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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 14/11/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI Urbino
SENTENZA
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott. Sabrina Carbini :Presidente rel.
Dott. Egidio De Leone : Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa : Giudice
Nella causa R.G. 350 /2025
Promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. BONOMI LUCREZIA Parte_1
ricorrente
Nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. GOSTOLI ROSELLA CP_1
1 resistente
E
Pubblico Ministero nella persona del Procuratore
INTERVENUT
O
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni: come da verbale dell'11.11.25
E del P.M. come da nota in atti
MOTIVAZIONE
Il ricorrente con ricorso per divorzio deduceva di avere contratto matrimonio concordatario con , in data 08/12/2007 a Urbino, trascritto nei Registri CP_2
dello stato civile del predetto Comune, anno 2007, atto n. 36, parte II serie A uff.1;dall'unione coniugale era nata la figlia a Urbino (PU) il 24.08.2010 (C. Per_1
Fisc: ). Chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili a C.F._1
determinate condizioni.
Si costituiva contestando gli assunti e articolando diverse conclusioni. CP_1
All'udienza dell'11.11.25 il Giudice rel., dopo avere ascoltato le parti, tentava di reperire un accordo e indicava gli estremi dello stesso a fini conciliativi.
Le parti aderivano alla proposta del giudice sulle condizioni.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 23.11.21 e che tra
2 essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutate le condizioni concordate dalle parti in udienza stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle condizioni divenute congiunte.
La domanda di divorzio può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione, alle condizioni pattuite in udienza tra i coniugi, non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Il PM non ha mosso rilievi.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/70
DI
CHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio , tra le parti del presente giudizio
, in data 08/12/2007 a Urbino, e nato a [...] CP_2 Parte_1
l'11/04/1973 ( C. Fisc: C.F._2
PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate: “ esclusione dell'assegno divorzile;
aumento del contributo a 350 € rivalutabili istat da versare entro il 15 del mese, con la divisione del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del distretto;
assegno unico alla signora con diritto di conguaglio qualora non sia stato dato in passato il 50
% (previa verifica all'inps); rata mutuo a metà; nessuna sanzione per l'eventuale ostruzionismo;
per il futuro cambiare il diritto di visita paterno con slittamento alla fine dei compiti (19.30 fino alle 21.30/22 circa). esclusa l'audizione della minore in quanto non è in discussione la collocazione della stessa.
Impegno per entrambi i genitori a far studiare la minore per evitarle insufficienze.
Spese di lite compensate.
Le parti concordano sull'accordo che decorrerà da dicembre 2025”.
3 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Urbino predetto per le prescritte annotazioni di legge nel registro anno 2007, atto n. 36, parte II serie
A uff.1.
Spese di lite compensate.
Urbino, li 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. ssa Sabrina Carbini
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