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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/07/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 603/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 603/2022 promossa da:
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio del Prof. Avv. Giuseppe Vettori (C.F.: ) e C.F._1 dell'Avv. Lorenzo Vettori (C.F.: C.F._2
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ) con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'Avv. Fabrizio Fantappiè (C.F. ) APPELLATO C.F._4
- (C.F.: CP_3 C.F._5
- (C.F.: , Parte_1 C.F._6
- (C.F.: ), Parte_2 C.F._7
- (C.F.: Parte_3 C.F._8
- (C.F.: ), Controparte_4 C.F._9
- (C.F.: APPELLATI Controparte_5 C.F._10
CONTUMACI avverso la sentenza n. 420/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
15/02/2022 RG n. 2636/2017
CONCLUSIONI
In data 8.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1770/2021 pubblicata il 28/06/2021 in esito al giudizio RG n. 10057/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Nel merito: - dichiarare nullo, inefficace e, comunque, annullare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
293/2017 per le ragioni esposte in atti;
- accertare che il Sig. CP_2 ha diritto al pagamento del solo importo per sorte capitale, pari ad €
[...]
117.533,04. Con vittoria di compensi e spese, compreso rimborso forfettario spese 15%, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio e con condanna dell'appellato alla restituzione delle somme liquidate a titolo di spese per la fase monitoria, la mediazione e il primo grado che nelle more la Comparente fosse costretta a corrispondere. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., si ripropongono espressamente, da aversi qui per integralmente ritrascritte, tutte le eccezioni, deduzioni e produzioni del primo grado di giudizio. Si richiamano espressamente e integralmente, da aversi qui per ritrascritte, tutte le deduzioni, eccezioni, argomentazioni di cui ai precedenti atti difensivi della
e di cui ai verbali di udienza, nessuna esclusa. Si conferma di contestare CP_1 comunque l'avversaria ricostruzione sia in fatto che in diritto laddove non coincidente con quella di cui agli atti e deduzioni di causa della Banca. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o deduzioni e/o eccezioni nuove e/o diverse. Ai sensi dell'art. 52 del D. lgs. n. 196/2003, si chiede che sia ordinata alla cancelleria o segreteria della Corte d'Appello
l'apposizione, sull'originale della sentenza o di ogni altro provvedimento emesso nel corso del presente giudizio, di annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica o scientifica e con qualsiasi mezzo,
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della parte convenuta.”
Per la parte appellata Controparte_2
“Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia rigettare il gravame proposto da poiché infondato in fatto Controparte_1 ed in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di compensi e spese, compreso rimborso forfettario spese 15%, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio, per la fase monitoria, la mediazione e di registrazione oltre interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 420/2022, ha così deciso: “Il Tribunale ordinario di Firenze, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda o eccezione disattesa: - CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 293/2017
(RG 19701/2016) emesso da quest'Ufficio in data 25.1.2017, precisando che gli interessi legali sono dovuti come da parte motiva;
- RESPINGE la domanda ex art. 96 c.p.c.; - CONDANNA a rimborsare in Controparte_1 favore di le spese di lite, che si liquidano come segue: € 2.430,00 CP_2 per la fase di studio della controversia, € 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.000,00 per la fase istruttoria, € 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso al 15%, IVA e CPA come per legge;
per il procedimento di mediazione in € 960,00 per la fase della attivazione e € 1.920,00 per la fase di negoziazione, oltre € 861,74 (costi mediazione) per esborsi”.
La sentenza è stata pronunciata sulla domanda di Controparte_1
di opposizione al decreto ingiuntivo n. 293/2017 emesso dal
[...]
Tribunale di Firenze il 25.1.2017 per l'importo di € 117.533,04, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, in favore di
Il ricorrente aveva dedotto di essere legatario della zia Controparte_2
sorella del padre , in forza di testamento olografo Persona_1 Per_2 pubblicato l'11.12.2015 la quale aveva disposto in suo favore il lascito delle somme e dei titoli depositati presso la banca opponente;
a seguito di richiesta del legatario aveva comunicato che era unica CP_6 Persona_1 intestataria del conto corrente n. 3510 con saldo contabile creditore di €
117.533,04 alla data del decesso avvenuto il 18.11.2015 ed aveva indicato la documentazione da produrre per lo svincolo delle somme;
nonostante la produzione della dichiarazione di successione e due diffide ad adempiere la non eseguiva lo svincolo senza addurre alcuna giustificazione. CP_1
Contr
opponendosi all'ingiunzione, aveva sostenuto di avere ricevuto in data
19.5.2016 dalla sig.ra erede legittima di marito CP_3 Persona_3 premorto di una richiesta di liquidazione di 1/6 della somma Persona_1 giacente sul conto corrente originariamente cointestato ai due coniugi;
essendo incompleta la documentazione prodotta dal ricorrente e sussistendo incertezza sul soggetto legittimato a ricevere la somma, la banca si era rifiutata di procedere al pagamento in favore di ritenendo che non avrebbe CP_2 avuto efficacia liberatoria ex artt. 1188 e 1189 cod. civ. verso gli eredi CP_3 risultando usufruttuaria, come da testamento del marito Persona_1 pubblicato il 14.9.2009.
La Banca aveva quindi chiesto, previa chiamata in causa degli eredi la CP_3 revoca del d.i. e di accertarsi se il vantasse qualche diritto sulle Per_1 somme oggetto del giudizio ed in caso affermativo quantificarle esonerando la banca da ogni responsabilità nonché accertarsi se gli eredi avessero CP_3 qualche diritto sulle dette somme ed in caso affermativo quantificarle con esonero di responsabilità per la banca.
