche e i pedinamenti posti in essere a suo danno da parte del marito;
18)il 30 agosto 2003, nel corso di un incontro, gli assistenti sociali avevano notato che all'ingresso del padre, i bambini avevano manifestato paura e si erano ritratti. In quel contesto J. aveva riferito agli assistenti che non voleva stare con il padre perché lui le faceva delle cose brutte, che non andavano bene, nel bagno sotto la doccia, che la toccava e la leccava e che faceva del male anche a F. perché il fratello le aveva raccontato che il padre lo faceva stare a testa in giù e che gli leccava il pisello;
19) l'11 settembre 2003 l'ASL di Modena aveva affermato che i fratellini si erano aperti ed era emerso che anche F. aveva subito le attenzioni del padre;
20) J. aveva cominciato a confidarsi anche con le insegnanti alle quali aveva riferito che sia lei che il fratellino erano oggetto di molestie da parte del padre;
21) tramite la direzione didattica, queste dichiarazioni erano state trasmesse al pubblico ministero;
22) le indagini erano state così riaperte ed il nuovo procedimento aveva riguardato anche gli abusi sessuali posti in essere ai danni di F. 23)1'8 aprile 2004 i due bambini erano stati collocati in comunità e nei fine settimana venivano prelevati dalla madre;
24)il 16 giugno 2004 la C. era stata nuovamente sentita dal pubblico ministero. In quel contesto la donna aveva ripercorso i fatti come le erano stati raccontati dalla figlia e aveva aggiunto che nel corso di una vacanza in Puglia F. aveva invitato la sorella a riferire alla madre cosa le faceva il padre;
quindi il bambino aveva raccontato che il padre gli aveva leccato il membro e lo aveva costretto a leccare il suo;
sul proprio diario J. aveva espresso proprio risentimento nei confronti del padre che sentiva come uno straniero per me...perché ha fatto del male a mia madre, a mio fratello e anche a me>>; 25) il 26 gennaio 2005 era stato effettuato il primo esame protetto dei minori. Le loro dichiarazioni erano state sottoposte a validazione da parte della dott.ssa S. che aveva concluso affermando la capacità dei bambini a rendere O S C U RA T A testimonianza, la compatibilità delle loro dichiarazioni con il quadro psicologico, la mancanza di motivazioni a mentire, l'assenza di condizionamenti esterni;
26)il 29 settembre 2005 era stato chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato; 27)il processo era stato celebrato con rito abbreviato;
28) il GIP aveva disposto nuova audizione dei minorenni e nuova perizia psicodiagnostica affidata alla dott.ssa C. che aveva concluso ritenendo validabile la deposizione di F. ma non quella della sorella il cui comportamento ambivalente, in associazione temporale con le dinamiche della coppia genitoriale, suscitava dubbi e perplessità. Il giudice aveva rilevato che nel suo secondo esame protetto J. ormai quindicenne, aveva perso memoria dei fatti e non ricordava più con precisione gli episodi di violenza ma aveva confermato le confidenze del fratellino circa il fatto che il padre gli metteva il pene in bocca. Ricordava, inoltre, che per anni il padre si era masturbato dinanzi a lei fino ad eiaculare ma non aveva il ricordo di contatti fisici. Il fratello di J. dal canto suo, aveva riferito di aver appreso dalla sorella degli abusi subiti, ma non era in grado di descriverli;
29)sulla base di questi elementi il giudice aveva assolto l'imputato per i fatti commessi in danno di J. ,non perché avesse ritenuto false le sue accuse, ma perché, alla luce del quadro complessivo, le aveva ritenute non idonee a supportare una sentenza di condanna;
30)al contrario, il giudice aveva ritenuto pienamente attendibile e credibile F. che in entrambe le audizioni protette aveva sostanzialmente confermato le accuse nei confronti del padre;
31)a tale conclusione il giudice era pervenuto sia analizzando il contenuto diretto delle dichiarazioni rese dal bambino e le modalità con le quali erano state rese, sia confutando le conclusioni cui era pervenuto il CT della difesa (che aveva ritenuto non validabile la testimonianza), sia utilizzando la perizia della dott.ssa C. che aveva ritenuto l'intervista solo parzialmente validabile a causa della tendenza del bambino all'inibizione. Sulla scorta di queste premesse, la Corte d'appello ha ritenuto di dover, come già detto, confermare la sentenza del Tribunale sul rilievo che: a) il clima conflittuale ed il risentimento che la madre poteva aver provato nei confronti del marito non erano sufficienti a dimostrare l'effettivo condizionamento del minorenne;
b) in tali casi, occorre piuttosto capire, con indagine rigorosa, se ed in che modo il minore possa essere stato suggestionato da questo clima;
c) l'atteggiamento ondivago tenuto dalla donna di fronte alle rivelazioni di gli allontanamenti e i riavvicinamenti dei coniugi, il fatto che l'imputato J. fosse stato definitivamente allontanato dall'abitazione familiare solo nel luglio 5 O S C U RA T A 2003, dimostrano che non v'è stato un atteggiamento di monolitico schieramento familiare contro il G. >>; d) in ogni caso, F. pur in questo contesto, era rimasto estraneo ai sospetti e alle preoccupazioni della madre, non era mai stato sollecitato al racconto con lo stesso numero di interrogazioni subite dalla sorella, la sua posizione era rimasta più defilata;
e) l'idea che egli potesse essere stato abusato dal padre non aveva mai sfiorato il pensiero della madre, nemmeno dopo le prime rivelazioni di Jessica;
f) la questione della possibile suggestionabilità del minorenne era stata ampiamente affrontata dal giudice di prime cure che aveva ad essa dedicato ampi passaggi della sentenza e che, dopo aver diversificato ed analizzato l'ipotesi di una suggestione/persuasione, sia ad opera della madre che ad opera della sorella, dopo aver meticolosamente analizzato le critiche mosse dal CT della difesa, aveva non solo escluso l'esistenza, nel racconto di F. di tracce indicative di una qualche suggestione, ma aveva anche individuato i numerosissimi segnali dimostrativi della autonomia del racconto (e, tra questi, la comprovata resistenza del minorenne alle domande potenzialmente suggestive che pur gli erano state proposte in sede di audizione); g) tali argomentazioni erano state del tutto ignorate dal G. che, invece, aveva fatto appello, nel suo ricorso, ad argomentazioni del tutto generiche, prive di specificità, riproponendo, peraltro, le stesse originali obiezioni alla attendibilità del minorenne senza confrontarsi con le puntuali risposte offerte dalla sentenza impugnata;
h) in ogni caso, il racconto di F. (il rapporto orale praticato nei confronti del padre, il "qualcosa" che usciva dal pisello e che il padre gli aveva fatto ingoiare), reso quando il bambino era ancora veramente piccolo, evoca esperienze che in alcun modo potevano appartenergli, né avrebbero potuto appartenere al bagaglio conoscitivo della sorella che all'epoca aveva 9 anni;
i) la testimonianza del minore è stata motivatamente (ancorché parzialmente) validata dal perito del Giudice che aveva comunque riscontrato la presenza di un numero di criteri sufficienti a definirne la validità; j) la testimonianza di F. dunque, non può essere ritenuta il frutto di un falso ricordo>>, dolosamente indotto dalla madre e della sorella e autonomamente elaborato dal piccolo;
k) oltre gli argomenti già spesi in precedenza militano a favore di tale conclusione: 1) la sofferenza mostrata dal minore in sede di (seconda) audizione protetta del 28 maggio 2009, i suoi silenzi, le sue pause, i respiri prolungati, che forniscono riscontro emotivo contro il quale si infrange l'ipotesi, del tutto teorica, di un ricordo disancorato dalla realtà, astratto dall'esperienza; 2) la validazione 6 O S C U R A T A psico-diagnostica rappresenta solo uno strumento integrativo del convincimento del giudice, non una prova legale;
I) il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice era adeguato alla gravità e pervasività della condotta, posta in essere dalla figura paterna in modo non occasionale e ripetuto;
m) la mancanza di esiti di trauma non aveva eliso la sofferenza della giovane vittima e tanto basta a escludere la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen.; n) non sussistevano elementi per ritenere, alla luce del complessivo comportamento tenuto prima, durante e dopo i fatti, che l'imputato (che mai aveva mostrato segni di resipiscenza), fosse meritevole di circostanze attenuanti generiche;
