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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. GIANMICHELE MARCELLI Presidente Rel.
Dott. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dott. CESARE MARZIALI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 532 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 e promossa
DA
(C.F.: , rappresentata e difesa per procura speciale dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Di Filippo, presso il cui studio in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Via Ovidio Nasone n. 5 è elettivamente domiciliato
- APPELLANTE – appellata incidentale -
E (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 per procura speciale dall'Avv. Giovanni Calafiore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del proprio difensore Email_1
- APPELLATA – appellante incidentale -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 3/2022, pubblicata in data 5.01.2022 in materia di appalto
CONCLUSIONI: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , quale legale rappresentante dell' Parte_1 [...]
, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 73/2016 per la somma di euro 44.000,00, Parte_2 oltre interessi come da domanda e spese della procedura, emesso dal Tribunale di Fermo in data
25.01.2016 su ricorso della quale importo dovuto in forza delle fatture n. 41/B del 9.06.2015 e n. CP_1
64/B del 4.08.2015 a titolo di corrispettivo del contratto di appalto sottoscritto tra le parti per la realizzazione di una casa colonica in legno;
avanzava inoltre domanda riconvenzionale, Parte_1 con cui chiedeva la restituzione delle somme percepite dall'opposta in misura maggiore rispetto all'entità dei lavori eseguiti, per un importo pari a 12.344,54.
Con successivo atto di citazione, , nella sopraindicata qualità, conveniva in giudizio la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere il risarcimento del danno CP_1 subito in conseguenza dei vizi riscontrati sia nella realizzazione della casa colonica sia nella costruzione di altre opere, commissionate in forza di un diverso e precedente contratto stipulato tra le parti;
quantificava il risarcimento richiesto nell'importo di euro 22.247,40 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Il Tribunale di Fermo adito disponeva la riunione dei suddetti giudizi e con la sentenza in epigrafe così disponeva: rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da;
in parziale Parte_1 accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, condannava la al CP_1 pagamento, in favore della prima, della somma di euro 8.540,00 a titolo di risarcimento del danno per le infiltrazioni causate dall'errato montaggio del perlinato della scuderia e del fienile;
dichiarava la compensazione parziale tra i due crediti e disponeva la compensazione per ¼ delle spese di lite, con condanna di al rimborso del residuo a favore dell'opposta. Parte_1
impugnava la suddetta pronuncia: in via principale, previo accertamento dell'inesistenza Parte_1 del credito posto a base del decreto ingiuntivo, chiedeva la revoca e/o dichiarazione di inefficacia dello stesso;
in via principale, previo accertamento dell'indebita percezione, da parte della della CP_1 somma di euro 11.837,02 per lavori mai eseguiti, domandava la condanna della stessa alla ripetizione dell'importo, oltre rivalutazione ed interessi;
in via principale, previo accertamento dell'esistenza di vizi e difformità nelle opere realizzate, chiedeva la condanna di al risarcimento del danno per la CP_1 somma di euro 36,950,00, così come calcolata dal CTU, cui si aggiungevano gli 11.837,02 a titolo di ripetizione, per un totale di euro 48.787,02 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata, accertata l'inesistenza del credito posto a base del decreto ingiuntivo, domandava la revoca e/o la dichiarazione di inefficacia dello stesso;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'errata applicazione degli interessi di mora;
in via ancora ulteriormente subordinata, chiedeva la riforma del solo capo sulle spese nel senso della compensazione integrale delle stesse.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva CP_1 in capo a . Nel merito, domandava il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in Parte_1 fatto e in diritto;
proponeva altresì appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado in relazione alla condanna al risarcimento dei danni subiti da per i difetti delle opere, con Parte_1 conseguente riforma del capo sulle spese e condanna dell'appellante all'integrale pagamento delle stesse.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_1
per avere questa instaurato il presente giudizio di appello quale persona fisica e non, come
[...] avvenuto nella fase monitoria e nel primo grado di giudizio, in qualità di legale rappresentante dell'
[...]
. Parte_2
L'eccezione è infondata, trattandosi nel caso di specie di una ditta individuale agricola che, in quanto tale, si identifica nella persona fisica che ne è titolare e non ha, rispetto a questa, una autonoma e distinta soggettività giuridica (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1652/2005 e Cass. Civ., sent. n. 5157/1990).
Venendo quindi all'esame delle censure, l'appellante principale prospettava le doglianze di seguito indicate.
Con il primo motivo impugnava la sentenza di primo grado per non essersi questa pronunciata, né esplicitamente né implicitamente, sulla domanda di risarcimento dei danni per i vizi delle opere realizzate, proposta da nel giudizio iscritto al n. R.G. 2613/2016, in seguito riunito al giudizio di Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. 597/2016.
Il motivo è infondato, dovendosi rinvenire il titolo della condanna di al pagamento della somma CP_1 di euro 8.540,00 proprio nel risarcimento dovuto per i vizi accertati in corso di causa;
ciò è chiaro dalla lettura della motivazione della sentenza, laddove questa afferma espressamente a p. 11 e 12 che “le lamentate infiltrazioni d'acqua sussistono e sono riferibili sia ad un errato montaggio del perlinato, sia ad una grossolana sigillatura delle costruzioni sulla platea/massetto di fondazione;
si tratta oggettivamente di Co un errore effettuato da relativo al montaggio del perlinato […]. Ne consegue che debba CP_1 ritenersi tenuta a rimborsare alla attrice l'importo di euro 8.540,00, calcolato all'attualità, per fornitura e montaggio di nuovo perlinato per scuderia e fienile, demolizione e smaltimento del perlinato montato al contrario”. A nulla rileva in tal senso che nel dispositivo il giudice di prime cure abbia qualificato tale domanda come “domanda riconvenzionale”, sovrapponendola alla domanda riconvenzionale proposta dalla stessa parte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e avente ad oggetto la restituzione della maggior somma indebitamente percepita dall'opposta.
Con il secondo motivo l'appellante principale censurava l'erronea qualificazione giuridica delle fattispecie, operata dal giudice di prime cure. Quest'ultimo aveva errato in particolare laddove: aveva ritenuto che le parti avessero stipulato due contratti di appalto invece che un contratto d'opera e un contratto di appalto, con riflessi sulla valutazione delle prove;
aveva valorizzato la mancata contestazione, da parte di Parte_1
e prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo, del credito portato dalle fatture poste a base del
[...] ricorso;
ritenendo che l'allora attrice opponente avesse eccepito un controcredito in compensazione, quando invece si era limitata a contestare il credito azionato dall'opposta, aveva esaminato tale eccezione e dichiarato di non poter statuire la compensazione dei crediti, per poi disporla invece nel dispositivo.
Con il terzo motivo l'appellante principale impugnava la sentenza di primo grado in relazione all'errata valutazione delle risultanze istruttorie, alla luce delle quali doveva concludersi da un lato per la carenza di prova del credito azionato in via monitoria, dall'altro per la fondatezza della domanda di risarcimento del danno quantificato dal CTU in euro 29.000,00 oltre Iva e spese tecniche e che il giudice di primo grado aveva invece accolto per la minor somma di euro 8.540,00.
Si ritiene doversi procedere all'esame congiunto del secondo e del terzo motivo di appello principale e dell'unico motivo di appello incidentale, in quanto tutti relativi alla valutazione delle risultanze istruttorie sia ai fini della prova del credito posto a base del decreto ingiuntivo sia ai fini della dimostrazione dei vizi delle opere realizzate.
Con un unico motivo l'appellante incidentale impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui questa l'aveva condannata al pagamento della somma di euro 8.540,00 a titolo di risarcimento del danno subito da in conseguenza dell'errato montaggio del perlinato della scuderia e del fienile. Parte_1
Evidenziava la contraddittorietà della pronuncia che, in aderenza alle risultanze della CTU, aveva accertato anche l'omessa manutenzione del materiale imputabile all'attrice opponente;
sosteneva quindi la mancanza del nesso di causalità tra le infiltrazioni lamentate e la condotta di ed affermava che CP_1 in ogni caso il perlinato era stato montato al contrario in esecuzione degli accordi intercorsi tra le parti.
I motivi sono tutti infondati.
Devono esaminarsi distintamente, da un lato, la domanda diretta al pagamento del credito azionato in via monitoria e la domanda riconvenzionale volta a ottenere la restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite dall'appaltatrice, in quanto entrambe riferite all'appalto per la costruzione della casa colonica, dall'altro la domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza dei vizi contestati, in quanto riferita a entrambi i contratti stipulati tra le parti e dunque relativi alla realizzazione sia della casa colonica sia di una scuderia e di una rimessa/fienile.
Iniziando dalle prime due domande, non può dirsi raggiunta, poiché rimasta incerta, la prova del quantum delle opere realizzate sulla casa colonica dall'odierna appellata, soprattutto in considerazione del fatto che i lavori sono stati sospesi e in seguito ultimati da altri soggetti. In applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., il difetto di prova in ordine all'entità dei lavori eseguiti deve essere valutato in danno di entrambe le parti, trattandosi di fatto costitutivo sia della domanda di restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite dall'appaltatrice sia del credito portato dal decreto ingiuntivo.