Si era costituito contestando l'opposizione e chiedendone Controparte_2 il rigetto perché infondata in fatto e diritto, con condanna dell'opponente ex art
96 cpc per lite temeraria. Aveva dedotto che, nonostante le reiterate richieste di liquidazione dallo stesso formulate, anche con l'adesione del padre unico erede della de cuius, la non aveva fatto menzione della richiesta CP_1 pervenutale dall'erede di che trattandosi di quasi usufrutto quindi di CP_3 cose consumabili ex art. 995 cod. civ., l'erede di avrebbe potuto Persona_3 pretendere da una somma di denaro di pari valore ma senza alcuna Per_1
Contr pretesa sul c/c e tantomeno nei confronti della che avrebbe CP_1 dovuto corrispondere le somme ad esso quand'anche vi fossero stati Per_1 altri coeredi, potendo ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria agire singolarmente per l'intero credito.
I terzi chiamati in causa non si erano costituiti ed erano stati dichiarati contumaci.
Disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del D.I. ed avviato il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo, prodotta su invito del Tribunale la transazione con gli eredi anche la proposta conciliativa CP_3 indicata dal Giudice non aveva riscontro perché la Banca chiedeva l'adesione degli eredi andando incontro all'opposizione del CP_3 Per_1
La causa veniva quindi decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
Contr (di seguito anche o APPELLANTE) ha convenuto in giudizio,
[...] innanzi a questa Corte di Appello (di seguito anche Controparte_2
o Appellato), nonché, ai soli fini di integrazione del contraddittorio, Per_1
CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3
(di seguito anche eredi o terzi Controparte_4 Controparte_5 CP_3 chiamati) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza con un unico motivo di appello:
-primo motivo: l'errore del tribunale per non aver tenuto conto del legittimo contegno della banca – violazione falsa applicazione degli articoli 1218 e 1224
c.c.; - (segue) il contegno della controparte);
L'appellante reiterava le difese del primo grado ex art. 346 c.p.c. e promuoveva istanza di sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza appellata.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, Per_1 perché ritenute infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma. Con ordinanza del 15.2.2024 la Corte ha respinto l'istanza ex artt. 283 e 351
c.p.c. della CP_1
In data 8.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. Le censure alla sentenza (primo motivo: l'errore del tribunale per non aver tenuto conto del legittimo contegno della banca – violazione falsa applicazione degli articoli 1218 e 1224 c.c. ; (segue) il contegno della controparte) vengono esaminate congiuntamente, attesa la stretta connessione.
Si riporta per comodità espositiva un estratto della sentenza.
<2) Il diritto del legatario – la responsabilità di . CP_6
È documentale che il sig. sia legatario della sig.ra Controparte_2 [...] delle somme giacenti sul conto corrente a quest'ultima intestato (anzi Per_1 cointestato) e che il saldo attivo di tale conto alla data del decesso della de cuius fosse pari a € 117.533,04, come dichiarato dalla stessa banca nella lettera del 15.3.2016.
È poi in atti la diffida del 29.11.2016 con cui , legatario, Controparte_2
e , unico erede, hanno richiesto lo svincolo di tali somme in Controparte_7 favore del primo.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
E' in primo luogo parzialmente da disattendere la difesa della banca secondo cui, a seguito delle rivendicazioni avanzate dalla coerede di CP_3
coniuge premorto della vi era stata Persona_3 Persona_1 oggettiva incertezza circa la individuazione dei soggetti legittimati allo svincolo delle somme.
Invero, pur in presenza di una pluralità di rivendicazioni la banca avrebbe ben potuto procedere quantomeno allo svincolo immediato delle somme certamente riferibili all'asse ereditario di Persona_1
Contr Come emerge dalla denuncia di successione di , il c/c in Persona_3 questione era posseduto dal medesimo solo per ½ (il conto era infatti cointestato tra e la coniuge ed all'epoca del Persona_3 Persona_1 decesso di vi era una giacenza di € 14.910,58 (doc. 8 . _3 CP_1
Gli eredi avrebbero quindi potuto avanzare rivendicazioni solo sul 50% CP_3 della giacenza esistente alla data di apertura della successione di _3
, e cioè per l'importo di € 7.455,29 Il tutto senza considerare che su
[...] tale importo concorreva anche la coniuge Persona_1
In sostanza la ben avrebbe potuto immediatamente svincolare in favore CP_1 dell'attore l'importo di € 110.077,75, (su un complessivo saldo attivo di €
117.533,04), pur mantenendo il vincolo in attesa di accertare il soggetto legittimato, sulle somme di competenza dell'asse ereditario (e Persona_3 relativi frutti civili).
Né può ritenersi che la missiva del legale della coerede del CP_3
19.5.2016 (doc. 7 della , con cui è rivendicata la somma di 1/6 CP_1 dell'intera giacenza del conto, abbia effettivamente ad oggetto tale importo.
Invero nella missiva viene fatto espresso riferimento alla denuncia di successione allegata, che indica nel 50% il possesso del conto corrente da parte di Persona_3
La richiesta va pertanto interpretata come diretta ad ottenere un sesto della metà della giacenza del conto.
Le eventuali pretese di tutti gli eredi sulle giacenze del conto corrente, CP_3 infatti, non avrebbero potuto superare complessivamente l'importo in linea capitale di € 7.455,29 (14.910,58/2), oltre evidentemente agli interessi maturati medio tempore. Il comportamento della che nelle more degli accertamenti ha negato CP_1 ogni pagamento, è stato quindi senz'altro illegittimo.
A diversa conclusione si giunge quanto al residuo importo.
In corso di causa infatti è stato acquisito l'accordo transattivo concluso il
22.3.2018, con l'ausilio dei rispettivi legali, tra l'attore e gli eredi di _3
, con cui questi ultimi a tacitazione delle reciproche pretese, dichiarano,
[...] per quanto qui rileva, di “rinunciare ad ogni diritto, richiesta e/o pretesa per la quota ad essi spettante relativamente alle giacenze sul conto corrente n. 3510”
(pag. 5 accordo transattivo, all.10 parte opposta).
