Cass. civ., sez. I, sentenza 14/10/2019, n. 25843
CASS
Sentenza 14 ottobre 2019

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In tema di contratti di borsa effettuati tramite il servizio di "trading on line", la banca che, gestendo la piattaforma, proceda alla vendita coattiva delle azioni acquistate dal cliente in una operazione "long overnight" (cd. acquisto allo scoperto), senza il raggiungimento del prezzo fissato ai fini dello "stop loss", è tenuta a risarcire il danno cagionato al cliente, costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il minor prezzo di rivendita dei titoli, da liquidarsi equitativamente, tenendo presente, al massimo, il prezzo più alto ottenuto dalle azioni nel periodo compreso tra il momento della vendita coattiva e quello di "stop loss", poi verificatosi, senza che assuma rilievo, ai fini dell'esclusione del danno, il fatto che il cliente, prima della vendita coattiva, non avesse rivenduto i titoli, nonostante il raggiungimento di un valore anche maggiore del prezzo di acquisto, perché tale condotta non costituisce un elemento dotato di gravità ed univocità ex art. 2729 c.c., dovendo la valutazione presuntiva del comportamento dell'investitore tenere conto del complessivo andamento dei titoli. (La S.C. ha enunciato il principio in un caso in cui la vendita coattiva era stata eseguita dopo che, nel mercato di riferimento, si era verificato uno scambio ad un prezzo inferiore al "prezzo soglia", che poi era stato annullato, ma la banca non aveva provveduto ad annullare la vendita effettuata di conseguenza né a riacquistare i titoli venduti).

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  • 1Responsabile l’intermediario finanziario per l’illegittima vendita coattiva del titoloAccesso limitato
    Francesco Zabbara · https://www.altalex.com/ · 25 ottobre 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 14/10/2019, n. 25843
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25843
Data del deposito : 14 ottobre 2019

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