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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.1336/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Marcella Murana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1336/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. LO PRESTI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. LEONE ANTONELLO giusta procura in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Siracusa l'impresa individuale chiedeva Parte_1 ingiungersi all' il pagamento della somma di €.35.037,48, Controparte_1
oltre interessi e spese, portata dalla fattura n.18/16, quale saldo per i lavori eseguiti in esecuzione del contratto con il quale, all'esito della procedura negoziata, le erano stati affidati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria concernenti il Lotto 1 – , comprendenti i P.O. Umberto CP_1
I, e , relativo all'accordo quadro annuale per la realizzazione dei lavori di manutenzione CP_2 CP_3
Cont degli impianti tecnologici dell' di . CP_1
Avverso il decreto ingiuntivo n.1317/17 proponeva opposizione l' deducendo che Parte_2
l'intera somma oggetto del contratto di appalto era stata pagata all'appaltatore e che alcun ulteriore lavoro poteva essere autorizzato in mancanza di idonea documentazione abilitativa adottata dagli organi dell'ente pena, in mancanza, la violazione delle leggi di contabilità pubblica a presidio del bilancio dell'ente e pena la violazione delle stesse previsioni contrattuali che avevano fissato un tetto di spesa e previsto peculiari procedure abilitative da seguire con riguardo alle autorizzazioni delle opere
Cont da espletare ad opera dell'aggiudicatario. In via subordinata, l' chiedeva la revoca del d.i. opposto per esserle stato ingiunto il pagamento degli interessi moratori ex D. L.vo 231/02, sebbene il contratto prevedesse, all'art.15, quale misura degli interessi moratori, il tasso degli interessi legali.
Si costituiva l'impresa opposta per chiedere il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n.1314/21 il Tribunale di Siracusa accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opposto al pagamento delle spese processuali.
pagina 2 di 6 Avverso la sentenza di primo grado ha interposto appello per chiederne l'integrale Parte_1
modifica.
Si è costituita l' per contestare la fondatezza dell'appello del quale ha chiesto il rigetto. Parte_2
All'udienza del 9.10.2024 la causa è stata posta in decisione previo decorso dei termini concessi alle parti per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è fondato e merita, quindi, di essere accolto.
Al fine appare opportuno premettere che , all'epoca dei fatti per cui è causa quale Parte_1
titolare della omonima ditta individuale, a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara indetta dall' è risultato aggiudicatario dell'appalto identificato con il CIG Parte_2
5143797B8E concernente l'affidamento dello “Accordo quadro annuale per la manutenzione degli impianti tecnologici dell'ASP di Siracusa - Lotto 1 ” con contratto sottoscritto dalle parti in CP_1 data 4/13.12.2013 per un importo complessivo massimo di € 110.465,31 (€ 103.465,31 + € 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre l'iva dovuta per legge. La durata del rapporto negoziale è stata fissata all'art. 3 del contratto fino all'esaurimento totale dei fondi o alla scadenza di 12 mesi, con facoltà da parte dell' di procedere al rinnovo per un anno e con previsione di redazione CP_4
di stati bimestrali di avanzamento dei lavori e dello stato finale, dei certificati di pagamento con cadenza bimestrale “secondo le modalità ed i tempi previsti dall' ”. Parte_2
Non è contestato tra le parti che il contratto è stato posto in esecuzione a far data dal 10/2/2014 contestualmente alla emissione del primo ordine di lavoro;
in base all'andamento dei lavori la stazione appaltante ha emesso due S.A.L. ed uno stato finale cui hanno corrisposto tre distinte determinazioni di pagamento, rispettivamente n. 324 del 17/12/2014, n. 199 del 14/8/2015 e n. 90 del 31/3/2016. In particolare, la determina n. 324 del 17/12/2014 aveva ad oggetto il pagamento, per un importo di €
54.566,80 al netto di iva e compreso gli oneri di sicurezza, relativo al S.A.L. n. 1 per i lavori a tutto il
18/11/2014 (fatt. n. 27/2014 Impresa Moriella) eseguiti in forza degli ordini di lavoro dal n. 1 al n. 5 del 2014, la determina n. 199 del 14/08/2015 aveva ad oggetto il pagamento, per un importo di €
48.102,58 al netto di iva e compreso gli oneri di sicurezza, relativo al S.A.L. n. 2 per i lavori a tutto il
12/05/2015 (fatt. n. 8/2015 Impresa Moriella) eseguiti in forza degli ordini di lavoro dal n. 1 al n. 3 del
2015, mentre la determina n. 90 del 31/03/2016, emessa successivamente alla autorizzazione disposta con la determina dirigenziale n. 412 del 16/12/2015 concernente la variazione in aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto - per un importo di € 21.844,99 iva esclusa, al netto del ribasso d'asta e compreso gli oneri di sicurezza – aveva pagina 3 di 6 ad oggetto il S.A.L. finale per i lavori espletati a tutto il 30/06/2015 (fatt. n. 29/2015 Impresa Moriella) eseguiti in forza dell'ordine di lavoro n. 2015/150351.