L'acquisizione di tale documento è stata quindi notificata agli eredi di _3
, in quanto contumaci nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 292 cpc
[...] come “novellato” dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 317/1989.
Malgrado la rituale notifica gli stessi non si sono costituiti.
Dalle risultanze processuali emerge pertanto chiaro il diritto dell'attore di ottenere lo svincolo anche di tale somma in suo favore.
Ciò in forza della disposizione testamentaria di e della Persona_1 rinuncia ad ogni diritto relativo al c/c effettuata dagli altri eredi _3
, come documentata in atti e non risultando disconoscimento alcuno.
[...]
Ciò posto, al fine di considerare la legittimità del comportamento della CP_1 che ben poteva rifiutare lo svincolo delle somme, quando questo poteva esporla a responsabilità verso eventuali altri soggetti legittimati, occorre considerare che ai sensi dell'art. 293, I e III co., c.p.c. “la parte dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni” e che “in ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal
G.I. le scritture contro di lui prodotte” .
Tale disposizione riconosce al contumace il diritto di costituirsi in giudizio anche tardivamente, sia pure entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, e di disconoscere “in ogni caso” le scritture contro di lui proposte. Si aggiunga che per giurisprudenza costante il disconoscimento della scrittura privata può essere effettuato dal contumace in primo grado anche in sede di appello (Cass. Ord. N. 13145/2021; 13384/2005).
Ne segue che allo stato non è configurabile alcuna mora giuridicamente rilevante della banca, per il mancato svincolo della giacenza del conto limitatamente all'importo facente parte dell'asse ereditario di Persona_3
(e cioè per € 7.455,29).
Gli eredi di potrebbero infatti, proponendo appello, Persona_3 disconoscere la suddetta scrittura privata, rimettendo in discussione il loro diritto a partecipare pro quota alla divisione della giacenza del conto.
La circostanza che la abbia subordinato lo svincolo delle somme alla CP_1 stipula di un apposito accordo tra tutti i coeredi e legatari non può pertanto ritenersi ingiustificata.
Ne segue che la è tenuta al pagamento degli interessi legali su tale CP_1 somma solo con decorrenza dalla data della presente sentenza al saldo.
3) Sugli interessi.
Trattandosi di debito di valuta, sono dovuti sull'importo di €110.077,75 gli interessi moratori al tasso standard ex art. 1284 comma 1° cc dalla data di ricezione della diffida ad adempiere (5.2.2016, cfr all. 4 parte opposta) sino alla notifica dell'ingiunzione (6.2.2017).
Da tale data sino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4° cc, sono dovuti gli interessi al tasso maggiorato ex d.lgs 231/2002.
Quanto al residuo importo di € 7.455,29 sono dovuti interessi ai sensi dell'art.
1284 comma 4° cc con decorrenza dalla data della sentenza al saldo.>
L'appellante censura la sentenza sostenendo che con la morte di
[...] si sarebbe estinto l'usufrutto generale ad essa lasciato dal marito Per_1
con diritto degli eredi di questi, prima nudi proprietari ed alla Persona_3 morte dell'usufruttuaria pieni proprietari, ad ottenere da chiunque fosse in possesso dei beni ereditari la loro restituzione;
di qui, la legittimità dell'operato della Banca di astenersi in via cautelativa dall'effettuare il pagamento, risultando dalla missiva del 19 maggio 2016 inviata da diritti CP_3 incompatibili con le richieste di solo a seguito degli Controparte_2 accordi tra questi ed e gli eredi di sarebbe stato stato CP_3 Persona_4 possibile il riconoscimento del diritto allo svincolo delle somme, sicché mancherebbe un ritardo colpevole ed il connesso diritto agli interessi, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la non sarebbe CP_1 stata tenuta né avrebbe potuto ricostruire i diritti di o dei Controparte_2 terzi rimasti contumaci.
Parte appellata eccepisce che la pretesa di altri eredi avrebbe riguardato solo la metà della giacenza sul c/c alla data del decesso di cioè € Persona_3
7.455,29; sostiene di avere ignorato che la zia avesse ricevuto denaro dal marito a titolo di usufrutto e che comunque opererebbe l'istituto del c.d. quasi usufrutto, con l'acquisto della proprietà sulle cose consumabili e diritto di esso di richiedere l'intera somma giacente sul conto intestato alla zia, Per_1
l'obbligo di restituzione del tantundem ex art. 995 C.C. non gravando sulla sostiene che non vi sarebbe stata alcuna controversia tra e gli CP_1 Per_1 eredi riguardando la trattativa solo indirettamente il diritto al CP_3 tantundem e afferendo piuttosto alla lesione della legittima spettante alla
Sig.ra Persona_1
Le censure alla sentenza sono fondate.
Contr In primo grado aveva chiesto l'annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo ed accertarsi se nonché gli eredi vantassero Parte_4 CP_3 qualche diritto sulle somme afferenti al c/c e ai titoli oggetto del giudizio ed in caso affermativo che fossero quantificati. In questa sede rinnova la CP_6 richiesta di annullamento o revoca del d.i. e chiede accertarsi che CP_2 ha diritto al pagamento del solo importo per il capitale pari ad €
[...]
117.533,04 essendo contestata la debenza degli interessi liquidati.
La Banca in particolare ribadisce di avere legittimamente rifiutato di liquidare gli importi ad essendo pervenuta all'istituto nel maggio Controparte_2
2016 una richiesta di liquidazione di 1/6 delle somme da parte di CP_3 quale erede di precedente cointestatario del c/c e dei titoli, Persona_3 sicché vi sarebbe stata incertezza sul soggetto legittimato all'incasso, risultando altresì che il cointestatario avrebbe conferito alla moglie solo CP_3
l'usufrutto generale sui beni.