o) la pena, dunque, risultava congruamente discostata dal minimo edittale e e modesto era stato l'aumento ai sensi dell'art. 81 cpv., cod. pen.. 2. Ricorre per Cassazione l'imputato articolando, per il tramite del difensore di fiducia, due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo denunzia carenza ed illogicità della motivazione con riferimento alla attendibilità della persona offesa F. e alla (ritenuta) assenza di elementi di suggestione quali il contesto familiare e "l'influenza" esercitata dalla madre e dalla sorella. Elementi tutti portati alla attenzione dei giudici di secondo grado con il primo motivo di appello e in alcun modo valutati. Denuncia, inoltre, vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale. La Corte territoriale, sostiene, ha omesso del tutto di affrontare le censure sottoposte alla sua attenzione in relazione all'incidenza di tale contesto familiare sulle dichiarazioni rese in occasione degli esami protetti del piccolo F. In particolare, aggiunge, la Corte ha sbrigativamente interpretato gli avvicinamenti e gli allontanamenti dei coniugi come prova della mancanza di una presa di posizione contro l'imputato e di un condizionamento del minore. Peraltro, la Corte aveva del tutto disatteso la censura relativa alla suggestionabilità di F. da parte della sorella, omettendo di approfondire le dinamiche dei rapporti tra i due fratelli. A fronte delle specifiche censure sollevate con l'atto d'appello (testualmente riportate nel ricorso) la Corte territoriale non aveva fatto altro che richiamare acriticamente la motivazione del giudice di primo grado, senza alcun vaglio autonomo tanto più che, con riferimento all'esame protetto del piccolo F. b, reso il 26 gennaio 2005, sia il perito che il CT avevano concordato sulla sua suggestionabilità e sul mancato rispetto della Carta di Noto.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. e vizio motivazionale, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione 7 O S C U RA T A dell'art. 609-bis, comma 3, cod. pen., e con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Denuncia, altresì, mancata motivazione con riferimento all'entità della pena applicata e dell'aumento ex art. 81, cpv., cod. pen. Lamenta, in particolare, che la Corte territoriale non ha fatto riferimento alcuno al fatto che, in ogni caso, i fatti erano stati riferiti molto tempo dopo la loro consumazione e che si era trattato di due soli episodi. La Corte, inoltre, non aveva tenuto in debita considerazione il comportamento irreprensibile da egli tenuto dall'epoca dei fatti in poi, l'innegabile atteggiamento collaborativo e la sua incensuratezza. Non sono inoltre indicati i criteri di determinazione della pena e degli aumenti sulla stessa effettuati ai sensi dell'art. 81, cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
4. Si è dato ampiamente conto, nella premessa, del contenuto della motivazione della sentenza impugnata e dell'articolato percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale per respingere le censure mosse alla decisione del giudice di prime cure. Il ricorrente sostiene, però, che la Corte d'appello ha omesso di affrontare le censure proposte dall'atto di appello in relazione all'incidenza [del] contesto famigliare sulle dichiarazioni rese in occasione degli esami protetti del piccolo F. >> e, per sostenere l'assunto, riporta interi brani dei motivi di appello che proponevano temi (la valutazione del contesto familiare, il rapporto fratello-sorella) in ordine ai quali la Corte territoriale avrebbe omesso ogni autonoma e critica valutazione (la valutazione del contesto familiare) o avrebbe omesso di motivare del tutto (il rapporto fratello-sorella). Quindi, soggiunge che la Corte d'appello avrebbe omesso ogni valutazione sulla attendibilità del minore, esaminato con modalità non rispettose della cd. Carta di Noto ed indotto, in modo fortemente suggestivo, a riferire quanto aveva già dichiarato quando era più piccolo, così da confondere, oltretutto, il piano del ricordo dell'esperienza vissuta, con quella raccontata.
4.1. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata non solo offre puntuale risposta ai motivi di appello proposti, ma ne denunzia la loro genericità, sopratutto con riferimento all'argomento al quale, invece, il G. vorrebbe attribuire valore decisivo: il nesso di derivazione diretta tra il clima familiare vissuto da F. e la falsità del suo racconto. Mai, nei 8 O S C U RA T A motivi di appello, testualmente riportati nell'odierno ricorso, il G. prende, sul punto, una posizione chiara e precisa;
mai afferma con chiarezza, né richiama sul punto elementi di prova a suo favore, che il piccolo F. fosse stato strumentalmente indotto a dire cose false (per motivi che, peraltro, nemmeno vengono adombrati). Il ricorso a parole come molto probabilmente>> (pag. 4 del ricorso), per attribuire ai contrasti familiari il comportamento di diffidenza tenuto da F. nei confronti degli assistenti sociali di AV (in un periodo, peraltro, anteriore ai fatti oggetto di condanna), o a frasi come: non è G. improbabile che, seppur involontariamente, abbia con le confidenze fatte al fratello, contribuito alla costruzione del racconto reso da F. e influenzato il suo ricordo>> (pagg. 7 e 8 del ricorso), l'ulteriore richiamo a fonti di prova che richiamano periodi e vicende ancora una volta anteriori all'epoca degli abusi (la relazione USL del 2 aprile 2001 - pag. 5 del ricorso), la citazione della perizia della dott.ssa C. in base alla quale non si può escludere una certa adesione al pensiero materno>> di F. b, il ricorso, insomma, ad argomentazioni e fonti di prova che dichiaratamente non forniscono certezze, mina alle fondamenta l'intrinseca tenuta e la coerenza di un ragionamento che da una premessa incerta vorrebbe trarre conclusioni chiare ed univoche. Nè, del resto, il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui afferma che i motivi d'appello erano generici sul punto. Come visto, la Corte territoriale, ha preso chiara posizione, avendo anche affermato che il ricorrente si era limitato a riproporre, sostanzialmente tal quali, le medesime questioni articolatamente affrontate e definite dal giudice di prime cure. Ora, fermo restando che l'impianto motivazionale della sentenza impugnata è, come visto, ampio, articolato, più che sufficientemente motivato e scevro da vizi di palese deviazione dalla logica, lo specifico vizio di motivazione denunziato dal ricorrente sussiste solo se i motivi di appello siano dotati di specificità tale per cui, a prescindere dalla loro fondatezza o meno, il giudice di secondo grado è comunque tenuto a fornire una risposta. Ove, invece, i motivi di appello ripropongano gli stessi argomenti già affrontati e risolti dal giudice di prime cure, senza sollevare specifiche critiche o nuovi motivi di doglianza, quando gli stessi non siano inammissibili per mancanza di specificità, questa Suprema Corte ha sempre sostenuto la legittimità (e dunque la possibilità) del ricorso alla motivazione per relationem (così, da ultimo, Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; cfr. anche Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435). Nel caso in esame, come visto, la sentenza qui censurata si sofferma ampiamente sui temi oggetto di indagine facendo giustamente (e correttamente) richiamo anche agli approdi del giudice di prime cure.
