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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 771 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Camodeca ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, al Largo Grazia
Deledda n. 20, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Emma La Valle ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla via Metaponto n. 69/H, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
pagina 1 di 9 APPELLATO
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il condominio proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 145/2019 del 04.07.2019 (R.G. n. 855/2019), emesso dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di , della somma di € 2.134,00, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
monitorio, per la prestazione professionale resa dallo stesso.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, poiché emesso in assenza di idonea prova del credito e in violazione dell'art. 636 c.p.c.; l'insussistenza della delibera condominiale necessaria a conferire efficacia all'incarico professionale attribuito all'opposto; il diritto a non adempiere la propria prestazione ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Il opponente formulava, altresì, domanda riconvenzionale, volta a ottenere la Parte_1 restituzione della somma di € 2.516,94, che l'opposto aveva dichiarato di aver già ricevuto a titolo di acconto per l'incarico espletato.
2. Si costituiva in giudizio , che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in Controparte_1
via principale, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 2.134,00; in via ulteriormente subordinata, di condanna l'opponente alla somma di € 2.134,00 per l'indebito arricchimento dello stesso.
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso escussione testimoniale e con sentenza n. 36/2023 (R.G. n. 1305/2019) del 09.01.2023, depositata in data 26.01.2023, il Giudice di Pace di Corigliano Calabro rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di lite.
4. Avverso detta sentenza proponeva appello il Parte_1
Motivi di appello erano:
1) “errata applicazione delle norme che disciplinano l'eccesso di potere del mandatario e dei meccanismi di ratifica previsti dalla legge e individuati dalla giurisprudenza di legittimità”, per aver il Giudice di prime cure - pur rilevando che l'amministratore p.t. del avesse conferito Parte_1
l'incarico all'odierno appellato in assenza di previa delibera dell'assemblea condominiale - ritenuto pagina 2 di 9 che il avesse ratificato il predetto conferimento dell'incarico, avendo versato somme a Parte_1 titolo di acconto, in realtà mai versate o, comunque, corrisposte dal conto personale dell'amministrare, e in quanto il non aveva sollevato alcuna contestazione a fronte Parte_1 delle comunicazioni, inviate dall'impresa appaltatrice, di sospensione e ripresa dei lavori, in realtà non ricevute e, comunque, non idonee a concretizzare il comportamento concludente dell'assemblea;
2) “errata applicazione delle norme che disciplinano la qualificazione dell'azione processuale e l'eccezione di inadempimento - errata valutazione delle domande e delle eccezioni di parte attrice opponente”, avendo il Giudice di prime cure ritenuto inammissibile l'eccezione ex art. 1460 c.c.
L'appellante, inoltre, riproponeva le eccezioni formulate in primo grado e la domanda riconvenzionale.
5. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva tardivamente nel giudizio di appello
, che chiedeva di rigettare l'appello. Controparte_1
6. Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo d'ufficio, al cui interno vi era il fascicolo di primo grado dell'odierno appellante;
risultava, invece, ritirato il fascicolo di primo grado dell'appellato.
All'udienza del 18.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
***
7. Preliminarmente, si segnala che, risultando ritirato dal procuratore il fascicolo di primo grado di parte appellata e non avendo la stessa depositato nel presente giudizio detto fascicolo, né essendo emersi elementi idonei a imporre accertamenti presso la Cancelleria, la causa verrà decisa allo stato degli atti.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “Il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti.”
(Cass. civ., sez. VI, ord. n. 2264/2022).
8. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso,
pagina 3 di 9 ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto pagina 4 di 9 ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
9. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte appellata non è riuscita a fornire prova della fonte del proprio diritto, in quanto il conferimento dell'incarico da parte dell'amministratore, privo di apposita autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale, priva il contratto di efficacia nei confronti di quest'ultima.
In particolare, dal verbale di assemblea del 02.07.2015 si evince che l'amministratore è stato delegato a stipulare il contratto di appalto con l'impresa appaltatrice, ma nulla viene detto in merito al conferimento dell'incarico all'odierno appellato come direttore dei lavori.
Per tale ragione, il conferimento dell'incarico all'odierno appellato da parte del precedente amministratore del appellante risulta sprovvisto di efficacia ai sensi dell'art. 1711, c. I, Parte_1
c.c. secondo cui “Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario 1717, se il mandante non lo ratifica”.
Inoltre, si segnala che l'iniziativa contrattuale dell'amministratore - che, senza previa approvazione o successiva ratifica dell'assemblea, disponga l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale e conferisca altresì ad un professionista l'incarico di redazione del computo metrico - non determina l'insorgenza di alcun obbligo di contribuzione dei condomini al riguardo, non trovando applicazione il principio secondo cui l'atto compiuto, benché irregolarmente, dall'organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull'operato e sui poteri dello stesso, giacché i poteri dell'amministratore del condominio e dell'assemblea sono delineati con precisione dagli artt. 1130
e 1335 c.c., che limitano le attribuzioni del primo all'ordinaria amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria (cfr. Tribunale Pavia,
30/01/2023, n. 138).
pagina 5 di 9 10. Ciò premesso, si rileva che non costituiscono elementi idonei a ritenere l'operato dall'amministrazione ratificato per facta concludentia gli elementi valorizzati a tal fine dal Giudice di prime cure.
Invero, per quanto concerne gli acconti asseritamente versati dal condominio, in favore dell'appellato, per l'opera professionale svolta, si rileva che in atti non vi è alcuna prova al riguardo.
Per quanto concerne la mancata contestazione da parte del del conferimento Parte_1
dell'incarico, in seguito alle missive di sospensione e ripresa lavori inviate dall'impresa appaltatrice, si rileva che non vi è prova in atti che dette comunicazioni siano state effettivamente consegnate al
. Parte_1
Inoltre, si rileva che la partecipazione dell'appellato alle riunioni informali del condominio o la conoscenza da parte dei condomini dell'opera professionale espletata dallo stesso costituiscono elementi insufficiente a ritenere ratificato l'operato dall'amministratore.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “Come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, i giudici di appello hanno affermato che la delibera del 4 maggio 1989 non può considerarsi di conferimento dell'incarico all'ing. di modificare le tabelle Per_1 millesimali in quanto l'assemblea, anche a voler ritenere che la richiesta di un condomino intesa a rivedere la ripartizione delle spese relative al servizio di riscaldamento e quella di altro condomino di verifica delle spese del servizio montacarichi potessero ritenersi di revisione e modifica di tutte le tabelle millesimali, l'assemblea non vi ha aderito essendosi limitata soltanto ad invitare i richiedenti a far pervenire un'istanza ufficiale per l'eventuale (futuro) esame del problema, peraltro non all'ordine del giorno. Esattamente, quindi, da tali premesse, la Corte di PALERMO, con corretto uso dei suoi compiti istituzionali, ha concluso che in tale occasione l'assemblea dei condomini non ha deliberato la modifica delle tabelle millesimali nè ha dato incarico ad alcuno di provvedervi e neppure di affrontare la più limitata questione relativa ai servizi di riscaldamento e montacarichi, sicché tale delibera assembleare per il suo contenuto (rimasto immodificato nonostante le vaghe incompletezze indicate da alcuni condomini successivamente a notevole distanza di tempo) non può, in alcun modo, essere ritenuta di conferimento dell'incarico all'ing. di Per_1 rideterminazione dei valori dei piani o delle porzioni di piano secondo nuove tabelle millesimali.
Tanto senza omettere di precisare che anche corretta è il altra affermazione dei giudici di merito secondo cui la delibera di incarico di modifica delle tabelle, presupponendo necessariamente la decisione di procedere a siffatta modifica, importava una spesa straordinaria (anche per la sua entità) e poteva essere validamente deliberata soltanto con un numero di voti di cui alla pagina 6 di 9 maggioranza qualificata prevista dal secondo comma dell'art 1136 cod. civ. che in quella adunanza non vi è stata.
Nè può ritenersi, come altresì puntualmente è dato leggere nella sentenza impugnata, che vi sia stata una ratifica dell'operato dell'ing. in occasione della riunione assembleare del 31 Per_1 ottobre 1990 cui ha partecipato lo stesso ingegnere svolgendo una relazione illustrativa, atteso che non vi e stato alcun atto di approvazione da parte dell'assemblea "neppure a livello di semplice proposta da parte di singoli condomini per l'operato del professionista;
o di ratifica del presunto negozio che avrebbe in precedenza concluso con l'amministratore o con altri".
Nè può avere efficacia di ratifica la successiva lettera dell'amministratore di incarico al professionista o la circostanza (peraltro non dedotta in appello) che tutti i condomini hanno consentito l'accesso nei loro appartamenti in quanto, per configurare un'accettazione sia pure tacita della prestazione offerta dal , come chiaramente e puntualmente precisato nella Per_1 sentenza impugnata, "sarebbe stato necessario quanto meno un comportamento concludente dell'adunanza quale quello di approvazione della relativa spesa (contro la quale, invece, insorse il condomino ) e non bastava sicuramente il mero silenzio, nel caso ancor più equivoco Pt_2 dato che l'intervento del professionista non era stato preannunciato dall'ordine del giorno nè richiesto in precedenti assemblee dai comunisti, che, dunque, non erano neppure convocati per valutarne le prestazioni” (Cass. civ., sez. II, sent. n.1520/2000).