Quanto a quest'ultimo, si evidenzia in particolare che non sono idonee a fornire la prova del credito azionato in via monitoria le fatture n. 41/B e n. 64/B: la fattura commerciale è un titolo sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, ma nell'eventuale e successivo giudizio di opposizione non costituisce prova del credito, che deve essere dimostrato facendo ricorso agli ordinari mezzi (cfr. ex multis Cass. Civ., sent. n. 26048/2024). Né rileva in senso contrario la circostanza che tali fatture non siano mai state contestate dall'odierna appellante nel corso dell'esecuzione del rapporto e prima della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, non avendo l'appaltatrice neppure dimostrato di averle mai comunicate alla committente.
Non sono idonee a provare l'entità delle opere eseguite le testimonianze assunte in corso di causa;
nessuno dei testi escussi è stato infatti in grado di riferire puntualmente sul quantum dei lavori svolti sulla casa colonica da prima della sospensione. CP_1
Né sono idonee a fornire la suddetta prova le due CTP depositate agli atti, ponendosi le relative risultanze insanabilmente in contrasto le une con le altre: mentre l'Ing. per parte appellata quantifica il valore Per_1 delle opere realizzate da sull'edificio in euro 128.476,49, l'Arch. er parte appellante le CP_1 CP_2 determina in euro 62.162,98. La circostanza che le due perizie siano state redatte con modalità operative differenti (la prima in via meramente documentale, la seconda anche mediante accesso ai luoghi di causa) non spiega la consistente divergenza degli esiti, soprattutto laddove si consideri che i due tecnici hanno verosimilmente sottoposto a verifica un identico stadio di avanzamento dei lavori (la perizia dell'Ing. Per_1 aveva come termine di riferimento il 17.07.2015, data in cui i lavori sono stati sospesi e analogamente l'Arch. iferiva della sospensione delle opere al momento delle indagini, specificando a p. 1 che CP_2
“alla data dell'accesso di cui alla corrente analisi […] l'abitazione è ancora in costruzione e a p. 5 che
“L'abitazione, allo stato attuale incompleta per la sospensione dei lavori”).
Assume peraltro valore indiziario della genericità e dunque del difetto di prova del credito portato dal decreto ingiuntivo, la circostanza che la somma azionata in via monitoria non è neppure pari a quella che ragionevolmente avrebbe dovuto essere la differenza tra il valore dei lavori eseguiti, quantificato dall'Ing.
quale CTP della in euro 128.476,49 euro, e l'importo delle somme pacificamente già Per_1 CP_1 corrisposte dalla committente per euro 74.000,00 euro.
Né la prova può dirsi raggiunta in base alla CTU svolta nel primo grado di giudizio che, quanto alle opere realizzate sull'edificio da destinare a casa colonica, si limita a riportare l'elenco redatto a dicembre 2015 dall'Arch. in qualità di DL, senza alcuna quantificazione del valore delle stesse. Per_2
Difettando la prova del credito azionato in via monitoria, è necessario revocare il decreto ingiuntivo opposto;
per le stesse ragioni va inoltre rigettata la domanda avanzata dall'odierna appellante, di condanna dell'appaltatrice alla ripetizione delle maggiori somme indebitamente percepite.
Venendo quindi all'esame della domanda di risarcimento del danno, deve ritenersi che parte appellante, nonostante il riferimento letterale all'azione di cui all'art. 1669 c.c. nell'atto di citazione di primo grado, che per pacifica giurisprudenza ha natura extracontrattuale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3682/2024), abbia inteso dedurre la responsabilità contrattuale dell'appellata per non avere questa eseguito a regola d'arte le opere oggetto di causa;
deve pertanto farsi applicazione del regime di ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale, identico per tutti e due i rapporti intercorsi tra le parti, i quali vanno peraltro ricondotti entrambi alla figura dell'appalto (decisiva in tal senso l'espressa qualificazione in termini di appalto del contratto relativo alla costruzione della casa colonica, così come operata nella scrittura privata dell'1.10.2014 che ne prova la stipula, la quale depone nel senso della riconduzione al tipo contrattuale dell'appalto anche dell'altro contratto concluso tra le parti, avente ad oggetto la costruzione della scuderia e della rimessa con annesso fienile).