4.2. Il ricorrente evoca, sempre sotto il profilo del vizio di motivazione (in particolare, sotto quello della mancata valutazione dei racconti del minore), 9 O S C U RA T A anche il mancato rispetto della cd. Carta di Noto. Afferma, nello specifico, che le modalità attraverso le quali sono state raccolte le testimonianze dei minori nell'esame protetto del 26.01.2005 sono fortemente suggestive e non rispettose di quanto previsto dalla Carta di Noto>>. Nulla, però, afferma sull'eventuale violazione della medesima Carta e su eventuali modalità anomale con le quali sarebbe stata raccolta la testimonianza nel successivo esame protetto del maggio 2009, sulla quale pure il giudice di primo grado si era specificamente soffermato traendone, anche alla luce dei criteri di validazione riconosciuti sussistenti dal perito, la conclusione della piena attendibilità. Il ricorrente, dopo aver affermato che, in quest'ultima occasione, F. aveva riferito degli episodi abusanti solo dopo esser stato sollecitato a ricordare quanto già aveva dichiarato in precedenza, afferma che le ripetute interviste a cui il minorenne era stato sottoposto e l'esortazione a ricordare quanto riferito in passato potrebbero avere sollecitato in F. anzi che il ricordo di una esperienza vissuta, il ricordo di quanto aveva già in precedenza riferito>>. Ancora una volta, il ricorrente affida ad ipotesi la forza argomentativa di un motivo di ricorso per cassazione che, di fatto, senza affrontare in modo specifico la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale, punta piuttosto ad un inammissibile rivalutazione, in questa sede, della prova testimoniale. La Corte d'appello, come visto, ha motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto attendibile il racconto del minore, ma a queste motivazioni il ricorrente, in realtà, ben poco contrappone. Va peraltro qui ribadito che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, l'inosservanza delle linee guida prescritte dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame del minorenne vittima di abusi sessuali non determina alcuna nullità o inutilizzabilità della prova, né è, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte (così, da ultimo, Sez. 3, n. 5754 del 16/01/2014, Rv. 259133). Ciò, però, non equivale a sminuire l'estrema importanza di tali linee guida, né si vuole affermare che, in assenza di sanzioni di inutilizzabilità della prova, di esse possa farsi tranquillamente a meno nell'esame della persona offesa minorenne. La cd. Carta di Noto è stata redatta all'esito di un convegno, tenutosi a Noto (SR) il 6-9 giugno 1996 sul tema: L'abuso sessuale sui minori e processo penale>>, e contiene le linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale;
più recentemente, dopo una prima modifica intervenuta nel luglio 2002, è stata aggiornata all'esito di un successivo convegno svoltosi a Siracusa e Noto nei giorni 10-12 giugno 2011. Alla redazione delle linee guida hanno partecipato esponenti del mondo giudiziario, dell'avvocatura e della comunità scientifica. 10 O S C U RA T A Le linee guida sono attualmente divise in 18 articoli, alcuni dei quali forniscono suggerimenti e indicazioni sulle modalità processuali con le quali dovrebbe essere raccolta la testimonianza dei minori vittime di abusi, altri forniscono indicazioni sulle modalità con le quali deve essere condotto l'esame del minore. E' importante, però, sin d'ora sottolineare che tra le ragioni della stesura delle linee guida (e, sopratutto, del loro aggiornamento) sono espressamente indicati il diritto di difesa dell'indagato/imputato ed il diritto di questi ad un processo equo e imparziale, così come individuati dall'art. 30, comma 4, della Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007 sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (cd. Convenzione di Lanzarote, che richiama, a sua volta, sul punto, l'art. 6 della Convenzione E.D.U.) e dall'art. 8, comma 6, del protocollo facoltativo alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000 e ratificati in Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46. Alcune delle indicazioni contenute nelle linee guida costituiscono già oggetto di analoghe previsioni del codice di rito;
