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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/06/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. BE AR ME, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3322/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Carroccia;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Paola Ciarelli e dall'avv. Laura CP_1
Loreni;
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.08.2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Annullare la sospensione della pensione di invalidità avvenuta dal giugno 2023 per mancata comparizione a visita di revisione del ricorrente dovuta all'errore dell' con CP_1 condanna dell'ente alla corresponsione dei ratei di tutte le mensilità dal giugno 2023 al momento del saldo effettivo e comunque fino all'esito della nuova eventuale visita di revisione”. Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo concedersi breve termine al fine di consentire il riesame CP_1 della pratica amministrativa.
La causa veniva pertanto rinviata all'udienza di cui in epigrafe per l'acquisizione degli esiti delle verifiche amministrative dell' , che, nelle note di trattazione cartolare ex art. 127ter c.p.c., CP_2 rappresentava di aver ripristinato la prestazione sin dalla data della revoca e di aver posto in pagamento i relativi arretrati con il cedolino del mese di giugno 2025. Concludeva dunque per la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente si associava alla predetta richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla controparte ma insisteva per la condanna dell'Ente alla refusione delle spese di lite in virtù del principio della 'soccombenza virtuale'.
La causa veniva pertanto trattenuta in decisione e definita mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Deve senz'altro ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. Civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 7.6.99; Cass. Civ. sez. lav.
6.4.83 n.
24069);
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
7.12.95 n. 12614; Cass. 7.5.93
n. 5286; Cass. 21.5.87 n. 4630; Cass. 16.6.82 n. 3664; Cass. SU12.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.
8.8.90 n. 8000; Cass.
2.5.87 n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' spontaneamente ripristinato l'assegno mensile di assistenza e posto in CP_1 pagamento i relativi ratei arretrati.
Sulla base delle superiori considerazioni va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, dal momento che l' ha provveduto a ripristinare la predetta CP_2 prestazione di invalidità civile già in godimento al ricorrente e disposto il pagamento dei ratei arretrati soltanto in corso di causa, in applicazione del principio della “soccombenza virtuale” le spese di giudizio devono essere poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, anche in CP_1 considerazione della limitatissima attività processuale svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro CP_1
2.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Latina, data del deposito
Il Giudice
BE AR ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. BE AR ME, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3322/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Carroccia;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Paola Ciarelli e dall'avv. Laura CP_1
Loreni;
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.08.2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Annullare la sospensione della pensione di invalidità avvenuta dal giugno 2023 per mancata comparizione a visita di revisione del ricorrente dovuta all'errore dell' con CP_1 condanna dell'ente alla corresponsione dei ratei di tutte le mensilità dal giugno 2023 al momento del saldo effettivo e comunque fino all'esito della nuova eventuale visita di revisione”. Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo concedersi breve termine al fine di consentire il riesame CP_1 della pratica amministrativa.
La causa veniva pertanto rinviata all'udienza di cui in epigrafe per l'acquisizione degli esiti delle verifiche amministrative dell' , che, nelle note di trattazione cartolare ex art. 127ter c.p.c., CP_2 rappresentava di aver ripristinato la prestazione sin dalla data della revoca e di aver posto in pagamento i relativi arretrati con il cedolino del mese di giugno 2025. Concludeva dunque per la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente si associava alla predetta richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla controparte ma insisteva per la condanna dell'Ente alla refusione delle spese di lite in virtù del principio della 'soccombenza virtuale'.
La causa veniva pertanto trattenuta in decisione e definita mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Deve senz'altro ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. Civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 7.6.99; Cass. Civ. sez. lav.
6.4.83 n.
24069);
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
7.12.95 n. 12614; Cass. 7.5.93
n. 5286; Cass. 21.5.87 n. 4630; Cass. 16.6.82 n. 3664; Cass. SU12.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.
8.8.90 n. 8000; Cass.
2.5.87 n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' spontaneamente ripristinato l'assegno mensile di assistenza e posto in CP_1 pagamento i relativi ratei arretrati.
Sulla base delle superiori considerazioni va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, dal momento che l' ha provveduto a ripristinare la predetta CP_2 prestazione di invalidità civile già in godimento al ricorrente e disposto il pagamento dei ratei arretrati soltanto in corso di causa, in applicazione del principio della “soccombenza virtuale” le spese di giudizio devono essere poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, anche in CP_1 considerazione della limitatissima attività processuale svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro CP_1
2.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Latina, data del deposito
Il Giudice
BE AR ME