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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3282/2024 promosso dai coniugi:
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Volterra (PI), via Giacomo Matteotti n. 20, presso e nello studio dell'avv. Marilisa Cinotti (C.F.:
, che li rappresenta e difende, C.F._3 Email_1
con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso formulato ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto, in data 5.07.2003, a Volterra (PI), matrimonio concordatario scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune Parte II, Serie A, n. 11, anno 2003.
Dalla loro unione, in data 27.06.2006, nasceva la figlia . La famiglia stabiliva la propria Per_1 residenza familiare presso l'immobile sito in via Salvator Rosa n. 3, acquistata da entrambi i coniugi, con conferimento da per euro 100.000, e per euro 85.000, oltre interessi, Controparte_1
mediante mutuo di credito fondiario concesso ad entrambi da Banca Monte dei Paschi di Siena, in data 23.9.2008 e di cui ad oggi i pagamenti risultano regolari. I coniugi davano, quindi, atto del venir meno della comunione materiale e spirituale, essendo intervenuti insanabili motivi di contrasto, tanto da determinarli ad approdare qui innanzi per addivenire ad una pronuncia di separazione. Sui presupposti sovra detti, chiedevano, infatti, di dichiarare la separazione personale di loro coniugi, omologando le condizioni tra loro stessi pattuite. Veniva, allora, fissata udienza di comparizione, disponendone la trattazione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note, in seno alle quali esse stesse parti dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, confermando la loro volontà di separarsi alle condizioni concordate di cui chiedevano l'omologa, rinunciando a comparire personalmente.
Il Collegio prende atto delle condizioni, riportate in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico, né in contrasto con l'interesse della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
Il Tribunale, così composto, reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia le condizioni di vita funzionali per la sua crescita.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale, in composizione collegiale, può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Controparte_1 Controparte_2
matrimonio concordatario in data 05.07.2003, in Volterra (PI), scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune Parte II, Serie A, n. 11, anno 2003. 2) Autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno.
Il Tribunale, in composizione collegiale, prende atto sul resto dell'accordo che integralmente riporta come segue:
“La figlia maggiorenne dei ricorrenti, , resterà a vivere con il padre presso la Persona_2
residenza familiare, recandosi dalla madre quando vorrà, anche giornalmente ed anche per trascorrervi la notte.
Per quanto riguarda il suo mantenimento, posto che la medesima non è economicamente autosufficiente, i genitori concordano di dividere al 50% tra di loro tutte le spese ordinarie e straordinarie in favore della figlia, sia necessarie che da concordarsi, e ciò sino al raggiungimento della sua indipendenza.
si trasferirà senza ritardo presso altro immobile di proprietà dei di lei Controparte_1
genitori sempre sito in Volterra, ove sposterà la propria residenza.
I coniugi si danno reciprocamente atto che le rate del mutuo fondiario sino ad oggi maturate e scadute sono state pagate integralmente da il quale, con la sottoscrizione del Controparte_2 presente accordo, si fa carico di pagare integralmente anche i rimanenti € 60.000,00 circa, per €
518,71 mensili, e ciò sino al saldo;
si fa invece carico di provvedere Controparte_1
autonomamente alle spese per la nuova abitazione.
La proprietà dell'immobile di Via Salvator Rosa n° 3 rimarrà in capo ad entrambi i coniugi ed in caso di vendita, previa estinzione dell'eventuale quota di mutuo rimanente, i medesimi divideranno al 50% il ricavato.
continuerà a percepire l'Assegno Unico finché riconosciuto. Controparte_2
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti ed avendo già regolato in precedenza i rapporti economici pendenti tra di loro.”
Dispone la compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Si comunichi.
Così deciso a Pisa, 15.01.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3282/2024 promosso dai coniugi:
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Volterra (PI), via Giacomo Matteotti n. 20, presso e nello studio dell'avv. Marilisa Cinotti (C.F.:
, che li rappresenta e difende, C.F._3 Email_1
con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso formulato ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto, in data 5.07.2003, a Volterra (PI), matrimonio concordatario scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune Parte II, Serie A, n. 11, anno 2003.
Dalla loro unione, in data 27.06.2006, nasceva la figlia . La famiglia stabiliva la propria Per_1 residenza familiare presso l'immobile sito in via Salvator Rosa n. 3, acquistata da entrambi i coniugi, con conferimento da per euro 100.000, e per euro 85.000, oltre interessi, Controparte_1
mediante mutuo di credito fondiario concesso ad entrambi da Banca Monte dei Paschi di Siena, in data 23.9.2008 e di cui ad oggi i pagamenti risultano regolari. I coniugi davano, quindi, atto del venir meno della comunione materiale e spirituale, essendo intervenuti insanabili motivi di contrasto, tanto da determinarli ad approdare qui innanzi per addivenire ad una pronuncia di separazione. Sui presupposti sovra detti, chiedevano, infatti, di dichiarare la separazione personale di loro coniugi, omologando le condizioni tra loro stessi pattuite. Veniva, allora, fissata udienza di comparizione, disponendone la trattazione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note, in seno alle quali esse stesse parti dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, confermando la loro volontà di separarsi alle condizioni concordate di cui chiedevano l'omologa, rinunciando a comparire personalmente.
Il Collegio prende atto delle condizioni, riportate in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico, né in contrasto con l'interesse della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
Il Tribunale, così composto, reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia le condizioni di vita funzionali per la sua crescita.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale, in composizione collegiale, può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Controparte_1 Controparte_2
matrimonio concordatario in data 05.07.2003, in Volterra (PI), scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune Parte II, Serie A, n. 11, anno 2003. 2) Autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno.
Il Tribunale, in composizione collegiale, prende atto sul resto dell'accordo che integralmente riporta come segue:
“La figlia maggiorenne dei ricorrenti, , resterà a vivere con il padre presso la Persona_2
residenza familiare, recandosi dalla madre quando vorrà, anche giornalmente ed anche per trascorrervi la notte.
Per quanto riguarda il suo mantenimento, posto che la medesima non è economicamente autosufficiente, i genitori concordano di dividere al 50% tra di loro tutte le spese ordinarie e straordinarie in favore della figlia, sia necessarie che da concordarsi, e ciò sino al raggiungimento della sua indipendenza.
si trasferirà senza ritardo presso altro immobile di proprietà dei di lei Controparte_1
genitori sempre sito in Volterra, ove sposterà la propria residenza.
I coniugi si danno reciprocamente atto che le rate del mutuo fondiario sino ad oggi maturate e scadute sono state pagate integralmente da il quale, con la sottoscrizione del Controparte_2 presente accordo, si fa carico di pagare integralmente anche i rimanenti € 60.000,00 circa, per €
518,71 mensili, e ciò sino al saldo;
si fa invece carico di provvedere Controparte_1
autonomamente alle spese per la nuova abitazione.
La proprietà dell'immobile di Via Salvator Rosa n° 3 rimarrà in capo ad entrambi i coniugi ed in caso di vendita, previa estinzione dell'eventuale quota di mutuo rimanente, i medesimi divideranno al 50% il ricavato.
continuerà a percepire l'Assegno Unico finché riconosciuto. Controparte_2
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti ed avendo già regolato in precedenza i rapporti economici pendenti tra di loro.”
Dispone la compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Si comunichi.
Così deciso a Pisa, 15.01.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina