CA
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4559/2020
All'udienza collegiale del giorno 07/05/2025 ore 11:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PIETRINI ALESSANDRO Presente
Appellato/i
CP_1
Avv. POLETTI IRMA presente
Controparte_2
Avv. MASUCCI ALESSANDRO MARIA Presente
Controparte_3
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 7.05.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4559 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato presso il Parte_1 CodiceFiscale_1
difensore avv. Alessandro Pietrini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliata presso il difensore avv. Alessandro Maria Masucci che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
E
(c.f. ) in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata presso il CP_1 P.IVA_2
difensore avv. Irma Poletti che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
E
APPELLATO CONTUMACE Controparte_3
2 OGGETTO: appello contro la sentenza n.10601/2020 resa in data 17.07.2020 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 10.09.2020 ha proposto appello Parte_1
contro la sentenza n.10601/2020 pubblicata in data 17.07.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.50767/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e avente ad Controparte_2 CP_1 Controparte_3
oggetto risarcimento danni cagionati dalla circolazione di veicoli.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione in riassunzione notificato a seguito di ordinanza di incompetenza per valore del Giudice di Pace, citava e e solo per conoscenza l' al fine di Parte_1 Controparte_3 CP_1 CP_2 sentir accertare la responsabilità di in ordine al sinistro occorso l'8.9.2013 e Controparte_3 condannarlo in solido con al risarcimento dei danni patiti liquidati in € 173,483,26. CP_1
Esponeva che l'8.9.2013 mentre percorreva Via di Fioranello, strada a doppio senso di marcia, alla guida del motociclo MV Augusta tg DP 49970 di sua proprietà, giunto ad una curva, veniva tamponato da tergo dalla vettura Mercedes tg CS 006 GT di proprietà e condotta da
[...]
il quale non osservava la distanza di sicurezza, e che l'attore a seguito dell'urto CP_3
perdeva il controllo del motociclo cadendo a terra ed uscendo di strada. Evidenziava che i conducenti avevano redatto modulo CAI nel quale il si assumeva la piena CP_3 responsabilità del sinistro. Deduceva che a seguito del sinistro il motociclo riportava danni per €
15.254,64 ed il riportava gravi lesioni per le quali veniva trasportato al P.S. Pt_1 dell'Ospedale S. Eugenio. Esponeva di aver inoltrato richiesta di risarcimento sia alla CP_1
quale garante del veicolo responsabile – che negava l'offerta deducendo la sussistenza dei presupposti per la procedura di indennizzo diretto- ed alla propria compagnia di assicurazioni in relazione ai danni materiali al veicolo e che dopo aver periziato il veicolo CP_2 CP_2 di sua proprietà aveva rifiutato il risarcimento in quanto “i danni non risultano compatibili con l'evento denunciato". Citava, pertanto, l' ai sensi dell'art. 149 CdA per ottenere il CP_2
risarcimento del solo danno materiale, evidenziando di non essere ancora guarito dalle lesioni riportate e riservando all'esito della guarigione la proposizione di autonoma azione giudiziaria.
Esponeva che innanzi al Giudice di Pace si costituiva l' contestando la domanda attorea CP_2
e che il Giudice di Pace disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
quale responsabile civile, litisconsorte necessario, il quale nonostante rituale notifica CP_3
restava contumace. Deduceva che nelle more del giudizio si consolidavano i postumi derivanti
3 dalle lesioni e che pertanto all'udienza dell'11.10.2016 precisava la domanda chiedendo il risarcimento anche dei danni biologici determinati nel 22% di IP oltre ITT per gg 90, ITP al 50% gg 180. In tale sede chiedeva estendere la domanda nei confronti di unica destinataria CP_1
della domanda ex lege, contestualmente rinunciando alla domanda nei confronti di CP_2
Esponeva, infine, che alla luce della precisazione della domanda il Giudice di Pace con ordinanza dichiarava la propria incompetenza per valore indicando il Tribunale di Roma quale giudice competente. Tutto ciò premesso, deduceva di aver patito danni patrimoniali (danni al veicolo e spese mediche) e non patrimoniali (biologici e morali) il tutto liquidato nella complessiva somma di € 173.483,26 e concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità del e condannarsi CP_3
l' in solido con il al risarcimento del danno così liquidato, oltre CP_1 CP_3
rivalutazione ed interessi con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Con comparsa si costituiva la , eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità della domanda svolta nei suoi confronti per non essere stata l' citata CP_1 anche innanzi Al Giudice di pace. Nel merito contestava integralmente la domanda attorea nell'an e nel quantum. Restavano contumaci il e la Ammessa ed espletata CP_3 Controparte_2
prova per interpello, nonché disposta ed espletata c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore la causa veniva rinviata per conclusioni.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di 2. condanna alla refusione Parte_1 Parte_1 delle spese processuali nei confronti di che liquida in € 7.795 per compensi oltre CP_1 accessori come per legge 3. pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda è infondata e va pertanto rigettata. Occorre premettere che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale svolta dal nel corso della causa inizialmente promossa innanzi al Giudice di Pace e Pt_1
determinativa dello spostamento della competenza per valore, costituiva in quella sede una domanda nuova inammissibile. Se è vero, infatti, che in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionatigli da un determinato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, è anche vero che tale principio non può trovare applicazione quando l'attore
"ab initio" o durante il corso del giudizio abbia esplicitamente escluso il riferimento della domanda a tutte le possibili voci di danno, dovendosi coordinare il principio di infrazionabilità
4 della richiesta di risarcimento con il principio della domanda. Ne consegue che, qualora come nel caso di specie nell'atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno limitate al danno materiale al veicolo e che non sia indicata alcuna voce di danno non patrimoniale, per il quale si svolgeva espressa riserva di agire in separato giudizio, l'eventuale domanda svolta solo successivamente alla prima udienza è inammissibile per novità. Nel procedimento davanti al giudice di pace non è, infatti, configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320
c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti,
l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione (cfr in tal senso Cass. n. 20840 del 06/09/2017). Ciò posto occorre tuttavia considerare che l'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. Il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata delle vicende giudiziarie impone al giudice di evitare e impedire comportamenti che, se pur formalmente corretti, si traducano però in un inutile dispendio di attività ed in una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda. Ne deriva che, nel rispetto del principio di economia dei mezzi processuali, deve ritenersi ammissibile che, a seguito della riassunzione del giudizio, che segue ad una pronuncia d'incompetenza del giudice precedentemente adito, le parti nell'osservanza del principio del contraddittorio propongano nuove domande e nuove eccezioni introduttive di un nuovo giudizio (in tal senso Cass. n. 15753 del 10/07/2014, Cass 223/2011 e Cass 821/2006. Cfr. Cass.n.26768 del 21/10/2019). Passando, dunque, all'esame della domanda di risarcimento del danno così come svolta dal nel Pt_1
5 giudizio riassunto innanzi a questo giudice occorre sottolineare che all'esito dell'istruttoria non risulta adeguatamente provato né l'effettivo verificarsi del sinistro né le modalità di accadimento dello stesso. Va, infatti, rilevato che sul luogo del sinistro non risultano intervenute autorità.