Essendo gli eredi di chiamati in causa dall'opponente per Persona_3
l'accertamento di eventuali loro diritti sul c/c e sui titoli, essendo rimasti contumaci nessun chiarimento hanno fornito di eventuali ulteriori diritti.
Non è fondato l'assunto di secondo cui l'atteggiamento prudenziale Per_1 della sarebbe stato pretestuoso ed infondato poiché CP_1 Persona_1 essendo usufruttuaria di beni consumabili, sarebbe divenuta proprietaria di quei beni con l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto, sicché gli eredi prima nudi proprietari e poi proprietari per intero, avrebbero CP_3 potuto avanzare pretesa del tantundem nei confronti di ma non della Per_1
CP_1
Appare invece verosimile che, atteso il tenore letterale della richiesta inviata da contrastante con la richiesta di la abbia ritenuto CP_3 Per_1 CP_1 prudenzialmente di non procedere alla liquidazione delle somme fino ad una chiara definizione dei diritti eventualmente spettanti a tutti i richiedenti, non essendo compito dell'istituto stabilire quale tra le richieste fosse fondata o meno, esponendosi al rischio di azioni giudiziarie e di dover pagare più volte.
Ciò posto, deve però rilevarsi che il comportamento tenuto dalla nella CP_1 fase pre processuale è contrario ai principi di buona fede e correttezza.
L'istituto non ha infatti allegato né provato di avere tempestivamente informato il della pretesa avanzata dall'erede né di avere dato Per_1 CP_3 riscontro alla diffida con cui il legale preannunciava il ricorso al procedimento monitorio, poi effettivamente azionato.
Quanto alla determinazione degli interessi, a norma dell'art. 1224 cc “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”; l'art. 1282 cc dispone che i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto;
il successivo art. 1284 cc stabilisce la misura del saggio degli interessi legali, prevedendo al comma IV che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231-Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La titolarità in capo a del credito azionato è stata definitivamente Per_1 accertata a seguito dell'atto di transazione intervenuto il 22.3.2018 tra e gli eredi In tale atto le parti hanno dichiarato che, all'epoca Per_1 CP_3 dell'apertura della successione di i due germani ed Persona_3 CP_3 Per_4
e la vedova concordarono che le giacenze sul conto di
[...] Persona_1 liquidità e titoli, per un valore di € 74.308,73 venissero devoluti alla vedova cointestataria i 4/6 in piena proprietà ed i restanti 2/6 in usufrutto, con nuda proprietà ai germani di 1/6 ciascuno. CP_3
Ne consegue che le informazioni di cui avevano notizia sia la che CP_1 erano parzialmente errate, non essendo la dante causa proprietaria Per_1 del 50% ed usufruttuaria del restante 50% di € 14.910,58, bensì proprietaria per 4/6 e usufruttuaria per i restanti 2/6 della somma di € 74.308,73.
Le perplessità della sull'esatta quantificazione delle spettanze hanno CP_1 quindi trovato conferma nella transazione, stipulata il 22 marzo 2018 e prodotta in giudizio dal su invito del Giudice. Per_1
Essendo il credito di divenuto certo ed esigibile solo dalla data della Per_1 transazione resa conoscibile alla in seguito alla produzione in giudizio CP_1 avvenuta il 31.12.2019, da tale data decorrono gli interessi (sulla somma di €
117.533,04 non contestata dalle parti e quindi da ritenersi pacificamente dovuta) ex art. 1284 IV comma cod. civ. in quanto vi era una domanda giudiziale in corso e la avrebbe potuto pagare immediatamente il CP_1 capitale non essendoci piu' incertezza sugli aventi diritto, evitando così gli interessi aggravati;
per il periodo precedente, dalla data di notifica del decreto ingiuntivo alla data del 31.12.2019 di deposito in giudizio della transazione, si applica al capitale sopra indicato l'interesse legale ordinario ex art. 1284 comma I cod. civ.
Va quindi disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 293/2017 e la condanna della al pagamento in favore di del capitale di € 117.533,04 CP_1 Per_1 oltre interessi come sopra specificati.
Contr Quanto alla richiesta di ex art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003, “di annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica o scientifica e con qualsiasi mezzo, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della parte convenuta”, ne ha eccepito l'infondatezza Per_1 non essendo indicati i motivi legittimi fondanti la richiesta, ma ha precisato di opporsi esclusivamente per reazione al comportamento asseritamente scorretto tenuto dalla nel corso dei due gradi di giudizio. CP_1
Il Collegio rileva che l'esame sul punto è assorbito, essendo l'annotazione per l'oscuramento dei dati sensibili, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni e integrazioni, già da tempo inserita nei provvedimenti giurisdizionali anche in mancanza di espressa richiesta.
L'accoglimento parziale dell'appello comporta un nuovo regolamento delle spese che vengono compensate per entrambi i gradi di giudizio in considerazione della reciproca soccombenza e del comportamento contrario a buona fede di entrambe le parti, che non hanno rispettivamente comunicato dati rilevanti per il giudizio: la non ha comunicato al i motivi CP_1 Per_1 per cui non svincolava la somma essendoci la richiesta di liquidazione pro- quota di inducendo il ricorrente al procedimento giudiziale, e il CP_3 non ha comunicato la presenza degli altri eredi sino alla Per_1 CP_3 produzione in giudizio della transazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 CP_2
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze nr.
[...] 420/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze nr. 293/2017;
Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione;
Condanna la a corrispondere ad Controparte_1 la somma di € 117.533,04 oltre interessi come specificati Controparte_2 in motivazione;
Spese di entrambi i gradi del giudizio compensate.
Firenze, camera di consiglio del 14 luglio 2025.