tra questi, per esempio: 1) l'assistenza affettiva e psicologica assicurata alla persona offesa minorenne vittima di abusi sessuali in ogni stato e grado del procedimento (art. 609-decies, comma 3, cod. pen. in relazione all'art. 18 della Carta); 2) l'incidente probatorio quale sede privilegiata di acquisizione della testimonianza del minorenne (art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 15 della Carta), che comporta, tra le sue conseguenze, il divieto della reiterazione dell'esame quando non necessario (art. 190-bis, cod. proc. pen.); 3) l'obbligo di procedere, in caso di incidente probatorio, alla documentazione della testimonianza mediante riproduzione fonografica o audiovisiva (art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 10 della Carta); 4) la possibilità, da parte del giudice, di avvalersi di un esperto in psicologia infantile in sede di esame del minore (art. 498, comma 4, cod. proc. pen., in relazione all'art. 1 della Carta); 5) la possibilità, anche per il giudice del dibattimento, di procedere, su richiesta di parte ovvero se egli stesso lo ritenga necessario, alla riproduzione fonografica o audiovisiva della testimonianza del minorenne vittima del reato (art. 498, comma 4-bis, cod. proc. pen.); 6) l'obbligo, per la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero, di avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia infantile o in psichiatria infantile quando assumono informazioni da persone minori (artt. 351, comma 1-ter, e 362, cod. proc. pen.); 7) l'obbligo, per il giudice, di nominare un perito scegliendolo tra le persone fornite di particolare competenza nella materia (art. 221, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 1 della Carta), con 11 x O S C U RA T A conseguente possibilità, per le parti, di interloquire sulla competenza del perito e sui quesiti che gli vengono proposti (art. 226, u.c., cod. proc. pen., in relazione all'art. 2 della Carta); 8) il divieto di compiere accertamenti peritali sulla veridicità e credibilità del testimone (art. 196, comma 2, cod. proc. pen., che limita l'accertamento peritale alla sola idoneità fisica o mentale a rendere dichiarazioni, in relazione agli artt. 4 e 5 della Carta). Le conseguenze della violazione di queste norme sono, in questi specifici casi, disciplinate dallo stesso codice di rito;
non è dunque necessario far riferimento alla Carta di Noto. Diversa, invece, è la portata delle linee guida nei casi in cui le prescrizioni non siano nemmeno indirettamente trasfuse in analoghe previsioni del codice di rito e che riguardano più direttamente, per esempio: 1) i casi e i modi in cui procedere all'accertamento della capacità a testimoniare del minorenne (artt. 5 e 6 della Carta); 2) in modi, le procedure e i protocolli scientifici da seguire in sede di assunzione di dichiarazioni dal minorenne (art. 7 della Carta); 3) le metodiche più corrette che l'esperto deve seguire per esprimere il proprio parere ed il contenuto del parere stesso (artt. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 della Carta). In questi casi, le prescrizioni riguardano non tanto le modalità estrinseche di assunzione della prova (peraltro già disciplinate dal codice di rito), ma le modalità ritenute scientificamente e metodologicamente più adatte a garantire la genuinità intrinseca delle dichiarazioni del minore e la loro capacità evocativa del fatto, preservandole, ad un tempo, dal pericolo di manipolazioni di qualsiasi tipo, non necessariamente volontarie. In questi casi, dunque, le linee guida della Carta di Noto acquistano rilevanza non nella fase di assunzione 'estrinseca' della prova (già disciplinata dal codice di rito), ma in quella della sua successiva valutazione (artt. 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.). Fermo restando l'irrinunciabile principio del libero convincimento del giudice e della correlativa assenza di prove legali nel sistema penale, deve comunque affermarsi l'altrettanto irrinunciabile principio secondo il quale il giudice non può trascurare, sic et simpliciter, le acquisizioni proposte dalla comunità scientifica in materie che sono soggette alla sua cognizione e che gli forniscono gli strumenti che, secondo leggi, prassi e metodologie scientifiche unanimemente riconosciute come le più corrette, possono essergli di valido supporto nella valutazione della prova. Tanto più se, come ricordato in precedenza, tali strumenti sono posti a presidio anche del diritto di difesa dell'imputato e del suo diritto ad un processo equo. Se dunque è vero che il giudice, nella fase di assunzione della prova e nella sua successiva valutazione, non è vincolato al rispetto delle metodiche suggerite 12 O S C U RA T A dalla Carta di Noto, dalle quali può anche prescindere quando non imposte dal codice di rito, e che la loro violazione non comporta inutilizzabilità della prova così assunta, è altrettanto vero, tuttavia, che egli è tenuto a motivare perché, nonostante ciò, ritenga, secondo il proprio libero, ma non arbitrario, convincimento, attendibile la prova dichiarativa assunta in violazione delle prescrizioni della Carta;