Ciò detto, si segnala che la dichiarazione del teste risulta del tutto irrilevante ai fini Tes_1
della decisione, non avendo lo stesso riferito circostanze che incidano sulle predette argomentazioni.
11. Per tali ragioni, l'appello va accolto, e a modifica della sentenza impugnata, va accolta l'opposizione proposta in primo grado dall'odierno appellante con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto
12. In ragione dell'accoglimento del primo motivo di opposizione risultano assorbite le domanda subordinate, ivi compresa la domanda riconvenzione, avanzate dal Parte_1 appellante e da scrutinare solo nel caso in cui il conferimento dell'incarico fosse stato riconosciuto efficace nei confronti dello stesso.
13. L'eccezione di indebito arricchimento, sollevata da parte opposta nel giudizio di primo grado, si intende rinunciata, in quanto assorbita dal Giudice di prime cure e non riproposte tempestivamente nel presente giudizio.
pagina 7 di 9 Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 7940/2019).
14. Parte appellata va, inoltre, condannata alla restituzione delle somme corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
15. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 36/2023 (R.G. n. 1305/2019) del 09.01.2023, depositata in data 26.01.2023 ed emessa dal Giudice di Pace di Corigliano
Calabro, accoglie l'opposizione proposta in primo grado dal condominio e Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 145/2019 del 04.07.2019 (R.G. n.
855/2019), emesso dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro;
2. condanna alla restituzione delle somme corrisposte dal condominio Controparte_1
in esecuzione delle sentenza di primo grado;
Parte_1
3. condanna alla refusione delle spese di lite, in favore del condominio Controparte_1
, che si liquidano per il giudizio di primo grado in € 900,00 (di cui € 200,00 Parte_1
per la fase di studio, € 200,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria ed €
300,00 per la fase decisionale) per compensi e per il presente giudizio in € 174,00 per spese in € 1.500,00 (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, €
pagina 8 di 9 500,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 25.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 771 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Camodeca ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, al Largo Grazia
Deledda n. 20, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Emma La Valle ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla via Metaponto n. 69/H, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
pagina 1 di 9 APPELLATO
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il condominio proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 145/2019 del 04.07.2019 (R.G. n. 855/2019), emesso dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di , della somma di € 2.134,00, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
monitorio, per la prestazione professionale resa dallo stesso.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, poiché emesso in assenza di idonea prova del credito e in violazione dell'art. 636 c.p.c.; l'insussistenza della delibera condominiale necessaria a conferire efficacia all'incarico professionale attribuito all'opposto; il diritto a non adempiere la propria prestazione ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Il opponente formulava, altresì, domanda riconvenzionale, volta a ottenere la Parte_1 restituzione della somma di € 2.516,94, che l'opposto aveva dichiarato di aver già ricevuto a titolo di acconto per l'incarico espletato.
2. Si costituiva in giudizio , che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in Controparte_1
via principale, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 2.134,00; in via ulteriormente subordinata, di condanna l'opponente alla somma di € 2.134,00 per l'indebito arricchimento dello stesso.
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso escussione testimoniale e con sentenza n. 36/2023 (R.G. n. 1305/2019) del 09.01.2023, depositata in data 26.01.2023, il Giudice di Pace di Corigliano Calabro rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di lite.
4. Avverso detta sentenza proponeva appello il Parte_1
Motivi di appello erano:
1) “errata applicazione delle norme che disciplinano l'eccesso di potere del mandatario e dei meccanismi di ratifica previsti dalla legge e individuati dalla giurisprudenza di legittimità”, per aver il Giudice di prime cure - pur rilevando che l'amministratore p.t. del avesse conferito Parte_1
l'incarico all'odierno appellato in assenza di previa delibera dell'assemblea condominiale - ritenuto pagina 2 di 9 che il avesse ratificato il predetto conferimento dell'incarico, avendo versato somme a Parte_1 titolo di acconto, in realtà mai versate o, comunque, corrisposte dal conto personale dell'amministrare, e in quanto il non aveva sollevato alcuna contestazione a fronte Parte_1 delle comunicazioni, inviate dall'impresa appaltatrice, di sospensione e ripresa dei lavori, in realtà non ricevute e, comunque, non idonee a concretizzare il comportamento concludente dell'assemblea;
2) “errata applicazione delle norme che disciplinano la qualificazione dell'azione processuale e l'eccezione di inadempimento - errata valutazione delle domande e delle eccezioni di parte attrice opponente”, avendo il Giudice di prime cure ritenuto inammissibile l'eccezione ex art. 1460 c.c.