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 603/2022 promossa da:
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio del Prof. Avv. Giuseppe Vettori (C.F.: ) e C.F._1 dell'Avv. Lorenzo Vettori (C.F.: C.F._2
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ) con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'Avv. Fabrizio Fantappiè (C.F. ) APPELLATO C.F._4
- (C.F.: CP_3 C.F._5
- (C.F.: , Parte_1 C.F._6
- (C.F.: ), Parte_2 C.F._7
- (C.F.: Parte_3 C.F._8
- (C.F.: ), Controparte_4 C.F._9
- (C.F.: APPELLATI Controparte_5 C.F._10
CONTUMACI avverso la sentenza n. 420/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
15/02/2022 RG n. 2636/2017
CONCLUSIONI
In data 8.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1770/2021 pubblicata il 28/06/2021 in esito al giudizio RG n. 10057/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Nel merito: - dichiarare nullo, inefficace e, comunque, annullare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
293/2017 per le ragioni esposte in atti;
- accertare che il Sig. CP_2 ha diritto al pagamento del solo importo per sorte capitale, pari ad €
[...]
117.533,04. Con vittoria di compensi e spese, compreso rimborso forfettario spese 15%, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio e con condanna dell'appellato alla restituzione delle somme liquidate a titolo di spese per la fase monitoria, la mediazione e il primo grado che nelle more la Comparente fosse costretta a corrispondere. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., si ripropongono espressamente, da aversi qui per integralmente ritrascritte, tutte le eccezioni, deduzioni e produzioni del primo grado di giudizio. Si richiamano espressamente e integralmente, da aversi qui per ritrascritte, tutte le deduzioni, eccezioni, argomentazioni di cui ai precedenti atti difensivi della
e di cui ai verbali di udienza, nessuna esclusa. Si conferma di contestare CP_1 comunque l'avversaria ricostruzione sia in fatto che in diritto laddove non coincidente con quella di cui agli atti e deduzioni di causa della Banca. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o deduzioni e/o eccezioni nuove e/o diverse. Ai sensi dell'art. 52 del D. lgs. n. 196/2003, si chiede che sia ordinata alla cancelleria o segreteria della Corte d'Appello
l'apposizione, sull'originale della sentenza o di ogni altro provvedimento emesso nel corso del presente giudizio, di annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica o scientifica e con qualsiasi mezzo,
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della parte convenuta.”
Per la parte appellata Controparte_2
“Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia rigettare il gravame proposto da poiché infondato in fatto Controparte_1 ed in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di compensi e spese, compreso rimborso forfettario spese 15%, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio, per la fase monitoria, la mediazione e di registrazione oltre interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 420/2022, ha così deciso: “Il Tribunale ordinario di Firenze, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda o eccezione disattesa: - CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 293/2017
(RG 19701/2016) emesso da quest'Ufficio in data 25.1.2017, precisando che gli interessi legali sono dovuti come da parte motiva;
- RESPINGE la domanda ex art. 96 c.p.c.; - CONDANNA a rimborsare in Controparte_1 favore di le spese di lite, che si liquidano come segue: € 2.430,00 CP_2 per la fase di studio della controversia, € 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.000,00 per la fase istruttoria, € 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso al 15%, IVA e CPA come per legge;
per il procedimento di mediazione in € 960,00 per la fase della attivazione e € 1.920,00 per la fase di negoziazione, oltre € 861,74 (costi mediazione) per esborsi”.
La sentenza è stata pronunciata sulla domanda di Controparte_1
di opposizione al decreto ingiuntivo n. 293/2017 emesso dal
[...]
Tribunale di Firenze il 25.1.2017 per l'importo di € 117.533,04, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, in favore di
Il ricorrente aveva dedotto di essere legatario della zia Controparte_2
sorella del padre , in forza di testamento olografo Persona_1 Per_2 pubblicato l'11.12.2015 la quale aveva disposto in suo favore il lascito delle somme e dei titoli depositati presso la banca opponente;
a seguito di richiesta del legatario aveva comunicato che era unica CP_6 Persona_1 intestataria del conto corrente n. 3510 con saldo contabile creditore di €
117.533,04 alla data del decesso avvenuto il 18.11.2015 ed aveva indicato la documentazione da produrre per lo svincolo delle somme;
nonostante la produzione della dichiarazione di successione e due diffide ad adempiere la non eseguiva lo svincolo senza addurre alcuna giustificazione. CP_1
Contr
opponendosi all'ingiunzione, aveva sostenuto di avere ricevuto in data
19.5.2016 dalla sig.ra erede legittima di marito CP_3 Persona_3 premorto di una richiesta di liquidazione di 1/6 della somma Persona_1 giacente sul conto corrente originariamente cointestato ai due coniugi;
essendo incompleta la documentazione prodotta dal ricorrente e sussistendo incertezza sul soggetto legittimato a ricevere la somma, la banca si era rifiutata di procedere al pagamento in favore di ritenendo che non avrebbe CP_2 avuto efficacia liberatoria ex artt. 1188 e 1189 cod. civ. verso gli eredi CP_3 risultando usufruttuaria, come da testamento del marito Persona_1 pubblicato il 14.9.2009.
La Banca aveva quindi chiesto, previa chiamata in causa degli eredi la CP_3 revoca del d.i. e di accertarsi se il vantasse qualche diritto sulle Per_1 somme oggetto del giudizio ed in caso affermativo quantificarle esonerando la banca da ogni responsabilità nonché accertarsi se gli eredi avessero CP_3 qualche diritto sulle dette somme ed in caso affermativo quantificarle con esonero di responsabilità per la banca.
