Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1587/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1587/2024 promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Pescara, Via Controparte_1 C.F._1
Teramo n. 7, presso e nello studio dell'avv. Italo Longo che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in L'Aquila al Viale Controparte_2 C.F._2
Francesco Crispi n. 28 presso e nello studio dell'avv. Roberto Lepidi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso del 24 maggio 2024 agiva in giudizio nei confronti del sig. Controparte_1 CP_2 al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla di loro
[...]
figlia minore nata in data [...], alle condizioni indicate in ricorso. Per_1 pagina 1 di 7
2. Il resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa, aderendo alla domanda formulata dalla fatta eccezione per la regolamentazione del diritto di visita della di loro figlia minore e CP_1 dell'importo da versarsi a carico del resistente quale contributo al mantenimento della piccola Per_1
3. All'udienza di prima comparizione del 31 ottobre 2024 le parti, presenti personalmente, dichiaravano di essere pervenute ad un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni da loro sottoscritte e versate in atti il 28 ottobre 2024 e di seguito riportate:
“a) la minore resterà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in via Collina, n. 39, Città Sant'Angelo (PE). Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà monogenitoriale sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
b) il Sig. , nel rispetto delle esigenze e abitudini della figlia minore e dei Controparte_2 Per_1
propri impegni di lavoro che lo portano a numerosi spostamenti in ambito regionale, con base operativa a L'Aquila, dove pernotta tre giorni a settimana, potrà vedere la figlia e tenerla con sé, nel rispetto dei seguenti termini e modalità:
- nelle settimane alterne in cui la bambina trascorrerà il weekend con la madre, il potrà vedere CP_2
la figlia , e tenerla con sé, nei pomeriggi di mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 21,00, almeno Per_1
fino a quando dormirà di pomeriggio;
successivamente si potrà anticipare l'orario in cui il Per_1
padre la andrà a prendere in relazione alle esigenze della bambina e dei genitori;
- nelle settimane alterne in cui, invece, trascorrerà il weekend con il lo stesso potrà Per_1 CP_2
vedere la figlia minore, e tenerla con sé, nel pomeriggio di mercoledì alla stessa ora di cui sopra;
per il fine settimana il padre andrà a prelevarla dalla casa della madre il sabato mattina alle ore 9.00/9.30 ed ivi la riporterà alle ore 21.00, mentre la domenica andrà a prelevarla alle 9.00/9.30 e la terrà con sé fino alle ore 21.00, almeno fino a quando la bambina compirà il 3° anno di età. Dal terzo anno di età in poi, e con la ragionevole gradualità dettata dalla crescita e dalle esigenze della bambina,
pagina 2 di 7 durante il fine settimana potrà andare a prendere la piccola il sabato mattina alle ore CP_2 Per_1
9.00/9.30 e la riporterà a casa dalla madre la domenica alle ore 21.00.
- le festività saranno regolamentate come segue: la figlia trascorrerà i giorni di Natale, Per_1
Capodanno ed Epifania con la madre e con il padre –quest'ultimo la terrà con sé dalle ore 9.30 alle ore 21.00 di ciascuna festività – ad anni alterni, precisando che nel periodo natalizio 2024 la piccola resterà con la madre il Natale e il Capodanno mentre l'Epifania resterà con il padre con gli Per_1 stessi orari innanzi indicati. Per l'anno 2024, quindi, le festività natalizie si avvicenderanno come segue: Vigilia di Natale con il padre (dalle ore 9.30 alle ore 21.00), giorno di Natale con la madre;
il
26 dicembre mattina con la madre ed il pomeriggio con il padre (dalle ore 16.00 alle ore 21.00); sempre in modo alternato, e con decorrenza dal corrente anno 2024, con il padre saranno trascorsi il
31 dicembre (con gli stessi orari di cui innanzi) e con la madre il primo di gennaio 2025, così come alternati il 6 gennaio;
i restanti giorni delle festività saranno equamente distribuiti tra i genitori, salvo esigenze della bambina, impegni lavorativi dei genitori o i diversi accordi tra gli stessi;
gli orari previsti per il rientro a casa con la madre collocataria e limitati per l'età della bambina, saranno estesi in favore di un sano sviluppo del rapporto con il padre e con la doverosa gradualità al crescere dell'età della minore a decorrere dal terzo anno di età;
- relativamente alle festività Pasquali, e a decorrere dal prossimo anno 2025, sempre alternativamente, la figlia trascorrerà la Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre;