L'impresa Moriella ha sostenuto, con il ricorso monitorio, di avere eseguito altri lavori, oltre quelli regolarmente pagati, sempre su ordine della stazione appaltante ed indicati nella fattura n.18/16.
Tanto chiarito, con il primo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice, a sostegno del supposto adempimento dell' ha affermato che Parte_2 quest'ultima ha correttamente proceduto al pagamento di tutti quei lavori ordinati dall'Ufficio del
R.U.P. ed al contrario ha correttamente negato il pagamento dell'importo ulteriore di Euro 35.037,48 in quanto, sebbene relativo a lavori effettivamente eseguiti dalla ditta appaltatrice, questi interventi non erano stati direttamente ordinati dall'U.O.C. dell' ma Controparte_5 Parte_2 direttamente dai singoli presidi ospedalieri gestiti dall' . Parte_2
La censura appare fondata e merita di essere accolta.
L'appellante, invero, ha prodotto nel corso del giudizio di primo grado tutti gli ordini di servizio a cui ha dato regolare esecuzione. In particolare, l'all. 7 contiene gli ordini di lavori inviati a mezzo fax alla ditta Moriella dall'U.O.C. Tecnica dell' non già dai singoli P.O. del CP_5 Parte_2
Distretto. Dall'esame della citata documentazione si evince che i vari ordini di lavoro (specie quelli c.d. particolari per interventi non programmabili e, quindi, improvvisi e solitamente urgenti) venivano trasmessi alla ditta Moriella a mezzo fax (modalità questa peraltro espressamente contemplata dal contratto stipulato tra le parti in causa) esclusivamente ed unicamente dall' vale a Parte_3 dire dall'U.O.C. tecnica e patrimoniale dell' I singoli reparti dei vari presidi Parte_2
Cont ospedalieri facenti capo all' di non avevano alcun rapporto diretto, ovvero, facoltà di CP_1
interfacciarsi direttamente con la ditta preposta alla manutenzione degli impianti tecnologici ed, infatti, non risulta alcuna richiesta di intervento da questi inviata direttamente alla ditta Moriella. Tutte le richieste di intervento pervenivano all'Ufficio del il quale provvedeva successivamente a Pt_3 girarle all'appaltatore, in tal modo autorizzandole.
L'appellata ha enfatizzato la circostanza che mentre gli ordini di lavori dalla stessa prodotti (v. all.n.17 del fascicolo di primo grado) sono tutti protocollati, timbrati e firmati dal Direttore dell'UOC
“Tecnico”, hanno un preambolo, una motivazione, un dispositivo, un luogo, una data e una sottoscrizione, quelli contenuti nell'all.7 del fascicolo di primo grado di parte appellante sarebbero carenti dei citati requisiti e, pertanto, non potrebbero essere considerati come validi ordini di servizio.
pagina 4 di 6 Osserva, al riguardo, questa Corte come i documenti prodotti dall'appellante risultano tutti trasmessi via fax dall'ufficio del RUP e dallo stesso sottoscritti. Che negli stessi difetti il numero di protocollo, il preambolo, la motivazione, il dispositivo, l'indicazione del luogo e della data trova giustificazione nella natura degli interventi richiesti, spesso imposti da guasti e/o malfunzionamenti improvvisi.
Pertanto, anche gli interventi per i quali l'appellante ha chiesto, in via monitoria, il pagamento,
Parte incontestato che gli stessi siano stati regolarmente eseguiti, devono ritenersi autorizzati dal con Cont conseguente obbligo di pagamento a carico dell' a nulla rilevando l'eventuale sforamento dei limiti di spesa.
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe l'esame del secondo.