L'appellante, inoltre, riproponeva le eccezioni formulate in primo grado e la domanda riconvenzionale.
5. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva tardivamente nel giudizio di appello
, che chiedeva di rigettare l'appello. Controparte_1
6. Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo d'ufficio, al cui interno vi era il fascicolo di primo grado dell'odierno appellante;
risultava, invece, ritirato il fascicolo di primo grado dell'appellato.
All'udienza del 18.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
***
7. Preliminarmente, si segnala che, risultando ritirato dal procuratore il fascicolo di primo grado di parte appellata e non avendo la stessa depositato nel presente giudizio detto fascicolo, né essendo emersi elementi idonei a imporre accertamenti presso la Cancelleria, la causa verrà decisa allo stato degli atti.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “Il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti.”
(Cass. civ., sez. VI, ord. n. 2264/2022).
8. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso,
pagina 3 di 9 ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto pagina 4 di 9 ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
9. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte appellata non è riuscita a fornire prova della fonte del proprio diritto, in quanto il conferimento dell'incarico da parte dell'amministratore, privo di apposita autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale, priva il contratto di efficacia nei confronti di quest'ultima.
In particolare, dal verbale di assemblea del 02.07.2015 si evince che l'amministratore è stato delegato a stipulare il contratto di appalto con l'impresa appaltatrice, ma nulla viene detto in merito al conferimento dell'incarico all'odierno appellato come direttore dei lavori.
Per tale ragione, il conferimento dell'incarico all'odierno appellato da parte del precedente amministratore del appellante risulta sprovvisto di efficacia ai sensi dell'art. 1711, c. I, Parte_1
c.c. secondo cui “Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario 1717, se il mandante non lo ratifica”.
Inoltre, si segnala che l'iniziativa contrattuale dell'amministratore - che, senza previa approvazione o successiva ratifica dell'assemblea, disponga l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale e conferisca altresì ad un professionista l'incarico di redazione del computo metrico - non determina l'insorgenza di alcun obbligo di contribuzione dei condomini al riguardo, non trovando applicazione il principio secondo cui l'atto compiuto, benché irregolarmente, dall'organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull'operato e sui poteri dello stesso, giacché i poteri dell'amministratore del condominio e dell'assemblea sono delineati con precisione dagli artt. 1130
e 1335 c.c., che limitano le attribuzioni del primo all'ordinaria amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria (cfr. Tribunale Pavia,
30/01/2023, n. 138).
pagina 5 di 9 10. Ciò premesso, si rileva che non costituiscono elementi idonei a ritenere l'operato dall'amministrazione ratificato per facta concludentia gli elementi valorizzati a tal fine dal Giudice di prime cure.
Invero, per quanto concerne gli acconti asseritamente versati dal condominio, in favore dell'appellato, per l'opera professionale svolta, si rileva che in atti non vi è alcuna prova al riguardo.
Per quanto concerne la mancata contestazione da parte del del conferimento Parte_1
dell'incarico, in seguito alle missive di sospensione e ripresa lavori inviate dall'impresa appaltatrice, si rileva che non vi è prova in atti che dette comunicazioni siano state effettivamente consegnate al
. Parte_1
Inoltre, si rileva che la partecipazione dell'appellato alle riunioni informali del condominio o la conoscenza da parte dei condomini dell'opera professionale espletata dallo stesso costituiscono elementi insufficiente a ritenere ratificato l'operato dall'amministratore.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “Come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, i giudici di appello hanno affermato che la delibera del 4 maggio 1989 non può considerarsi di conferimento dell'incarico all'ing. di modificare le tabelle Per_1 millesimali in quanto l'assemblea, anche a voler ritenere che la richiesta di un condomino intesa a rivedere la ripartizione delle spese relative al servizio di riscaldamento e quella di altro condomino di verifica delle spese del servizio montacarichi potessero ritenersi di revisione e modifica di tutte le tabelle millesimali, l'assemblea non vi ha aderito essendosi limitata soltanto ad invitare i richiedenti a far pervenire un'istanza ufficiale per l'eventuale (futuro) esame del problema, peraltro non all'ordine del giorno. Esattamente, quindi, da tali premesse, la Corte di PALERMO, con corretto uso dei suoi compiti istituzionali, ha concluso che in tale occasione l'assemblea dei condomini non ha deliberato la modifica delle tabelle millesimali nè ha dato incarico ad alcuno di provvedervi e neppure di affrontare la più limitata questione relativa ai servizi di riscaldamento e montacarichi, sicché tale delibera assembleare per il suo contenuto (rimasto immodificato nonostante le vaghe incompletezze indicate da alcuni condomini successivamente a notevole distanza di tempo) non può, in alcun modo, essere ritenuta di conferimento dell'incarico all'ing. di Per_1 rideterminazione dei valori dei piani o delle porzioni di piano secondo nuove tabelle millesimali.
