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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/07/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 96/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Lanni Pier Paolo Giudice dott. Pagliuca Luigi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di: con sede in Villafranca di Verona (VR), Corso V. Emanuele II n. 34, Cod. Parte_1
Fisc. / P.Iva: . P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato da con cui lo stesso ha domandato l'apertura Parte_2 della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1 rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 C.C.I. a mezzo pec e che la società resistente non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente, il quale agisce sulla base di un credito di €
€. 2.514,79, oltre accessori, portato da decreto ingiuntivo;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sebbene la società sia stata cancellata dal registro delle imprese, non è ancora decorso un anno dalla pubblicazione della cancellazione (avvenuta il 24 ottobre 2024);
pagina 1 di 3 - esercitava un'attività commerciale (attività di facchinaggio e movimento merci, Parte_1 etc.), come da visura camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risultato comprovato in maniera adeguata e sufficiente: i) dal mancato pagamento del credito vantato dal ricorrente;
ii) dall'esito infruttuoso dei tentativi compiuti dallo stesso al fine di ottenerne il soddisfacimento in via coattiva;
iii) dal mancato deposito dei bilanci d'esercizio a partire dall'anno 2023; iv) dalla presenza di debiti iscritti a ruolo per un importo ingente (circa 357 mila euro);
- i debiti risultanti dalle informazioni trasmesse da Agenzia delle Entrate Riscossione consentono di ritenere superata la soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., e dal bilancio '22 risultano valori dell'attivo e dei ricavi, nonché un indebitamento, superiori ai limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.;
- non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell'attività di impresa
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Parte_1
Villafranca di Verona (VR), Corso V. Emanuele II n. 34, Cod. Fisc. / P.Iva: . P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatore l'avv. Otto Rigoli, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 17 novembre 2025, h. 12.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di pagina 2 di 3 insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 4 luglio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Lanni Pier Paolo Giudice dott. Pagliuca Luigi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di: con sede in Villafranca di Verona (VR), Corso V. Emanuele II n. 34, Cod. Parte_1
Fisc. / P.Iva: . P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato da con cui lo stesso ha domandato l'apertura Parte_2 della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1 rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 C.C.I. a mezzo pec e che la società resistente non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente, il quale agisce sulla base di un credito di €
€. 2.514,79, oltre accessori, portato da decreto ingiuntivo;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sebbene la società sia stata cancellata dal registro delle imprese, non è ancora decorso un anno dalla pubblicazione della cancellazione (avvenuta il 24 ottobre 2024);
pagina 1 di 3 - esercitava un'attività commerciale (attività di facchinaggio e movimento merci, Parte_1 etc.), come da visura camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risultato comprovato in maniera adeguata e sufficiente: i) dal mancato pagamento del credito vantato dal ricorrente;
ii) dall'esito infruttuoso dei tentativi compiuti dallo stesso al fine di ottenerne il soddisfacimento in via coattiva;
iii) dal mancato deposito dei bilanci d'esercizio a partire dall'anno 2023; iv) dalla presenza di debiti iscritti a ruolo per un importo ingente (circa 357 mila euro);
- i debiti risultanti dalle informazioni trasmesse da Agenzia delle Entrate Riscossione consentono di ritenere superata la soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., e dal bilancio '22 risultano valori dell'attivo e dei ricavi, nonché un indebitamento, superiori ai limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.;
- non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell'attività di impresa
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Parte_1
Villafranca di Verona (VR), Corso V. Emanuele II n. 34, Cod. Fisc. / P.Iva: . P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatore l'avv. Otto Rigoli, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 17 novembre 2025, h. 12.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di pagina 2 di 3 insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 4 luglio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
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