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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/08/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1445/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Anna BONFILIO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1445/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo E_ C.F._1
Conte, Fabrizio Conte e Virginio Azzalini, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in riassunzione, elettivamente domiciliata in Torino, C.so Trapani n. 233, presso lo studio dell'avv. Virginio Azzalini,
ATTRICE in riassunzione contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto TR C.F._2
Cota e Andrea Zonca, in forza di procura allegata alla busta contenente la comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione, ed elettivamente domiciliato in Novara, via Passalacqua n. 10, presso lo studio dei difensori
CONVENUTO in riassunzione
e contro già , a seguito di cambio di denominazione giusta iscrizione del CP_2 Controparte_3
10.02.2022, in persona del procuratore speciale, dott.ssa giusta procura speciale Controparte_4
autenticata con atto dott. coadiutore del dott. , in data 01.07.2021, rep. n. Pt_2 Persona_1
192702, racc. n. 22491, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC
pagina 1 di 24 ( ) dell'avv. Carmine Picone, che la rappresenta e difende in Email_1
forza di procura allegata alla busta contenente la comparsa di costituzione nel presente giudizio
e contro con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, (C.F. Controparte_5
) in persona del procuratore speciale alle liti, dott. , in forza di procura per P.IVA_1 CP_6
atto Notaio del 27.09.2022, rep. n. 16835, racc. n. 8973, rappresentata e difesa dall'avv. Per_2
Augusto Margheritis, in forza di procura allegata alla busta contenente la comparsa di costituzione nel presente giudizio, ed elettivamente domiciliata in Novara, via Tadini n. 5, presso lo studio del proprio difensore
CONVENUTE in riassunzione
e contro
in persona del suo legale rappresentante CP_7
CONVENUTO in riassunzione cont.
e con
Controparte_8
TERZO CHIAMATO in riassunzione cont.
OGGETTO: Restituzione immobili – cancellazione formalità pregiudizievoli - risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per : E_
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'appello, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, previe le più opportune declaratorie, letta la sentenza della Corte di cassazione n. 27991/2023, che ha parzialmente annullato la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 60 del 2018;
ritenuto che
ha illegittimamente occupato l'immobile di proprietà della prof. CP_7 E_
costituito da un appartamento di mq. 120, sito al primo piano dello stabile in via Torino, n. 55 in
Cureggio, con sottotetto e terreno di pertinenza (di oltre 2.000 mq.), censito al NCEU del Comune di
Cureggio alla partita 664, foglio 5, particella 958, sub. 2 e 958 sub. 4, dal 6 agosto 2003 al 10 agosto
2018;
pagina 2 di 24 ritenuto che il sig. nella qualità di A.U. della è corresponsabile ex art. TR CP_7
2476, 6° comma, c.c. del danno provocato alla prof. per aver posto in essere atti E_
finalizzati a ritardare e ad impedire la restituzione;
ritenuto che
costituisce fatto illecito, produttivo di danno, anche il comportamento di CP_9
che ha iscritto il 25 agosto 2003 ai nn. 3534/ 16877 sull'immobile un'ipoteca volontaria a
[...]
suo favore e contro iscritta ed ha trascritto il 17 novembre 2008 ai nn. 12738/ 19871 il CP_7
pignoramento immobiliare
contro
CP_7
a) condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e il sig. CP_7 [...] al risarcimento dei danni subiti dall'attrice per l'occupazione sine titulo, in solido, ovvero CP_1
per quanto di competenza, dalla data del 6 agosto 2003 (o da quella diversa accertata in corso di causa) fino alla restituzione del bene (10 agosto 2018), sulla base del valore locativo del bene, da determinarsi, per le ragioni esposte nelle note di trattazione scritta del 12 giugno 2024, sulla base della somma di € 16.020 annui, come ritenuto dalla Corte d'appello di Torino nella sentenza n.
60/2018 (pag. 14, 2° cpv.), con rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto al saldo;
b) condannare , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, TR0
ovvero il suo procuratore , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, per i fatti esposti in narrativa, al risarcimento dei danni a favore della prof.
[...]
da liquidarsi, occorrendo, anche ex art. 1226 c.c., in solido con ed il sig. E_ CP_7
o per quanto di competenza, per non aver provveduto a rinunciare al pignoramento
contro
CP_1
e all'ipoteca iscritta sui beni de quibus pur avendo avuto contezza dell'appartenenza a CP_7
terzi di detti beni a far tempo dal 7 maggio 2007 (o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa). Con gli interessi dal dovuto al saldo.
Con il favore delle spese ed onorari del giudizio di I e II grado (anche per le fasi cautelari di I e II grado), del giudizio avanti alla Suprema Corte di cassazione, definito con la sentenza n. 27991/2023, nonché del presente.
Con condanna anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 nei confronti della e del sig. CP_7 [...]
e ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c. nei confronti di e/o .” CP_1 CP_9 CP_3
Per : TR
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita
RESPINGERE le domande svolte dall'attrice nei confronti del sig. perché infondate in TR
fatto e diritto.
Con vittoria di spese di lite.”
Per CP_2
pagina 3 di 24 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
a) in via preliminare,
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della odierna deducente, anche a seguito della cessazione del mandato di gestione in favore della e per l'effetto disporre Controparte_5
l'estromissione della stessa dal presente giudizio;
b) nel merito,
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità dal lato passivo dei rapporti dedotti in giudizio in capo all'odierna comparente;
- in ogni caso, respingere la domanda risarcitoria, anche ex art. 96 c.p.c., per come ex adverso riproposta siccome inammissibile perché formulata per la prima volta nel presente grado di giudizio, nonché, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto e sfornita del benché minimo supporto probatorio;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di non estromettere la odierna deducente dal presente giudizio e, in accoglimento dell'appello proposto dalla Signora la in E_ CP_2
proprio fosse condannata a restituire somme e/o a risarcire danni all'attore in riassunzione, condannare la ed eventualmente per essa il Notaio rogante, Dott. Controparte_5 [...]
a manlevare e tenere indenne la da tutto quanto questa fosse tenuta, in CP_8 CP_2
esecuzione della emananda sentenza, a corrispondere all'appellante.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”
Per Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino in via principale: respingere tutte le domande formulate da parte della sig.ra nei confronti di E_ Controparte_5
perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
[...]
in via subordinata: accertato che nel presente giudizio la sentenza n. 60/2018 della Corte d'Appello di Torino ha disposto che il notaio “è responsabile, ai sensi degli artt. 1176, comma II, e 1218 c.c., nei confronti di CP_8
e, pertanto, deve essere chiamato a manlevare l'istituto di credito per ogni Controparte_5 conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento delle domande rassegnate nei confronti dell'Istituto di credito” e che tale statuizione è passata in giudicato o comunque accertata e dichiarata la responsabilità del notaio "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di CP_8
prestazione d'opera intellettuale, dichiarare tenuto il notaio a manlevare da qualsiasi CP_8 Controparte_5
conseguenza pregiudizievole e conseguentemente condannarlo a rimborsare ad tutto Controparte_5
pagina 4 di 24 quanto la stessa fosse condannata a corrispondere alla sig.ra ivi compreso le spese di E_
giudizio; il tutto in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Novara per ottenere dalla la E_ CP_7
restituzione degli immobili di sua proprietà siti nel Comune di Cureggio, via Torino n. 55, censiti al
NCEU del Comune di Cureggio alla partita 664, foglio 5, part. 958, subb. 2 e 4, nonché per ottenere la condanna della medesima e di , in solido tra loro, al risarcimento dei danni CP_7 TR
da lei subiti per l'occupazione sine titulo degli immobili, a far tempo dal 06/08/2003 e sino alla loro restituzione, avvenuta il 10/08/2018.
Parte attrice conveniva altresì in giudizio chiedendo la condanna della Controparte_5
medesima all'immediata cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile in data 25/08/2003, nonché del pignoramento trascritto nei Registri Immobiliari in data 17/11/2008, con condanna dell'istituto di credito a risarcire i danni, da liquidarsi, occorrendo anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., per non aver provveduto a rinunciare al pignoramento contro e all'ipoteca iscritta su quei beni, pur CP_7
avendo avuto contezza dell'appartenenza di detti beni a terzi, e cioè ad , sin dal E_
07/05/2007.
In quel giudizio rimanevano contumaci e , mentre si costituiva CP_7 TR CP_3
quale procuratore di chiedendo la reiezione delle domande formulate
[...] Controparte_5
nei suoi confronti dall'attrice, ovvero, in subordine, qualora fosse stata accertata la nullità, invalidità e inefficacia dell'iscrizione ipotecaria e della trascrizione del pignoramento immobiliare, che fosse dichiarata la responsabilità contrattuale del notaio , di cui chiedeva l'autorizzazione alla CP_8
chiamata in giudizio, per essere da lui manlevata da qualsiasi conseguenza pregiudizievole le fosse derivata dal giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva il notaio , chiedendo la reiezione Controparte_8
delle domande proposte nei suoi confronti da Controparte_3
Con sentenza pronunciata in data 29/09/2015 il Tribunale di Novara respingeva tutte le domande proposte da , condannandola alla rifusione delle spese in favore di E_ CP_3
quale procuratore di
[...] Controparte_5
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello , riproponendo le domande già E_
formulate in primo grado.
Si costituiva in giudizio , chiedendo la reiezione delle domande proposte nei suoi TR
confronti.
pagina 5 di 24 Parimenti chiedeva il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza Controparte_3
impugnata, riproponendo, in via di subordine, la domanda di manleva svolta nei confronti del notaio
CP_8
Si costituiva , chiedendo che fossero rigettate le domande proposte nei suoi confronti da CP_8
mentre restava contumace Controparte_3 CP_7
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza pronunciata in data 09/01/2018, accoglieva parzialmente l'appello di , condannando la alla restituzione dell'immobile, nonché E_ CP_7
condannando nella sua qualità di procuratore di alla Controparte_3 Controparte_5 cancellazione dell'ipoteca e del pignoramento sui beni di proprietà dell' e con condanna del E_
notaio - di cui veniva accertata la responsabilità per non avere adempiuto agli obblighi CP_8
professionali su di lui incombenti - a rifondere ad tutte le spese da sostenere per le Controparte_3
cancellazioni. Infine, la Corte accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria, per l'occupazione sine titulo, proposta nei confronti della condannando la società appellata a corrispondere CP_7 all' la somma di € 13.350,00, mentre respingeva le altre domande risarcitorie formulate da E_
. E_
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione , sulla base di sette motivi, e E_
resisteva con controricorso mentre non si costituivano , Controparte_3 TR CP_7
e .
[...] CP_8
2. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27991 resa in data 04/10/2023, ha accolto il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso proposti da e, dichiarati assorbiti il E_
primo, il sesto e il settimo motivo, ha cassato la sentenza, rinviando a questa Corte d'Appello di Torino in diversa composizione.
La Suprema Corte, operata una breve ricostruzione del più ampio contenzioso intercorso tra le parti - nell'ambito del quale si inserisce il presente giudizio - e che ha quale antefatto la stipula in data
22/02/1990 di un contratto preliminare di compravendita tra e , poi E_ TR
rimasto inadempiuto, ha esaminato i primi tre motivi d'impugnazione, relativi al risarcimento del danno richiesto da per l'occupazione senza titolo del compendio immobiliare da E_
parte della cui il bene era stato venduto da in data 06/08/2003, pendente il CP_7 TR
giudizio d'appello avverso la sentenza che, in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., proposta dal promissario acquirente, aveva trasferito l'immobile all' Tale sentenza era stata riformata CP_1 in data 02/10/2003 dalla Corte d'Appello, che aveva dichiarato risolto il preliminare di compravendita,
e quella pronuncia era poi stata confermata dalla Corte di Cassazione il 26/11/2008.
L ha lamentato, sul punto, con il ricorso in cassazione, che la Corte d'Appello di Torino, nel E_
pagina 6 di 24 limitare il risarcimento al periodo compreso tra gennaio e ottobre 2011, abbia ritenuto che ogni precedente danno fosse imputabile all e che la sua condotta rilevasse, ai sensi dell'art. 1227, E_
comma 2, c.c., poiché avrebbe dato corso ad una proliferazione di iniziative giudiziarie, in relazione al medesimo rapporto giuridico e comunque con riguardo allo stesso immobile, che avrebbero potuto agevolmente essere “condensati in un numero inferiore di processi", a ciò aggiungendosi una sua inspiegabile inerzia, poiché, a fronte di un'occupazione abusiva, risalente al 1990, e rimasta inalterata anche a seguito della vendita alla solo nel 2011 aveva agito in giudizio per ottenere la CP_7
restituzione dell'immobile, chiedendo in corso di causa un sequestro giudiziario. Ancora, nella quantificazione del danno, la Corte d'Appello aveva osservato come, sia per la sua nomina a custode, sin dal novembre 2011, nel procedimento per sequestro giudiziario, da lei richiesto, sia per effetto della sua nomina come custode nell'ambito della procedura esecutiva, instaurata da i Controparte_5
canoni di locazione riscossi erano comunque stati posti a disposizione dell'avente diritto.
La Suprema Corte ha al riguardo osservato come: "l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato, che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione... La seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede"; nel caso di specie, la
Corte d'Appello, "discostandosi da questo univoco principio di diritto, senza che le parti interessate avessero sollevato l'eccezione in senso stretto di aggravamento del danno da parte della creditrice
(art. 1227, secondo comma, cod. civ.), ha rilevato d'ufficio la questione e, rispetto al più ampio lasso di tempo al quale si riferiva la domanda di risarcimento del danno da occupazione senza titolo (dal 2003 al 2011), ha circoscritto il periodo rilevante ad un esiguo segmento temporale (da gennaio 2011 a ottobre 2011) in ragione della colpevole inerzia (dal 1990 al 2011) della creditrice nell'attivarsi per ottenere la restituzione dei beni.”
