Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8782/2023 del Ruolo Generale, vertente tra nata a [...] il [...], (Cod. fisc. Parte_1
) ed ivi residente in [...]9/A1, elettivamente C.F._1
domiciliata ad Avola (SR), Piazza Vittorio Veneto n. 25, presso lo studio del sottoscritto avv. Davide Antonuccio che la rappresentata e difende per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
, C.F./P.IVA , con sede in Roma, Via Giuseppe CP_2 P.IVA_1
Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Giglio ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Wagner n. 8 presso lo Studio del suo procuratore
Resistente
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
ALL'UDIENZA DEL 21.01.2025 - AI SENSI Controparte_3
DELL'ART. 429 CPC – E SUCCESSIVO DEPOSITO NEL FASCICOLO
TELEMATICO DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
condanna la ricorrente alle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese
[...]
forfetario, CPA ed IVA come per legge.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.07.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 296 2023 9011213861/000 notificata ad istanza di il 23.06.2023 relativa ad avviso di addebito n. 59620190007016402 000 CP_4
dell'importo complessivo di € 20.016,20.
Assumeva che l'avviso di addebito portato dall'intimazione non gli era mai stato notificato contestando così il diritto dell'Agente di Riscossione di procedere ad esecuzione forzata. Eccepiva il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata, di cui chiedeva l'annullamento, contestando altresì la errata o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa, comprensiva degli interessi moratori.
Si costituiva che in via preliminare sollevava il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva poiché non titolare del credito e nel merito l'estraneità dell'odierna concludente ai fatti di causa, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione la ricorrente eccepiva la tardiva costituzione di CP_4
con conseguente inammissibilità delle eccezioni ivi sollevate, chiedendo altresì
l'estromissione dal giudizio per difetto di legitimatio ad processum non essendo stata depositata la procura notarile richiamata in memoria.
All'udienza successiva depositava la procura speciale Repertorio n. 180134 CP_4
racc. n. 12348 del 22/06/2023 ai rogiti del dott. Notaio in Roma Persona_1
con la quale il Direttore Generale dell' , ha Controparte_1
conferito il potere ai Responsabili delle strutture organizzative regionali, tra l'altro, di dare mandato ad avvocati per l'espletamento di singole azioni e procedure davanti alle Autorità italiane e straniere.
Quindi, insistendo parte ricorrente nell'integrità del contraddittorio, sulle conclusioni rassegnate all'udienza di oggi, la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va rigettato per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
Preliminarmente essendo riservato al giudice il potere di qualificare l'azione, nella fattispecie, attesi i motivi di impugnazione (mancata notifica dell'avviso di addebito) essa va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
Come statuito dalle Sez. Un. della Corte di Cassazione (sent. n. 7514/2022) "le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve rite[ne]rsi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore…... Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, … la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione…., lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004, n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex [art.] 1188, comma 1, c.c. (cfr.
Cass. 26 settembre 2006, n. 21222; 15 luglio 2007, n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. Il difetto di legitimatio ad causam, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito [in tal senso Cass., Sez. un., 9 febbraio 2012, n. 1912: «l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; n. 6160 del 2000; n.
11284 del 2010)...". Nella fattispecie, contestando la ricorrente la nullità dell'intimazione per la mancata notifica dell'atto presupposto, unico legittimato passivo è l'Ente impositore laddove, come nella fattispecie, l'atto prodromico è l'avviso di addebito
CP_ che a partire dal 2011 viene formato e notificato dall'
Come statuito in caso analogo, peraltro promosso dalla stessa ricorrente dinanzi a questo Tribunale, "la notificazione di tali atti (ndr: avviso di addebito) è necessaria soltanto a rendere incontestabili le pretese ivi contenute, ma non anche a legittimare l'esecuzione forzata che, infatti può avvenire anche soltanto tramite ruolo. Per tale motivo, a prescindere dall'esclusione della legittimazione passiva dell'agente della riscossione per le questioni attinenti al merito della pretesa, il motivo di ricorso va ritenuto infondato" (Sent. n. 110/2022 Trib.
Palermo).
Anche il secondo motivo di opposizione relativo al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento è infondato.
Come infatti statuito nella sentenza appena richiamata, la Corte di Cassazione a tal proposito così si è espressa: "l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e
3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata" (Cass. Sez. V, ord. n.
28689/2018).
Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione relativa alla mancata indicazione del calcolo della pretesa, riportando l'intimazione le somme pretese con gli avvisi di addebito ove vengono analiticamente indicati la sorte capitale (ovvero i contributi omessi) le sanzioni e gli interessi.
Il ricorso va pertanto rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di . Controparte_1 Esse si liquidano come in dispositivo a mente del DM 55/2014 e del DM
147/2022, tenuto conto del valore della controversia indicato in ricorso e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 21.01.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente