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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 13376/2023 R.G.
PROMOSSO DA
nata in [...] il [...] (con l'avv. Inzerillo Valeria); Parte_1
CONTRO
, nato a [...] il [...]; CP
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso).
Conclusioni: vedi ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del 29/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, premesso che dalla Parte_1 relazione affettiva con è nata la figlia (nata a [...] CP Persona_1
il 10/02/2012) e rilevato che con decreto del Tribunale di Palermo del 03/01/2023 (n.
15602/2020 R.G.) sono state stabilite le condizioni di affidamento, visita e mantenimento della minore, ha chiesto la parziale modifica dei provvedimenti vigenti.
In particolare, con il suddetto decreto, il Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione materna e obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente, nel presente procedimento, ha sollecitato l'affidamento super esclusivo della minore alla madre e ha chiesto di essere autorizzata, in via di urgenza, alla unilaterale prestazione del consenso per l'applicazione alla minore dell' Per_2
(espansore rapido di palato).
A sostegno della propria domanda, ha dedotto che la minore oggi vive Parte_1
stabilmente con la madre e ha specificato che, per volontà esclusiva di , CP
la figlia non ha più avuto rapporti con il padre - già prima del procedimento n.
15602/2020 R.G. – e che dall'età di cinque anni la bambina ha avuto come unico punto di riferimento la madre.
ha, altresì, rappresentato il totale disinteresse di nei confronti di Parte_1 CP
, deducendo il venir meno di qualsivoglia forma di accudimento tanto Persona_1 morale quanto materiale della minore.
2. Il resistente, seppur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
3. Con provvedimento del 27 gennaio 2024, il Tribunale ha autorizzato Parte_1 nata in [...] il [...], all'unilaterale prestazione del consenso per applicare alla minore , nata a [...] il [...], l'ERP espansore rapido di Persona_1 palato.
Con successivo provvedimento del 25/06/2024, il Tribunale ha disposto, in via provvisoria, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, e ha conferito mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
*****
4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , citato ma non CP costituitosi nel presente procedimento.
5. Tanto premesso, nel caso di specie, la domanda appare meritevole di accoglimento, nei limiti in seguito specificati.
Invero, con riferimento all'individuazione dei presupposti per la modifica dei provvedimenti relativi ai figli minori, va evidenziato che per giurisprudenza pacifica i provvedimenti pronunciati in sede giurisdizionale in materia di separazione e divorzio hanno un carattere di stabilità - sia pure temporanea e non permanente - che li rende idonei al giudicato rebus sic stantibus, anche se ne è possibile la modifica per circostanze sopravvenute con procedimento camerale, essendo tali pronunce decisorie per un tempo indeterminato in rapporto alle mutevoli posizioni soggettive delle parti e dei figli minori, e definitive nei loro effetti fino all'eventuale modifica di dette posizioni accertata nei modi e forme previsti dalla legge (cfr. Cass. S.U. n. 22238 del
21/10/2009, Cass. n. 25619 del 07/12/2007, tra le altre).
In particolare, al fine di ottenere la modifica di dette statuizioni è necessaria la sussistenza di “giustificati motivi”, i quali, per costante giurisprudenza, “sono ravvisabili solo in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in cui era stata emessa la sentenza
o stipulati gli accordi, con la conseguenza che esulano totalmente i fatti preesistenti, ancorché non valutati in quella sede” (tra le più recenti, v. Cass. n. 17885/2023; Cass. n.
13067/2022; v. anche Cass. n. 11488/2008).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato un sostanziale disinteresse materiale e morale del padre nei riguardi della vita della figlia minore, tanto che lo stesso non ha neppure corrisposto le somme previste a titolo di contributo al mantenimento, né ha esercitato alcun diritto di visita.
La ricorrente ha, poi, documentato che, in conseguenza al disinteresse di , è stata CP costretta ad adire il Tribunale (procedimento n. 8332/2023 R.G.) per ottenere l'autorizzazione all'unilaterale prestazione dei consensi necessari per la sottoposizione di all'intervento adeno-tossilectomia (cfr. documentazione in atti). Persona_1
All'udienza del 17/05/2024, ha, altresì, dichiarato: “Il sig. non ha Parte_1 CP non ha rapporti con la minore da sei anni. È venuto circa due anni fa per questioni relative alla casa dei suoi genitori dove io abitavo. Non ha mai contribuito al mantenimento della minore, né ha mai chiesto di vederla” (cfr. verbale di udienza cit.).
All'udienza del 29/10/2024 le testimoni e Testimone_1 Testimone_2
(rispettivamente madre e sorella della ricorrente) hanno dichiarato: che il resistente non ha più contatti con la bambina da oltre due anni;
che lo stesso non ha mai corrisposto il mantenimento per la minore;
che la ricorrente non è riuscita a contattare il resistente, neanche in occasione degli interventi subiti (prima di adenoidi Persona_1
e tonsille e poi per l'espansione del palato).
Il disinteresse manifestato dal resistente all'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale trova, poi, riscontro nel comportamento processuale tenuto dallo stesso, rimasto contumace nell'odierno procedimento.
Invero, i Servizi Sociali del Comune di Morrovalle (MC) - incaricati da questo
Tribunale con provvedimento del 25/06/2024 - hanno rappresentato che il resistente contattato dai Servizi ha, dapprima, chiesto di essere interpellato per il tramite del proprio procuratore e, successivamente, ha rifiutato di accettare la lettera recante l'invito formale recapitata dal messo comunale, sebbene messo verbalmente a conoscenza del contenuto della comunicazione (cfr. relazione del 12/09/2024).
La minore invece è stata sentita dai Servizi sociali del Comune di Terrasini e ha confermato di non avere ormai da tempo rapporti con il padre (vedi relazione dei Servizi sociali del Comune di Terrasini dell'11 ottobre 2024).
Ciò ha reso superflua l'audizione della medesima in Tribunale.
Gli stessi servizi hanno riferito che la minore appare adeguatmente tutelata e seguita in seno alla famiglia materna e la madre si è dimostrata collaborativa e sempre disponibile allo scambio e al confronto, capace di rispondere ai bisogni della figlia, trasmettendole la giusta serenità (vedi relazione cit.).
Tanto premesso, con riferimento al regime di affidamento della minore, va evidenziato che l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Ora, pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art.337-ter, secondo comma,
c.c.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze allegate, delle relazioni dei servizi incaricati dal Tribunale, del comportamento del resistente, delle prove testimoniali assunte, devono ritenersi sussistenti i presupposti, anche al fine di scongiurare la possibile paralisi decisionale su questioni afferenti la prole minorenne, per l'affidamento esclusivo della minore in favore della odierna ricorrente concentrando altresì - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per la minore. Nel caso in esame, infatti, risulta allegata una interruzione dei rapporti tra il resistente e la figlia tale da rendere oggettivamente impossibile l'adozione di decisioni condivise in relazione alla gestione della responsabilità genitoriale, poiché tali decisioni presuppongono una possibilità di ascolto da parte del genitore, che deve essere concretamente in grado di valutare le aspirazioni, i bisogni e le inclinazioni del figlio al fine di adottare le giuste decisioni nel suo interesse.
Invero, secondo l'orientamento dominante della Cassazione Civile, al riguardo,
“integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass.
Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare necessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337- quater ultimo comma c.c.). Dal momento che anche nel caso di affidamento esclusivo va rispettato il più possibile il principio della bigenitorialità, si stabilisce che il padre possa in futuro incontrare la minore con le modalità stabilite dai Servizi sociali, alla presenza di personale specializzato.
Sussiste, infatti, l'esigenza di effettuare un monitoraggio degli incontri della minore con la figura genitoriale paterna con l'assistenza di personale professionalmente specializzato.
Si ritiene opportuno, quindi, demandare agli operatori del Servizio Spazio Neutro, in relazione alle esigenze del caso concreto, il compito di fissare il calendario degli incontri predetti, quando il padre ne farà richiesta e tenendo conto della volontà della minore, con onere di relazionare al Giudice tutelare entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
❖❖❖
6. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, nonché della contumacia del resistente, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Palermo del 03/01/2023 (n. 15602/2020 R.G.), nella contumacia di , così provvede: CP
- dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore della coppia, Persona_1
(nata a [...] il [...]) alla madre, concentrando - ai sensi Parte_1 dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per la minore;
- dispone che la minore incontri il padre, ove costui manifesti tale volontà, presso i locali del Servizio Spazio Neutro con l'assistenza di personale professionalmente specializzato e previa acquisizione del consenso della minore , con onere Persona_1
di relazione al Giudice Tutelare;
- lascia a carico della ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente procedimento. Manda alla cancelleria per gli adepimenti di competenza.
Si comunichi ai Servizi incaricati.
Così deciso in Palermo, 26/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Gabriella Giammona e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 13376/2023 R.G.