La sentenza della Suprema Corte, che ha disposto il rinvio della causa a questa Corte, con riferimento alle valutazioni operate dal giudice d'appello, in ordine alla quantificazione del danno da occupazione senza titolo, ha osservato come la “nominata custode dell'immobile, in attuazione del E_
sequestro giudiziario e a seguito del pignoramento del bene (le due fattispecie, sotto il profilo della custodia del bene vincolato, sono sovrapponibili), aveva l'obbligo di amministrare la cosa sequestrata
o pignorata nonché quello di rendere il conto della sua gestione (art. 593 cod. proc. civ.). È chiaro che, in assenza della necessaria pronuncia del giudice, diversamente da quanto afferma la sentenza
pagina 7 di 24 impugnata, la parte non poteva trattenere e far propri i canoni riscossi, onde imputarli a tacitazione del suo asserito credito risarcitorio per l'occupazione senza titolo ascrivibile alla debitrice esecutata
Con la conseguenza che – ed è questo l'aspetto che il giudice di merito non ha colto - la CP_7
riscossione, operata dall'attrice, in qualità di custode, dei canoni di locazione non ha eliso, né attenuato il pregiudizio economico dalla stessa subito in mancanza della disponibilità del fabbricato."
La Corte di Cassazione ha altresì accolto il quarto motivo di ricorso proposto da , con E_
il quale veniva censurata la sentenza impugnata, per avere negato la responsabilità di , TR
ex art. 2476, co. 6, c.c., omettendo di esaminare i fatti, che dimostravano come l' avesse in CP_1
tutti i modi cercato di impossessarsi del bene oggetto del contratto preliminare di compravendita, ancor prima di divenirne proprietario effettivo ed avesse poi resistito in tutti i modi alle iniziative, sia stragiudiziali, che giudiziali, assunte dall' al fine di ottenere la restituzione del bene. E_
La Suprema Corte ha infatti ritenuto priva di fondamento la tesi esposta nella sentenza impugnata, secondo cui, a fronte della pluriennale inerzia della sarebbe privo di rilevanza il generico E_
riferimento al fatto che l' aveva resistito alle richieste di restituzione, ritenendo che tale CP_1
proposizione sia "affetta da intrinseche lacune formali che ne rendono oscuro il significato. In altri termini, a causa di una carenza strutturale, la motivazione non soddisfa il requisito del "minimo costituzionale", come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass. Sez.U.
27/12/2019 n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Sez. U.
18/4/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679)."
Infine, la Corte di Cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso dell' con il quale è stata E_
censurata la reiezione della domanda di risarcimento del danno nei confronti di Controparte_5
responsabile delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli eseguite sul compendio immobiliare della ritenendo che l'avere escluso la responsabilità della banca, in ragione dell'assenza di prova E_
del danno lamentato dall'attrice, la quale, al fine di dimostrare il pregiudizio subito, si sarebbe limitata ad allegare l'esistenza di una "ipotetica proposta di acquisto dell'immobile", non sia "in linea con il costante orientamento di legittimità (Cass. 22/06/2020, n. 12123), al quale va dato seguito, secondo cui "in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dalla presenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno- conseguenza, che non può essere configurato "in re ipsa", ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli".
Con atto di citazione notificato in data 20/11/2023 ha riassunto il giudizio dinanzi a E_
pagina 8 di 24 questa Corte, formulando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituito , chiedendo la reiezione delle domande contro di lui proposte da TR
. E_
si è costituita., chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, Controparte_5
in quanto infondate in fatto e in diritto, e, in subordine, chiedendo, per il caso in cui fosse stata accertata la sua responsabilità, di essere manlevata dal notaio, , dalle conseguenze CP_8
pregiudizievoli, che fossero derivate dall'accoglimento delle domande di . E_
Si è costituita altresì già eccependo il proprio difetto di CP_2 Controparte_3
legittimazione passiva per essere cessato il mandato di gestione illo tempore conferito dalla titolare del credito, per cui sarebbe venuta meno la sua veste di mandataria con Controparte_5
rappresentanza di veste nella quale aveva partecipato ai precedenti gradi di Controparte_5
giudizio, non essendo mai stata coinvolta in proprio nel contenzioso. Nel merito CP_2 concludeva comunque chiedendo il rigetto delle domande dell' e, per il caso di accoglimento E_
di quelle domande, di essere manlevata da , ed eventualmente, per essa, dal notaio Controparte_5
da quanto fosse stata condannata a corrispondere ad . CP_8 E_
Non si sono costituiti in giudizio e , di cui è stata dichiarata la contumacia. CP_7 CP_8
3. La domanda di risarcimento del danno per il periodo di occupazione sine titulo nei confronti di
CP_7
La domanda di risarcimento del danno formulata da per la tardiva restituzione degli E_
immobili riguarda il periodo dal 06/08/2003 al 10/08/2018, e cioè dalla data di stipula dell'atto di compravendita, in forza del quale , in allora nella disponibilità degli immobili - per TR
avere ottenuto una sentenza di primo grado a lui favorevole di trasferimento degli immobili, ex art. 2932 c.c. - li aveva ceduti (v. doc. 4 fasc. Trib. Novara) alla società di cui l' era CP_7 CP_1
amministratore unico, e sino alla data di restituzione degli immobili alla a seguito di E_
esecuzione coattiva del rilascio (v. doc. 43 . E_
Pochi mesi dopo la vendita da alla la Corte d'Appello di Torino con la TR CP_7
sentenza n. 1212/2003, pronunciata in data 02/10/2003, riformava la precedente pronuncia di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, dichiarando risolto detto contratto e condannando a risarcire il danno, causato all' per l'indisponibilità TR E_ dell'immobile, danno che veniva quantificato in lire 43.550.000, per il periodo da febbraio 1990 a giugno 2003, prendendo a riferimento per la liquidazione una percentuale del prezzo pattuito per la vendita, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi.
La decisione della Corte d'Appello veniva confermata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.
pagina 9 di 24 28231/2008 (v. doc. 3 fasc. Trib. Novara), quanto alla declaratoria di risoluzione del contratto preliminare, mentre veniva cassata con rinvio, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, per una ritenuta contraddizione logica relativa alla disponibilità da parte dell' sin dalla stipula del preliminare, di alcuni locali del primo piano. CP_1
Non risulta che a seguito di quella pronuncia, sia stato riassunto il giudizio per la pronuncia sulla domanda risarcitoria, in ogni caso, la conferma della pronuncia di risoluzione del preliminare di compravendita ha comportato altresì la definitività dell'accertamento del diritto dell' E_ all'immediata restituzione degli immobili.
ha chiesto nel presente giudizio il risarcimento del danno per il periodo di E_
occupazione senza titolo da parte della visto che per effetto della risoluzione del contratto CP_7 preliminare, l' non poteva trasferire alcun diritto alla e ha chiesto che tale CP_1 CP_7
risarcimento sia commisurato al valore locativo degli immobili, instando, in via istruttoria, anche per una CTU per determinare tale valore.
, unico contraddittore costituito nel presente giudizio, rispetto a tale domanda, ne TR
contesta la fondatezza sotto svariati profili, alcuni dei quali ormai superati a seguito dei principi in diritto fissati dalla sentenza di rinvio.
A tale riguardo sostiene che, dopo la pronuncia di risoluzione del contratto TR
preliminare, la non avrebbe esperito alcuna domanda di rilascio degli immobili;
quindi, E_
avrebbe promosso contro la un'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., nel 2007, ottenendo CP_7
una sentenza a lei favorevole nel 2012, che non era stata impugnata, per cui, a seguito di quella revocatoria, gli immobili sarebbero tornati in proprietà della E_
Peraltro, assume l' quegli immobili avevano all'epoca un valore superiore a quello del CP_1
momento di stipula del preliminare, per effetto delle opere da lui eseguite, e frattanto la era E_
stata anche nominata custode dell'immobile, e sin dal 2011 ne avrebbe quindi incassato i canoni, i quali, per effetto dell'accoglimento della revocatoria, sarebbero stati da lei definitivamente acquisiti.
Si tratta di argomentazioni infondate.
Anzitutto al momento della pronuncia della sentenza n. 1212/2003 della Corte d'Appello di Torino che accertava, nei confronti di , l'obbligo della immediata restituzione degli immobili in TR
favore di , questi non era più titolare degli immobili per averli trasferiti alla E_ CP_7
soggetto nei confronti del quale la non disponeva di alcun titolo per ottenere
[...] E_
esecutivamente il rilascio.
La sentenza n. 33/2012 del Tribunale di Novara – Sezione Distaccata di Borgomanero, che vedeva effettivamente quale controparte non solo , ma anche la non ha accolto TR CP_7
pagina 10 di 24 l'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c. (dichiarata infatti assorbita, v. pag. 6 della sentenza citata), azione che non avrebbe avuto certo l'effetto di “restituire” la proprietà dei beni all' bensì ha E_ dichiarato l'inefficacia del contratto di compravendita, stipulato in data 04/08/2003 tra TR
e la trattandosi di acquisto a non domino (essendo il trasferimento ex art. 2932 c.c. CP_7
subordinato al passaggio in giudicato della sentenza), come pure ha dichiarato inefficace l'ipoteca volontaria contestualmente costituita su quegli immobili dalla in favore di CP_7 CP_11
[...]
Prima ancora di ottenere quella sentenza a lei favorevole nel marzo del 2012, già nel 2011 E_
con atto di citazione notificato a gennaio di quell'anno, aveva introdotto dinanzi al Tribunale
[...]
di Novare il presente giudizio per ottenere la restituzione degli immobili e il risarcimento del danno, sicché non vi è stata alcuna inerzia da parte sua, avendo agito per ottenere la declaratoria di
“annullamento/inefficacia” della vendita in favore di nel 2007, quando ancora non era CP_7
divenuta definitiva la sentenza che aveva dichiarato la risoluzione del preliminare, ed avendo proposto le domande di cui al presente giudizio prima della pronuncia, che avrebbe accertato l'inefficacia del trasferimento.
Pertanto, l' dopo aver agito nei confronti dell' per la risoluzione del contratto, la E_ CP_1
restituzione dei beni e il risarcimento dei danni, per non avere potuto disporre medio tempore degli immobili, ha intrapreso ulteriori iniziative giudiziarie, per il periodo successivo all'agosto del 2003, nei confronti dei soggetti, che avevano acquistato diritti su quei beni, di cui l' non aveva mai E_
perso la titolarità, neppure per effetto della sentenza di adempimento coattivo dell'obbligo di contrarre, che, in quanto sentenza costitutiva, non era provvisoriamente esecutiva.
In linea di diritto, pur non essendovi sul punto specifiche contestazioni, e in conformità ai principi stabiliti dalle Sezioni unite, con la sentenza n. 33645/2022, “il “danno” da occupazione illegittima è da ritenersi “presunto” (e, quindi, risarcibile ex se, discendendo fisiologicamente dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire
l'utilità da esso ricavabile), con conseguente inversione dell'onere probatorio nel senso che, una volta allegato dal proprietario il danno, è l'occupante abusivo a dover riscontrare che il proprietario non ha ricevuto alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene (cfr. anche Cass. n.
10823/2015, Cass. n. 20545/2018, Cass. n. 21239/2018)” (v. Cass. 18/07/2024 n. 19849).
Nel caso di specie, in concreto, gli immobili, destinati a deposito (C2) ed uffici (A10), dopo essere stati venduti ad sono stati concessi in locazione, per una parte (capannone e prospiciente area CP_7
cortilizia), con contratto registrato il 25/06/2008, alla Autoriparazioni di Mora Angelo, per un canone annuo di € 12.000,00; per altra parte, una porzione del sottotetto, a , con contratto registrato Parte_3
pagina 11 di 24 in data 06/02/2007, per il corrispettivo annuo di € 1.020,00, ed infine un locale ad uso deposito al primo piano e il sottotetto, alla Motorsell s.r.l. con contratto registrato in data 08/04/2011, per il canone annuo di € 3.000,00.
ha contestato che i corrispettivi indicati nei contratti di locazione fossero coerenti E_
con il valore locativo di mercato, producendo una consulenza di parte, che indicava un canone annuo di
€ 30.000,00, e chiedendo, in via istruttoria, che fosse disposta una CTU per determinare il reale valore di mercato.
Con le note scritte, depositate per la prima udienza di trattazione del 13/06/2024, E_
tuttavia, preso atto delle condizioni di sostanziale incapienza sia di , che della TR CP_7
ha dichiarato di rinunciare all'istanza di CTU e così pure ad alla quantificazione del danno
[...]
parametrata sui valori determinati dal proprio consulente di parte.
In sede di comparsa conclusionale l'attrice in riassunzione, oltre a ribadire di soprassedere dalla richiesta di CTU e di accettare quindi che la quantificazione del danno venga commisurata all'ammontare dei canoni di cui ai contatti di locazione stipulati da ha altresì dato atto di CP_7 avere ricevuto nell'ambito della procedura esecutiva, avente ad oggetto gli immobili oggetto di causa, e in cui era stata nominata custode, l'importo di € 72.574,95, da detrarre dal dovuto.
Gli anni di occupazione illegittima da parte della sono quindici, e cioè dalla data CP_7 dell'acquisto a non domino, avvenuto il 06/08/2003, sino alla data di rilascio, il 10/08/2018, a seguito dell'esecuzione forzata, per cui l'importo dovuto a titolo di risarcimento, sulla base di una sommatoria dei canoni delle diverse unità, che compongono il compendio immobiliare, pari a € 16.020,00 annui, ammonta a € 240.300,00.
Giova precisare come a quei valori debba in via equitativa farsi riferimento anche per gli anni in cui non tutte le porzioni degli immobili sono state effettivamente concesse in locazione (alcuni dei contratti sono infatti stati stipulati da non immediatamente dopo l'acquisto, ma anni dopo), CP_7
trattandosi di beni che, per la loro destinazione ad uso produttivo/commerciale, erano – come nei fatti dimostrato –suscettibili di essere messi a reddito, circostanza questa che rileva ai fini del risarcimento del danno cagionato per l'indisponibilità dei beni.
Non vi sono tuttavia elementi che consentano di imputare i canoni già assegnati ad E_ nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare (corrispondenti ad un periodo di circa quattro anni e mezzo) ad un determinato arco temporale, né è precisato quando quelle somme siano state corrisposte, benché esse siano sicuramente da imputare agli anni successivi al 2008, anno in cui è stata instaurata la procedura esecutiva per effetto del pignoramento trascritto in data 17/11/2008.
chiede altresì che sulla differenza tra l'importo a lei spettante (€ 240.300,00) e la E_
pagina 12 di 24 somma già ricevuta (€ 72.574,95), pari a € 167.725,00, venga riconosciuta, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria, nonché gli interessi legali.
