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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 602 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 602 /2024 RG Lav. promossa da:
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Parte_1
ZAMPIERI NICOLA e domiciliato in Piazza Alvise Conte n. 7 36015 Schio ITALIA ricorrente contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 come da Persona_1 delega depositata agli atti ed elettivamente domiciliato presso l'
[...]
sito in Borgo Scroffa n.
2-Vicenza Controparte_2 convenuto
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 28/01/2025. Oggetto: Altre ipotesi.
Motivazione Parte ricorrente, allegato di avere lavorato negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente, chiede per le CP_1 predette annualità, in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo pagina 1 di 6 determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio1, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_3
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
Per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
pagina 2 di 6 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al un preciso Controparte_1 obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del ) una provvista dalla quale attingere (mediante CP_1 accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del
, di spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non CP_1 oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici predetti, domanda in particolare, previo accertamento del diritto ad ottenere la costituzione della Carta, la condanna del ad erogare la somma di € 500,00 per ciascuna annualità CP_1 sopra indicata per il soddisfacimento delle necessità formative (la formazione continua cui i docenti di ruolo e non di ruolo sono, per Legge2, tenuti).
Il convenuto si è costituito, contestando quanto dedotto dalla parte CP_1 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso;
in particolare ha eccepito la prescrizione quinquennale per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data 25.07.2024, ed essendo maturato, per il suddetto ricorrente, il preteso diritto alla pagina 3 di 6 Carta docente per l'a.s. 2016/2017 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 21.11.2016 e per l'a.s. 2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 30.11.2017; come da stato matricolare allegato (all. n. 02 cit.).
All'udienza del 28/1/2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda relativamente alle prime due annualità richieste, oggetto dell'eccepita prescrizione, e ha precisato che, per mero errore materiale, gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 non figurano espressamente nelle conclusioni del ricorso pur essendo richieste. In particolare, ha evidenziato che le conclusioni contengono una clausola generica che, in ogni caso, comprenderebbe i suddetti anni scolastici. Il
si è opposto. CP_1
Orbene, in proposito occorre considerare che le annualità delle quali si chiede la precisazione, pur non essendo espressamente domandate nelle conclusioni del ricorso, vengono indicate in maniera puntuale in narrativa. Di talché, la lettura organica dell'atto introduttivo nonché la tempestività della precisazione, effettuata in prima udienza, inducono a considerare dette annualità come oggetto del petitum sostanziale.
Ciò premesso, il ricorso è, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: RG Lav. n. 232/2023 sent. n. 324/2023, RG Lav. 233/2023 sent. n. 325/2023, RG Lav. 261/2023 sent. n. 334/2023, RG Lav. 264/2023 sent. n. 335/2023) e della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui ci interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e che “2) Ai docenti di cui al punto CP_1
1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
pagina 4 di 6 incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Risulta provato, infatti, che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni CP_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche (supplenza fino al 30 giugno) - come si evince dal doc. 2 della memoria -, periodo in relazione al quale, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario si caratterizza per una certa stabilità e professionalità, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto al docente di ruolo, con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio in questione. Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente risulta in servizio come docente a tempo indeterminato, come dimostrato dallo stato matricolare prodotto dal resistente (doc. 2 della CP_1 memoria). Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Il convenuto dovrà, pertanto, essere condannato a costituire in favore CP_1 della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8
pagina 5 di 6 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00; somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto, infine, alle spese di lite le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa, possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il resistente a costituire in favore della parte ricorrente CP_1
, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. Parte_1
2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 549,00, di cui € 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario. Vicenza, 28/01/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 < trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>. 2 L'art. 282, DLgs. 297/1994, senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che <L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale […] docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica>>.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 602 /2024 RG Lav. promossa da:
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Parte_1
ZAMPIERI NICOLA e domiciliato in Piazza Alvise Conte n. 7 36015 Schio ITALIA ricorrente contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 come da Persona_1 delega depositata agli atti ed elettivamente domiciliato presso l'
[...]
sito in Borgo Scroffa n.
2-Vicenza Controparte_2 convenuto
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 28/01/2025. Oggetto: Altre ipotesi.
Motivazione Parte ricorrente, allegato di avere lavorato negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente, chiede per le CP_1 predette annualità, in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo pagina 1 di 6 determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio1, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_3
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
Per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
pagina 2 di 6 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al un preciso Controparte_1 obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del ) una provvista dalla quale attingere (mediante CP_1 accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del
, di spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non CP_1 oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici predetti, domanda in particolare, previo accertamento del diritto ad ottenere la costituzione della Carta, la condanna del ad erogare la somma di € 500,00 per ciascuna annualità CP_1 sopra indicata per il soddisfacimento delle necessità formative (la formazione continua cui i docenti di ruolo e non di ruolo sono, per Legge2, tenuti).
Il convenuto si è costituito, contestando quanto dedotto dalla parte CP_1 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso;
in particolare ha eccepito la prescrizione quinquennale per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data 25.07.2024, ed essendo maturato, per il suddetto ricorrente, il preteso diritto alla pagina 3 di 6 Carta docente per l'a.s. 2016/2017 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 21.11.2016 e per l'a.s. 2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 30.11.2017; come da stato matricolare allegato (all. n. 02 cit.).
All'udienza del 28/1/2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda relativamente alle prime due annualità richieste, oggetto dell'eccepita prescrizione, e ha precisato che, per mero errore materiale, gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 non figurano espressamente nelle conclusioni del ricorso pur essendo richieste. In particolare, ha evidenziato che le conclusioni contengono una clausola generica che, in ogni caso, comprenderebbe i suddetti anni scolastici. Il
si è opposto. CP_1
Orbene, in proposito occorre considerare che le annualità delle quali si chiede la precisazione, pur non essendo espressamente domandate nelle conclusioni del ricorso, vengono indicate in maniera puntuale in narrativa. Di talché, la lettura organica dell'atto introduttivo nonché la tempestività della precisazione, effettuata in prima udienza, inducono a considerare dette annualità come oggetto del petitum sostanziale.
Ciò premesso, il ricorso è, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: RG Lav. n. 232/2023 sent. n. 324/2023, RG Lav. 233/2023 sent. n. 325/2023, RG Lav. 261/2023 sent. n. 334/2023, RG Lav. 264/2023 sent. n. 335/2023) e della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui ci interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e che “2) Ai docenti di cui al punto CP_1
1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
pagina 4 di 6 incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Risulta provato, infatti, che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni CP_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche (supplenza fino al 30 giugno) - come si evince dal doc. 2 della memoria -, periodo in relazione al quale, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario si caratterizza per una certa stabilità e professionalità, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto al docente di ruolo, con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio in questione. Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente risulta in servizio come docente a tempo indeterminato, come dimostrato dallo stato matricolare prodotto dal resistente (doc. 2 della CP_1 memoria). Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Il convenuto dovrà, pertanto, essere condannato a costituire in favore CP_1 della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8
pagina 5 di 6 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00; somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto, infine, alle spese di lite le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa, possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il resistente a costituire in favore della parte ricorrente CP_1
, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. Parte_1
2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 549,00, di cui € 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario. Vicenza, 28/01/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 < trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>. 2 L'art. 282, DLgs. 297/1994, senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che <L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale […] docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica>>.