PROMOSSO DA
nata in [...] il [...] (con l'avv. Inzerillo Valeria); Parte_1
CONTRO
, nato a [...] il [...]; CP
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso).
Conclusioni: vedi ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del 29/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, premesso che dalla Parte_1 relazione affettiva con è nata la figlia (nata a [...] CP Persona_1
il 10/02/2012) e rilevato che con decreto del Tribunale di Palermo del 03/01/2023 (n.
15602/2020 R.G.) sono state stabilite le condizioni di affidamento, visita e mantenimento della minore, ha chiesto la parziale modifica dei provvedimenti vigenti.
In particolare, con il suddetto decreto, il Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione materna e obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente, nel presente procedimento, ha sollecitato l'affidamento super esclusivo della minore alla madre e ha chiesto di essere autorizzata, in via di urgenza, alla unilaterale prestazione del consenso per l'applicazione alla minore dell' Per_2
(espansore rapido di palato).
A sostegno della propria domanda, ha dedotto che la minore oggi vive Parte_1
stabilmente con la madre e ha specificato che, per volontà esclusiva di , CP
la figlia non ha più avuto rapporti con il padre - già prima del procedimento n.
15602/2020 R.G. – e che dall'età di cinque anni la bambina ha avuto come unico punto di riferimento la madre.
ha, altresì, rappresentato il totale disinteresse di nei confronti di Parte_1 CP
, deducendo il venir meno di qualsivoglia forma di accudimento tanto Persona_1 morale quanto materiale della minore.
2. Il resistente, seppur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
3. Con provvedimento del 27 gennaio 2024, il Tribunale ha autorizzato Parte_1 nata in [...] il [...], all'unilaterale prestazione del consenso per applicare alla minore , nata a [...] il [...], l'ERP espansore rapido di Persona_1 palato.
Con successivo provvedimento del 25/06/2024, il Tribunale ha disposto, in via provvisoria, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, e ha conferito mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
*****
4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , citato ma non CP costituitosi nel presente procedimento.
5. Tanto premesso, nel caso di specie, la domanda appare meritevole di accoglimento, nei limiti in seguito specificati.
Invero, con riferimento all'individuazione dei presupposti per la modifica dei provvedimenti relativi ai figli minori, va evidenziato che per giurisprudenza pacifica i provvedimenti pronunciati in sede giurisdizionale in materia di separazione e divorzio hanno un carattere di stabilità - sia pure temporanea e non permanente - che li rende idonei al giudicato rebus sic stantibus, anche se ne è possibile la modifica per circostanze sopravvenute con procedimento camerale, essendo tali pronunce decisorie per un tempo indeterminato in rapporto alle mutevoli posizioni soggettive delle parti e dei figli minori, e definitive nei loro effetti fino all'eventuale modifica di dette posizioni accertata nei modi e forme previsti dalla legge (cfr. Cass. S.U. n. 22238 del
21/10/2009, Cass. n. 25619 del 07/12/2007, tra le altre).
In particolare, al fine di ottenere la modifica di dette statuizioni è necessaria la sussistenza di “giustificati motivi”, i quali, per costante giurisprudenza, “sono ravvisabili solo in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in cui era stata emessa la sentenza
o stipulati gli accordi, con la conseguenza che esulano totalmente i fatti preesistenti, ancorché non valutati in quella sede” (tra le più recenti, v. Cass. n. 17885/2023; Cass. n.
13067/2022; v. anche Cass. n. 11488/2008).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato un sostanziale disinteresse materiale e morale del padre nei riguardi della vita della figlia minore, tanto che lo stesso non ha neppure corrisposto le somme previste a titolo di contributo al mantenimento, né ha esercitato alcun diritto di visita.
La ricorrente ha, poi, documentato che, in conseguenza al disinteresse di , è stata CP costretta ad adire il Tribunale (procedimento n. 8332/2023 R.G.) per ottenere l'autorizzazione all'unilaterale prestazione dei consensi necessari per la sottoposizione di all'intervento adeno-tossilectomia (cfr. documentazione in atti). Persona_1
All'udienza del 17/05/2024, ha, altresì, dichiarato: “Il sig. non ha Parte_1 CP non ha rapporti con la minore da sei anni. È venuto circa due anni fa per questioni relative alla casa dei suoi genitori dove io abitavo. Non ha mai contribuito al mantenimento della minore, né ha mai chiesto di vederla” (cfr. verbale di udienza cit.).
All'udienza del 29/10/2024 le testimoni e Testimone_1 Testimone_2
(rispettivamente madre e sorella della ricorrente) hanno dichiarato: che il resistente non ha più contatti con la bambina da oltre due anni;
che lo stesso non ha mai corrisposto il mantenimento per la minore;
che la ricorrente non è riuscita a contattare il resistente, neanche in occasione degli interventi subiti (prima di adenoidi Persona_1
e tonsille e poi per l'espansione del palato).
Il disinteresse manifestato dal resistente all'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale trova, poi, riscontro nel comportamento processuale tenuto dallo stesso, rimasto contumace nell'odierno procedimento.
Invero, i Servizi Sociali del Comune di Morrovalle (MC) - incaricati da questo
Tribunale con provvedimento del 25/06/2024 - hanno rappresentato che il resistente contattato dai Servizi ha, dapprima, chiesto di essere interpellato per il tramite del proprio procuratore e, successivamente, ha rifiutato di accettare la lettera recante l'invito formale recapitata dal messo comunale, sebbene messo verbalmente a conoscenza del contenuto della comunicazione (cfr. relazione del 12/09/2024).
La minore invece è stata sentita dai Servizi sociali del Comune di Terrasini e ha confermato di non avere ormai da tempo rapporti con il padre (vedi relazione dei Servizi sociali del Comune di Terrasini dell'11 ottobre 2024).
Ciò ha reso superflua l'audizione della medesima in Tribunale.
Gli stessi servizi hanno riferito che la minore appare adeguatmente tutelata e seguita in seno alla famiglia materna e la madre si è dimostrata collaborativa e sempre disponibile allo scambio e al confronto, capace di rispondere ai bisogni della figlia, trasmettendole la giusta serenità (vedi relazione cit.).
Tanto premesso, con riferimento al regime di affidamento della minore, va evidenziato che l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Ora, pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art.337-ter, secondo comma,
c.c.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze allegate, delle relazioni dei servizi incaricati dal Tribunale, del comportamento del resistente, delle prove testimoniali assunte, devono ritenersi sussistenti i presupposti, anche al fine di scongiurare la possibile paralisi decisionale su questioni afferenti la prole minorenne, per l'affidamento esclusivo della minore in favore della odierna ricorrente concentrando altresì - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per la minore. Nel caso in esame, infatti, risulta allegata una interruzione dei rapporti tra il resistente e la figlia tale da rendere oggettivamente impossibile l'adozione di decisioni condivise in relazione alla gestione della responsabilità genitoriale, poiché tali decisioni presuppongono una possibilità di ascolto da parte del genitore, che deve essere concretamente in grado di valutare le aspirazioni, i bisogni e le inclinazioni del figlio al fine di adottare le giuste decisioni nel suo interesse.
Invero, secondo l'orientamento dominante della Cassazione Civile, al riguardo,
“integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass.
Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare necessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337- quater ultimo comma c.c.). Dal momento che anche nel caso di affidamento esclusivo va rispettato il più possibile il principio della bigenitorialità, si stabilisce che il padre possa in futuro incontrare la minore con le modalità stabilite dai Servizi sociali, alla presenza di personale specializzato.
Sussiste, infatti, l'esigenza di effettuare un monitoraggio degli incontri della minore con la figura genitoriale paterna con l'assistenza di personale professionalmente specializzato.
Si ritiene opportuno, quindi, demandare agli operatori del Servizio Spazio Neutro, in relazione alle esigenze del caso concreto, il compito di fissare il calendario degli incontri predetti, quando il padre ne farà richiesta e tenendo conto della volontà della minore, con onere di relazionare al Giudice tutelare entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
❖❖❖
6. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, nonché della contumacia del resistente, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Palermo del 03/01/2023 (n. 15602/2020 R.G.), nella contumacia di , così provvede: CP
- dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore della coppia, Persona_1
(nata a [...] il [...]) alla madre, concentrando - ai sensi Parte_1 dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per la minore;
- dispone che la minore incontri il padre, ove costui manifesti tale volontà, presso i locali del Servizio Spazio Neutro con l'assistenza di personale professionalmente specializzato e previa acquisizione del consenso della minore , con onere Persona_1
di relazione al Giudice Tutelare;
- lascia a carico della ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente procedimento. Manda alla cancelleria per gli adepimenti di competenza.
Si comunichi ai Servizi incaricati.
Così deciso in Palermo, 26/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Gabriella Giammona e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.