i restanti giorni delle festività pasquali saranno equamente distribuiti tra i genitori, salvo esigenze della bambina, impegni lavorativi dei genitori o i diversi accordi tra gli stessi;
- relativamente all'intera regolamentazione di cui innanzi, dettata in ordine al diritto di visita settimanale, alle festività e ricorrenze varie in ragione della tenera età, le parti fanno espressamente salvo ogni diverso accordo che le stesse avessero eventualmente a concordare congiuntamente di volta in volta in occasione di circostanze particolari e sempre nell'interesse della figlia minore, precisando sin d'ora che, fatti salve ipotesi di eccezionali e documentabile urgenza, eventuali contrattempi che possano comportare ritardi, anche dovuti a spostamenti per il rientro verso la residenza, e/o impossibilità all'esercizio del diritto di visita alla figlia minore vengano comunicati con congruo preavviso, possibilmente entro la sera prima rispetto al giorno stabilito per l'esercizio del diritto di visita stesso;
c) Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere con la piccola un periodo Per_1
di vacanza di sette giorni, da concordarsi entro il 30 giugno, durante il quale il diritto di visita pagina 3 di 7 dell'altro genitore resterà sospeso;
saranno possibili i normali contatti telefonici. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la minore.
d) La minore trascorrerà ad anni alterni, con la mamma o con il papà (che andrà a prenderla presso la casa materna alle ore 9,30 ed ivi la ricondurrà alle 21,00), il giorno del suo compleanno, precisando sin d'ora che ove le parti non riuscissero a concordare di trascorrerlo insieme, il prossimo
26.01.2025 la piccola resterà con la sig.ra Sempre ad anni alterni, inoltre, la piccola Per_1 CP_1
trascorrerà ad anni alterni, con la mamma o con il papà, ogni altra festività, ad esempio il 25 Per_1
aprile, il primo maggio, la festa del 2 giugno, la ricorrenza dei defunti ed ogni altra festività civile o religiosa, e il sig. potrà prendere la figlia minore dalla casa materna alle ore 9,30 ed CP_2 Per_1
ivi la ricondurrà alle 21,00, salvo diverso accordo e tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
e) Indipendentemente dal predetto diario di visita la minore potrà trascorrere con il papà il giorno della Festa del Papà, il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso (sempre dalle ore 9.30 alle ore 21.00), salvo esigenze della bambina, impegni lavorativi del genitore o i diversi accordi tra gli stessi;
6) Indipendentemente dal predetto diario di visita la minore potrà trascorrere con la mamma il giorno del compleanno e dell'onomastico della stessa, oltre che la Festa della Mamma.
f) I sigg. e si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali mutamenti di CP_1 CP_2
domicilio ovvero di residenza.
g) Il Sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla sig.ra entro e non oltre il giorno CP_2 CP_1
5 di ogni mese la somma di € 600,00 (ivi compreso il costo delle baby-sitter), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, quale contributo per il mantenimento ordinario della piccola come da Protocollo approvato in data 17.11.2020 dall'Osservatorio sulla Giustizia del Per_1
Circondario del Tribunale di Pescara
h) Le spese straordinarie obbligatorie, per le quali NON è richiesto il preventivo consenso, a parziale deroga del richiamato Protocollo, saranno poste a carico del Sig. per il 60% e della Sig.ra CP_2
per il 40%; I costi saranno da sostenere con tale ripartizione o da rimborsare per la quota CP_1
parte di accollo al genitore che ne ha anticipato gli oneri entro il giorno 10 del mese successivo purché comunicate entro la fine del mese precedente.
pagina 4 di 7 i) Facendo deroga ai principi stabiliti dal Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Pescara, le parti pattuiscono che le tasse di iscrizione della piccola all'asilo e le eventuali spese di Per_1
mensa/catering che si dovessero rendere necessarie a decorrere dal mese di ottobre, il cui versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, verranno sopportate nella misura del
40%, dalla sig.ra e nella misura del 60% dal sig. Resta in ogni caso inteso tra le CP_1 CP_2
parti che per le restanti spese straordinarie subordinate al loro preventivo consenso, la ripartizione restarà equamente divisa al 50% tra le parti, come disciplinato dal medesimo protocollo nelle previste categorie. In tale ultimo caso, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il proprio dissenso nella stessa forma entro 10 giorni dalla richiesta o in un congruo termine fissato. In difetto sarà inteso come consenso alla richiesta ricevuta.
l) Il sig. provvederà a variare la propria residenza di fatto, attualmente fissata in via Collina n. CP_2
39, prelevando tutti i suoi effetti personali entro e non oltre la data del 10.11.2024. Quanto alla variazione della residenza anagrafica, il vi provvederà entro e non oltre il 30.11.2024. CP_2
m) L'assegno Unico in favore della piccola sarà percepito per intero dalla Sig.ra e le Per_1 CP_1
parti si obbligano a sottoscrivere le necessarie richieste ed autorizzazioni.
n) per quanto non previsto nel presente atto, le parti rimandano al Protocollo dell'intestato Tribunale Protocollo approvato in data 17.11.2020 dall'Osservatorio sulla Giustizia del Circondario del
Tribunale di Pescara;
o) le parti si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
p) le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
4. Con ordinanza del 19 gennaio 2025 il Giudice relatore rimetteva la causa in istruttoria poiché
l'accordo intervenuto tra le parti veniva versato in atti in formato scansionato non perfettamente intellegibile tale da rendere necessaria l'istaurazione del contradditorio tra le parti sulle rassegnate conclusioni a definizione della controversia.
5. Con Decreto del 23 gennaio 2025 il Giudice relatore, vista l'istanza congiunta con cui le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo alle condizioni già concordate nell'udienza di prima comparizione del 31 ottobre 2024, disponeva lo svolgimento a trattazione scritta della fissata udienza del 30.01.2025 e la causa veniva così trattenuta in decisione.
6. Quanto alle note depositate dal nuovo procuratore costituito per parte resistente il 27 gennaio 2025, deve emarginarsi la nuova domanda volta a revocare il consenso prestato dal all'intervenuto CP_2
pagina 5 di 7 accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore Per_1
poiché trattasi di un accordo già perfezionato e pienamente valido a far data dal consenso prestato dal resistente, congiuntamente alla ricorrente, nel corso della prima udienza di comparizione delle parti, consenso prestato nei termini e nelle forme previste dalla legge tanto che se ne dava atto formalmente nel verbale d'udienza del 31.10.2024.
7. Al riguardo, l'ordinanza di rimessione in istruttoria pronunciata successivamente dal Giudice relatore interveniva sulla scorta di un accordo perfezionato e pienamente valido, ma che necessitava di nuovo deposito attesa la non perfetta intellegibilità dell'atto, il quale, pertanto, veniva depositato nuovamente secondo le modalità prescritte e con il medesimo contenuto sottoscritto dalle parti in data 18.01.2025.
8. Tale ricostruzione degli eventi si palesa sufficiente a dirimere la controversia, salvo rimarcare, in proposito, che costituisce principio di diritto, già pacificamente assunto dalla giurisprudenza nel previgente regime, quello secondo il quale il momento in cui avviene il perfezionamento e la definizione della dichiarazione di consenso all'accordo sìa all'udienza di comparizione davanti al giudice. Il consenso deve essere, pertanto, come nel caso di specie, manifestato dai coniugi avanti al giudice (già Presidente secondo il precedente rito), che ne dà formale atto nel verbale di udienza, atteso che la vera e propria manifestazione del consenso si realizza e si chiude esclusivamente nell'atto pubblico, rappresentato dal verbale di comparizione dei coniugi ( dinanzi al Presidente cfr. Corte
d'Appello di Catania, sentenza n. 882/2015 del 1.07.2015).
9. Per le ragioni sopra menzionate, emarginata la nuova domanda di revoca del consenso già validamente prestato da parte del resistente, il Tribunale prende atto dell'accordo intervenuto tra parti il
31.10.2024 e versato definitivamente in atti il 23.01.2025 e lo fa proprio poiché non contrario a norme imperative e all'interesse delle parti e della di loro figlia minore Per_1
10. Spese di giudizio interamente compensate, così come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero così provvede:
a) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore Persona_2 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti;
b) spese di giudizio interamente compensate.
pagina 6 di 7 Così deciso in Pescara, il 20.02.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Il
Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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