Merita di essere accolto anche il terzo motivo di appello atteso che la statuizione in punto di spesa adottata dal primo Giudice non appare corretta e deve essere riformata con conseguente condanna dall'appellata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
Per tali motivi l'appello deve essere accolto, con integrale riforma della sentenza di primo grado e rigetto dell'opposizione proposta dall' avverso il d.i. n.1317/17 emesso dal Tribunale Parte_2
di Siracusa.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n.1314/21 del Tribunale di Siracusa e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dall' avverso il d.i. Parte_2
n.1317/17 emesso dal Tribunale di Siracusa e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l' al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio liquidate Parte_2 in €.4.200,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio Parte_2 liquidate in €.804,00 per esborsi ed €.6.600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Catania, 31.12.2024
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
pagina 5 di 6 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Marcella Murana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1336/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. LO PRESTI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. LEONE ANTONELLO giusta procura in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Siracusa l'impresa individuale chiedeva Parte_1 ingiungersi all' il pagamento della somma di €.35.037,48, Controparte_1
oltre interessi e spese, portata dalla fattura n.18/16, quale saldo per i lavori eseguiti in esecuzione del contratto con il quale, all'esito della procedura negoziata, le erano stati affidati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria concernenti il Lotto 1 – , comprendenti i P.O. Umberto CP_1
I, e , relativo all'accordo quadro annuale per la realizzazione dei lavori di manutenzione CP_2 CP_3
Cont degli impianti tecnologici dell' di . CP_1
Avverso il decreto ingiuntivo n.1317/17 proponeva opposizione l' deducendo che Parte_2
l'intera somma oggetto del contratto di appalto era stata pagata all'appaltatore e che alcun ulteriore lavoro poteva essere autorizzato in mancanza di idonea documentazione abilitativa adottata dagli organi dell'ente pena, in mancanza, la violazione delle leggi di contabilità pubblica a presidio del bilancio dell'ente e pena la violazione delle stesse previsioni contrattuali che avevano fissato un tetto di spesa e previsto peculiari procedure abilitative da seguire con riguardo alle autorizzazioni delle opere
Cont da espletare ad opera dell'aggiudicatario. In via subordinata, l' chiedeva la revoca del d.i. opposto per esserle stato ingiunto il pagamento degli interessi moratori ex D. L.vo 231/02, sebbene il contratto prevedesse, all'art.15, quale misura degli interessi moratori, il tasso degli interessi legali.
Si costituiva l'impresa opposta per chiedere il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n.1314/21 il Tribunale di Siracusa accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opposto al pagamento delle spese processuali.
pagina 2 di 6 Avverso la sentenza di primo grado ha interposto appello per chiederne l'integrale Parte_1
modifica.
Si è costituita l' per contestare la fondatezza dell'appello del quale ha chiesto il rigetto. Parte_2
All'udienza del 9.10.2024 la causa è stata posta in decisione previo decorso dei termini concessi alle parti per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è fondato e merita, quindi, di essere accolto.
Al fine appare opportuno premettere che , all'epoca dei fatti per cui è causa quale Parte_1
titolare della omonima ditta individuale, a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara indetta dall' è risultato aggiudicatario dell'appalto identificato con il CIG Parte_2
5143797B8E concernente l'affidamento dello “Accordo quadro annuale per la manutenzione degli impianti tecnologici dell'ASP di Siracusa - Lotto 1 ” con contratto sottoscritto dalle parti in CP_1 data 4/13.12.2013 per un importo complessivo massimo di € 110.465,31 (€ 103.465,31 + € 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre l'iva dovuta per legge. La durata del rapporto negoziale è stata fissata all'art. 3 del contratto fino all'esaurimento totale dei fondi o alla scadenza di 12 mesi, con facoltà da parte dell' di procedere al rinnovo per un anno e con previsione di redazione CP_4
di stati bimestrali di avanzamento dei lavori e dello stato finale, dei certificati di pagamento con cadenza bimestrale “secondo le modalità ed i tempi previsti dall' ”. Parte_2
Non è contestato tra le parti che il contratto è stato posto in esecuzione a far data dal 10/2/2014 contestualmente alla emissione del primo ordine di lavoro;
in base all'andamento dei lavori la stazione appaltante ha emesso due S.A.L. ed uno stato finale cui hanno corrisposto tre distinte determinazioni di pagamento, rispettivamente n. 324 del 17/12/2014, n. 199 del 14/8/2015 e n. 90 del 31/3/2016. In particolare, la determina n. 324 del 17/12/2014 aveva ad oggetto il pagamento, per un importo di €
54.566,80 al netto di iva e compreso gli oneri di sicurezza, relativo al S.A.L. n. 1 per i lavori a tutto il
18/11/2014 (fatt. n. 27/2014 Impresa Moriella) eseguiti in forza degli ordini di lavoro dal n. 1 al n. 5 del 2014, la determina n. 199 del 14/08/2015 aveva ad oggetto il pagamento, per un importo di €
48.102,58 al netto di iva e compreso gli oneri di sicurezza, relativo al S.A.L. n. 2 per i lavori a tutto il
12/05/2015 (fatt. n. 8/2015 Impresa Moriella) eseguiti in forza degli ordini di lavoro dal n. 1 al n. 3 del
2015, mentre la determina n. 90 del 31/03/2016, emessa successivamente alla autorizzazione disposta con la determina dirigenziale n. 412 del 16/12/2015 concernente la variazione in aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto - per un importo di € 21.844,99 iva esclusa, al netto del ribasso d'asta e compreso gli oneri di sicurezza – aveva pagina 3 di 6 ad oggetto il S.A.L. finale per i lavori espletati a tutto il 30/06/2015 (fatt. n. 29/2015 Impresa Moriella) eseguiti in forza dell'ordine di lavoro n. 2015/150351.