Tanto precisato, si ritiene di dover condividere le risultanze della CTU espletata nel giudizio di prime cure, in quanto ben motivate e argomentate, per ciò che concerne la causa delle infiltrazioni d'acqua nella scuderia e nella rimessa/fienile, che il tecnico incaricato ha individuato sia nell'errato montaggio del perlinato sia nella non corretta sigillatura delle costruzioni sulla platea di fondazione, ovvero nell'edificazione delle strutture direttamente sul massetto, senza un cordolo perimetrale, sia nella realizzazione del massetto senza una pendenza adeguata (cfr. CTU, p. 6 e 7).
Deve riconoscersi la responsabilità dell'appaltatrice per il montaggio del perlinato al contrario, non avendo questa provato di aver agito quale nudus minister e di aver dato dunque meramente attuazione alle disposizioni impartite dalla committenza (cfr. Cass. Civ., ord. n. 17819/2021); la stessa riferisce di avere montato il perlinato in esecuzione degli accordi intercorsi tra le parti, ma richiamandosi al perlinato della casa colonica e non a quello della scuderia e della rimessa/fienile a cui fanno riferimento invece il CTU e la
CTP di parte appellante, Arch. e in relazione al quale il suddetto vizio è stato riscontrato. CP_2 Si esclude invece la responsabilità di per la scarsa pendenza della pavimentazione in cemento e CP_1 la mancata realizzazione del cordolo perimetrale, in quanto vizi neppure astrattamente riconducibili alla condotta dell'appaltatrice e in ogni caso estranei all'oggetto del contratto concluso tra le parti: parte appellante non ha assolto l'onere probatorio in capo alla stessa gravante quanto all'oggetto del primo appalto, non avendo dimostrato che le suddette opere rientrassero tra quelle commissionate alla CP_1
Inoltre, il CTU riconduce la mancata previsione di un cordolo perimetrale ad un errore nella fase di
[...] progettazione, escludendo l'imputabilità dello stesso a carico dell'appaltatrice (cfr. CTU p. 7).
Quanto invece al difetto di manutenzione del perlinato accertato dal tecnico incaricato e imputabile alla committente, si ritiene che lo stesso integri un mero fattore concausale non interruttivo e anzi meramente addizionale rispetto al difetto originario consistito nella non corretta installazione delle travi.
Deve escludersi la responsabilità della in relazione anche agli ulteriori vizi riscontrati dal CTU: la CP_1 necessità di montare cordoli e/o canalette, nonché pluviali in rame, il mancato trattamento del perlinato, la mancanza di finitura lavabile sulle pareti interne, le serrature dei box inadeguate. Anche con riguardo a tali opere, infatti, parte appellante non ha provato che costituissero oggetto del primo contratto concluso con l'appaltatrice, relativo sia alla scuderia che alla rimessa/fienile, pertanto nessuna responsabilità può essere ravvisata a carico della per tali vizi. Quanto invece alle porte scorrevoli difettose, il CTU ha CP_1 ritenuto che fosse sufficiente a risolvere il relativo difetto la manutenzione ordinaria a carico della committente.
Quanto infine alla casa colonica, in adesione alle risultanze della CTU sul punto e in relazione a quanto sopra già affermato circa l'impossibilità di stabilire quante e quali opere sono state eseguite dalla CP_1
stante anche l'intervento successivo di altri soggetti sui vizi contestati e quindi ora non più
[...] riscontrabili, si ritiene di escludere ogni responsabilità di quest'ultima.
In relazione a quanto sopra affermato, va pertanto disposta la condanna di al pagamento della CP_1 somma di 8.540,00 oltre rivalutazione e interessi dalla domanda sino al soddisfo, quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale per l'errato montaggio del perlinato della scuderia e della rimessa/fienile, così come calcolata nel computo metrico allegato alla CTU (comprensiva, oltre che della fornitura e posa in opera del tavolato, anche della demolizione, dell'accatastamento e dello smaltimento del perlinato da sostituire).
Con il quarto motivo l'appellante principale lamentava l'errata applicazione, già in sede di decreto ingiuntivo, degli interessi di mora previsti per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali.
Il motivo è assorbito.
Per quanto sopra esposto, ogni ulteriore questione assorbita, la Corte di Appello accoglie l'appello, con riforma della sentenza di primo grado.
Si ritiene doversi disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, stante la soccombenza reciproca delle parti, avuto riguardo all'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti della quest'ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, ed avverso la CP_1 sentenza in epigrafe, così provvede: - accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata pronuncia
- revoca il decreto ingiuntivo n. 73/2016 emesso dal Tribunale di Fermo in data 25.01.2016;
- condanna l'appellata al pagamento, nei confronti dell'appellante, della somma di euro 8.540,00 oltre rivalutazione e interessi dalla domanda sino al soddisfo a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Ancona, così deciso li 18.03.2025
Il Presidente Est.
Dott. Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. GIANMICHELE MARCELLI Presidente Rel.
Dott. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dott. CESARE MARZIALI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 532 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 e promossa
DA
(C.F.: , rappresentata e difesa per procura speciale dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Di Filippo, presso il cui studio in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Via Ovidio Nasone n. 5 è elettivamente domiciliato
- APPELLANTE – appellata incidentale -
E (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 per procura speciale dall'Avv. Giovanni Calafiore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del proprio difensore Email_1
- APPELLATA – appellante incidentale -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 3/2022, pubblicata in data 5.01.2022 in materia di appalto
CONCLUSIONI: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , quale legale rappresentante dell' Parte_1 [...]
, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 73/2016 per la somma di euro 44.000,00, Parte_2 oltre interessi come da domanda e spese della procedura, emesso dal Tribunale di Fermo in data
25.01.2016 su ricorso della quale importo dovuto in forza delle fatture n. 41/B del 9.06.2015 e n. CP_1
64/B del 4.08.2015 a titolo di corrispettivo del contratto di appalto sottoscritto tra le parti per la realizzazione di una casa colonica in legno;
avanzava inoltre domanda riconvenzionale, Parte_1 con cui chiedeva la restituzione delle somme percepite dall'opposta in misura maggiore rispetto all'entità dei lavori eseguiti, per un importo pari a 12.344,54.
Con successivo atto di citazione, , nella sopraindicata qualità, conveniva in giudizio la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere il risarcimento del danno CP_1 subito in conseguenza dei vizi riscontrati sia nella realizzazione della casa colonica sia nella costruzione di altre opere, commissionate in forza di un diverso e precedente contratto stipulato tra le parti;
quantificava il risarcimento richiesto nell'importo di euro 22.247,40 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Il Tribunale di Fermo adito disponeva la riunione dei suddetti giudizi e con la sentenza in epigrafe così disponeva: rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da;
in parziale Parte_1 accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, condannava la al CP_1 pagamento, in favore della prima, della somma di euro 8.540,00 a titolo di risarcimento del danno per le infiltrazioni causate dall'errato montaggio del perlinato della scuderia e del fienile;
dichiarava la compensazione parziale tra i due crediti e disponeva la compensazione per ¼ delle spese di lite, con condanna di al rimborso del residuo a favore dell'opposta. Parte_1
impugnava la suddetta pronuncia: in via principale, previo accertamento dell'inesistenza Parte_1 del credito posto a base del decreto ingiuntivo, chiedeva la revoca e/o dichiarazione di inefficacia dello stesso;
in via principale, previo accertamento dell'indebita percezione, da parte della della CP_1 somma di euro 11.837,02 per lavori mai eseguiti, domandava la condanna della stessa alla ripetizione dell'importo, oltre rivalutazione ed interessi;
in via principale, previo accertamento dell'esistenza di vizi e difformità nelle opere realizzate, chiedeva la condanna di al risarcimento del danno per la CP_1 somma di euro 36,950,00, così come calcolata dal CTU, cui si aggiungevano gli 11.837,02 a titolo di ripetizione, per un totale di euro 48.787,02 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in via subordinata, accertata l'inesistenza del credito posto a base del decreto ingiuntivo, domandava la revoca e/o la dichiarazione di inefficacia dello stesso;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'errata applicazione degli interessi di mora;
in via ancora ulteriormente subordinata, chiedeva la riforma del solo capo sulle spese nel senso della compensazione integrale delle stesse.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva CP_1 in capo a . Nel merito, domandava il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in Parte_1 fatto e in diritto;
proponeva altresì appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado in relazione alla condanna al risarcimento dei danni subiti da per i difetti delle opere, con Parte_1 conseguente riforma del capo sulle spese e condanna dell'appellante all'integrale pagamento delle stesse.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_1
per avere questa instaurato il presente giudizio di appello quale persona fisica e non, come
[...] avvenuto nella fase monitoria e nel primo grado di giudizio, in qualità di legale rappresentante dell'
[...]
. Parte_2
L'eccezione è infondata, trattandosi nel caso di specie di una ditta individuale agricola che, in quanto tale, si identifica nella persona fisica che ne è titolare e non ha, rispetto a questa, una autonoma e distinta soggettività giuridica (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1652/2005 e Cass. Civ., sent. n. 5157/1990).
Venendo quindi all'esame delle censure, l'appellante principale prospettava le doglianze di seguito indicate.
Con il primo motivo impugnava la sentenza di primo grado per non essersi questa pronunciata, né esplicitamente né implicitamente, sulla domanda di risarcimento dei danni per i vizi delle opere realizzate, proposta da nel giudizio iscritto al n. R.G. 2613/2016, in seguito riunito al giudizio di Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. 597/2016.
Il motivo è infondato, dovendosi rinvenire il titolo della condanna di al pagamento della somma CP_1 di euro 8.540,00 proprio nel risarcimento dovuto per i vizi accertati in corso di causa;
ciò è chiaro dalla lettura della motivazione della sentenza, laddove questa afferma espressamente a p. 11 e 12 che “le lamentate infiltrazioni d'acqua sussistono e sono riferibili sia ad un errato montaggio del perlinato, sia ad una grossolana sigillatura delle costruzioni sulla platea/massetto di fondazione;
si tratta oggettivamente di Co un errore effettuato da relativo al montaggio del perlinato […]. Ne consegue che debba CP_1 ritenersi tenuta a rimborsare alla attrice l'importo di euro 8.540,00, calcolato all'attualità, per fornitura e montaggio di nuovo perlinato per scuderia e fienile, demolizione e smaltimento del perlinato montato al contrario”. A nulla rileva in tal senso che nel dispositivo il giudice di prime cure abbia qualificato tale domanda come “domanda riconvenzionale”, sovrapponendola alla domanda riconvenzionale proposta dalla stessa parte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e avente ad oggetto la restituzione della maggior somma indebitamente percepita dall'opposta.
Con il secondo motivo l'appellante principale censurava l'erronea qualificazione giuridica delle fattispecie, operata dal giudice di prime cure. Quest'ultimo aveva errato in particolare laddove: aveva ritenuto che le parti avessero stipulato due contratti di appalto invece che un contratto d'opera e un contratto di appalto, con riflessi sulla valutazione delle prove;
aveva valorizzato la mancata contestazione, da parte di Parte_1
e prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo, del credito portato dalle fatture poste a base del
[...] ricorso;
ritenendo che l'allora attrice opponente avesse eccepito un controcredito in compensazione, quando invece si era limitata a contestare il credito azionato dall'opposta, aveva esaminato tale eccezione e dichiarato di non poter statuire la compensazione dei crediti, per poi disporla invece nel dispositivo.
Con il terzo motivo l'appellante principale impugnava la sentenza di primo grado in relazione all'errata valutazione delle risultanze istruttorie, alla luce delle quali doveva concludersi da un lato per la carenza di prova del credito azionato in via monitoria, dall'altro per la fondatezza della domanda di risarcimento del danno quantificato dal CTU in euro 29.000,00 oltre Iva e spese tecniche e che il giudice di primo grado aveva invece accolto per la minor somma di euro 8.540,00.
Si ritiene doversi procedere all'esame congiunto del secondo e del terzo motivo di appello principale e dell'unico motivo di appello incidentale, in quanto tutti relativi alla valutazione delle risultanze istruttorie sia ai fini della prova del credito posto a base del decreto ingiuntivo sia ai fini della dimostrazione dei vizi delle opere realizzate.
Con un unico motivo l'appellante incidentale impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui questa l'aveva condannata al pagamento della somma di euro 8.540,00 a titolo di risarcimento del danno subito da in conseguenza dell'errato montaggio del perlinato della scuderia e del fienile. Parte_1
Evidenziava la contraddittorietà della pronuncia che, in aderenza alle risultanze della CTU, aveva accertato anche l'omessa manutenzione del materiale imputabile all'attrice opponente;
sosteneva quindi la mancanza del nesso di causalità tra le infiltrazioni lamentate e la condotta di ed affermava che CP_1 in ogni caso il perlinato era stato montato al contrario in esecuzione degli accordi intercorsi tra le parti.
I motivi sono tutti infondati.
Devono esaminarsi distintamente, da un lato, la domanda diretta al pagamento del credito azionato in via monitoria e la domanda riconvenzionale volta a ottenere la restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite dall'appaltatrice, in quanto entrambe riferite all'appalto per la costruzione della casa colonica, dall'altro la domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza dei vizi contestati, in quanto riferita a entrambi i contratti stipulati tra le parti e dunque relativi alla realizzazione sia della casa colonica sia di una scuderia e di una rimessa/fienile.
Iniziando dalle prime due domande, non può dirsi raggiunta, poiché rimasta incerta, la prova del quantum delle opere realizzate sulla casa colonica dall'odierna appellata, soprattutto in considerazione del fatto che i lavori sono stati sospesi e in seguito ultimati da altri soggetti. In applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., il difetto di prova in ordine all'entità dei lavori eseguiti deve essere valutato in danno di entrambe le parti, trattandosi di fatto costitutivo sia della domanda di restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite dall'appaltatrice sia del credito portato dal decreto ingiuntivo.
Quanto a quest'ultimo, si evidenzia in particolare che non sono idonee a fornire la prova del credito azionato in via monitoria le fatture n. 41/B e n. 64/B: la fattura commerciale è un titolo sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, ma nell'eventuale e successivo giudizio di opposizione non costituisce prova del credito, che deve essere dimostrato facendo ricorso agli ordinari mezzi (cfr. ex multis Cass. Civ., sent. n. 26048/2024). Né rileva in senso contrario la circostanza che tali fatture non siano mai state contestate dall'odierna appellante nel corso dell'esecuzione del rapporto e prima della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, non avendo l'appaltatrice neppure dimostrato di averle mai comunicate alla committente.
Non sono idonee a provare l'entità delle opere eseguite le testimonianze assunte in corso di causa;
nessuno dei testi escussi è stato infatti in grado di riferire puntualmente sul quantum dei lavori svolti sulla casa colonica da prima della sospensione. CP_1
Né sono idonee a fornire la suddetta prova le due CTP depositate agli atti, ponendosi le relative risultanze insanabilmente in contrasto le une con le altre: mentre l'Ing. per parte appellata quantifica il valore Per_1 delle opere realizzate da sull'edificio in euro 128.476,49, l'Arch. er parte appellante le CP_1 CP_2 determina in euro 62.162,98. La circostanza che le due perizie siano state redatte con modalità operative differenti (la prima in via meramente documentale, la seconda anche mediante accesso ai luoghi di causa) non spiega la consistente divergenza degli esiti, soprattutto laddove si consideri che i due tecnici hanno verosimilmente sottoposto a verifica un identico stadio di avanzamento dei lavori (la perizia dell'Ing. Per_1 aveva come termine di riferimento il 17.07.2015, data in cui i lavori sono stati sospesi e analogamente l'Arch. iferiva della sospensione delle opere al momento delle indagini, specificando a p. 1 che CP_2
“alla data dell'accesso di cui alla corrente analisi […] l'abitazione è ancora in costruzione e a p. 5 che
“L'abitazione, allo stato attuale incompleta per la sospensione dei lavori”).
Assume peraltro valore indiziario della genericità e dunque del difetto di prova del credito portato dal decreto ingiuntivo, la circostanza che la somma azionata in via monitoria non è neppure pari a quella che ragionevolmente avrebbe dovuto essere la differenza tra il valore dei lavori eseguiti, quantificato dall'Ing.
quale CTP della in euro 128.476,49 euro, e l'importo delle somme pacificamente già Per_1 CP_1 corrisposte dalla committente per euro 74.000,00 euro.
Né la prova può dirsi raggiunta in base alla CTU svolta nel primo grado di giudizio che, quanto alle opere realizzate sull'edificio da destinare a casa colonica, si limita a riportare l'elenco redatto a dicembre 2015 dall'Arch. in qualità di DL, senza alcuna quantificazione del valore delle stesse. Per_2
Difettando la prova del credito azionato in via monitoria, è necessario revocare il decreto ingiuntivo opposto;
per le stesse ragioni va inoltre rigettata la domanda avanzata dall'odierna appellante, di condanna dell'appaltatrice alla ripetizione delle maggiori somme indebitamente percepite.
Venendo quindi all'esame della domanda di risarcimento del danno, deve ritenersi che parte appellante, nonostante il riferimento letterale all'azione di cui all'art. 1669 c.c. nell'atto di citazione di primo grado, che per pacifica giurisprudenza ha natura extracontrattuale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3682/2024), abbia inteso dedurre la responsabilità contrattuale dell'appellata per non avere questa eseguito a regola d'arte le opere oggetto di causa;
deve pertanto farsi applicazione del regime di ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale, identico per tutti e due i rapporti intercorsi tra le parti, i quali vanno peraltro ricondotti entrambi alla figura dell'appalto (decisiva in tal senso l'espressa qualificazione in termini di appalto del contratto relativo alla costruzione della casa colonica, così come operata nella scrittura privata dell'1.10.2014 che ne prova la stipula, la quale depone nel senso della riconduzione al tipo contrattuale dell'appalto anche dell'altro contratto concluso tra le parti, avente ad oggetto la costruzione della scuderia e della rimessa con annesso fienile).
Tanto precisato, si ritiene di dover condividere le risultanze della CTU espletata nel giudizio di prime cure, in quanto ben motivate e argomentate, per ciò che concerne la causa delle infiltrazioni d'acqua nella scuderia e nella rimessa/fienile, che il tecnico incaricato ha individuato sia nell'errato montaggio del perlinato sia nella non corretta sigillatura delle costruzioni sulla platea di fondazione, ovvero nell'edificazione delle strutture direttamente sul massetto, senza un cordolo perimetrale, sia nella realizzazione del massetto senza una pendenza adeguata (cfr. CTU, p. 6 e 7).
Deve riconoscersi la responsabilità dell'appaltatrice per il montaggio del perlinato al contrario, non avendo questa provato di aver agito quale nudus minister e di aver dato dunque meramente attuazione alle disposizioni impartite dalla committenza (cfr. Cass. Civ., ord. n. 17819/2021); la stessa riferisce di avere montato il perlinato in esecuzione degli accordi intercorsi tra le parti, ma richiamandosi al perlinato della casa colonica e non a quello della scuderia e della rimessa/fienile a cui fanno riferimento invece il CTU e la
CTP di parte appellante, Arch. e in relazione al quale il suddetto vizio è stato riscontrato. CP_2 Si esclude invece la responsabilità di per la scarsa pendenza della pavimentazione in cemento e CP_1 la mancata realizzazione del cordolo perimetrale, in quanto vizi neppure astrattamente riconducibili alla condotta dell'appaltatrice e in ogni caso estranei all'oggetto del contratto concluso tra le parti: parte appellante non ha assolto l'onere probatorio in capo alla stessa gravante quanto all'oggetto del primo appalto, non avendo dimostrato che le suddette opere rientrassero tra quelle commissionate alla CP_1
Inoltre, il CTU riconduce la mancata previsione di un cordolo perimetrale ad un errore nella fase di
[...] progettazione, escludendo l'imputabilità dello stesso a carico dell'appaltatrice (cfr. CTU p. 7).
Quanto invece al difetto di manutenzione del perlinato accertato dal tecnico incaricato e imputabile alla committente, si ritiene che lo stesso integri un mero fattore concausale non interruttivo e anzi meramente addizionale rispetto al difetto originario consistito nella non corretta installazione delle travi.
Deve escludersi la responsabilità della in relazione anche agli ulteriori vizi riscontrati dal CTU: la CP_1 necessità di montare cordoli e/o canalette, nonché pluviali in rame, il mancato trattamento del perlinato, la mancanza di finitura lavabile sulle pareti interne, le serrature dei box inadeguate. Anche con riguardo a tali opere, infatti, parte appellante non ha provato che costituissero oggetto del primo contratto concluso con l'appaltatrice, relativo sia alla scuderia che alla rimessa/fienile, pertanto nessuna responsabilità può essere ravvisata a carico della per tali vizi. Quanto invece alle porte scorrevoli difettose, il CTU ha CP_1 ritenuto che fosse sufficiente a risolvere il relativo difetto la manutenzione ordinaria a carico della committente.
Quanto infine alla casa colonica, in adesione alle risultanze della CTU sul punto e in relazione a quanto sopra già affermato circa l'impossibilità di stabilire quante e quali opere sono state eseguite dalla CP_1
stante anche l'intervento successivo di altri soggetti sui vizi contestati e quindi ora non più
[...] riscontrabili, si ritiene di escludere ogni responsabilità di quest'ultima.
In relazione a quanto sopra affermato, va pertanto disposta la condanna di al pagamento della CP_1 somma di 8.540,00 oltre rivalutazione e interessi dalla domanda sino al soddisfo, quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale per l'errato montaggio del perlinato della scuderia e della rimessa/fienile, così come calcolata nel computo metrico allegato alla CTU (comprensiva, oltre che della fornitura e posa in opera del tavolato, anche della demolizione, dell'accatastamento e dello smaltimento del perlinato da sostituire).
Con il quarto motivo l'appellante principale lamentava l'errata applicazione, già in sede di decreto ingiuntivo, degli interessi di mora previsti per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali.
Il motivo è assorbito.
Per quanto sopra esposto, ogni ulteriore questione assorbita, la Corte di Appello accoglie l'appello, con riforma della sentenza di primo grado.
Si ritiene doversi disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, stante la soccombenza reciproca delle parti, avuto riguardo all'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti della quest'ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, ed avverso la CP_1 sentenza in epigrafe, così provvede: - accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata pronuncia
- revoca il decreto ingiuntivo n. 73/2016 emesso dal Tribunale di Fermo in data 25.01.2016;
- condanna l'appellata al pagamento, nei confronti dell'appellante, della somma di euro 8.540,00 oltre rivalutazione e interessi dalla domanda sino al soddisfo a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Ancona, così deciso li 18.03.2025
Il Presidente Est.
Dott. Gianmichele Marcelli