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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 16197/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16197/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , con gli avv.ti RAMIREZ ANNAMARIA e DUSI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Brescia Via Solferino n. 51
e
(c.f. ), con l'avv. BATTISTA PEDERSOLI, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia Via Sostegno n. 6
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 23.10.2025 e 24.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
«1) SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Vita separata con obbligo di reciproco rispetto.
2) AFFIDO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI
Affido condiviso dei figli minori ed Andrea ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli Per_1 stessi presso la madre;
3) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in RO NO via Emilia Romagna 5, in attesa del trasferimento immobiliare di cui al successivo punto 6), viene assegnata, unitamente agli arredi – ad eccezione di quanto previsto al punto
7) - alla NO che la abiterà con i figli. L'immobile coniugale è già infatti stato rilasciato, in Parte_1 pieno accordo tra le parti, dal sig. Pt_2 4) FREQUENTAZIONI PATERNE
Il sig. a partire dal 9.8.25, vedrà e terrà con sé i figli con le seguenti modalità: a fine settimana alternati Pt_2 dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 20.00; nella settimana che termina con il weekend di competenza paterna, il martedì con pernotto fino al mercoledì mattina;
nella settimana che termina con il weekend di competenza materno, dal martedì con pernotto fino al giovedì mattina. Il sig. arantirà che Pt_2
i figli continuino a frequentare tutte le loro attività extrascolastiche, corso di catechismo e logopedia compresi, anche nei giorni di permanenza presso lo stesso.
Fino al 9.8.25, il sig. per esigenze organizzative, terrà con sé i figli nei giorni sopra concordati solo Pt_2 per cena senza pernotto o in altra diversa modalità che dovrà essere concordata tra i coniugi.
Vacanze: I figli trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze Natalizie, alternando di anno in anno la metà comprendente Natale con quella comprendente il Capodanno e metà delle vacanze Pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Ponti e festività alternati.
Durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane non consecutive, da concordare entro il 15.03 di ogni anno, ed una settimana con i nonni materni. Solo nell'ipotesi in cui la NO
partecipi alla vacanza dei minori con i nonni materni, il sig. potrà tenere con sé i figli per Parte_1 Pt_2 il proprio periodo di vacanza concordato per 10 giorni consecutivi, e quindi per complessive due settimane e mezzo rispetto alle due concordate.
In caso di malattia dei minori, quest'ultimi verranno affidati alle cure materne, con la conseguenza che, in caso di malattia dei figli, il sig. nei propri giorni di visita, potrà vedere i bambini presso la casa Pt_2 materna.
5) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il sig. verserà alla NO , a partire dal mese di agosto 2025, a titolo di mantenimento dei Pt_2 Parte_1 figli entro il giorno 12 di ogni mese l'importo di € 250 mensili per ciascun figlio (€ 500 mensili per entrambi i figli), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
La NO sosterrà integralmente le spese delle rette scolastiche dei figli fino al termine del ciclo Parte_1 delle elementari, mentre le restanti spese scolastiche saranno ripartite al 50% tra i genitori. Salvo richiesta congiunta, il tempo prolungato a scuola verrà sostenuto dal genitore che ne farà richiesta per le proprie esigenze.
Le restanti spese straordinarie dei figli saranno ripartite al 50% ciascuno secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia.
L'assegno unico erogato dall'Inps verrà percepito integralmente dalla NO . Parte_1
6) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione di ogni rapporto patrimoniale inerente al matrimonio, al fine della completa risoluzione di ogni questione economica tra i coniugi e quale elemento funzionale per la risoluzione della crisi famigliare, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 L. 74/87, il signor nato a [...] il [...] e residente in [...]
RO NO (BS), Via Emilia Romagna 5, CF: , con il presente atto, si impegna CodiceFiscale_3
a vendere alla NO nata a [...] il [...] (C.F Parte_1 [...] e residente in [...], che si impegna ad acquistare, la C.F._4 propria quota del 50% della proprietà delle seguenti unità immobiliari - casa coniugale e relativo garage - con tutto l'arredo in tali immobili contenuto – ad eccezione di quanto infra previsto al punto 7) -, site in
RO NO (BS) Via Emilia Romagna 5, così individuate catastalmente nel catasto fabbricati del Comune di RO NO sezione NCT:
- foglio 13 mapp. 554 sub 11 categoria A/2 classe 4 vani 6,5 superficie catastale 144 mq, rendita 469,98
- foglio 13 mapp. 554 sub. 31 categoria c/6 classe 3 superficie catastale 40 mq rendita 55,78;
Pagamento del prezzo: le parti concordano che la NO quale corrispettivo del trasferimento in Parte_1 proprio favore del 50% di proprietà del sig. degli immobili succitati: Pt_2
- solo ed esclusivamente con la stipula del rogito notarile di compravendita, si impegna ad estinguere, grazie ad un prestito dei propri genitori, il mutuo residuo cointestato ai coniugi ed acceso con Ubi Banca in data 5.07.2017 con atto del Notaio n. rep. 87771 n. Per_2 racc. 29662
- si impegna a versare al marito, sempre contestualmente alla stipula del rogito notarile, tramite bonifico bancario possibilmente istantaneo, la somma di € 25.000
(venticinquemilaeuro/00), detratti gli importi come previsto all'ultimo capoverso del presente punto e al punto 7).
Le parti concordano che il sig. porterà in detrazione le spese inerenti l'immobile portate sino ad ora Pt_2 dallo stesso in detrazione, così come la NO continuerà a portare in detrazione le spese sino Parte_1 ad ora detratte dalla stessa.
Il predetto trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale e indispensabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, godrà delle relative agevolazioni fiscali. L'atto notarile verrà redatto da
Notaio scelto dalla NO , che ne sosterrà integralmente i costi, e stipulato entro 30 giorni dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di separazione che disporrà in conformità a tutte le condizioni qui concordate ed a condizione che, entro tale termine, sia conclusa positivamente la sanatoria dell'immobile (se non fosse concluso entro il tempo concordato per il rogito notarile, l'atto verrà redatto entro 15 giorni dalla conclusione, solo purché positiva, della procedura di sanatoria) e che la NO liberi il sig. Parte_1 dal mutuo residuo contestualmente alla stipula dell'atto notarile. Pt_2
Poiché, ai fini del perfezionamento della vendita e quindi prima della stipula dell'atto notarile di trasferimento immobiliare, si rendono necessarie delle sanatorie le parti si obbligano reciprocamente a sostenerne i costi di ogni eventuale attività necessaria per la sanatoria per il 50% ciascuno. Nell'ipotesi in cui il sig. si Pt_2 trovasse nell'impossibilità di sostenere il costo di tale eventuale sanatoria, tale onere verrà anticipato per intero dalla NO e la quota del 50%di tali oneri del sig. errà detratta dall'importo di € Parte_1 Pt_2
25.000 (venticinquemilaeuro/00) sopra pattuiti, che la NO deve versare al marito Parte_1 contestualmente alla stipula del rogito notarile. Chiaramente se il sig. non dovesse trasferire l'immobile nei termini e con la modalità concordate alla Pt_2 NO , quest'ultima avrà diritto di recuperare immediatamente dal marito la quota del 50% delle Parte_1 spese di sanatoria sostenute.
7) RILASCIO DELLA CASA CONIUGALE
Il sig. come anticipato, in accordo con la moglie, ha lasciato l'abitazione coniugale in data 26.07.2025 Pt_2
e ha già autorizzato la stessa a cambiare le serrature di casa.
Le utenze della casa coniugale, sino al 26.07.25 saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del
50%, il sig. ovrà quindi rimborsare alla moglie il 50% della bolletta dell'energia elettrica del 14.8.25 Pt_2 di € 164, e quindi di competenza del sig. er € 82, che verranno sempre detratte dall'importo di € 25.000 Pt_2 di cui sopra.
A partire da tale termine, il sig. on sosterrà più il costo delle utenze coniugali e verserà esclusivamente Pt_2 la rata del mutuo di propria competenza, sino al mese di ottobre 2025.
A partire dal mese di novembre 2025, invece, le rate del mutuo verranno anticipate per intero dalla NO
che, dall'importo concordato al punto 6) di € 25.000 (venticinquemilaeuro/00), detrarrà l'importo Parte_1 corrispondente alla rata del mutuo di competenza del sig. dal mese di novembre 2025 sino al Pt_2 trasferimento dell'immobile coniugale con le condizioni, modalità ed i tempi concordati ed alla contestuale estinzione del mutuo da parte della moglie come concordata al precedente punto 6).
Chiaramente se il sig. non dovesse trasferire l'immobile nei termini e con la modalità concordate alla Pt_2 NO , quest'ultima avrà diritto di recuperare l'importo corrispondente alla rata del mutuo di Parte_1 competenza del sig. anticipato dalla stessa, e quest'ultimo dovrà riprendere a pagare la propria rata Pt_2 del mutuo dalla data di scadenza del termine per il trasferimento dell'immobile.
Le parti concordano già che la NO , dall'importo concordato al punto 6) di € 25.000 Parte_1
(venticinquemilaeuro/00), scalerà altresì l'importo di € 271,45 a titolo di spese condominiali arretrate
2024/2025, precisamente dal 1.10.24 al 26.7.25, di competenza del sig. Pt_2
Chiaramente se il sig. non dovesse trasferire l'immobile nei termini e con la modalità concordate alla Pt_2 NO , quest'ultima avrà diritto di recuperare il suddetto importo delle spese condominiali. Parte_1
I coniugi danno atto che il sig. su accordo delle parti, ha prelevato dalla casa coniugale i beni indicati Pt_2 nell'elenco allegato (doc.8).
8) CONTO COINTESTATO
I coniugi si impegnano a non utilizzare il conto comune presso n. 3645747 per spese personali sino a CP_1 quando tale conto non verrà chiuso in seguito al trasferimento dell'immobile coniugale ed alla contestuale estinzione del mutuo da parte della NO . Parte_1
9) FORMULA DI CHIUSURA
Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di nulla avere più a recriminare l'una avverso l'altra, nonché di aver definito ogni questione fino alla data odierna e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra se non quanto previsto in tema di trasferimento dell'immobile coniugale, del mantenimento dei figli e spese straordinarie degli stessi. 10) RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE
Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.»
PER IL DIVORZIO:
«11) AFFIDO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI
Affido condiviso dei figli minori ed Andrea ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli Per_1 stessi presso la madre;
12) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in RO NO via Emilia Romagna 5 viene assegnata alla NO . Parte_1
13) FREQUENTEZIONI PATERNE
Il sig. a partire dal 9.8.25, vedrà e terrà con sé i figli con le seguenti modalità: a fine settimana alternati Pt_2 dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 20.00; nella settimana che termina con il weekend di competenza paterna, il martedì con pernotto fino al mercoledì mattina;
nella settimana che termina con il weekend di competenza materno, dal martedì con pernotto fino al giovedì mattina. Il sig. arantirà che Pt_2
i figli continuino a frequentare tutte le loro attività extrascolastiche, corso di catechismo e logopedia compresi, anche nei giorni di permanenza presso lo stesso.
Fino al 9.8.25, il sig. per esigenze organizzative, terrà con sé i figli nei giorni sopra concordati solo Pt_2 per cena senza pernotto o in altra diversa modalità che dovrà essere concordata tra i coniugi.
Vacanze: I figli trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze Natalizie, alternando di anno in anno la metà comprendente Natale con quella comprendente il Capodanno e metà delle vacanze Pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Ponti e festività alternati.
Durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane non consecutive, da concordare entro il 15.03 di ogni anno, ed una settimana con i nonni materni. Solo nell'ipotesi in cui la NO
partecipi alla vacanza dei minori con i nonni materni, il sig. potrà tenere con sé i figli per Parte_1 Pt_2 il proprio periodo di vacanza concordato per 10 giorni consecutivi, per un totale di vacanze paterne di due settimane e mezzo.
In caso di malattia dei minori, quest'ultimi verranno affidati alle cure materne, con la conseguenza che, in caso di malattia dei figli, il sig. nei propri giorni di visita, potrà vedere i bambini presso la casa Pt_2 materna.
14) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il sig. verserà alla NO , a partire dal mese di agosto 2025, a titolo di mantenimento dei Pt_2 Parte_1 figli entro il giorno 12 di ogni mese l'importo di € 250 mensili per ciascun figlio (€ 500 mensili per entrambi i figli), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
La NO sosterrà integralmente le spese delle rette scolastiche dei figli fino al termine del ciclo Parte_1 delle elementari, mentre le restanti spese scolastiche saranno ripartite al 50% tra i genitori. Salvo richiesta congiunta, il tempo prolungato a scuola verrà sostenuto dal genitore che ne farà richiesta per le proprie esigenze. Le restanti spese straordinarie dei figli saranno ripartite al 50% ciascuno secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia.
L'assegno unico erogato dall'Inps verrà percepito integralmente dalla NO . Parte_1
15) CONTO COINTESTATO
I coniugi si impegnano a non utilizzare il conto comune presso n. 3645747 per spese personali sino a CP_1 quando tale conto non verrà chiuso in seguito al trasferimento dell'immobile coniugale ed alla contestuale estinzione del mutuo da parte della NO . Parte_1
16) FORMULA DI CHIUSURA
Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di nulla avere più a recriminare l'una avverso l'altra, nonché di aver definito ogni questione fino alla data odierna e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra se non quanto previsto in tema di trasferimento dell'immobile coniugale, del mantenimento dei figli e spese straordinarie degli stessi.
17) SE GA
Le spese legali dell'intero giudizio (divorzio e separazione) restano compensate tra le parti
18) ACQUIESCENZA E RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE
Le Parti dichiarano sin d'ora di fare acquiescenza sia alla sentenza di separazione dei coniugi sia alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 2.6.2017 presso la
Chiesa di San Nicola di RO NO (BS), che saranno emesse dal Tribunale di Brescia in conformità alle condizioni tutte qui convenute, e di non proporre dunque nei confronti di entrambe le decisioni alcuna impugnazione.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/06/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di RO NO (BS) (anno 2017, parte II, serie A, n. 13).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 16/12/2025
Il Presidente est.
AN TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16197/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , con gli avv.ti RAMIREZ ANNAMARIA e DUSI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Brescia Via Solferino n. 51
e
(c.f. ), con l'avv. BATTISTA PEDERSOLI, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia Via Sostegno n. 6
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 23.10.2025 e 24.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
«1) SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Vita separata con obbligo di reciproco rispetto.
2) AFFIDO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI
Affido condiviso dei figli minori ed Andrea ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli Per_1 stessi presso la madre;
3) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in RO NO via Emilia Romagna 5, in attesa del trasferimento immobiliare di cui al successivo punto 6), viene assegnata, unitamente agli arredi – ad eccezione di quanto previsto al punto
7) - alla NO che la abiterà con i figli. L'immobile coniugale è già infatti stato rilasciato, in Parte_1 pieno accordo tra le parti, dal sig. Pt_2 4) FREQUENTAZIONI PATERNE
Il sig. a partire dal 9.8.25, vedrà e terrà con sé i figli con le seguenti modalità: a fine settimana alternati Pt_2 dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 20.00; nella settimana che termina con il weekend di competenza paterna, il martedì con pernotto fino al mercoledì mattina;
nella settimana che termina con il weekend di competenza materno, dal martedì con pernotto fino al giovedì mattina. Il sig. arantirà che Pt_2
i figli continuino a frequentare tutte le loro attività extrascolastiche, corso di catechismo e logopedia compresi, anche nei giorni di permanenza presso lo stesso.
Fino al 9.8.25, il sig. per esigenze organizzative, terrà con sé i figli nei giorni sopra concordati solo Pt_2 per cena senza pernotto o in altra diversa modalità che dovrà essere concordata tra i coniugi.
Vacanze: I figli trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze Natalizie, alternando di anno in anno la metà comprendente Natale con quella comprendente il Capodanno e metà delle vacanze Pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Ponti e festività alternati.
Durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane non consecutive, da concordare entro il 15.03 di ogni anno, ed una settimana con i nonni materni. Solo nell'ipotesi in cui la NO
partecipi alla vacanza dei minori con i nonni materni, il sig. potrà tenere con sé i figli per Parte_1 Pt_2 il proprio periodo di vacanza concordato per 10 giorni consecutivi, e quindi per complessive due settimane e mezzo rispetto alle due concordate.
In caso di malattia dei minori, quest'ultimi verranno affidati alle cure materne, con la conseguenza che, in caso di malattia dei figli, il sig. nei propri giorni di visita, potrà vedere i bambini presso la casa Pt_2 materna.
5) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il sig. verserà alla NO , a partire dal mese di agosto 2025, a titolo di mantenimento dei Pt_2 Parte_1 figli entro il giorno 12 di ogni mese l'importo di € 250 mensili per ciascun figlio (€ 500 mensili per entrambi i figli), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
La NO sosterrà integralmente le spese delle rette scolastiche dei figli fino al termine del ciclo Parte_1 delle elementari, mentre le restanti spese scolastiche saranno ripartite al 50% tra i genitori. Salvo richiesta congiunta, il tempo prolungato a scuola verrà sostenuto dal genitore che ne farà richiesta per le proprie esigenze.
Le restanti spese straordinarie dei figli saranno ripartite al 50% ciascuno secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia.
L'assegno unico erogato dall'Inps verrà percepito integralmente dalla NO . Parte_1
6) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione di ogni rapporto patrimoniale inerente al matrimonio, al fine della completa risoluzione di ogni questione economica tra i coniugi e quale elemento funzionale per la risoluzione della crisi famigliare, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 L. 74/87, il signor nato a [...] il [...] e residente in [...]
RO NO (BS), Via Emilia Romagna 5, CF: , con il presente atto, si impegna CodiceFiscale_3
a vendere alla NO nata a [...] il [...] (C.F Parte_1 [...] e residente in [...], che si impegna ad acquistare, la C.F._4 propria quota del 50% della proprietà delle seguenti unità immobiliari - casa coniugale e relativo garage - con tutto l'arredo in tali immobili contenuto – ad eccezione di quanto infra previsto al punto 7) -, site in
RO NO (BS) Via Emilia Romagna 5, così individuate catastalmente nel catasto fabbricati del Comune di RO NO sezione NCT:
- foglio 13 mapp. 554 sub 11 categoria A/2 classe 4 vani 6,5 superficie catastale 144 mq, rendita 469,98
- foglio 13 mapp. 554 sub. 31 categoria c/6 classe 3 superficie catastale 40 mq rendita 55,78;
Pagamento del prezzo: le parti concordano che la NO quale corrispettivo del trasferimento in Parte_1 proprio favore del 50% di proprietà del sig. degli immobili succitati: Pt_2
- solo ed esclusivamente con la stipula del rogito notarile di compravendita, si impegna ad estinguere, grazie ad un prestito dei propri genitori, il mutuo residuo cointestato ai coniugi ed acceso con Ubi Banca in data 5.07.2017 con atto del Notaio n. rep. 87771 n. Per_2 racc. 29662
- si impegna a versare al marito, sempre contestualmente alla stipula del rogito notarile, tramite bonifico bancario possibilmente istantaneo, la somma di € 25.000
(venticinquemilaeuro/00), detratti gli importi come previsto all'ultimo capoverso del presente punto e al punto 7).
Le parti concordano che il sig. porterà in detrazione le spese inerenti l'immobile portate sino ad ora Pt_2 dallo stesso in detrazione, così come la NO continuerà a portare in detrazione le spese sino Parte_1 ad ora detratte dalla stessa.
Il predetto trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale e indispensabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, godrà delle relative agevolazioni fiscali. L'atto notarile verrà redatto da
Notaio scelto dalla NO , che ne sosterrà integralmente i costi, e stipulato entro 30 giorni dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di separazione che disporrà in conformità a tutte le condizioni qui concordate ed a condizione che, entro tale termine, sia conclusa positivamente la sanatoria dell'immobile (se non fosse concluso entro il tempo concordato per il rogito notarile, l'atto verrà redatto entro 15 giorni dalla conclusione, solo purché positiva, della procedura di sanatoria) e che la NO liberi il sig. Parte_1 dal mutuo residuo contestualmente alla stipula dell'atto notarile. Pt_2
Poiché, ai fini del perfezionamento della vendita e quindi prima della stipula dell'atto notarile di trasferimento immobiliare, si rendono necessarie delle sanatorie le parti si obbligano reciprocamente a sostenerne i costi di ogni eventuale attività necessaria per la sanatoria per il 50% ciascuno. Nell'ipotesi in cui il sig. si Pt_2 trovasse nell'impossibilità di sostenere il costo di tale eventuale sanatoria, tale onere verrà anticipato per intero dalla NO e la quota del 50%di tali oneri del sig. errà detratta dall'importo di € Parte_1 Pt_2
25.000 (venticinquemilaeuro/00) sopra pattuiti, che la NO deve versare al marito Parte_1 contestualmente alla stipula del rogito notarile. Chiaramente se il sig. non dovesse trasferire l'immobile nei termini e con la modalità concordate alla Pt_2 NO , quest'ultima avrà diritto di recuperare immediatamente dal marito la quota del 50% delle Parte_1 spese di sanatoria sostenute.
7) RILASCIO DELLA CASA CONIUGALE
Il sig. come anticipato, in accordo con la moglie, ha lasciato l'abitazione coniugale in data 26.07.2025 Pt_2
e ha già autorizzato la stessa a cambiare le serrature di casa.
Le utenze della casa coniugale, sino al 26.07.25 saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del
50%, il sig. ovrà quindi rimborsare alla moglie il 50% della bolletta dell'energia elettrica del 14.8.25 Pt_2 di € 164, e quindi di competenza del sig. er € 82, che verranno sempre detratte dall'importo di € 25.000 Pt_2 di cui sopra.
A partire da tale termine, il sig. on sosterrà più il costo delle utenze coniugali e verserà esclusivamente Pt_2 la rata del mutuo di propria competenza, sino al mese di ottobre 2025.
A partire dal mese di novembre 2025, invece, le rate del mutuo verranno anticipate per intero dalla NO
che, dall'importo concordato al punto 6) di € 25.000 (venticinquemilaeuro/00), detrarrà l'importo Parte_1 corrispondente alla rata del mutuo di competenza del sig. dal mese di novembre 2025 sino al Pt_2 trasferimento dell'immobile coniugale con le condizioni, modalità ed i tempi concordati ed alla contestuale estinzione del mutuo da parte della moglie come concordata al precedente punto 6).
Chiaramente se il sig. non dovesse trasferire l'immobile nei termini e con la modalità concordate alla Pt_2 NO , quest'ultima avrà diritto di recuperare l'importo corrispondente alla rata del mutuo di Parte_1 competenza del sig. anticipato dalla stessa, e quest'ultimo dovrà riprendere a pagare la propria rata Pt_2 del mutuo dalla data di scadenza del termine per il trasferimento dell'immobile.
Le parti concordano già che la NO , dall'importo concordato al punto 6) di € 25.000 Parte_1
(venticinquemilaeuro/00), scalerà altresì l'importo di € 271,45 a titolo di spese condominiali arretrate
2024/2025, precisamente dal 1.10.24 al 26.7.25, di competenza del sig. Pt_2
Chiaramente se il sig. non dovesse trasferire l'immobile nei termini e con la modalità concordate alla Pt_2 NO , quest'ultima avrà diritto di recuperare il suddetto importo delle spese condominiali. Parte_1
I coniugi danno atto che il sig. su accordo delle parti, ha prelevato dalla casa coniugale i beni indicati Pt_2 nell'elenco allegato (doc.8).
8) CONTO COINTESTATO
I coniugi si impegnano a non utilizzare il conto comune presso n. 3645747 per spese personali sino a CP_1 quando tale conto non verrà chiuso in seguito al trasferimento dell'immobile coniugale ed alla contestuale estinzione del mutuo da parte della NO . Parte_1
9) FORMULA DI CHIUSURA
Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di nulla avere più a recriminare l'una avverso l'altra, nonché di aver definito ogni questione fino alla data odierna e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra se non quanto previsto in tema di trasferimento dell'immobile coniugale, del mantenimento dei figli e spese straordinarie degli stessi. 10) RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE
Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.»
PER IL DIVORZIO:
«11) AFFIDO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI
Affido condiviso dei figli minori ed Andrea ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli Per_1 stessi presso la madre;
12) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in RO NO via Emilia Romagna 5 viene assegnata alla NO . Parte_1
13) FREQUENTEZIONI PATERNE
Il sig. a partire dal 9.8.25, vedrà e terrà con sé i figli con le seguenti modalità: a fine settimana alternati Pt_2 dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 20.00; nella settimana che termina con il weekend di competenza paterna, il martedì con pernotto fino al mercoledì mattina;
nella settimana che termina con il weekend di competenza materno, dal martedì con pernotto fino al giovedì mattina. Il sig. arantirà che Pt_2
i figli continuino a frequentare tutte le loro attività extrascolastiche, corso di catechismo e logopedia compresi, anche nei giorni di permanenza presso lo stesso.
Fino al 9.8.25, il sig. per esigenze organizzative, terrà con sé i figli nei giorni sopra concordati solo Pt_2 per cena senza pernotto o in altra diversa modalità che dovrà essere concordata tra i coniugi.
Vacanze: I figli trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze Natalizie, alternando di anno in anno la metà comprendente Natale con quella comprendente il Capodanno e metà delle vacanze Pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Ponti e festività alternati.
Durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane non consecutive, da concordare entro il 15.03 di ogni anno, ed una settimana con i nonni materni. Solo nell'ipotesi in cui la NO
partecipi alla vacanza dei minori con i nonni materni, il sig. potrà tenere con sé i figli per Parte_1 Pt_2 il proprio periodo di vacanza concordato per 10 giorni consecutivi, per un totale di vacanze paterne di due settimane e mezzo.
In caso di malattia dei minori, quest'ultimi verranno affidati alle cure materne, con la conseguenza che, in caso di malattia dei figli, il sig. nei propri giorni di visita, potrà vedere i bambini presso la casa Pt_2 materna.
14) MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il sig. verserà alla NO , a partire dal mese di agosto 2025, a titolo di mantenimento dei Pt_2 Parte_1 figli entro il giorno 12 di ogni mese l'importo di € 250 mensili per ciascun figlio (€ 500 mensili per entrambi i figli), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
La NO sosterrà integralmente le spese delle rette scolastiche dei figli fino al termine del ciclo Parte_1 delle elementari, mentre le restanti spese scolastiche saranno ripartite al 50% tra i genitori. Salvo richiesta congiunta, il tempo prolungato a scuola verrà sostenuto dal genitore che ne farà richiesta per le proprie esigenze. Le restanti spese straordinarie dei figli saranno ripartite al 50% ciascuno secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia.
L'assegno unico erogato dall'Inps verrà percepito integralmente dalla NO . Parte_1
15) CONTO COINTESTATO
I coniugi si impegnano a non utilizzare il conto comune presso n. 3645747 per spese personali sino a CP_1 quando tale conto non verrà chiuso in seguito al trasferimento dell'immobile coniugale ed alla contestuale estinzione del mutuo da parte della NO . Parte_1
16) FORMULA DI CHIUSURA
Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di nulla avere più a recriminare l'una avverso l'altra, nonché di aver definito ogni questione fino alla data odierna e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra se non quanto previsto in tema di trasferimento dell'immobile coniugale, del mantenimento dei figli e spese straordinarie degli stessi.
17) SE GA
Le spese legali dell'intero giudizio (divorzio e separazione) restano compensate tra le parti
18) ACQUIESCENZA E RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE
Le Parti dichiarano sin d'ora di fare acquiescenza sia alla sentenza di separazione dei coniugi sia alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 2.6.2017 presso la
Chiesa di San Nicola di RO NO (BS), che saranno emesse dal Tribunale di Brescia in conformità alle condizioni tutte qui convenute, e di non proporre dunque nei confronti di entrambe le decisioni alcuna impugnazione.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/06/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di RO NO (BS) (anno 2017, parte II, serie A, n. 13).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 16/12/2025
Il Presidente est.
AN TI