Il computo degli interessi legali viene richiesto a far tempo dal 22/10/2010, data dell'invio della lettera alla ad , ad e a Mora Angelo, con la quale, per CP_7 TR Controparte_5
quanto rileva ai fini dell'esame della presente domanda, l' chiedeva la restituzione degli E_
immobili ed intimava a Mora Angelo di non versare più i canoni di locazione alla CP_7
limitandosi a prospettare la futura proposizione di azioni risarcitorie.
Dal 22/10/2015, data di instaurazione del giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Torino, conclusosi con la sentenza poi cassata con rinvio, viene invece chiesto il riconoscimento degli interessi, ex art. 1284, co. 4, c.c.
Si tratta di domande che risultano incongrue, poiché, trattandosi nel caso di specie dell'eventuale riconoscimento di interessi compensativi sulle somme via via rivalutate, quelli dovrebbero essere computati tempo per tempo e non da una data, che parrebbe corrispondere ad una costituzione in mora, anche se di fatto la lettera menzionata non è idonea per il suo contenuto a produrre tale effetto giuridico.
Ha precisato la Suprema Corte come gli interessi compensativi, che sono una modalità liquidatoria del lucro cessante, per l'indisponibilità della somma di denaro. possono essere riconosciuti purché sussista
“una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta.” (Cass. 16/02/2023, n. 4938).
Pertanto, mentre la rivalutazione monetaria della somma, liquidata ai valori attuali, assolve alla funzione di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, gli interessi sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (v. ex multis Cass. 10/06/2016, n. 11899). Ne consegue che la sussistenza di tale pregiudizio deve essere in qualche modo allegata, indicando degli indici, anche presuntivi, della sua sussistenza, ben potendo la rivalutazione coprire interamente il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario, avuto riguardo a seconda dei periodi al tasso medio di svalutazione monetaria e alla redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass. n. 4729/2001 e Cass. n. 12788/98.
Nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia deduzione in tal senso, ed anzi in presenza di allegazioni che indicano date di decorrenza del calcolo degli interessi, che sono del tutto incoerenti con la richiesta di interessi compensativi, non può essere riconosciuta tale componente di danno.
pagina 13 di 24 Le somme spettanti ad a titolo di risarcimento del danno, pari ai canoni annui E_ maturati tempo per tempo, debbono quindi essere rivalutate con applicazione dell'indice ISTAT FOI, dalla data della loro maturazione sino a quella della presente decisione, dovendo operarsi una distinzione tra un primo periodo, che va dall'agosto 2003 all'agosto 2008, in cui non debbono essere imputate somme già attribuite all' ed il periodo successivo dall'agosto 2008 all'agosto 2018, E_
a cui deve essere imputato l'importo già percepito di € 72.574,95.
Per il primo periodo quindi l'importo annuo di € 16.020,00 deve essere anno per anno rivalutato sino alla presente decisione, così pervenendosi all'importo complessivo di € 134.680,14 (€ 23.597,46 è pari all'importo di € 16.020,00 rivalutato dal 2003 ad oggi;
€ 23.116,86 è l'importo rivalutato dal 2004, €
22.716,36 è l'importo rivalutato dal 2005; € 22.251,78 è l'importo rivalutato dal 2006; € 21.915,36 è
l'importo rivalutato dal 2007 e € 21.082,32 è l'importo rivalutato dal 2008).
Per il secondo periodo, l'importo di € 72.574,95 già percepito – non soccorrendo altri criteri - deve essere detratto dal complessivo ammontare dei canoni dei successivi dieci anni, e cioè da € 160.200,00, così residuando una differenza di € 87.625,05, pari ad € 8.762,50 annui, importi questi da rivalutarsi annualmente, secondo i criteri sopra enunciati, per le singole annualità (agosto 2009 - agosto 2018) e sino al momento della presente decisione.
Gli importi annui così rivalutati (€ 11.505,16, è pari all'importo di € 8.762,50 rivalutato dal 2009 ad oggi;
€ 11.329,91 è l'importo rivalutato dal 2010; € 11.031,99 è l'importo rivalutato dal 2011; €
10.699,01 è l'importo rivalutato dal 2012; € 10.576,34 è l'importo rivalutato dal 2013; € 10.585,10 è
l'importo rivalutato dal 2014; € 10.602,63 è l'importo rivalutato dal 2015; € 10.611,39 è l'importo rivalutato dal 2016; € 10.479,95 è l'importo rivalutato dal 2017 ed infine € 10.330,99 è l'importo rivalutato dal 2018) conducono alla complessiva somma di € 107.752,47.
Il danno da riconoscere ad ammonta quindi complessivamente ad € 242.432,61, E_
espresso ai valori attuali della presente pronuncia.
Su tale importo sono dovuti dalla data della presente pronuncia e sino al saldo gli interessi legali, ex art. 1284 c.c., da computarsi tuttavia al tasso previsto dal comma 1 della disposizione codicistica, atteso che la previsione di cui al comma 4 è applicabile solo ai giudizi instaurati successivamente al
10/11/2014, mentre il presente giudizio è stato introdotto con la notifica dell'atto di citazione di primo grado nel gennaio del 2011.
4. La domanda di condanna in solido di , ai sensi dell'art. 2476, co. 6, c.c. TR
chiede che sia condannato, in solido con a risarcire i E_ TR CP_7
danni sopra indicati, per avere, nella sua qualità di amministratore della posto in essere CP_7
condotte chiaramente finalizzate ad eludere l'imminente provvedimento giudiziario, in forza del quale pagina 14 di 24 l' avrebbe potuto ottenere la restituzione degli immobili, e cioè la sentenza n. 1212/2003 E_ della Corte d'Appello, che ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita.
Giova precisare come in quel giudizio la causa fosse stata rimessa in decisione all'udienza del
27/06/2003, a seguito del già avvenuto deposito degli scritti conclusionali, secondo quanto previsto dal disposto dell'art. 352 c.p.c. allora vigente, sicché la decisione era attesa nei mesi immediatamente successivi.
Sostiene l' come l'operazione di acquisto dell'immobile da parte della poco E_ CP_7
prima della pubblicazione della sentenza, sia stata finalizzata a frustrare il diritto della proprietaria ad ottenere la restituzione dei beni, come dimostrato anche dalle condotte successive poste in essere dall' nella sua qualità di amministratore della consistite nel concedere in CP_1 CP_7
locazione a vari soggetti le unità immobiliari facenti parte del compendio.
In particolare, il contratto di locazione con la Motorsell s.r.l., società le cui quote di partecipazione erano interamente detenute da (v. doc. 18 fasc. Trib. Novara), madre di TR2
, è stato registrato in data 08/04/2011, due giorni dopo la costituzione della società, TR
iscritta nel registro delle imprese solo in data 13/04/2011, quando era già stato notificato dall' E_
sia il ricorso per sequestro giudiziario, sia l'atto di citazione introduttivo dinanzi al Tribunale di Novara del presente giudizio. Tale locazione era inoltre stata stipulata in violazione dell'art. 560, co. 2, c.p.c., che vieta al debitore esecutato di dare in locazione gli immobili pignorati in assenza di autorizzazione da parte del Giudice dell'esecuzione.
Non può trascurarsi inoltre di considerare come lo stesso giorno in cui venivano acquistati gli immobili la abbia stipulato un contratto di mutuo con in forza del quale ha CP_7 TR1
ottenuto l'erogazione della somma di € 400.000,00, la cui restituzione è stata garantita con la costituzione di ipoteca su quegli immobili. si è successivamente resa inadempiente nella restituzione delle rate del mutuo, sicché la CP_7
Banca, creditrice ipotecaria, a mezzo del proprio procuratore, ha promosso nel Controparte_3
2008 un'esecuzione immobiliare su quei beni, rendendo necessaria la proposizione di un'opposizione di terzo da parte dell' che si è concluso per lei vittoriosamente nel 2017 con la pronuncia E_ della sentenza n. 1090 del 10/05/2017 emessa da questa Corte d'Appello.
, nel contestare il titolo di responsabilità fatto valere nei suoi confronti, sostiene che la TR
norma invocata non sia applicabile nel caso di specie, poiché l'azione prevista dal comma 6 dell'art. 2476 c.c. sarebbe esperibile solo per ottenere il risarcimento di un danno diretto cagionato al terzo da un comportamento doloso o colposo dell'amministratore della società, mentre in questo caso l'unico potenziale danno diretto al patrimonio della sarebbe stato determinato dal trasferimento E_
pagina 15 di 24 definitivo dell'immobile a terzi, ma tale effetto è venuto meno in conseguenza della sentenza che ha accolto la domanda “revocatoria”, mentre il danno indiretto, per il mancato incasso dei canoni, sarebbe inesistente, perché l' ha incassato quei canoni nella sua qualità di custode. E_
Si tratta di argomentazioni infondate.
Alla luce dei sopra riportati elementi di fatto, emergono evidenti profili di responsabilità dell' CP_1
per il danno cagionato al terzo, , a mezzo degli atti da lui compiuti nella sua qualità di E_
amministratore di dolosamente preordinati a pregiudicare il diritto della proprietaria alla CP_7
restituzione, al godimento e alla libera disponibilità degli immobili, attraverso il compimento di numerosi di atti di disposizione, che hanno reso necessario l'esperimento di numerose azioni giudiziarie per il loro recupero, nella piena consapevolezza, sin ab origine, di quale fosse la condizione giuridica di quei beni, dato che , quale persona fisica, era anche il venditore di quei TR
beni.
Non è del resto rispondente al vero quanto sostenuto dall' in ordine al fatto che la CP_1 CP_7
avrebbe legittimamente acquistato quei beni, per essere divenuto proprietario a seguito TR
della sentenza di primo grado, che gliene aveva trasferito la proprietà.
La sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, e che era stata annotata a margine della trascritta domanda giudiziale, ex art. 2932 c.c., non era per la sua natura costitutiva provvisoriamente esecutiva e quindi il trasferimento della proprietà di quei beni ad - al di là degli effetti prenotativi della domanda TR
giudiziale trascritta - non si sarebbe verificato che al momento del passaggio in giudicato della sentenza, sicché, a prescindere da ogni considerazione sugli atti di vendita e di costituzione dell'ipoteca volontaria, rogati dal notaio , è evidente come gli effetti di quegli atti fossero CP_8
sospensivamente condizionati al passaggio in giudicato della sentenza di trasferimento della proprietà in favore del promissario acquirente, . TR
Pertanto, difformemente da quanto argomenta l' tutti gli atti di disposizione del compendio CP_1
immobiliare da lui compiuti, in qualità di amministratore della sono stati compiuti da un CP_7
soggetto che non era a ciò legittimato, in quanto non era proprietario dei beni.
Quegli atti di disposizione hanno ostacolato l' nell'ottenere la restituzione dei beni ed hanno E_
pregiudicato il suo diritto di mettere a reddito quegli immobili, i cui canoni di locazione, salvo quanto avvenuto per il periodo in cui l' è stata nominata custode, sono stati incassati dalla E_ CP_7
con conseguente danno patrimoniale per la legittima proprietaria nella misura che è stata già in
[...]
precedenza accertata.
pagina 16 di 24 Di tale danno deve quindi essere condannato a rispondere in solido con la anche il suo CP_7
amministratore , poiché si tratta di un danno diretto causato dalle sue condotte di TR
gestione della società, intenzionalmente finalizzate a pregiudicare i diritti della proprietaria di quegli immobili.
Da ultimo va rilevato come sia del tutto inconferente il richiamo contenuto nella comparsa conclusionale di ad una supposta competenza per materia della Sezione Specializzata TR
in Materia d'Impresa.
Il tema introdotto non è mai stato in precedenza sollevato, non si traduce nella formulazione di alcuna eccezione o istanza, ed è con tutta evidenza infondato, in base alle stesse argomentazioni dell' CP_1 poiché le sezioni specializzate sono state istituite dall'art. 2 del D.L. n. 1/2012 con competenza per tutti i giudizi, che, in base alle disposizioni transitorie, fossero stati instaurati dopo il 180° giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero dopo il 24 settembre 2012, mentre il presente giudizio è stato instaurato nel gennaio 2011.
5. La domanda di condanna nei confronti di e/o per non Controparte_5 Controparte_3 avere provveduto a rinunciare al pignoramento trascritto contro e all'ipoteca iscritta sui CP_7
beni oggetto di causa.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni per le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli è stata nel presente giudizio di rinvio modificata, introducendo una richiesta di condanna in solido nei confronti della e di , che risulta pertanto inammissibile. CP_7 TR
La natura prosecutoria e la configurazione del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa preclude infatti la formulazione di nuove conclusioni, e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni, o la richiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione (v. Cass. 23/07/2024 n. 20423).
Parimenti nuova ed inammissibile è la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., proposta nei confronti della e di . CP_7 TR
Anche la domanda, proposta nei confronti di e/o di Controparte_5 Controparte_3
condanna, ai sensi dell'art. 96, co. 2, c.p.c., è stata introdotta per la prima volta nel presente giudizio di rinvio, afferendo essa ad una fattispecie di responsabilità fondata su presupposti ben diversi
(l'inesistenza del diritto a garanzia del quale, o per la soddisfazione del quale sono stati compiuti atti conservativi o esecutivi), da quelli dedotti a fondamento della richiesta di risarcimento del danno per la mancata cancellazione del pignoramento e dell'ipoteca, e cioè la consapevolezza, quanto meno a partire da un certo momento, da parte della banca mutuante, della proprietà degli immobili in capo ad
. E_
pagina 17 di 24 L'esame deve quindi essere limitato all'unica domanda risarcitoria originariamente introdotta nei confronti di che era di risarcimento dei danni, anche ex art. 1226 c.c., per non TR3
avere provveduto a rinunciare al pignoramento
contro
House s.r.l. e all'ipoteca iscritta sugli immobili, pur avendo avuto contezza dell'appartenenza degli immobili a terzi sin dal 07/05/2007.
Nel presente giudizio l'attrice in riassunzione ha citato i soggetti che sono stati parte nei precedenti gradi di giudizio, e cioè e Controparte_3 Controparte_5
Per si è costituita al fine di eccepire la propria carenza di Controparte_3 CP_2
legittimazione passiva e/o di titolarità dal lato passivo dei rapporti giuridici dedotti in giudizio, precisando come nei precedenti gradi di giudizio abbia sempre agito come Controparte_3
mandataria con rappresentanza della banca mutuante.
giusta iscrizione nel Registro delle Imprese del 10/02/2022, ha mutato la propria Controparte_3
denominazione sociale assumendo quella di ma soprattutto - per ciò che rileva nel CP_2
presente giudizio - è cessato il mandato di gestione conferito da alla Controparte_5 [...]
poi fusa per incorporazione in TR4 Controparte_3
Su tale circostanza non vi sono contestazioni da parte di che infatti, nel precisare le E_
proprie conclusioni, ha formulato la propria domanda direttamente nei confronti di Controparte_5
salvo mantenere, in via disgiuntiva, la domanda anche nei confronti del suo procuratore,
[...]
cui è succeduta Controparte_3 CP_2
Con la comparsa conclusionale ha ribadito come con le note scritte depositate per la E_ prima udienza di trattazione non si fosse opposta “all'estromissione” di qualora CP_2 [...]
avesse dichiarato di assumersi tutte le conseguenze discendenti dalle negligenti Controparte_5
condotte del suo procuratore, , che aveva promosso la procedura esecutiva immobiliare. CP_3
Nel presente giudizio si è difesa nel merito, contestando l'esistenza del danno, Controparte_5 di cui l' chiede il risarcimento, senza distinguere la propria posizione da quella del suo E_
procuratore, che aveva agito per il recupero del credito nei confronti di procedendo CP_7
esecutivamente sui beni di proprietà del terzo, , così dimostrando di ratificare e fare E_ proprio l'operato della mandataria, di cui si assume la diretta responsabilità.
Come premesso, la data del 07/05/2007, indicata dalla è quella della notifica ad E_ [...] dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Novara – Sezione Distaccata di Controparte_5
Borgomanero, con il quale , citando anche e ha proposto E_ TR CP_7 non solo l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ma ha chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia, ex artt. 2908 e 2909 c.c., della vendita da alla nonché dell'atto di costituzione TR CP_7
dell'ipoteca volontaria da parte di in favore di CP_7 Controparte_5
pagina 18 di 24 Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio - poi conclusosi con la sentenza n. 33/2012 del Tribunale di Novara - veniva dato conto delle pregresse vicende giudiziarie intercorse tra l' e E_
l' ed erano altresì prodotte le sentenze sino a quel momento intervenute, tra cui l'ultima della CP_1
Corte d'Appello di Torino del 2003, che aveva dichiarato la risoluzione del preliminare di compravendita e accertato il diritto di ad ottenere la restituzione degli immobili. E_
L'esecuzione immobiliare, promossa nel novembre del 2008, veniva sospesa, con provvedimento inaudita altera parte in data 07/10/2009, poi confermato in data 26/01/2010 (v. doc. 7 fasc. E_
Trib. Novara), a seguito della proposizione da parte di dell'opposizione di terzo, E_
tuttavia nonostante il quadro in diritto fosse assolutamente chiaro, e pur Controparte_5
essendo nel 2008 divenuta definitiva la sentenza che aveva dichiarato la risoluzione del contratto preliminare tra l' e l' non dava seguito alla richiesta di cancellazione dell'ipoteca e E_ CP_1
di rinuncia e cancellazione del pignoramento, pur essendo evidente che su quei beni alcun diritto CP_7
era legittimata, sin dall'origine, a costituire in favore della banca mutuante, per non averne mai
[...]
acquistato la proprietà.
Nessun dubbio può quindi esservi in ordine all'assenza di buona fede da parte della banca, come del resto già evidenziato dalla sentenza di questa Corte d'Appello n. 1047/2017, che ha pronunciato nel giudizio di opposizione di terzo.
Parimenti la sentenza di questa Corte n. 60/2018, poi cassata con rinvio, ha con statuizione che sul punto è divenuta definitiva condannato nella sua qualità di procuratore di Controparte_3 [...]
alla cancellazione dell'ipoteca iscritta e del pignoramento trascritto nei confronti di Controparte_5
con spese a suo carico, mentre, per effetto della pronuncia di rinvio, deve nella presente CP_7
sede essere nuovamente esaminata la domanda di risarcimento del danno formulata da E_
fondata sull'assunto di non avere potuto procedere alla vendita a causa delle formalità
[...]
pregiudizievoli gravanti sugli immobili.
A tale riguardo ha prodotto delle missive scambiate nell'ultimo trimestre del 2009 E_
tra un soggetto, , dichiaratosi interessato all'acquisto del compendio immobiliare, e che Persona_3
aveva formulato un'offerta di € 430.000,00 (v. doc. 10 fasc. Trib. Novara), e l' stessa, la E_
quale, anche a mezzo del suo difensore, gli aveva rappresentato quali fossero i contenziosi in corso, diretti ad ottenere la restituzione degli immobili in allora nella disponibilità di (v. docc. 11 CP_7
e 12 fasc. Trib. Novara).
Sostiene l' come la sua intenzione di alienare il compendio immobiliare oggetto di causa E_
fosse evidente, visto che già nel 1990 aveva stipulato il preliminare di compravendita con CP_1
pagina 19 di 24 ; tuttavia, , venuto a conoscenza di quale fosse la situazione giuridica degli CP_1 Persona_3
immobili, aveva revocato la sua proposta. contesta che un siffatto pregiudizio sia configurabile, asserendo che il danno Controparte_5 sopportato dall' è stato causato unicamente dal fatto che la stessa non era nel possesso E_ dell'immobile e quindi non poteva utilizzarlo, né concederlo in locazione, né alienarlo, ma a questa circostanza era del tutto estranea Controparte_5
Ancora sostiene che un'eventuale vendita non poteva essere ostacolata Controparte_5 dall'esistenza dell'ipoteca o del pignoramento, in quanto giuridicamente privi di effetti.
Gli argomenti difensivi sopra riassunti sono con tutta evidenza infondati.
A prescindere dall'occupazione degli immobili da parte di o dei soggetti cui li aveva CP_7
concessi in locazione, è evidente come le risultanze dei RR.II. relative alle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili fossero di ostacolo alla loro commercializzazione, poiché qualunque acquirente avrebbe dovuto intraprendere o subentrare nei giudizi in corso, avviati dall' per ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione di quei beni in favore E_
di e di al di là di accettare l'inevitabile alea di quei giudizi. CP_7 Controparte_5
Le argomentazioni svolte da del resto paiono non tenere conto di quanto Controparte_5
affermato dalla Suprema Corte con la sentenza di rinvio, la quale si pone peraltro nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato (v. Cass. 22/06/2020 n. 12123; Cass. 02/11/2010 n. 22267).
La pronuncia di rinvio ha infatti precisato come, in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, ricorra un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà nella commerciabilità del bene, tuttavia “ ai fini del risarcimento occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato “in re ipsa”, ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli.”
L'esame della domanda di , condotto sotto questi due profili, non consente tuttavia di E_
ravvisare tale pregiudizio economico.
Per quanto concerne la perdita della possibilità di alienare gli immobili a condizioni più favorevoli rispetto a quelle cui avrebbero potuto essere alienati al momento in cui sono ritornati nella piena disponibilità della proprietaria, liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, difetta di qualsivoglia allegazione.
Quanto asserito a pag. 5 della memoria di replica alla conclusionale, da parte dell'attrice in riassunzione, e cioè che una vendita effettuata nel 2009 avrebbe consentito di ricavare un corrispettivo superiore a quello oggi ricavabile, rappresenta un'allegazione tardiva, generica e peraltro incongrua,
pagina 20 di 24 poiché occorrerebbe fare riferimento non ai valori attuali di mercato, ma – come già precisato – a quelli del momento in cui l' ha ottenuto la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni E_
pregiudizievoli.
Né l'offerta d'acquisto documentata presentava all'epoca condizioni particolarmente vantaggiose, risultando essa nettamente inferiore ai valori di mercato indicati nella consulenza di parte prodotta, che ha stimato il valore di quel compendio immobiliare, a distanza di meno di un anno dalla proposta di
, nell'importo di € 677.725,00, (v. doc. 9 fasc. Trib. Novara). Neppure può Persona_3 E_
ritenersi - secondo quanto sostenuto dall' - che un tale scostamento rientri nella normale E_ logica delle trattative commerciali e che l'offerente sarebbe stato disposto a rilanciare ad un prezzo, che avrebbe dovuto superare di oltre la metà la sua originaria proposta.
Con riferimento al diverso profilo, concernente il fatto che è stata comunque preclusa, a prescindere dalla vantaggiosità delle condizioni, la possibilità di alienare i cespiti, nulla viene di specifico prospettato dall' E_
Peraltro, e in via dirimente, il danno, di cui l' ha chiesto ed ottenuto il ristoro nel presente E_
giudizio, correlato alla mancata disponibilità degli immobili, e nello specifico alla possibilità di metterli a reddito, risulta incompatibile con la prospettazione di un pregiudizio economico scaturente dal non aver potuto alienare quei beni.
È evidente come il riconoscimento del danno per la mancata disponibilità degli immobili, che presuppone il mantenimento della titolarità dei beni, non sia suscettibile di coesistere con il risarcimento dell'altro pregiudizio economico, nelle diverse tipologie in cui lo si voglia declinare, conseguente al fatto di non avere potuto disporre di quei beni, alienandoli.
Per tali ragioni la domanda risarcitoria proposta nei confronti di pur ferma la CP_5 Controparte_5
responsabilità della convenuta per il non avere provveduto tempestivamente a dare corso agli adempimenti necessari alla cancellazione dell'ipoteca e del pignoramento, deve essere respinta, non potendosi ritenere provato in specie un pregiudizio economicamente valutabile.
Le spese del giudizio
La soccombenza di e - essendo stata quest'ultima, CP_7 TR Controparte_5
con pronuncia ormai passata in giudicato, condannata alla cancellazione, a sue spese, delle formalità pregiudizievoli, non solo illegittimamente iscritte e trascritte ab origine, ma mantenute, pur dopo avere acquisito la consapevolezza della loro illegittimità per effetto di plurime pronunce giudiziali - comportano la loro condanna alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore di E_
[...]
Ai fini della liquidazione deve trovare applicazione il disposto dell'art. 4, co. 2, ultimo periodo, del pagina 21 di 24 D.M. 55/2014, vertendosi nell'ipotesi in cui il difensore assiste una parte contro più soggetti, aventi identica posizione processuale, in questo caso di convenuti, sicché la base di calcolo deve essere determinata avendo riguardo ai compensi prossimi ai medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento controversia (da € 52.001,00 a € 260.000,00), senza operare alcuna diminuzione della base di calcolo, poiché la posizione di ciascun convenuto ha richiesto l'esame di distinte questioni di fatto e di diritto. L'incremento della base di calcolo, operabile sino alla percentuale del 30% per ciascuna controparte, deve essere determinato nella percentuale del 15% per la posizione di e TR
parimenti del 15% per la posizione di atteso che, pur nella diversità degli Controparte_5
specifici profili di fatto e diritto, che connotano le singole posizioni, la ricostruzione della vicenda oggetto di causa è per molti aspetti comune a tutte le parti convenute.
Le spese del giudizio di primo grado vengono quindi determinate, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 - considerate le fasi di studio, introduttiva e decisionale, quest'ultima svoltasi con le forme della discussione orale, pur se preceduta dal deposito di scritti difensivi - e già operato l'aumento del 30%, in complessivi € 10.963,00, oltre accessori ed esposti documentati;
le spese del giudizio d'appello, conclusosi con la sentenza cassata, in base agli analoghi parametri sopra esposti, debbono essere liquidate in complessivi € 12.988,00, oltre accessori ed esposti documentati;
per il giudizio di cassazione deve essere liquidato l'importo di € 9.951,50; infine, per il presente giudizio di rinvio, avuto anche riguardo alla nota spese depositata, che è coerente con i criteri di liquidazione sopra enunciati, fatta eccezione per la percentuale di maggiorazione applicata per la difesa nei confronti di più controparti, deve essere liquidata la somma di € 10.963,00 per compensi, oltre accessori, ed oltre a € 1.865,78 per esposti.
In considerazione della già accertata responsabilità professionale del terzo chiamato, il notaio
[...]
, in forza della sentenza n. 60/2018 di questa Corte d'Appello, che sul punto non ha CP_8
formato oggetto di ricorso in cassazione, e della domanda di manleva riproposta da Controparte_5
nella presente sede, deve essere condannato a tenere indenne
[...] CP_8 Controparte_5
da quanto essa sarà tenuta corrispondere a titolo di spese di lite, come sopra liquidate, in favore
[...]
di , e ciò entro la misura del 50%, atteso che la responsabilità di E_ Controparte_5
afferisce anche a condotte autonome e successive a quella a cui dato causa il notaio nel rogare
[...]
l'atto costitutivo dell'ipoteca.
Le spese di lite debbono infine essere compensate tra e già E_ CP_2
la quale si è costituita al fine di dare conto del sopravvenuto venir meno del Controparte_3
mandato di gestione del credito di che aveva legittimato la sua partecipazione Controparte_5
ai precedenti gradi di giudizio, circostanza questa che, come già rilevato, non è stata oggetto di pagina 22 di 24 contestazione da parte dell' la quale non ha inteso, a fronte della posizione assunta da E_ [...]
far valere ulteriori profili di responsabilità propri della mandataria. Controparte_5
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, a seguito della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione n.
27991/2023, sulle domande proposte da nei confronti di E_ CP_7 CP_1
e così provvede:
[...] Controparte_5
dichiara il sopravvenuto difetto di legittimazione passiva di già CP_2 Controparte_3
condanna ed , in solido tra loro, a corrispondere, a titolo di risarcimento dei CP_7 TR danni, ad , l'importo di € 242.432,61, oltre interessi legali, ex art. 1284, co. 1, c.c., E_
dalla presente decisione al saldo;
respinge la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di E_ [...]