Risulta un verbale di intervento del 118- peraltro datato 8.9.2012- dal quale emerge che al momento dell'intervento il si trovava “seduto a terra cosciente orientato spazio tempo. Pt_1
Casco integro già rimosso prima del nostro intervento”. Nessun riferimento in tale sede risulta fatto ad una ipotesi di scontro né alla presenza di altri veicoli o persone sul posto. In base al verbale di intervento del 118 sul luogo del sinistro può dirsi dunque unicamente provato il verificarsi di un sinistro a carico del in data 8.9.2012 ossia un anno prima della data Pt_1
del presunto sinistro oggetto di causa. Va, poi, evidenziato che mentre il verbale del 118 reca indicazione di trauma di “trauma arto inferiore superiore” e indicazione di “orario di arrivo in ospedale” alle 11.21, nel verbale di pronto Soccorso dell' dell'8.9.2013 viene Parte_2
riportato trauma mano e clavicola e viene indicata come ora di ingresso le 11.49. Anche il modulo
CAI non appare idoneo a provare le modalità riferite dal atteso che per espressa Pt_1
ammissione del risulta redatto successivamente al sinistro, in data e luogo imprecisati. Pt_1
Deve, infatti, rilevarsi quanto alla valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole che nel giudizio instaurato ai sensi degli artt. 144 e ss. codice delle assicurazioni - sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno - la dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 cod. civ., comma 3, secondo la quale in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice. Invero, questa norma costituisce una deroga a ciò che dispone il secondo comma, secondo cui la confessione fa piena prova contro chi l'ha fatta;
infatti viene esclusa la funzione di piena prova della confessione, la quale assume soltanto la natura di elemento che il giudice apprezza liberamente, e ciò non solo nei confronti di chi ha reso la dichiarazione ma anche nei confronti degli altri litisconsorti. (Sez. Un. n. 10311/06 in motivazione). Va, inoltre, evidenziato che la confessione giudiziale e stragiudiziale deve avere per oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi, con la conseguenza che non ha valore di confessione, a prescindere dal fatto se sia diretta alla parte o ad un terzo, l'ammissione che un determinato evento dannoso sia ascrivibile a propria colpa, trattandosi di un giudizio, a formare il quale intervengono valutazioni di ordine giuridico (Cass. n. 11266 del 30/07/2002 e Cass
16.6.1990 n.6059). Ne consegue che "la constatazione amichevole del sinistro non può mai
6 costituire confessione nella parte in cui contiene affermazioni o assunzioni di colpe o responsabilità da parte del conducente sottoscrittore;
costituisce invece confessione stragiudiziale relativamente ai soli fatti, costituenti la ricostruzione dell'incidente, se essi sono sfavorevoli alla parte sottoscrittrice contro cui è prodotta (vedi cass. n. 1561 del 1998). Nella fattispecie, quindi, la constatazione amichevole del danno, in primo luogo è liberamente apprezzabile nei confronti dell' e del ed in secondo luogo tale valutazione deve limitarsi al fatto della CP_1 CP_3
ricostruzione dell'incidente, mentre non ha alcun valore probatorio relativamente ad eventuali assunzioni di responsabilità. Deve, inoltre, sottolinearsi che la mancata risposta all'interrogatorio formale del costituisce un comportamento processuale qualificato che, solo nel quadro CP_3
degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli. La disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. In altri termini la mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli. Tuttavia, qualora lo stesso giudice ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro, può negare ad essi valore probatorio (si veda Cass. 6697 del 19/03/2009 e Cass. 10099 del
26/04/2013). Nel caso in esame come detto non si ravvisano altri elementi probatori idonei a corroborare la tesi attorea. Quanto alla disposta CTU occorre premettere che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario. La consulenza tecnica, peraltro, non può sopperire a carenze probatorie di parte attrice e nel caso di specie ha al più, consentito di verificare la consistenza dei postumi riportatati dal in un sinistro Pt_1 dell'8.9.2013 ma non la dinamica del sinistro come descritta. In nessun caso poi tali conclusioni valgono a superare la carenza di prova in ordine alla responsabilità di altro soggetto nel verificarsi del sinistro. Al riguardo è appena il caso di osservare che, vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, cioè nella specie il danno conseguenza nella sua effettiva entità e il nesso di causalità, grava sulla parte attrice. Ne consegue che, ove sia mancata la prova dei danni e del nesso causale, questa non può essere affidata ad un accertamento peritale, non costituendo la consulenza di ufficio un mezzo sostitutivo
7 dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti. Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni ed in armonia con il principio recato dall'art. 2697 cod. civ. dell'onere di prova, deve escludersi che la domanda risarcitoria proposta dal sia fornita Pt_1
di prova in relazione allo stesso accadimento fattuale del sinistro e, tantomeno, quanto alla responsabilità circa la sua causazione in capo al In conclusione, la domanda svolta CP_3
dal va rigettata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico Pt_1 dell'attore nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico del ”. Pt_1
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, quale Giudice del secondo grado, contrariis reiectis:
A. in accoglimento integrale del presente gravame, per i motivi specifici illustrati in narrativa, riformare la sentenza oggetto del presente atto di appello, (sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Tredicesima, Giudice Dott.ssa AMIRANTE, n. 10601/2020 SENT.- Repert. n.