L'impresa Moriella ha sostenuto, con il ricorso monitorio, di avere eseguito altri lavori, oltre quelli regolarmente pagati, sempre su ordine della stazione appaltante ed indicati nella fattura n.18/16.
Tanto chiarito, con il primo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice, a sostegno del supposto adempimento dell' ha affermato che Parte_2 quest'ultima ha correttamente proceduto al pagamento di tutti quei lavori ordinati dall'Ufficio del
R.U.P. ed al contrario ha correttamente negato il pagamento dell'importo ulteriore di Euro 35.037,48 in quanto, sebbene relativo a lavori effettivamente eseguiti dalla ditta appaltatrice, questi interventi non erano stati direttamente ordinati dall'U.O.C. dell' ma Controparte_5 Parte_2 direttamente dai singoli presidi ospedalieri gestiti dall' . Parte_2
La censura appare fondata e merita di essere accolta.
L'appellante, invero, ha prodotto nel corso del giudizio di primo grado tutti gli ordini di servizio a cui ha dato regolare esecuzione. In particolare, l'all. 7 contiene gli ordini di lavori inviati a mezzo fax alla ditta Moriella dall'U.O.C. Tecnica dell' non già dai singoli P.O. del CP_5 Parte_2
Distretto. Dall'esame della citata documentazione si evince che i vari ordini di lavoro (specie quelli c.d. particolari per interventi non programmabili e, quindi, improvvisi e solitamente urgenti) venivano trasmessi alla ditta Moriella a mezzo fax (modalità questa peraltro espressamente contemplata dal contratto stipulato tra le parti in causa) esclusivamente ed unicamente dall' vale a Parte_3 dire dall'U.O.C. tecnica e patrimoniale dell' I singoli reparti dei vari presidi Parte_2
Cont ospedalieri facenti capo all' di non avevano alcun rapporto diretto, ovvero, facoltà di CP_1
interfacciarsi direttamente con la ditta preposta alla manutenzione degli impianti tecnologici ed, infatti, non risulta alcuna richiesta di intervento da questi inviata direttamente alla ditta Moriella. Tutte le richieste di intervento pervenivano all'Ufficio del il quale provvedeva successivamente a Pt_3 girarle all'appaltatore, in tal modo autorizzandole.
L'appellata ha enfatizzato la circostanza che mentre gli ordini di lavori dalla stessa prodotti (v. all.n.17 del fascicolo di primo grado) sono tutti protocollati, timbrati e firmati dal Direttore dell'UOC
“Tecnico”, hanno un preambolo, una motivazione, un dispositivo, un luogo, una data e una sottoscrizione, quelli contenuti nell'all.7 del fascicolo di primo grado di parte appellante sarebbero carenti dei citati requisiti e, pertanto, non potrebbero essere considerati come validi ordini di servizio.
pagina 4 di 6 Osserva, al riguardo, questa Corte come i documenti prodotti dall'appellante risultano tutti trasmessi via fax dall'ufficio del RUP e dallo stesso sottoscritti. Che negli stessi difetti il numero di protocollo, il preambolo, la motivazione, il dispositivo, l'indicazione del luogo e della data trova giustificazione nella natura degli interventi richiesti, spesso imposti da guasti e/o malfunzionamenti improvvisi.
Pertanto, anche gli interventi per i quali l'appellante ha chiesto, in via monitoria, il pagamento,
Parte incontestato che gli stessi siano stati regolarmente eseguiti, devono ritenersi autorizzati dal con Cont conseguente obbligo di pagamento a carico dell' a nulla rilevando l'eventuale sforamento dei limiti di spesa.
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe l'esame del secondo.
Merita di essere accolto anche il terzo motivo di appello atteso che la statuizione in punto di spesa adottata dal primo Giudice non appare corretta e deve essere riformata con conseguente condanna dall'appellata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
Per tali motivi l'appello deve essere accolto, con integrale riforma della sentenza di primo grado e rigetto dell'opposizione proposta dall' avverso il d.i. n.1317/17 emesso dal Tribunale Parte_2
di Siracusa.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n.1314/21 del Tribunale di Siracusa e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dall' avverso il d.i. Parte_2
n.1317/17 emesso dal Tribunale di Siracusa e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l' al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio liquidate Parte_2 in €.4.200,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio Parte_2 liquidate in €.804,00 per esborsi ed €.6.600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Catania, 31.12.2024
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
pagina 5 di 6 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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