Si era costituito contestando l'opposizione e chiedendone Controparte_2 il rigetto perché infondata in fatto e diritto, con condanna dell'opponente ex art
96 cpc per lite temeraria. Aveva dedotto che, nonostante le reiterate richieste di liquidazione dallo stesso formulate, anche con l'adesione del padre unico erede della de cuius, la non aveva fatto menzione della richiesta CP_1 pervenutale dall'erede di che trattandosi di quasi usufrutto quindi di CP_3 cose consumabili ex art. 995 cod. civ., l'erede di avrebbe potuto Persona_3 pretendere da una somma di denaro di pari valore ma senza alcuna Per_1
Contr pretesa sul c/c e tantomeno nei confronti della che avrebbe CP_1 dovuto corrispondere le somme ad esso quand'anche vi fossero stati Per_1 altri coeredi, potendo ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria agire singolarmente per l'intero credito.
I terzi chiamati in causa non si erano costituiti ed erano stati dichiarati contumaci.
Disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del D.I. ed avviato il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo, prodotta su invito del Tribunale la transazione con gli eredi anche la proposta conciliativa CP_3 indicata dal Giudice non aveva riscontro perché la Banca chiedeva l'adesione degli eredi andando incontro all'opposizione del CP_3 Per_1
La causa veniva quindi decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
Contr (di seguito anche o APPELLANTE) ha convenuto in giudizio,
[...] innanzi a questa Corte di Appello (di seguito anche Controparte_2
o Appellato), nonché, ai soli fini di integrazione del contraddittorio, Per_1
CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3
(di seguito anche eredi o terzi Controparte_4 Controparte_5 CP_3 chiamati) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza con un unico motivo di appello:
-primo motivo: l'errore del tribunale per non aver tenuto conto del legittimo contegno della banca – violazione falsa applicazione degli articoli 1218 e 1224
c.c.; - (segue) il contegno della controparte);
L'appellante reiterava le difese del primo grado ex art. 346 c.p.c. e promuoveva istanza di sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza appellata.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, Per_1 perché ritenute infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma. Con ordinanza del 15.2.2024 la Corte ha respinto l'istanza ex artt. 283 e 351
c.p.c. della CP_1
In data 8.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. Le censure alla sentenza (primo motivo: l'errore del tribunale per non aver tenuto conto del legittimo contegno della banca – violazione falsa applicazione degli articoli 1218 e 1224 c.c. ; (segue) il contegno della controparte) vengono esaminate congiuntamente, attesa la stretta connessione.
Si riporta per comodità espositiva un estratto della sentenza.
<2) Il diritto del legatario – la responsabilità di . CP_6
È documentale che il sig. sia legatario della sig.ra Controparte_2 [...] delle somme giacenti sul conto corrente a quest'ultima intestato (anzi Per_1 cointestato) e che il saldo attivo di tale conto alla data del decesso della de cuius fosse pari a € 117.533,04, come dichiarato dalla stessa banca nella lettera del 15.3.2016.
È poi in atti la diffida del 29.11.2016 con cui , legatario, Controparte_2
e , unico erede, hanno richiesto lo svincolo di tali somme in Controparte_7 favore del primo.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
E' in primo luogo parzialmente da disattendere la difesa della banca secondo cui, a seguito delle rivendicazioni avanzate dalla coerede di CP_3
coniuge premorto della vi era stata Persona_3 Persona_1 oggettiva incertezza circa la individuazione dei soggetti legittimati allo svincolo delle somme.
Invero, pur in presenza di una pluralità di rivendicazioni la banca avrebbe ben potuto procedere quantomeno allo svincolo immediato delle somme certamente riferibili all'asse ereditario di Persona_1
Contr Come emerge dalla denuncia di successione di , il c/c in Persona_3 questione era posseduto dal medesimo solo per ½ (il conto era infatti cointestato tra e la coniuge ed all'epoca del Persona_3 Persona_1 decesso di vi era una giacenza di € 14.910,58 (doc. 8 . _3 CP_1
Gli eredi avrebbero quindi potuto avanzare rivendicazioni solo sul 50% CP_3 della giacenza esistente alla data di apertura della successione di _3
, e cioè per l'importo di € 7.455,29 Il tutto senza considerare che su
[...] tale importo concorreva anche la coniuge Persona_1
In sostanza la ben avrebbe potuto immediatamente svincolare in favore CP_1 dell'attore l'importo di € 110.077,75, (su un complessivo saldo attivo di €
117.533,04), pur mantenendo il vincolo in attesa di accertare il soggetto legittimato, sulle somme di competenza dell'asse ereditario (e Persona_3 relativi frutti civili).
Né può ritenersi che la missiva del legale della coerede del CP_3
19.5.2016 (doc. 7 della , con cui è rivendicata la somma di 1/6 CP_1 dell'intera giacenza del conto, abbia effettivamente ad oggetto tale importo.
Invero nella missiva viene fatto espresso riferimento alla denuncia di successione allegata, che indica nel 50% il possesso del conto corrente da parte di Persona_3
La richiesta va pertanto interpretata come diretta ad ottenere un sesto della metà della giacenza del conto.
Le eventuali pretese di tutti gli eredi sulle giacenze del conto corrente, CP_3 infatti, non avrebbero potuto superare complessivamente l'importo in linea capitale di € 7.455,29 (14.910,58/2), oltre evidentemente agli interessi maturati medio tempore. Il comportamento della che nelle more degli accertamenti ha negato CP_1 ogni pagamento, è stato quindi senz'altro illegittimo.
A diversa conclusione si giunge quanto al residuo importo.
In corso di causa infatti è stato acquisito l'accordo transattivo concluso il
22.3.2018, con l'ausilio dei rispettivi legali, tra l'attore e gli eredi di _3
, con cui questi ultimi a tacitazione delle reciproche pretese, dichiarano,
[...] per quanto qui rileva, di “rinunciare ad ogni diritto, richiesta e/o pretesa per la quota ad essi spettante relativamente alle giacenze sul conto corrente n. 3510”
(pag. 5 accordo transattivo, all.10 parte opposta).