10330/2020 del 17.7.2020, emessa in data 14.7.2020 e pubblicata in data 17.7.2020, resa nel giudizio di primo grado n. 50767/2017 R.G), e, previo l'accertamento dell'avvenuto sinistro per fatto e colpa imputabili esclusivamente alla condotta di guida del veicolo di proprietà e condotto dal Sig. assicurato dalla SO , per l'effetto B. Controparte_3 CP_1
condannare, sulla scorta delle valutazioni ex artt. 143 c.d.a., in combinato disposto con gli artt.
2043 – 2054 c.c., la convenuta società , in persona del Suo legale rappresentante CP_1
p.t., quale compagnia assicurativa del veicolo del responsabile civile, in solido con lo stesso responsabile civile convenuto, al completo ed esaustivo risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore in dipendenza del sinistro occorso – danni fisici e materiali – come meglio esplicitati e richiesti per un ammontare complessivo pari ad Euro 173.483,26
(centosettantatremilaquattrocentottantatrè/26) ovvero nella misura emersa in giudizio, a seguito della CTU medico legale già espletata in primo grado, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (8.9.2013) sino alla pronuncia, ed interessi legali dalla pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
condannare la convenuta alla refusione in favore dell'attore delle spese legali del primo grado riconosciute alla controparte D. condannare i convenuti alla refusione delle CP_1 spese di CTU sostenute dall'attore; E. condannare i convenuti alla corresponsione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, primo e secondo, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e CPA come per legge, il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, procuratore antistatario.”.
§ 6. costituitasi con comparsa depositata il 4.02.2021 ha resistito Controparte_4 al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
8 accertata l'intervenuta rinuncia del alla domanda nei confronti della Pt_1 [...]
, estrometterla dal giudizio con ogni eventuale conseguente statuizione;
in Controparte_2
subordine rigettare le domande da chiunque proposte e proponende nei propri confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione”.
§ 6.1. - costituitasi con comparsa depositata il 22.02.2021 ha resistito al gravame CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'atto di appello proposto da avverso la sentenza n. 10601/2020 emessa dal Tribunale Parte_1 di Roma nella causa n.50767/2017 RG in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza. Con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio.”, restava contumace CP_3
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale è articolato in cinque motivi.
§ 8.1. Con il primo motivo intestato “MACROSCOPICO ERRORE DEL GIUDICE NELLA
LETTURA E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MEDICA – MERO ERRORE
MATERIALE NEL VERBALE ARES DEL 118.” parte appellante censurava la sentenza appellata nella parte in cui si era attribuita rilevanza all'errore relativo alla data contenuta nella scheda di intervento dell'autoambulanza Ares 118 essendosi ivi riportata la data 8.9.2012 in luogo di quella corretta 8.9.2013.
Quindi evidenziava le contraddizioni in cui era incorso il primo giudice, che inizialmente aveva ritenuto detto documento del tutto irrilevante (con produzione richiesta ex art.210 cpc dalla convenuta poi con ordinanza dell'11.04.2018 aveva ritenuto inammissibile l'istanza CP_1
in quanto il documento (scheda intervento ARES 118) poteva e doveva essere acquisito e prodotto nei termini istruttori essendo inoltre irrilevante ai fini del decidere, ciononostante aveva ritenuto detta scheda rilevante ai fini del rigetto delle domande, così motivando “Va, infatti, rilevato che sul luogo del sinistro non risultano intervenute autorità. Risulta un verbale di intervento del 118
-peraltro datato 8.9.2012- dal quale emerge che al momento dell'intervento il si trovava Pt_1
“seduto a terra cosciente orientato spazio tempo. Casco integro già rimosso prima del nostro intervento”. Nessun riferimento in tale sede risulta fatto ad una ipotesi di scontro né alla presenza di altri veicoli o persone sul posto. In base al verbale di intervento del 118 sul luogo del sinistro può dirsi dunque unicamente provato il verificarsi di un sinistro a carico del in data Pt_1
8.9.2012 ossia un anno prima della data del presunto sinistro oggetto di causa. Va, poi, evidenziato che mentre il verbale del 118 reca indicazione di trauma di “trauma arto inferiore superiore” e indicazione di “orario di arrivo in ospedale “alle 11.21, nel verbale di pronto
9 Soccorso dell' dell'8.9.2013 viene riportato trauma mano e clavicola e viene indicata Parte_2 come ora di ingresso le 11.49.”
Deduceva quindi essersi trattato di mero errore materiale come evincibile dai verbali del pronto soccorso che riportavano l'arrivo in ambulanza e date e orari corretti e compatibili con il soccorso del 118, tanto che né , né il c.t.u. nominato nel corso del giudizio di primo grado avevano CP_1
sollevato alcuna perplessità in merito.
Produceva quindi con l'all.n.4 la dichiarazione originale della Centrale operativa 118 – con stampa e dichiarazione del 27.07.2020 – che confermava l'intervento ARES 118 del 8.9.2013 precisando che la Corte di cassazione con sentenza n.11714 del 3 maggio 2019, aveva ammesso la producibilità di ulteriori documenti in appello quando la mancata produzione nel grado precedente era dipesa da causa non imputabile o si trattava di documenti indispensabili ai fini della decisione.
Soggiungeva quindi che il documento doveva essere ritenuto pienamente valido e valutato come ulteriore prova che l'attore quel giorno, a quell'ora e in quel luogo, aveva subito il già documentato
(anche con CID) sinistro stradale.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “
[...]
, SIA CON RIGUARDO ALL'ARTICOLO Parte_3
2697 C.C. E ARTICOLO 2733 C.C., COMMA 3, SIA CON RIGUARDO ALLA NORMA
SPECIALE, APPLICABILE ALLA FATTISPECIE, DELL'ARTICOLO 143 CODICE DELLE
ASSICURAZIONI.” parte appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva erroneamente valutato le risultanze del modulo cid.
Precisava che il modulo aveva pieno valore ex art.143 del d.lgs.n.209 del 2005 ed era onere della controparte fornire la prova contraria. CP_1
Deduceva quindi che doveva applicarsi il consolidato indirizzo interpretativo per cui il modulo di
"constatazione amichevole di incidente", quando completo in ogni sua parte, faceva presumere che il sinistro fosse avvenuto con le modalità ivi descritte, con la conseguenza che il giudice di merito, poteva andare in contrario avviso solo ove disponesse di prove o indizi relativi alla falsità
o inesattezza di quanto dichiarato per iscritto dai conducenti, mentre nel caso di specie il Tribunale aveva ritenuto "non idoneo" il modulo prodotto, e superata la presunzione di cui all'articolo 143 cod. ass., non perché avesse la prova della falsità dello stesso ma sul mero presupposto che quanto in esso dichiarato non fosse “corroborato da altre fonti di prova”, nonostante l'altro conducente avesse dichiarato nel Cid di aver “tamponato”, ulteriormente precisando “urtavo CP_3 leggermente la ruota posteriore della moto che cadeva a terra a fine curva”.