quanto più grave e patente sarà stata la violazione dei modelli, protocolli e procedure prescritti dalla Carta di Noto, e quanto più puntuali saranno state, sul punto, le eccezioni difensive, tanto più ampio sarà l'onere del giudice di motivare sulla attendibilità del minorenne abusato. Le sopraindicate finalità della stesura della linee guida onerano, per altro verso, la difesa di effettuare specifiche (e non generiche) eccezioni sul mancato rispetto dei protocolli in essa previsti, attraverso il richiamo alla specifica prescrizione violata e sulle conseguenze che tale violazione può aver comportato sull'attendibilità delle dichiarazioni del minore vittima dell'abuso. Non è sufficiente, dunque, un generico richiamo alla Carta di Noto. Occorre che vengano denunziate le specifiche norme e prassi violate e le conseguenze che ne sarebbero derivate in termini di attendibilità della prova dichiarativa. Entro questi limiti, la violazione delle linee guida può tradursi in un vizio di motivazione. Nel caso di specie, come visto, la difesa eccepisce una generica violazione della Carta di Noto, in costanza, peraltro, di una altrettanto genericità dei motivi di impugnazione a loro volta fondati su considerazioni di natura probabilistica e su comportamenti addirittura tenuti dal minore prima che si verificassero gli abusi;
censure già articolatamente esaminate dalla Corte d'appello secondo deduzioni immuni, come detto, da vizi logici e giuridici.
5. E' infondato il secondo motivo di ricorso.
5.1. Come recentemente ribadito da questa Corte, ai fini dell'accertamento della diminuente del fatto di minore gravità prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento a tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, avendo rilievo, più che la quantità di violenza fisica, la qualità dell'atto compiuto, e, quindi, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di quest'ultima nonché il danno alla stessa concretamente provocato anche in termini psichici>> (Sez. 3, n. 6623 del 10/12/2013, Canevelli, Rv. 258929).
5.2.Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto di escludere l'invocata attenuante in considerazione della gravità e pervasività dell'invasione della sfera sessuale del minore, del fatto che gli abusi si erano protratti dalla sua prima età scolare, dalla presenza, a distanza di anni dai fatti, 13 O S C U RA T A di tracce di sofferenza tangibili e insanabili, dal ribrezzo che la rievocazione del ricordo provocava in lui.
5.3.Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, inoltre, la Corte d'appello ha espressamente valutato gli argomenti addotti a sostegno della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, attribuendo ad essi valenza neutra ed espressamente valorizzando, ai fini del diniego del loro riconoscimento, il complessivo comportamento ante e post-factum tenuto dall'imputato, ritenendo quest'ultimo non espressivo di alcuna seria resipiscenza.
5.4.La doglianza relativa alla omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena e dell'aumento ai sensi dell'art. 81, cod. pen., è decisamente generica. Il ricorrente ne fa oggetto di constatazione nel suo ricorso, ma nulla lamenta circa specifici oneri motivazionali omessi rispetto ad altrettanto specifici motivi d'appello. Correttamente la Corte territoriale ha evidenziato come, per tutte le ragioni per le quali aveva escluso che il fatto potesse essere qualificato come di minore gravità e che militavano contro la concessione delle circostanze generiche, la pena inflitta dal primo giudice risultasse congruamente discostata dal minimo e come modesto fosse stato l'aumento per la continuazione.
6. Il ricorso deve dunque essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che, avuto riguardo ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 (vigenti pro-tempore), all'impegno profuso, all'oggetto e alla natura del processo, si ritiene di dover liquidare nella misura complessiva di € 2.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 13/03/2014 Alfredo Teresi叹 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Verlo sach 14 1. CALLIERE