L'acquisizione di tale documento è stata quindi notificata agli eredi di _3
, in quanto contumaci nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 292 cpc
[...] come “novellato” dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 317/1989.
Malgrado la rituale notifica gli stessi non si sono costituiti.
Dalle risultanze processuali emerge pertanto chiaro il diritto dell'attore di ottenere lo svincolo anche di tale somma in suo favore.
Ciò in forza della disposizione testamentaria di e della Persona_1 rinuncia ad ogni diritto relativo al c/c effettuata dagli altri eredi _3
, come documentata in atti e non risultando disconoscimento alcuno.
[...]
Ciò posto, al fine di considerare la legittimità del comportamento della CP_1 che ben poteva rifiutare lo svincolo delle somme, quando questo poteva esporla a responsabilità verso eventuali altri soggetti legittimati, occorre considerare che ai sensi dell'art. 293, I e III co., c.p.c. “la parte dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni” e che “in ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal
G.I. le scritture contro di lui prodotte” .
Tale disposizione riconosce al contumace il diritto di costituirsi in giudizio anche tardivamente, sia pure entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, e di disconoscere “in ogni caso” le scritture contro di lui proposte. Si aggiunga che per giurisprudenza costante il disconoscimento della scrittura privata può essere effettuato dal contumace in primo grado anche in sede di appello (Cass. Ord. N. 13145/2021; 13384/2005).
Ne segue che allo stato non è configurabile alcuna mora giuridicamente rilevante della banca, per il mancato svincolo della giacenza del conto limitatamente all'importo facente parte dell'asse ereditario di Persona_3
(e cioè per € 7.455,29).
Gli eredi di potrebbero infatti, proponendo appello, Persona_3 disconoscere la suddetta scrittura privata, rimettendo in discussione il loro diritto a partecipare pro quota alla divisione della giacenza del conto.
La circostanza che la abbia subordinato lo svincolo delle somme alla CP_1 stipula di un apposito accordo tra tutti i coeredi e legatari non può pertanto ritenersi ingiustificata.
Ne segue che la è tenuta al pagamento degli interessi legali su tale CP_1 somma solo con decorrenza dalla data della presente sentenza al saldo.
3) Sugli interessi.
Trattandosi di debito di valuta, sono dovuti sull'importo di €110.077,75 gli interessi moratori al tasso standard ex art. 1284 comma 1° cc dalla data di ricezione della diffida ad adempiere (5.2.2016, cfr all. 4 parte opposta) sino alla notifica dell'ingiunzione (6.2.2017).
Da tale data sino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4° cc, sono dovuti gli interessi al tasso maggiorato ex d.lgs 231/2002.
Quanto al residuo importo di € 7.455,29 sono dovuti interessi ai sensi dell'art.
1284 comma 4° cc con decorrenza dalla data della sentenza al saldo.>
L'appellante censura la sentenza sostenendo che con la morte di
[...] si sarebbe estinto l'usufrutto generale ad essa lasciato dal marito Per_1
con diritto degli eredi di questi, prima nudi proprietari ed alla Persona_3 morte dell'usufruttuaria pieni proprietari, ad ottenere da chiunque fosse in possesso dei beni ereditari la loro restituzione;
di qui, la legittimità dell'operato della Banca di astenersi in via cautelativa dall'effettuare il pagamento, risultando dalla missiva del 19 maggio 2016 inviata da diritti CP_3 incompatibili con le richieste di solo a seguito degli Controparte_2 accordi tra questi ed e gli eredi di sarebbe stato stato CP_3 Persona_4 possibile il riconoscimento del diritto allo svincolo delle somme, sicché mancherebbe un ritardo colpevole ed il connesso diritto agli interessi, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la non sarebbe CP_1 stata tenuta né avrebbe potuto ricostruire i diritti di o dei Controparte_2 terzi rimasti contumaci.
Parte appellata eccepisce che la pretesa di altri eredi avrebbe riguardato solo la metà della giacenza sul c/c alla data del decesso di cioè € Persona_3
7.455,29; sostiene di avere ignorato che la zia avesse ricevuto denaro dal marito a titolo di usufrutto e che comunque opererebbe l'istituto del c.d. quasi usufrutto, con l'acquisto della proprietà sulle cose consumabili e diritto di esso di richiedere l'intera somma giacente sul conto intestato alla zia, Per_1
l'obbligo di restituzione del tantundem ex art. 995 C.C. non gravando sulla sostiene che non vi sarebbe stata alcuna controversia tra e gli CP_1 Per_1 eredi riguardando la trattativa solo indirettamente il diritto al CP_3 tantundem e afferendo piuttosto alla lesione della legittima spettante alla
Sig.ra Persona_1
Le censure alla sentenza sono fondate.
Contr In primo grado aveva chiesto l'annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo ed accertarsi se nonché gli eredi vantassero Parte_4 CP_3 qualche diritto sulle somme afferenti al c/c e ai titoli oggetto del giudizio ed in caso affermativo che fossero quantificati. In questa sede rinnova la CP_6 richiesta di annullamento o revoca del d.i. e chiede accertarsi che CP_2 ha diritto al pagamento del solo importo per il capitale pari ad €
[...]
117.533,04 essendo contestata la debenza degli interessi liquidati.
La Banca in particolare ribadisce di avere legittimamente rifiutato di liquidare gli importi ad essendo pervenuta all'istituto nel maggio Controparte_2
2016 una richiesta di liquidazione di 1/6 delle somme da parte di CP_3 quale erede di precedente cointestatario del c/c e dei titoli, Persona_3 sicché vi sarebbe stata incertezza sul soggetto legittimato all'incasso, risultando altresì che il cointestatario avrebbe conferito alla moglie solo CP_3
l'usufrutto generale sui beni.
Essendo gli eredi di chiamati in causa dall'opponente per Persona_3
l'accertamento di eventuali loro diritti sul c/c e sui titoli, essendo rimasti contumaci nessun chiarimento hanno fornito di eventuali ulteriori diritti.
Non è fondato l'assunto di secondo cui l'atteggiamento prudenziale Per_1 della sarebbe stato pretestuoso ed infondato poiché CP_1 Persona_1 essendo usufruttuaria di beni consumabili, sarebbe divenuta proprietaria di quei beni con l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto, sicché gli eredi prima nudi proprietari e poi proprietari per intero, avrebbero CP_3 potuto avanzare pretesa del tantundem nei confronti di ma non della Per_1
CP_1
Appare invece verosimile che, atteso il tenore letterale della richiesta inviata da contrastante con la richiesta di la abbia ritenuto CP_3 Per_1 CP_1 prudenzialmente di non procedere alla liquidazione delle somme fino ad una chiara definizione dei diritti eventualmente spettanti a tutti i richiedenti, non essendo compito dell'istituto stabilire quale tra le richieste fosse fondata o meno, esponendosi al rischio di azioni giudiziarie e di dover pagare più volte.
Ciò posto, deve però rilevarsi che il comportamento tenuto dalla nella CP_1 fase pre processuale è contrario ai principi di buona fede e correttezza.
L'istituto non ha infatti allegato né provato di avere tempestivamente informato il della pretesa avanzata dall'erede né di avere dato Per_1 CP_3 riscontro alla diffida con cui il legale preannunciava il ricorso al procedimento monitorio, poi effettivamente azionato.
Quanto alla determinazione degli interessi, a norma dell'art. 1224 cc “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”; l'art. 1282 cc dispone che i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto;
il successivo art. 1284 cc stabilisce la misura del saggio degli interessi legali, prevedendo al comma IV che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231-Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La titolarità in capo a del credito azionato è stata definitivamente Per_1 accertata a seguito dell'atto di transazione intervenuto il 22.3.2018 tra e gli eredi In tale atto le parti hanno dichiarato che, all'epoca Per_1 CP_3 dell'apertura della successione di i due germani ed Persona_3 CP_3 Per_4
e la vedova concordarono che le giacenze sul conto di
[...] Persona_1 liquidità e titoli, per un valore di € 74.308,73 venissero devoluti alla vedova cointestataria i 4/6 in piena proprietà ed i restanti 2/6 in usufrutto, con nuda proprietà ai germani di 1/6 ciascuno. CP_3
Ne consegue che le informazioni di cui avevano notizia sia la che CP_1 erano parzialmente errate, non essendo la dante causa proprietaria Per_1 del 50% ed usufruttuaria del restante 50% di € 14.910,58, bensì proprietaria per 4/6 e usufruttuaria per i restanti 2/6 della somma di € 74.308,73.
Le perplessità della sull'esatta quantificazione delle spettanze hanno CP_1 quindi trovato conferma nella transazione, stipulata il 22 marzo 2018 e prodotta in giudizio dal su invito del Giudice. Per_1
Essendo il credito di divenuto certo ed esigibile solo dalla data della Per_1 transazione resa conoscibile alla in seguito alla produzione in giudizio CP_1 avvenuta il 31.12.2019, da tale data decorrono gli interessi (sulla somma di €
117.533,04 non contestata dalle parti e quindi da ritenersi pacificamente dovuta) ex art. 1284 IV comma cod. civ. in quanto vi era una domanda giudiziale in corso e la avrebbe potuto pagare immediatamente il CP_1 capitale non essendoci piu' incertezza sugli aventi diritto, evitando così gli interessi aggravati;
per il periodo precedente, dalla data di notifica del decreto ingiuntivo alla data del 31.12.2019 di deposito in giudizio della transazione, si applica al capitale sopra indicato l'interesse legale ordinario ex art. 1284 comma I cod. civ.
Va quindi disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 293/2017 e la condanna della al pagamento in favore di del capitale di € 117.533,04 CP_1 Per_1 oltre interessi come sopra specificati.
Contr Quanto alla richiesta di ex art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003, “di annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica o scientifica e con qualsiasi mezzo, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della parte convenuta”, ne ha eccepito l'infondatezza Per_1 non essendo indicati i motivi legittimi fondanti la richiesta, ma ha precisato di opporsi esclusivamente per reazione al comportamento asseritamente scorretto tenuto dalla nel corso dei due gradi di giudizio. CP_1
Il Collegio rileva che l'esame sul punto è assorbito, essendo l'annotazione per l'oscuramento dei dati sensibili, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni e integrazioni, già da tempo inserita nei provvedimenti giurisdizionali anche in mancanza di espressa richiesta.
L'accoglimento parziale dell'appello comporta un nuovo regolamento delle spese che vengono compensate per entrambi i gradi di giudizio in considerazione della reciproca soccombenza e del comportamento contrario a buona fede di entrambe le parti, che non hanno rispettivamente comunicato dati rilevanti per il giudizio: la non ha comunicato al i motivi CP_1 Per_1 per cui non svincolava la somma essendoci la richiesta di liquidazione pro- quota di inducendo il ricorrente al procedimento giudiziale, e il CP_3 non ha comunicato la presenza degli altri eredi sino alla Per_1 CP_3 produzione in giudizio della transazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 CP_2
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze nr.
[...] 420/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze nr. 293/2017;
Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione;
Condanna la a corrispondere ad Controparte_1 la somma di € 117.533,04 oltre interessi come specificati Controparte_2 in motivazione;
Spese di entrambi i gradi del giudizio compensate.
Firenze, camera di consiglio del 14 luglio 2025.
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.