Controparte_5
condanna e in solido tra loro, alla rifusione, in CP_7 TR Controparte_5
favore di , delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 10.963,00 per E_
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, ed esposti documentati;
delle spese del grado d'appello, liquidate in € 12.988,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA ed esposti documentati;
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in €
9.951,50, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, ed esposti documentati;
nonché delle spese del presente giudizio di rinvio, liquidate in € 10.963,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, ed € 1.865,78 per esposti;
condanna a tenere indenne, nella misura del 50%, da Controparte_8 Controparte_5
quanto essa sarà tenuta a corrispondere a titolo di rifusione delle spese di lite in favore di E_
[...]
dichiara compensate le spese di lite tra e già E_ CP_2 Controparte_3
Così deciso nella camera di consiglio in data 16/04/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 23 di 24 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 20 agosto 2025
Il Giudice
dott. Maria Gabriella Rigoletti
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Anna BONFILIO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1445/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo E_ C.F._1
Conte, Fabrizio Conte e Virginio Azzalini, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in riassunzione, elettivamente domiciliata in Torino, C.so Trapani n. 233, presso lo studio dell'avv. Virginio Azzalini,
ATTRICE in riassunzione contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto TR C.F._2
Cota e Andrea Zonca, in forza di procura allegata alla busta contenente la comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione, ed elettivamente domiciliato in Novara, via Passalacqua n. 10, presso lo studio dei difensori
CONVENUTO in riassunzione
e contro già , a seguito di cambio di denominazione giusta iscrizione del CP_2 Controparte_3
10.02.2022, in persona del procuratore speciale, dott.ssa giusta procura speciale Controparte_4
autenticata con atto dott. coadiutore del dott. , in data 01.07.2021, rep. n. Pt_2 Persona_1
192702, racc. n. 22491, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC
pagina 1 di 24 ( ) dell'avv. Carmine Picone, che la rappresenta e difende in Email_1
forza di procura allegata alla busta contenente la comparsa di costituzione nel presente giudizio
e contro con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, (C.F. Controparte_5
) in persona del procuratore speciale alle liti, dott. , in forza di procura per P.IVA_1 CP_6
atto Notaio del 27.09.2022, rep. n. 16835, racc. n. 8973, rappresentata e difesa dall'avv. Per_2
Augusto Margheritis, in forza di procura allegata alla busta contenente la comparsa di costituzione nel presente giudizio, ed elettivamente domiciliata in Novara, via Tadini n. 5, presso lo studio del proprio difensore
CONVENUTE in riassunzione
e contro
in persona del suo legale rappresentante CP_7
CONVENUTO in riassunzione cont.
e con
Controparte_8
TERZO CHIAMATO in riassunzione cont.
OGGETTO: Restituzione immobili – cancellazione formalità pregiudizievoli - risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per : E_
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'appello, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, previe le più opportune declaratorie, letta la sentenza della Corte di cassazione n. 27991/2023, che ha parzialmente annullato la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 60 del 2018;
ritenuto che
ha illegittimamente occupato l'immobile di proprietà della prof. CP_7 E_
costituito da un appartamento di mq. 120, sito al primo piano dello stabile in via Torino, n. 55 in
Cureggio, con sottotetto e terreno di pertinenza (di oltre 2.000 mq.), censito al NCEU del Comune di
Cureggio alla partita 664, foglio 5, particella 958, sub. 2 e 958 sub. 4, dal 6 agosto 2003 al 10 agosto
2018;
pagina 2 di 24 ritenuto che il sig. nella qualità di A.U. della è corresponsabile ex art. TR CP_7
2476, 6° comma, c.c. del danno provocato alla prof. per aver posto in essere atti E_
finalizzati a ritardare e ad impedire la restituzione;
ritenuto che
costituisce fatto illecito, produttivo di danno, anche il comportamento di CP_9
che ha iscritto il 25 agosto 2003 ai nn. 3534/ 16877 sull'immobile un'ipoteca volontaria a
[...]
suo favore e contro iscritta ed ha trascritto il 17 novembre 2008 ai nn. 12738/ 19871 il CP_7
pignoramento immobiliare
contro
CP_7
a) condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e il sig. CP_7 [...] al risarcimento dei danni subiti dall'attrice per l'occupazione sine titulo, in solido, ovvero CP_1
per quanto di competenza, dalla data del 6 agosto 2003 (o da quella diversa accertata in corso di causa) fino alla restituzione del bene (10 agosto 2018), sulla base del valore locativo del bene, da determinarsi, per le ragioni esposte nelle note di trattazione scritta del 12 giugno 2024, sulla base della somma di € 16.020 annui, come ritenuto dalla Corte d'appello di Torino nella sentenza n.
60/2018 (pag. 14, 2° cpv.), con rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto al saldo;
b) condannare , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, TR0
ovvero il suo procuratore , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, per i fatti esposti in narrativa, al risarcimento dei danni a favore della prof.
[...]
da liquidarsi, occorrendo, anche ex art. 1226 c.c., in solido con ed il sig. E_ CP_7
o per quanto di competenza, per non aver provveduto a rinunciare al pignoramento
contro
CP_1
e all'ipoteca iscritta sui beni de quibus pur avendo avuto contezza dell'appartenenza a CP_7
terzi di detti beni a far tempo dal 7 maggio 2007 (o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa). Con gli interessi dal dovuto al saldo.
Con il favore delle spese ed onorari del giudizio di I e II grado (anche per le fasi cautelari di I e II grado), del giudizio avanti alla Suprema Corte di cassazione, definito con la sentenza n. 27991/2023, nonché del presente.
Con condanna anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 nei confronti della e del sig. CP_7 [...]
e ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c. nei confronti di e/o .” CP_1 CP_9 CP_3
Per : TR
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita
RESPINGERE le domande svolte dall'attrice nei confronti del sig. perché infondate in TR
fatto e diritto.
Con vittoria di spese di lite.”
Per CP_2
pagina 3 di 24 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
a) in via preliminare,
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della odierna deducente, anche a seguito della cessazione del mandato di gestione in favore della e per l'effetto disporre Controparte_5
l'estromissione della stessa dal presente giudizio;
b) nel merito,
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità dal lato passivo dei rapporti dedotti in giudizio in capo all'odierna comparente;
- in ogni caso, respingere la domanda risarcitoria, anche ex art. 96 c.p.c., per come ex adverso riproposta siccome inammissibile perché formulata per la prima volta nel presente grado di giudizio, nonché, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto e sfornita del benché minimo supporto probatorio;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di non estromettere la odierna deducente dal presente giudizio e, in accoglimento dell'appello proposto dalla Signora la in E_ CP_2
proprio fosse condannata a restituire somme e/o a risarcire danni all'attore in riassunzione, condannare la ed eventualmente per essa il Notaio rogante, Dott. Controparte_5 [...]
a manlevare e tenere indenne la da tutto quanto questa fosse tenuta, in CP_8 CP_2
esecuzione della emananda sentenza, a corrispondere all'appellante.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”
Per Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino in via principale: respingere tutte le domande formulate da parte della sig.ra nei confronti di E_ Controparte_5
perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
[...]
in via subordinata: accertato che nel presente giudizio la sentenza n. 60/2018 della Corte d'Appello di Torino ha disposto che il notaio “è responsabile, ai sensi degli artt. 1176, comma II, e 1218 c.c., nei confronti di CP_8
e, pertanto, deve essere chiamato a manlevare l'istituto di credito per ogni Controparte_5 conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento delle domande rassegnate nei confronti dell'Istituto di credito” e che tale statuizione è passata in giudicato o comunque accertata e dichiarata la responsabilità del notaio "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di CP_8
prestazione d'opera intellettuale, dichiarare tenuto il notaio a manlevare da qualsiasi CP_8 Controparte_5
conseguenza pregiudizievole e conseguentemente condannarlo a rimborsare ad tutto Controparte_5
pagina 4 di 24 quanto la stessa fosse condannata a corrispondere alla sig.ra ivi compreso le spese di E_
giudizio; il tutto in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Novara per ottenere dalla la E_ CP_7
restituzione degli immobili di sua proprietà siti nel Comune di Cureggio, via Torino n. 55, censiti al
NCEU del Comune di Cureggio alla partita 664, foglio 5, part. 958, subb. 2 e 4, nonché per ottenere la condanna della medesima e di , in solido tra loro, al risarcimento dei danni CP_7 TR
da lei subiti per l'occupazione sine titulo degli immobili, a far tempo dal 06/08/2003 e sino alla loro restituzione, avvenuta il 10/08/2018.
Parte attrice conveniva altresì in giudizio chiedendo la condanna della Controparte_5
medesima all'immediata cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile in data 25/08/2003, nonché del pignoramento trascritto nei Registri Immobiliari in data 17/11/2008, con condanna dell'istituto di credito a risarcire i danni, da liquidarsi, occorrendo anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., per non aver provveduto a rinunciare al pignoramento contro e all'ipoteca iscritta su quei beni, pur CP_7
avendo avuto contezza dell'appartenenza di detti beni a terzi, e cioè ad , sin dal E_
07/05/2007.
In quel giudizio rimanevano contumaci e , mentre si costituiva CP_7 TR CP_3
quale procuratore di chiedendo la reiezione delle domande formulate
[...] Controparte_5
nei suoi confronti dall'attrice, ovvero, in subordine, qualora fosse stata accertata la nullità, invalidità e inefficacia dell'iscrizione ipotecaria e della trascrizione del pignoramento immobiliare, che fosse dichiarata la responsabilità contrattuale del notaio , di cui chiedeva l'autorizzazione alla CP_8
chiamata in giudizio, per essere da lui manlevata da qualsiasi conseguenza pregiudizievole le fosse derivata dal giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva il notaio , chiedendo la reiezione Controparte_8
delle domande proposte nei suoi confronti da Controparte_3
Con sentenza pronunciata in data 29/09/2015 il Tribunale di Novara respingeva tutte le domande proposte da , condannandola alla rifusione delle spese in favore di E_ CP_3
quale procuratore di
[...] Controparte_5
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello , riproponendo le domande già E_
formulate in primo grado.
Si costituiva in giudizio , chiedendo la reiezione delle domande proposte nei suoi TR
confronti.
pagina 5 di 24 Parimenti chiedeva il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza Controparte_3
impugnata, riproponendo, in via di subordine, la domanda di manleva svolta nei confronti del notaio
CP_8
Si costituiva , chiedendo che fossero rigettate le domande proposte nei suoi confronti da CP_8
mentre restava contumace Controparte_3 CP_7
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza pronunciata in data 09/01/2018, accoglieva parzialmente l'appello di , condannando la alla restituzione dell'immobile, nonché E_ CP_7
condannando nella sua qualità di procuratore di alla Controparte_3 Controparte_5 cancellazione dell'ipoteca e del pignoramento sui beni di proprietà dell' e con condanna del E_
notaio - di cui veniva accertata la responsabilità per non avere adempiuto agli obblighi CP_8
professionali su di lui incombenti - a rifondere ad tutte le spese da sostenere per le Controparte_3
cancellazioni. Infine, la Corte accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria, per l'occupazione sine titulo, proposta nei confronti della condannando la società appellata a corrispondere CP_7 all' la somma di € 13.350,00, mentre respingeva le altre domande risarcitorie formulate da E_
. E_
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione , sulla base di sette motivi, e E_
resisteva con controricorso mentre non si costituivano , Controparte_3 TR CP_7
e .
[...] CP_8
2. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27991 resa in data 04/10/2023, ha accolto il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso proposti da e, dichiarati assorbiti il E_
primo, il sesto e il settimo motivo, ha cassato la sentenza, rinviando a questa Corte d'Appello di Torino in diversa composizione.
La Suprema Corte, operata una breve ricostruzione del più ampio contenzioso intercorso tra le parti - nell'ambito del quale si inserisce il presente giudizio - e che ha quale antefatto la stipula in data
22/02/1990 di un contratto preliminare di compravendita tra e , poi E_ TR
rimasto inadempiuto, ha esaminato i primi tre motivi d'impugnazione, relativi al risarcimento del danno richiesto da per l'occupazione senza titolo del compendio immobiliare da E_
parte della cui il bene era stato venduto da in data 06/08/2003, pendente il CP_7 TR
giudizio d'appello avverso la sentenza che, in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., proposta dal promissario acquirente, aveva trasferito l'immobile all' Tale sentenza era stata riformata CP_1 in data 02/10/2003 dalla Corte d'Appello, che aveva dichiarato risolto il preliminare di compravendita,
e quella pronuncia era poi stata confermata dalla Corte di Cassazione il 26/11/2008.
L ha lamentato, sul punto, con il ricorso in cassazione, che la Corte d'Appello di Torino, nel E_
pagina 6 di 24 limitare il risarcimento al periodo compreso tra gennaio e ottobre 2011, abbia ritenuto che ogni precedente danno fosse imputabile all e che la sua condotta rilevasse, ai sensi dell'art. 1227, E_
comma 2, c.c., poiché avrebbe dato corso ad una proliferazione di iniziative giudiziarie, in relazione al medesimo rapporto giuridico e comunque con riguardo allo stesso immobile, che avrebbero potuto agevolmente essere “condensati in un numero inferiore di processi", a ciò aggiungendosi una sua inspiegabile inerzia, poiché, a fronte di un'occupazione abusiva, risalente al 1990, e rimasta inalterata anche a seguito della vendita alla solo nel 2011 aveva agito in giudizio per ottenere la CP_7
restituzione dell'immobile, chiedendo in corso di causa un sequestro giudiziario. Ancora, nella quantificazione del danno, la Corte d'Appello aveva osservato come, sia per la sua nomina a custode, sin dal novembre 2011, nel procedimento per sequestro giudiziario, da lei richiesto, sia per effetto della sua nomina come custode nell'ambito della procedura esecutiva, instaurata da i Controparte_5
canoni di locazione riscossi erano comunque stati posti a disposizione dell'avente diritto.
La Suprema Corte ha al riguardo osservato come: "l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato, che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione... La seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede"; nel caso di specie, la
Corte d'Appello, "discostandosi da questo univoco principio di diritto, senza che le parti interessate avessero sollevato l'eccezione in senso stretto di aggravamento del danno da parte della creditrice
(art. 1227, secondo comma, cod. civ.), ha rilevato d'ufficio la questione e, rispetto al più ampio lasso di tempo al quale si riferiva la domanda di risarcimento del danno da occupazione senza titolo (dal 2003 al 2011), ha circoscritto il periodo rilevante ad un esiguo segmento temporale (da gennaio 2011 a ottobre 2011) in ragione della colpevole inerzia (dal 1990 al 2011) della creditrice nell'attivarsi per ottenere la restituzione dei beni.”
La sentenza della Suprema Corte, che ha disposto il rinvio della causa a questa Corte, con riferimento alle valutazioni operate dal giudice d'appello, in ordine alla quantificazione del danno da occupazione senza titolo, ha osservato come la “nominata custode dell'immobile, in attuazione del E_
sequestro giudiziario e a seguito del pignoramento del bene (le due fattispecie, sotto il profilo della custodia del bene vincolato, sono sovrapponibili), aveva l'obbligo di amministrare la cosa sequestrata
o pignorata nonché quello di rendere il conto della sua gestione (art. 593 cod. proc. civ.). È chiaro che, in assenza della necessaria pronuncia del giudice, diversamente da quanto afferma la sentenza
pagina 7 di 24 impugnata, la parte non poteva trattenere e far propri i canoni riscossi, onde imputarli a tacitazione del suo asserito credito risarcitorio per l'occupazione senza titolo ascrivibile alla debitrice esecutata
Con la conseguenza che – ed è questo l'aspetto che il giudice di merito non ha colto - la CP_7
riscossione, operata dall'attrice, in qualità di custode, dei canoni di locazione non ha eliso, né attenuato il pregiudizio economico dalla stessa subito in mancanza della disponibilità del fabbricato."
La Corte di Cassazione ha altresì accolto il quarto motivo di ricorso proposto da , con E_
il quale veniva censurata la sentenza impugnata, per avere negato la responsabilità di , TR
ex art. 2476, co. 6, c.c., omettendo di esaminare i fatti, che dimostravano come l' avesse in CP_1
tutti i modi cercato di impossessarsi del bene oggetto del contratto preliminare di compravendita, ancor prima di divenirne proprietario effettivo ed avesse poi resistito in tutti i modi alle iniziative, sia stragiudiziali, che giudiziali, assunte dall' al fine di ottenere la restituzione del bene. E_
La Suprema Corte ha infatti ritenuto priva di fondamento la tesi esposta nella sentenza impugnata, secondo cui, a fronte della pluriennale inerzia della sarebbe privo di rilevanza il generico E_
riferimento al fatto che l' aveva resistito alle richieste di restituzione, ritenendo che tale CP_1
proposizione sia "affetta da intrinseche lacune formali che ne rendono oscuro il significato. In altri termini, a causa di una carenza strutturale, la motivazione non soddisfa il requisito del "minimo costituzionale", come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass. Sez.U.
27/12/2019 n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Sez. U.
18/4/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679)."
Infine, la Corte di Cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso dell' con il quale è stata E_
censurata la reiezione della domanda di risarcimento del danno nei confronti di Controparte_5
responsabile delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli eseguite sul compendio immobiliare della ritenendo che l'avere escluso la responsabilità della banca, in ragione dell'assenza di prova E_
del danno lamentato dall'attrice, la quale, al fine di dimostrare il pregiudizio subito, si sarebbe limitata ad allegare l'esistenza di una "ipotetica proposta di acquisto dell'immobile", non sia "in linea con il costante orientamento di legittimità (Cass. 22/06/2020, n. 12123), al quale va dato seguito, secondo cui "in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dalla presenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno- conseguenza, che non può essere configurato "in re ipsa", ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli".
Con atto di citazione notificato in data 20/11/2023 ha riassunto il giudizio dinanzi a E_
pagina 8 di 24 questa Corte, formulando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituito , chiedendo la reiezione delle domande contro di lui proposte da TR
. E_
si è costituita., chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, Controparte_5
in quanto infondate in fatto e in diritto, e, in subordine, chiedendo, per il caso in cui fosse stata accertata la sua responsabilità, di essere manlevata dal notaio, , dalle conseguenze CP_8
pregiudizievoli, che fossero derivate dall'accoglimento delle domande di . E_
Si è costituita altresì già eccependo il proprio difetto di CP_2 Controparte_3
legittimazione passiva per essere cessato il mandato di gestione illo tempore conferito dalla titolare del credito, per cui sarebbe venuta meno la sua veste di mandataria con Controparte_5
rappresentanza di veste nella quale aveva partecipato ai precedenti gradi di Controparte_5
giudizio, non essendo mai stata coinvolta in proprio nel contenzioso. Nel merito CP_2 concludeva comunque chiedendo il rigetto delle domande dell' e, per il caso di accoglimento E_
di quelle domande, di essere manlevata da , ed eventualmente, per essa, dal notaio Controparte_5
da quanto fosse stata condannata a corrispondere ad . CP_8 E_
Non si sono costituiti in giudizio e , di cui è stata dichiarata la contumacia. CP_7 CP_8
3. La domanda di risarcimento del danno per il periodo di occupazione sine titulo nei confronti di
CP_7
La domanda di risarcimento del danno formulata da per la tardiva restituzione degli E_
immobili riguarda il periodo dal 06/08/2003 al 10/08/2018, e cioè dalla data di stipula dell'atto di compravendita, in forza del quale , in allora nella disponibilità degli immobili - per TR
avere ottenuto una sentenza di primo grado a lui favorevole di trasferimento degli immobili, ex art. 2932 c.c. - li aveva ceduti (v. doc. 4 fasc. Trib. Novara) alla società di cui l' era CP_7 CP_1
amministratore unico, e sino alla data di restituzione degli immobili alla a seguito di E_
esecuzione coattiva del rilascio (v. doc. 43 . E_
Pochi mesi dopo la vendita da alla la Corte d'Appello di Torino con la TR CP_7
sentenza n. 1212/2003, pronunciata in data 02/10/2003, riformava la precedente pronuncia di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, dichiarando risolto detto contratto e condannando a risarcire il danno, causato all' per l'indisponibilità TR E_ dell'immobile, danno che veniva quantificato in lire 43.550.000, per il periodo da febbraio 1990 a giugno 2003, prendendo a riferimento per la liquidazione una percentuale del prezzo pattuito per la vendita, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi.
La decisione della Corte d'Appello veniva confermata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.
pagina 9 di 24 28231/2008 (v. doc. 3 fasc. Trib. Novara), quanto alla declaratoria di risoluzione del contratto preliminare, mentre veniva cassata con rinvio, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, per una ritenuta contraddizione logica relativa alla disponibilità da parte dell' sin dalla stipula del preliminare, di alcuni locali del primo piano. CP_1
Non risulta che a seguito di quella pronuncia, sia stato riassunto il giudizio per la pronuncia sulla domanda risarcitoria, in ogni caso, la conferma della pronuncia di risoluzione del preliminare di compravendita ha comportato altresì la definitività dell'accertamento del diritto dell' E_ all'immediata restituzione degli immobili.
ha chiesto nel presente giudizio il risarcimento del danno per il periodo di E_
occupazione senza titolo da parte della visto che per effetto della risoluzione del contratto CP_7 preliminare, l' non poteva trasferire alcun diritto alla e ha chiesto che tale CP_1 CP_7
risarcimento sia commisurato al valore locativo degli immobili, instando, in via istruttoria, anche per una CTU per determinare tale valore.
, unico contraddittore costituito nel presente giudizio, rispetto a tale domanda, ne TR
contesta la fondatezza sotto svariati profili, alcuni dei quali ormai superati a seguito dei principi in diritto fissati dalla sentenza di rinvio.
A tale riguardo sostiene che, dopo la pronuncia di risoluzione del contratto TR
preliminare, la non avrebbe esperito alcuna domanda di rilascio degli immobili;
quindi, E_
avrebbe promosso contro la un'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., nel 2007, ottenendo CP_7
una sentenza a lei favorevole nel 2012, che non era stata impugnata, per cui, a seguito di quella revocatoria, gli immobili sarebbero tornati in proprietà della E_
Peraltro, assume l' quegli immobili avevano all'epoca un valore superiore a quello del CP_1
momento di stipula del preliminare, per effetto delle opere da lui eseguite, e frattanto la era E_
stata anche nominata custode dell'immobile, e sin dal 2011 ne avrebbe quindi incassato i canoni, i quali, per effetto dell'accoglimento della revocatoria, sarebbero stati da lei definitivamente acquisiti.
Si tratta di argomentazioni infondate.
Anzitutto al momento della pronuncia della sentenza n. 1212/2003 della Corte d'Appello di Torino che accertava, nei confronti di , l'obbligo della immediata restituzione degli immobili in TR
favore di , questi non era più titolare degli immobili per averli trasferiti alla E_ CP_7
soggetto nei confronti del quale la non disponeva di alcun titolo per ottenere
[...] E_
esecutivamente il rilascio.
La sentenza n. 33/2012 del Tribunale di Novara – Sezione Distaccata di Borgomanero, che vedeva effettivamente quale controparte non solo , ma anche la non ha accolto TR CP_7
pagina 10 di 24 l'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c. (dichiarata infatti assorbita, v. pag. 6 della sentenza citata), azione che non avrebbe avuto certo l'effetto di “restituire” la proprietà dei beni all' bensì ha E_ dichiarato l'inefficacia del contratto di compravendita, stipulato in data 04/08/2003 tra TR
e la trattandosi di acquisto a non domino (essendo il trasferimento ex art. 2932 c.c. CP_7
subordinato al passaggio in giudicato della sentenza), come pure ha dichiarato inefficace l'ipoteca volontaria contestualmente costituita su quegli immobili dalla in favore di CP_7 CP_11
[...]
Prima ancora di ottenere quella sentenza a lei favorevole nel marzo del 2012, già nel 2011 E_
con atto di citazione notificato a gennaio di quell'anno, aveva introdotto dinanzi al Tribunale
[...]
di Novare il presente giudizio per ottenere la restituzione degli immobili e il risarcimento del danno, sicché non vi è stata alcuna inerzia da parte sua, avendo agito per ottenere la declaratoria di
“annullamento/inefficacia” della vendita in favore di nel 2007, quando ancora non era CP_7
divenuta definitiva la sentenza che aveva dichiarato la risoluzione del preliminare, ed avendo proposto le domande di cui al presente giudizio prima della pronuncia, che avrebbe accertato l'inefficacia del trasferimento.
Pertanto, l' dopo aver agito nei confronti dell' per la risoluzione del contratto, la E_ CP_1
restituzione dei beni e il risarcimento dei danni, per non avere potuto disporre medio tempore degli immobili, ha intrapreso ulteriori iniziative giudiziarie, per il periodo successivo all'agosto del 2003, nei confronti dei soggetti, che avevano acquistato diritti su quei beni, di cui l' non aveva mai E_
perso la titolarità, neppure per effetto della sentenza di adempimento coattivo dell'obbligo di contrarre, che, in quanto sentenza costitutiva, non era provvisoriamente esecutiva.
In linea di diritto, pur non essendovi sul punto specifiche contestazioni, e in conformità ai principi stabiliti dalle Sezioni unite, con la sentenza n. 33645/2022, “il “danno” da occupazione illegittima è da ritenersi “presunto” (e, quindi, risarcibile ex se, discendendo fisiologicamente dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire
l'utilità da esso ricavabile), con conseguente inversione dell'onere probatorio nel senso che, una volta allegato dal proprietario il danno, è l'occupante abusivo a dover riscontrare che il proprietario non ha ricevuto alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene (cfr. anche Cass. n.
10823/2015, Cass. n. 20545/2018, Cass. n. 21239/2018)” (v. Cass. 18/07/2024 n. 19849).
Nel caso di specie, in concreto, gli immobili, destinati a deposito (C2) ed uffici (A10), dopo essere stati venduti ad sono stati concessi in locazione, per una parte (capannone e prospiciente area CP_7
cortilizia), con contratto registrato il 25/06/2008, alla Autoriparazioni di Mora Angelo, per un canone annuo di € 12.000,00; per altra parte, una porzione del sottotetto, a , con contratto registrato Parte_3
pagina 11 di 24 in data 06/02/2007, per il corrispettivo annuo di € 1.020,00, ed infine un locale ad uso deposito al primo piano e il sottotetto, alla Motorsell s.r.l. con contratto registrato in data 08/04/2011, per il canone annuo di € 3.000,00.
ha contestato che i corrispettivi indicati nei contratti di locazione fossero coerenti E_
con il valore locativo di mercato, producendo una consulenza di parte, che indicava un canone annuo di
€ 30.000,00, e chiedendo, in via istruttoria, che fosse disposta una CTU per determinare il reale valore di mercato.
Con le note scritte, depositate per la prima udienza di trattazione del 13/06/2024, E_
tuttavia, preso atto delle condizioni di sostanziale incapienza sia di , che della TR CP_7
ha dichiarato di rinunciare all'istanza di CTU e così pure ad alla quantificazione del danno
[...]
parametrata sui valori determinati dal proprio consulente di parte.
In sede di comparsa conclusionale l'attrice in riassunzione, oltre a ribadire di soprassedere dalla richiesta di CTU e di accettare quindi che la quantificazione del danno venga commisurata all'ammontare dei canoni di cui ai contatti di locazione stipulati da ha altresì dato atto di CP_7 avere ricevuto nell'ambito della procedura esecutiva, avente ad oggetto gli immobili oggetto di causa, e in cui era stata nominata custode, l'importo di € 72.574,95, da detrarre dal dovuto.
Gli anni di occupazione illegittima da parte della sono quindici, e cioè dalla data CP_7 dell'acquisto a non domino, avvenuto il 06/08/2003, sino alla data di rilascio, il 10/08/2018, a seguito dell'esecuzione forzata, per cui l'importo dovuto a titolo di risarcimento, sulla base di una sommatoria dei canoni delle diverse unità, che compongono il compendio immobiliare, pari a € 16.020,00 annui, ammonta a € 240.300,00.
Giova precisare come a quei valori debba in via equitativa farsi riferimento anche per gli anni in cui non tutte le porzioni degli immobili sono state effettivamente concesse in locazione (alcuni dei contratti sono infatti stati stipulati da non immediatamente dopo l'acquisto, ma anni dopo), CP_7
trattandosi di beni che, per la loro destinazione ad uso produttivo/commerciale, erano – come nei fatti dimostrato –suscettibili di essere messi a reddito, circostanza questa che rileva ai fini del risarcimento del danno cagionato per l'indisponibilità dei beni.
Non vi sono tuttavia elementi che consentano di imputare i canoni già assegnati ad E_ nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare (corrispondenti ad un periodo di circa quattro anni e mezzo) ad un determinato arco temporale, né è precisato quando quelle somme siano state corrisposte, benché esse siano sicuramente da imputare agli anni successivi al 2008, anno in cui è stata instaurata la procedura esecutiva per effetto del pignoramento trascritto in data 17/11/2008.
chiede altresì che sulla differenza tra l'importo a lei spettante (€ 240.300,00) e la E_
pagina 12 di 24 somma già ricevuta (€ 72.574,95), pari a € 167.725,00, venga riconosciuta, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria, nonché gli interessi legali.