Tanto senza omettere di precisare che anche corretta è il altra affermazione dei giudici di merito secondo cui la delibera di incarico di modifica delle tabelle, presupponendo necessariamente la decisione di procedere a siffatta modifica, importava una spesa straordinaria (anche per la sua entità) e poteva essere validamente deliberata soltanto con un numero di voti di cui alla pagina 6 di 9 maggioranza qualificata prevista dal secondo comma dell'art 1136 cod. civ. che in quella adunanza non vi è stata.
Nè può ritenersi, come altresì puntualmente è dato leggere nella sentenza impugnata, che vi sia stata una ratifica dell'operato dell'ing. in occasione della riunione assembleare del 31 Per_1 ottobre 1990 cui ha partecipato lo stesso ingegnere svolgendo una relazione illustrativa, atteso che non vi e stato alcun atto di approvazione da parte dell'assemblea "neppure a livello di semplice proposta da parte di singoli condomini per l'operato del professionista;
o di ratifica del presunto negozio che avrebbe in precedenza concluso con l'amministratore o con altri".
Nè può avere efficacia di ratifica la successiva lettera dell'amministratore di incarico al professionista o la circostanza (peraltro non dedotta in appello) che tutti i condomini hanno consentito l'accesso nei loro appartamenti in quanto, per configurare un'accettazione sia pure tacita della prestazione offerta dal , come chiaramente e puntualmente precisato nella Per_1 sentenza impugnata, "sarebbe stato necessario quanto meno un comportamento concludente dell'adunanza quale quello di approvazione della relativa spesa (contro la quale, invece, insorse il condomino ) e non bastava sicuramente il mero silenzio, nel caso ancor più equivoco Pt_2 dato che l'intervento del professionista non era stato preannunciato dall'ordine del giorno nè richiesto in precedenti assemblee dai comunisti, che, dunque, non erano neppure convocati per valutarne le prestazioni” (Cass. civ., sez. II, sent. n.1520/2000).
Ciò detto, si segnala che la dichiarazione del teste risulta del tutto irrilevante ai fini Tes_1
della decisione, non avendo lo stesso riferito circostanze che incidano sulle predette argomentazioni.
11. Per tali ragioni, l'appello va accolto, e a modifica della sentenza impugnata, va accolta l'opposizione proposta in primo grado dall'odierno appellante con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto
12. In ragione dell'accoglimento del primo motivo di opposizione risultano assorbite le domanda subordinate, ivi compresa la domanda riconvenzione, avanzate dal Parte_1 appellante e da scrutinare solo nel caso in cui il conferimento dell'incarico fosse stato riconosciuto efficace nei confronti dello stesso.
13. L'eccezione di indebito arricchimento, sollevata da parte opposta nel giudizio di primo grado, si intende rinunciata, in quanto assorbita dal Giudice di prime cure e non riproposte tempestivamente nel presente giudizio.
pagina 7 di 9 Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 7940/2019).
14. Parte appellata va, inoltre, condannata alla restituzione delle somme corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
15. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 36/2023 (R.G. n. 1305/2019) del 09.01.2023, depositata in data 26.01.2023 ed emessa dal Giudice di Pace di Corigliano
Calabro, accoglie l'opposizione proposta in primo grado dal condominio e Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 145/2019 del 04.07.2019 (R.G. n.
855/2019), emesso dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro;
2. condanna alla restituzione delle somme corrisposte dal condominio Controparte_1
in esecuzione delle sentenza di primo grado;
Parte_1
3. condanna alla refusione delle spese di lite, in favore del condominio Controparte_1
, che si liquidano per il giudizio di primo grado in € 900,00 (di cui € 200,00 Parte_1
per la fase di studio, € 200,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase istruttoria ed €
300,00 per la fase decisionale) per compensi e per il presente giudizio in € 174,00 per spese in € 1.500,00 (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, €
pagina 8 di 9 500,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 25.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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