Soggiungeva che la sottoscrizione congiunta, da parte di entrambi i conducenti, del modello CAI, come già previsto dalla L. n. 39 del 1977, articolo 5 richiamata nel gravame e ribadito dal decreto
10 legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 143, comma 2 determinava una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si fosse verificato con le modalità ivi indicate evidenziando altresì che tale presunzione, era superabile, ma occorreva che il giudice di merito ne spiegasse le ragioni, il che non era avvenuto nel caso di specie, atteso che il Tribunale non aveva posto in dubbio l'esistenza del sinistro, né aveva spiegato quale fosse stata la diversa e/o contraria dinamica dell'incidente.
Proseguiva evidenziando che la persistenza di un insuperabile dubbio sulla dinamica avrebbe semmai dovuto imporre al giudice di primo grado l'applicazione della presunzione di cui all'art.2054 c.c., comma 2, atteso che il sinistro era stato comunque riconosciuto come esistente da parte del Tribunale.
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALLE
Cont NORME 232 E - ERRATA INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONE DELLA CP_6
CONTUMACIA E DELLA MANCATA RISPOSTA ALL'INTERROGATORIO FORMALE
DEL CONVENUTO” parte appellante censurava la valutazione da parte del primo giudice della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del contumace CP_3
Precisava che era di tutta evidenza che il Giudice fosse caduto in errore nella valutazione delle prove e che la sentenza gravata avesse palesemente violato l'articolo 232 c.p.c. (a mente del quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il Collegio, valutato, ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio) dovendosi valutare la mancata presentazione alla risposta unitamente al modulo cid ed alle dichiarazioni ivi rilasciate dal in merito alla propria responsabilità nell'occorso. CP_3
§ 8.4 - Con il quarto motivo intestato “ERRATA VALUTAZIONE DI MERITO DEL QUADRO
PROBATORIO. TOTALE ASSENZA DI UNA DINAMICA ALTERNATIVA – OMESSA
PROVA CONTRARIA DELLA CONVENUTA ALLIANZ.” parte appellante a fondamento del motivo ha evidenziato che in presenza del cid spettava alla Compagnia fornire la prova contraria ed una dinamica alternativa a fronte oltretutto del materiale fotografico prodotto attestante lo stato dei luoghi al momento del sinistro con l'odierno attore ancora a terra dopo la curva, il proprio motociclo danneggiato, la certificazione ARES del 118 dalla quale si evinceva che l'autoambulanza era sopraggiunta con urgenza sul luogo del sinistro, la documentazione medica, la ritenuta compatibilità delle lesioni con il sinistro evidenziata dal c.t.u. medico-legale, la mancata risposta all'interrogatorio da parte del convenuto contumace.
§ 8.5 - Con il quinto motivo intestato “OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA CTU MEDICO
LEGALE DISPOSTA DAL TRIBUNALE” l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui si era evidenziato che la c.t.u. non poteva sopperire alle carenze probatorie della
11 parte evidenziando in particolare che il consulente nella propria relazione aveva espresso le seguenti considerazioni “Tali lesioni sono state conseguenti all'evento infortunistico del giorno
08/09/2013, a cui sono seguiti vari trattamenti chirurgici e successive cure. 1) DIAGNOSI: gravi postumi di frattura scomposta della clavicola destra con limitazione funzionale della spalla destra e frattura del I, III, IV dito mano destra con dismorfismo per artrodesi sul III dito della mano destra, in esito all'infortunio del giorno 08/09/2013 […] 2) Non vi erano precedenti eventi morbosi che possano aver interferito direttamente od indirettamente sulle attuali lesioni. 3) Le lesioni conseguenti all'evento del giorno 8/09/2013 hanno prodotto una Inabilità temporanea assoluta di giorni 90 e di giorni 120 di inabilità temporanea parziale al 50%. 4) Le lesioni conseguenti all'infortunio del giorno 8/09/2013 hanno causato postumi permanenti, come danno biologico, pari a 16% (sedici per cento) di invalidità permanente (secondo il barème SIMLA). 5)
Le lesioni sono da ritenersi stabilizzate e non sono migliorabili con ausili o protesi, con invalidità permanente pari al 16% di danno biologico. 6) Le lesioni possono incidere sulla attività lavorativa specifica del periziando (di professione elettrauto al momento del sinistro), nella misura del 50%.