Il computo degli interessi legali viene richiesto a far tempo dal 22/10/2010, data dell'invio della lettera alla ad , ad e a Mora Angelo, con la quale, per CP_7 TR Controparte_5
quanto rileva ai fini dell'esame della presente domanda, l' chiedeva la restituzione degli E_
immobili ed intimava a Mora Angelo di non versare più i canoni di locazione alla CP_7
limitandosi a prospettare la futura proposizione di azioni risarcitorie.
Dal 22/10/2015, data di instaurazione del giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Torino, conclusosi con la sentenza poi cassata con rinvio, viene invece chiesto il riconoscimento degli interessi, ex art. 1284, co. 4, c.c.
Si tratta di domande che risultano incongrue, poiché, trattandosi nel caso di specie dell'eventuale riconoscimento di interessi compensativi sulle somme via via rivalutate, quelli dovrebbero essere computati tempo per tempo e non da una data, che parrebbe corrispondere ad una costituzione in mora, anche se di fatto la lettera menzionata non è idonea per il suo contenuto a produrre tale effetto giuridico.
Ha precisato la Suprema Corte come gli interessi compensativi, che sono una modalità liquidatoria del lucro cessante, per l'indisponibilità della somma di denaro. possono essere riconosciuti purché sussista
“una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta.” (Cass. 16/02/2023, n. 4938).
Pertanto, mentre la rivalutazione monetaria della somma, liquidata ai valori attuali, assolve alla funzione di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, gli interessi sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (v. ex multis Cass. 10/06/2016, n. 11899). Ne consegue che la sussistenza di tale pregiudizio deve essere in qualche modo allegata, indicando degli indici, anche presuntivi, della sua sussistenza, ben potendo la rivalutazione coprire interamente il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario, avuto riguardo a seconda dei periodi al tasso medio di svalutazione monetaria e alla redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass. n. 4729/2001 e Cass. n. 12788/98.
Nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia deduzione in tal senso, ed anzi in presenza di allegazioni che indicano date di decorrenza del calcolo degli interessi, che sono del tutto incoerenti con la richiesta di interessi compensativi, non può essere riconosciuta tale componente di danno.
pagina 13 di 24 Le somme spettanti ad a titolo di risarcimento del danno, pari ai canoni annui E_ maturati tempo per tempo, debbono quindi essere rivalutate con applicazione dell'indice ISTAT FOI, dalla data della loro maturazione sino a quella della presente decisione, dovendo operarsi una distinzione tra un primo periodo, che va dall'agosto 2003 all'agosto 2008, in cui non debbono essere imputate somme già attribuite all' ed il periodo successivo dall'agosto 2008 all'agosto 2018, E_
a cui deve essere imputato l'importo già percepito di € 72.574,95.
Per il primo periodo quindi l'importo annuo di € 16.020,00 deve essere anno per anno rivalutato sino alla presente decisione, così pervenendosi all'importo complessivo di € 134.680,14 (€ 23.597,46 è pari all'importo di € 16.020,00 rivalutato dal 2003 ad oggi;
€ 23.116,86 è l'importo rivalutato dal 2004, €
22.716,36 è l'importo rivalutato dal 2005; € 22.251,78 è l'importo rivalutato dal 2006; € 21.915,36 è
l'importo rivalutato dal 2007 e € 21.082,32 è l'importo rivalutato dal 2008).
Per il secondo periodo, l'importo di € 72.574,95 già percepito – non soccorrendo altri criteri - deve essere detratto dal complessivo ammontare dei canoni dei successivi dieci anni, e cioè da € 160.200,00, così residuando una differenza di € 87.625,05, pari ad € 8.762,50 annui, importi questi da rivalutarsi annualmente, secondo i criteri sopra enunciati, per le singole annualità (agosto 2009 - agosto 2018) e sino al momento della presente decisione.
Gli importi annui così rivalutati (€ 11.505,16, è pari all'importo di € 8.762,50 rivalutato dal 2009 ad oggi;
€ 11.329,91 è l'importo rivalutato dal 2010; € 11.031,99 è l'importo rivalutato dal 2011; €
10.699,01 è l'importo rivalutato dal 2012; € 10.576,34 è l'importo rivalutato dal 2013; € 10.585,10 è
l'importo rivalutato dal 2014; € 10.602,63 è l'importo rivalutato dal 2015; € 10.611,39 è l'importo rivalutato dal 2016; € 10.479,95 è l'importo rivalutato dal 2017 ed infine € 10.330,99 è l'importo rivalutato dal 2018) conducono alla complessiva somma di € 107.752,47.
Il danno da riconoscere ad ammonta quindi complessivamente ad € 242.432,61, E_
espresso ai valori attuali della presente pronuncia.
Su tale importo sono dovuti dalla data della presente pronuncia e sino al saldo gli interessi legali, ex art. 1284 c.c., da computarsi tuttavia al tasso previsto dal comma 1 della disposizione codicistica, atteso che la previsione di cui al comma 4 è applicabile solo ai giudizi instaurati successivamente al
10/11/2014, mentre il presente giudizio è stato introdotto con la notifica dell'atto di citazione di primo grado nel gennaio del 2011.
4. La domanda di condanna in solido di , ai sensi dell'art. 2476, co. 6, c.c. TR
chiede che sia condannato, in solido con a risarcire i E_ TR CP_7
danni sopra indicati, per avere, nella sua qualità di amministratore della posto in essere CP_7
condotte chiaramente finalizzate ad eludere l'imminente provvedimento giudiziario, in forza del quale pagina 14 di 24 l' avrebbe potuto ottenere la restituzione degli immobili, e cioè la sentenza n. 1212/2003 E_ della Corte d'Appello, che ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita.
Giova precisare come in quel giudizio la causa fosse stata rimessa in decisione all'udienza del
27/06/2003, a seguito del già avvenuto deposito degli scritti conclusionali, secondo quanto previsto dal disposto dell'art. 352 c.p.c. allora vigente, sicché la decisione era attesa nei mesi immediatamente successivi.
Sostiene l' come l'operazione di acquisto dell'immobile da parte della poco E_ CP_7
prima della pubblicazione della sentenza, sia stata finalizzata a frustrare il diritto della proprietaria ad ottenere la restituzione dei beni, come dimostrato anche dalle condotte successive poste in essere dall' nella sua qualità di amministratore della consistite nel concedere in CP_1 CP_7
locazione a vari soggetti le unità immobiliari facenti parte del compendio.
In particolare, il contratto di locazione con la Motorsell s.r.l., società le cui quote di partecipazione erano interamente detenute da (v. doc. 18 fasc. Trib. Novara), madre di TR2
, è stato registrato in data 08/04/2011, due giorni dopo la costituzione della società, TR
iscritta nel registro delle imprese solo in data 13/04/2011, quando era già stato notificato dall' E_
sia il ricorso per sequestro giudiziario, sia l'atto di citazione introduttivo dinanzi al Tribunale di Novara del presente giudizio. Tale locazione era inoltre stata stipulata in violazione dell'art. 560, co. 2, c.p.c., che vieta al debitore esecutato di dare in locazione gli immobili pignorati in assenza di autorizzazione da parte del Giudice dell'esecuzione.
Non può trascurarsi inoltre di considerare come lo stesso giorno in cui venivano acquistati gli immobili la abbia stipulato un contratto di mutuo con in forza del quale ha CP_7 TR1
ottenuto l'erogazione della somma di € 400.000,00, la cui restituzione è stata garantita con la costituzione di ipoteca su quegli immobili. si è successivamente resa inadempiente nella restituzione delle rate del mutuo, sicché la CP_7
Banca, creditrice ipotecaria, a mezzo del proprio procuratore, ha promosso nel Controparte_3
2008 un'esecuzione immobiliare su quei beni, rendendo necessaria la proposizione di un'opposizione di terzo da parte dell' che si è concluso per lei vittoriosamente nel 2017 con la pronuncia E_ della sentenza n. 1090 del 10/05/2017 emessa da questa Corte d'Appello.
, nel contestare il titolo di responsabilità fatto valere nei suoi confronti, sostiene che la TR
norma invocata non sia applicabile nel caso di specie, poiché l'azione prevista dal comma 6 dell'art. 2476 c.c. sarebbe esperibile solo per ottenere il risarcimento di un danno diretto cagionato al terzo da un comportamento doloso o colposo dell'amministratore della società, mentre in questo caso l'unico potenziale danno diretto al patrimonio della sarebbe stato determinato dal trasferimento E_
pagina 15 di 24 definitivo dell'immobile a terzi, ma tale effetto è venuto meno in conseguenza della sentenza che ha accolto la domanda “revocatoria”, mentre il danno indiretto, per il mancato incasso dei canoni, sarebbe inesistente, perché l' ha incassato quei canoni nella sua qualità di custode. E_
Si tratta di argomentazioni infondate.
Alla luce dei sopra riportati elementi di fatto, emergono evidenti profili di responsabilità dell' CP_1
per il danno cagionato al terzo, , a mezzo degli atti da lui compiuti nella sua qualità di E_
amministratore di dolosamente preordinati a pregiudicare il diritto della proprietaria alla CP_7
restituzione, al godimento e alla libera disponibilità degli immobili, attraverso il compimento di numerosi di atti di disposizione, che hanno reso necessario l'esperimento di numerose azioni giudiziarie per il loro recupero, nella piena consapevolezza, sin ab origine, di quale fosse la condizione giuridica di quei beni, dato che , quale persona fisica, era anche il venditore di quei TR
beni.
Non è del resto rispondente al vero quanto sostenuto dall' in ordine al fatto che la CP_1 CP_7
avrebbe legittimamente acquistato quei beni, per essere divenuto proprietario a seguito TR
della sentenza di primo grado, che gliene aveva trasferito la proprietà.
La sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, e che era stata annotata a margine della trascritta domanda giudiziale, ex art. 2932 c.c., non era per la sua natura costitutiva provvisoriamente esecutiva e quindi il trasferimento della proprietà di quei beni ad - al di là degli effetti prenotativi della domanda TR
giudiziale trascritta - non si sarebbe verificato che al momento del passaggio in giudicato della sentenza, sicché, a prescindere da ogni considerazione sugli atti di vendita e di costituzione dell'ipoteca volontaria, rogati dal notaio , è evidente come gli effetti di quegli atti fossero CP_8
sospensivamente condizionati al passaggio in giudicato della sentenza di trasferimento della proprietà in favore del promissario acquirente, . TR
Pertanto, difformemente da quanto argomenta l' tutti gli atti di disposizione del compendio CP_1
immobiliare da lui compiuti, in qualità di amministratore della sono stati compiuti da un CP_7
soggetto che non era a ciò legittimato, in quanto non era proprietario dei beni.
Quegli atti di disposizione hanno ostacolato l' nell'ottenere la restituzione dei beni ed hanno E_
pregiudicato il suo diritto di mettere a reddito quegli immobili, i cui canoni di locazione, salvo quanto avvenuto per il periodo in cui l' è stata nominata custode, sono stati incassati dalla E_ CP_7
con conseguente danno patrimoniale per la legittima proprietaria nella misura che è stata già in
[...]
precedenza accertata.
pagina 16 di 24 Di tale danno deve quindi essere condannato a rispondere in solido con la anche il suo CP_7
amministratore , poiché si tratta di un danno diretto causato dalle sue condotte di TR
gestione della società, intenzionalmente finalizzate a pregiudicare i diritti della proprietaria di quegli immobili.
Da ultimo va rilevato come sia del tutto inconferente il richiamo contenuto nella comparsa conclusionale di ad una supposta competenza per materia della Sezione Specializzata TR
in Materia d'Impresa.
Il tema introdotto non è mai stato in precedenza sollevato, non si traduce nella formulazione di alcuna eccezione o istanza, ed è con tutta evidenza infondato, in base alle stesse argomentazioni dell' CP_1 poiché le sezioni specializzate sono state istituite dall'art. 2 del D.L. n. 1/2012 con competenza per tutti i giudizi, che, in base alle disposizioni transitorie, fossero stati instaurati dopo il 180° giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero dopo il 24 settembre 2012, mentre il presente giudizio è stato instaurato nel gennaio 2011.
5. La domanda di condanna nei confronti di e/o per non Controparte_5 Controparte_3 avere provveduto a rinunciare al pignoramento trascritto contro e all'ipoteca iscritta sui CP_7
beni oggetto di causa.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni per le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli è stata nel presente giudizio di rinvio modificata, introducendo una richiesta di condanna in solido nei confronti della e di , che risulta pertanto inammissibile. CP_7 TR
La natura prosecutoria e la configurazione del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa preclude infatti la formulazione di nuove conclusioni, e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni, o la richiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione (v. Cass. 23/07/2024 n. 20423).
Parimenti nuova ed inammissibile è la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., proposta nei confronti della e di . CP_7 TR
Anche la domanda, proposta nei confronti di e/o di Controparte_5 Controparte_3
condanna, ai sensi dell'art. 96, co. 2, c.p.c., è stata introdotta per la prima volta nel presente giudizio di rinvio, afferendo essa ad una fattispecie di responsabilità fondata su presupposti ben diversi
(l'inesistenza del diritto a garanzia del quale, o per la soddisfazione del quale sono stati compiuti atti conservativi o esecutivi), da quelli dedotti a fondamento della richiesta di risarcimento del danno per la mancata cancellazione del pignoramento e dell'ipoteca, e cioè la consapevolezza, quanto meno a partire da un certo momento, da parte della banca mutuante, della proprietà degli immobili in capo ad
. E_
pagina 17 di 24 L'esame deve quindi essere limitato all'unica domanda risarcitoria originariamente introdotta nei confronti di che era di risarcimento dei danni, anche ex art. 1226 c.c., per non TR3
avere provveduto a rinunciare al pignoramento
contro
House s.r.l. e all'ipoteca iscritta sugli immobili, pur avendo avuto contezza dell'appartenenza degli immobili a terzi sin dal 07/05/2007.
Nel presente giudizio l'attrice in riassunzione ha citato i soggetti che sono stati parte nei precedenti gradi di giudizio, e cioè e Controparte_3 Controparte_5
Per si è costituita al fine di eccepire la propria carenza di Controparte_3 CP_2
legittimazione passiva e/o di titolarità dal lato passivo dei rapporti giuridici dedotti in giudizio, precisando come nei precedenti gradi di giudizio abbia sempre agito come Controparte_3
mandataria con rappresentanza della banca mutuante.
giusta iscrizione nel Registro delle Imprese del 10/02/2022, ha mutato la propria Controparte_3
denominazione sociale assumendo quella di ma soprattutto - per ciò che rileva nel CP_2
presente giudizio - è cessato il mandato di gestione conferito da alla Controparte_5 [...]
poi fusa per incorporazione in TR4 Controparte_3
Su tale circostanza non vi sono contestazioni da parte di che infatti, nel precisare le E_
proprie conclusioni, ha formulato la propria domanda direttamente nei confronti di Controparte_5
salvo mantenere, in via disgiuntiva, la domanda anche nei confronti del suo procuratore,
[...]
cui è succeduta Controparte_3 CP_2
Con la comparsa conclusionale ha ribadito come con le note scritte depositate per la E_ prima udienza di trattazione non si fosse opposta “all'estromissione” di qualora CP_2 [...]
avesse dichiarato di assumersi tutte le conseguenze discendenti dalle negligenti Controparte_5
condotte del suo procuratore, , che aveva promosso la procedura esecutiva immobiliare. CP_3
Nel presente giudizio si è difesa nel merito, contestando l'esistenza del danno, Controparte_5 di cui l' chiede il risarcimento, senza distinguere la propria posizione da quella del suo E_
procuratore, che aveva agito per il recupero del credito nei confronti di procedendo CP_7
esecutivamente sui beni di proprietà del terzo, , così dimostrando di ratificare e fare E_ proprio l'operato della mandataria, di cui si assume la diretta responsabilità.
Come premesso, la data del 07/05/2007, indicata dalla è quella della notifica ad E_ [...] dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Novara – Sezione Distaccata di Controparte_5
Borgomanero, con il quale , citando anche e ha proposto E_ TR CP_7 non solo l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ma ha chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia, ex artt. 2908 e 2909 c.c., della vendita da alla nonché dell'atto di costituzione TR CP_7
dell'ipoteca volontaria da parte di in favore di CP_7 Controparte_5
pagina 18 di 24 Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio - poi conclusosi con la sentenza n. 33/2012 del Tribunale di Novara - veniva dato conto delle pregresse vicende giudiziarie intercorse tra l' e E_
l' ed erano altresì prodotte le sentenze sino a quel momento intervenute, tra cui l'ultima della CP_1
Corte d'Appello di Torino del 2003, che aveva dichiarato la risoluzione del preliminare di compravendita e accertato il diritto di ad ottenere la restituzione degli immobili. E_
L'esecuzione immobiliare, promossa nel novembre del 2008, veniva sospesa, con provvedimento inaudita altera parte in data 07/10/2009, poi confermato in data 26/01/2010 (v. doc. 7 fasc. E_
Trib. Novara), a seguito della proposizione da parte di dell'opposizione di terzo, E_
tuttavia nonostante il quadro in diritto fosse assolutamente chiaro, e pur Controparte_5
essendo nel 2008 divenuta definitiva la sentenza che aveva dichiarato la risoluzione del contratto preliminare tra l' e l' non dava seguito alla richiesta di cancellazione dell'ipoteca e E_ CP_1
di rinuncia e cancellazione del pignoramento, pur essendo evidente che su quei beni alcun diritto CP_7
era legittimata, sin dall'origine, a costituire in favore della banca mutuante, per non averne mai
[...]
acquistato la proprietà.
Nessun dubbio può quindi esservi in ordine all'assenza di buona fede da parte della banca, come del resto già evidenziato dalla sentenza di questa Corte d'Appello n. 1047/2017, che ha pronunciato nel giudizio di opposizione di terzo.
Parimenti la sentenza di questa Corte n. 60/2018, poi cassata con rinvio, ha con statuizione che sul punto è divenuta definitiva condannato nella sua qualità di procuratore di Controparte_3 [...]
alla cancellazione dell'ipoteca iscritta e del pignoramento trascritto nei confronti di Controparte_5
con spese a suo carico, mentre, per effetto della pronuncia di rinvio, deve nella presente CP_7
sede essere nuovamente esaminata la domanda di risarcimento del danno formulata da E_
fondata sull'assunto di non avere potuto procedere alla vendita a causa delle formalità
[...]
pregiudizievoli gravanti sugli immobili.
A tale riguardo ha prodotto delle missive scambiate nell'ultimo trimestre del 2009 E_
tra un soggetto, , dichiaratosi interessato all'acquisto del compendio immobiliare, e che Persona_3
aveva formulato un'offerta di € 430.000,00 (v. doc. 10 fasc. Trib. Novara), e l' stessa, la E_
quale, anche a mezzo del suo difensore, gli aveva rappresentato quali fossero i contenziosi in corso, diretti ad ottenere la restituzione degli immobili in allora nella disponibilità di (v. docc. 11 CP_7
e 12 fasc. Trib. Novara).
Sostiene l' come la sua intenzione di alienare il compendio immobiliare oggetto di causa E_
fosse evidente, visto che già nel 1990 aveva stipulato il preliminare di compravendita con CP_1
pagina 19 di 24 ; tuttavia, , venuto a conoscenza di quale fosse la situazione giuridica degli CP_1 Persona_3
immobili, aveva revocato la sua proposta. contesta che un siffatto pregiudizio sia configurabile, asserendo che il danno Controparte_5 sopportato dall' è stato causato unicamente dal fatto che la stessa non era nel possesso E_ dell'immobile e quindi non poteva utilizzarlo, né concederlo in locazione, né alienarlo, ma a questa circostanza era del tutto estranea Controparte_5
Ancora sostiene che un'eventuale vendita non poteva essere ostacolata Controparte_5 dall'esistenza dell'ipoteca o del pignoramento, in quanto giuridicamente privi di effetti.
Gli argomenti difensivi sopra riassunti sono con tutta evidenza infondati.
A prescindere dall'occupazione degli immobili da parte di o dei soggetti cui li aveva CP_7
concessi in locazione, è evidente come le risultanze dei RR.II. relative alle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili fossero di ostacolo alla loro commercializzazione, poiché qualunque acquirente avrebbe dovuto intraprendere o subentrare nei giudizi in corso, avviati dall' per ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione di quei beni in favore E_
di e di al di là di accettare l'inevitabile alea di quei giudizi. CP_7 Controparte_5
Le argomentazioni svolte da del resto paiono non tenere conto di quanto Controparte_5
affermato dalla Suprema Corte con la sentenza di rinvio, la quale si pone peraltro nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato (v. Cass. 22/06/2020 n. 12123; Cass. 02/11/2010 n. 22267).
La pronuncia di rinvio ha infatti precisato come, in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, ricorra un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà nella commerciabilità del bene, tuttavia “ ai fini del risarcimento occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato “in re ipsa”, ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli.”
L'esame della domanda di , condotto sotto questi due profili, non consente tuttavia di E_
ravvisare tale pregiudizio economico.
Per quanto concerne la perdita della possibilità di alienare gli immobili a condizioni più favorevoli rispetto a quelle cui avrebbero potuto essere alienati al momento in cui sono ritornati nella piena disponibilità della proprietaria, liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, difetta di qualsivoglia allegazione.
Quanto asserito a pag. 5 della memoria di replica alla conclusionale, da parte dell'attrice in riassunzione, e cioè che una vendita effettuata nel 2009 avrebbe consentito di ricavare un corrispettivo superiore a quello oggi ricavabile, rappresenta un'allegazione tardiva, generica e peraltro incongrua,
pagina 20 di 24 poiché occorrerebbe fare riferimento non ai valori attuali di mercato, ma – come già precisato – a quelli del momento in cui l' ha ottenuto la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni E_
pregiudizievoli.
Né l'offerta d'acquisto documentata presentava all'epoca condizioni particolarmente vantaggiose, risultando essa nettamente inferiore ai valori di mercato indicati nella consulenza di parte prodotta, che ha stimato il valore di quel compendio immobiliare, a distanza di meno di un anno dalla proposta di
, nell'importo di € 677.725,00, (v. doc. 9 fasc. Trib. Novara). Neppure può Persona_3 E_
ritenersi - secondo quanto sostenuto dall' - che un tale scostamento rientri nella normale E_ logica delle trattative commerciali e che l'offerente sarebbe stato disposto a rilanciare ad un prezzo, che avrebbe dovuto superare di oltre la metà la sua originaria proposta.
Con riferimento al diverso profilo, concernente il fatto che è stata comunque preclusa, a prescindere dalla vantaggiosità delle condizioni, la possibilità di alienare i cespiti, nulla viene di specifico prospettato dall' E_
Peraltro, e in via dirimente, il danno, di cui l' ha chiesto ed ottenuto il ristoro nel presente E_
giudizio, correlato alla mancata disponibilità degli immobili, e nello specifico alla possibilità di metterli a reddito, risulta incompatibile con la prospettazione di un pregiudizio economico scaturente dal non aver potuto alienare quei beni.
È evidente come il riconoscimento del danno per la mancata disponibilità degli immobili, che presuppone il mantenimento della titolarità dei beni, non sia suscettibile di coesistere con il risarcimento dell'altro pregiudizio economico, nelle diverse tipologie in cui lo si voglia declinare, conseguente al fatto di non avere potuto disporre di quei beni, alienandoli.
Per tali ragioni la domanda risarcitoria proposta nei confronti di pur ferma la CP_5 Controparte_5
responsabilità della convenuta per il non avere provveduto tempestivamente a dare corso agli adempimenti necessari alla cancellazione dell'ipoteca e del pignoramento, deve essere respinta, non potendosi ritenere provato in specie un pregiudizio economicamente valutabile.
Le spese del giudizio
La soccombenza di e - essendo stata quest'ultima, CP_7 TR Controparte_5
con pronuncia ormai passata in giudicato, condannata alla cancellazione, a sue spese, delle formalità pregiudizievoli, non solo illegittimamente iscritte e trascritte ab origine, ma mantenute, pur dopo avere acquisito la consapevolezza della loro illegittimità per effetto di plurime pronunce giudiziali - comportano la loro condanna alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore di E_
[...]
Ai fini della liquidazione deve trovare applicazione il disposto dell'art. 4, co. 2, ultimo periodo, del pagina 21 di 24 D.M. 55/2014, vertendosi nell'ipotesi in cui il difensore assiste una parte contro più soggetti, aventi identica posizione processuale, in questo caso di convenuti, sicché la base di calcolo deve essere determinata avendo riguardo ai compensi prossimi ai medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento controversia (da € 52.001,00 a € 260.000,00), senza operare alcuna diminuzione della base di calcolo, poiché la posizione di ciascun convenuto ha richiesto l'esame di distinte questioni di fatto e di diritto. L'incremento della base di calcolo, operabile sino alla percentuale del 30% per ciascuna controparte, deve essere determinato nella percentuale del 15% per la posizione di e TR
parimenti del 15% per la posizione di atteso che, pur nella diversità degli Controparte_5
specifici profili di fatto e diritto, che connotano le singole posizioni, la ricostruzione della vicenda oggetto di causa è per molti aspetti comune a tutte le parti convenute.
Le spese del giudizio di primo grado vengono quindi determinate, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 - considerate le fasi di studio, introduttiva e decisionale, quest'ultima svoltasi con le forme della discussione orale, pur se preceduta dal deposito di scritti difensivi - e già operato l'aumento del 30%, in complessivi € 10.963,00, oltre accessori ed esposti documentati;
le spese del giudizio d'appello, conclusosi con la sentenza cassata, in base agli analoghi parametri sopra esposti, debbono essere liquidate in complessivi € 12.988,00, oltre accessori ed esposti documentati;
per il giudizio di cassazione deve essere liquidato l'importo di € 9.951,50; infine, per il presente giudizio di rinvio, avuto anche riguardo alla nota spese depositata, che è coerente con i criteri di liquidazione sopra enunciati, fatta eccezione per la percentuale di maggiorazione applicata per la difesa nei confronti di più controparti, deve essere liquidata la somma di € 10.963,00 per compensi, oltre accessori, ed oltre a € 1.865,78 per esposti.
In considerazione della già accertata responsabilità professionale del terzo chiamato, il notaio
[...]
, in forza della sentenza n. 60/2018 di questa Corte d'Appello, che sul punto non ha CP_8
formato oggetto di ricorso in cassazione, e della domanda di manleva riproposta da Controparte_5
nella presente sede, deve essere condannato a tenere indenne
[...] CP_8 Controparte_5
da quanto essa sarà tenuta corrispondere a titolo di spese di lite, come sopra liquidate, in favore
[...]
di , e ciò entro la misura del 50%, atteso che la responsabilità di E_ Controparte_5
afferisce anche a condotte autonome e successive a quella a cui dato causa il notaio nel rogare
[...]
l'atto costitutivo dell'ipoteca.
Le spese di lite debbono infine essere compensate tra e già E_ CP_2
la quale si è costituita al fine di dare conto del sopravvenuto venir meno del Controparte_3
mandato di gestione del credito di che aveva legittimato la sua partecipazione Controparte_5
ai precedenti gradi di giudizio, circostanza questa che, come già rilevato, non è stata oggetto di pagina 22 di 24 contestazione da parte dell' la quale non ha inteso, a fronte della posizione assunta da E_ [...]
far valere ulteriori profili di responsabilità propri della mandataria. Controparte_5
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, a seguito della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione n.
27991/2023, sulle domande proposte da nei confronti di E_ CP_7 CP_1
e così provvede:
[...] Controparte_5
dichiara il sopravvenuto difetto di legittimazione passiva di già CP_2 Controparte_3
condanna ed , in solido tra loro, a corrispondere, a titolo di risarcimento dei CP_7 TR danni, ad , l'importo di € 242.432,61, oltre interessi legali, ex art. 1284, co. 1, c.c., E_
dalla presente decisione al saldo;
respinge la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di E_ [...]
Controparte_5
condanna e in solido tra loro, alla rifusione, in CP_7 TR Controparte_5
favore di , delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 10.963,00 per E_
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, ed esposti documentati;
delle spese del grado d'appello, liquidate in € 12.988,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA ed esposti documentati;
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in €
9.951,50, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, ed esposti documentati;
nonché delle spese del presente giudizio di rinvio, liquidate in € 10.963,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, ed € 1.865,78 per esposti;
condanna a tenere indenne, nella misura del 50%, da Controparte_8 Controparte_5
quanto essa sarà tenuta a corrispondere a titolo di rifusione delle spese di lite in favore di E_
[...]
dichiara compensate le spese di lite tra e già E_ CP_2 Controparte_3
Così deciso nella camera di consiglio in data 16/04/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 23 di 24 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 20 agosto 2025
Il Giudice
dott. Maria Gabriella Rigoletti
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