7) Sono da ritenersi parzialmente ridotte quelle attività tipicamente manuali in un destrimane, ivi compresa l'attività di elettrauto”.
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti deve preliminarmente osservarsi quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta da ex art.348 bis c.p.c. - peraltro CP_1 superata dall'esame nel merito dell'impugnazione - che la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art.348 ter co.1°
c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art. 350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con una ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale
(così Cass. n.10409/2020 e n.4696/2016).
§ 10. – Ciò posto, osserva il Collegio che i motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono infondati.
Deve anzitutto osservarsi che nella propria comparsa di costituzione in primo grado CP_1
risulta aver contestato la dinamica della caduta evidenziando che non era accorsa sul posto alcuna
Autorità, né si erano indicati testimoni, precisando che la stessa che aveva gestito la CP_2
procedura di cd. indennizzo diretto per i danni materiali, aveva posto in evidenza che i danni lamentati dall'attore non erano compatibili con la dinamica quale descritta in citazione.
12 Andandosi infatti ad esaminare le fotografie in atti la parte posteriore del motociclo non denota alcun segno di contatto con un'autovettura ed appare invero singolare che la targa e la ruota non rechino segni tali da evidenziare un tamponamento, che, nella sua dinamica, rimane oltretutto di difficile e indimostrata spiegazione, atteso che in difetto di frenate da parte del di Pt_1
rallentamenti della circolazione (aspetti affatto allegati in citazione) non risulta spiegabile un simile urto in una strada quale quella di Fioranello ubicata in zona campestre e fuori dal centro cittadino.
Ancora dalle fotografie prodotte dall'attore in primo grado (doc.n.3.3) lo stesso viene raffigurato a terra soccorso da una donna e da un uomo con dei caschi da motociclista in terra posti sul ciglio della strada essendo presente ancora altra persona sullo sfondo più avanti, con la conseguenza che almeno quattro persone erano presenti sul posto mentre l'attore non ha fatto accenno ad alcun testimone che potesse riferire sui fatti, tantomeno sono stati indicati nel modulo
CAI, che risulta essere stato oltretutto redatto a distanza di tempo dall'incidente, senza che fossero state minimamente illustrate le ragioni di tali postuma compilazione e le modalità di identificazione del conducente della Mercedes che avrebbe urtato il motociclista.
Ne consegue quindi che il CAI, proprio perché incompleto, in quanto prodotto (cfr., doc.n.
3.5 attore) nella sola prima pagina peraltro tagliata nel fondo e priva di data di sottoscrizione (mentre i modelli approvati dall' si compongono di quattro pagine relative anche ad ulteriori CP_7
informazioni, proprietà dei veicoli, testimoni, luoghi di ricovero, inoltre data di redazione e firma) non poteva assolvere alle funzioni probatorie di cui all'art.143 co.2 d.lgs.n.209 del 2005.
Sul punto giovi richiamare Cass.civ.n.10304 del 2007, per cui, in tema di responsabilità civile, nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, affinché possa sussistere la presunzione di veridicità del modello di constatazione amichevole dell'incidente
(cosiddetto CID), ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, del d.l. 23 dicembre 1976 n.857, convertito nella legge 26 febbraio 1977 n.39, "ratione temporis "applicabile, è necessario che lo stesso sia completo in ogni sua parte, e che esso sia trasmesso all'assicuratore prima dell'inizio del giudizio di risarcimento. Nel caso, invece, che il detto modello sia prodotto per la prima volta solo nel corso del giudizio, esso vale come indizio in ordine alla dinamica del sinistro.
Orbene, nel caso di specie, per quanto già evidenziato, il modello cd. C.A.I. era incompleto privo di data e soprattutto non menzionava, la proprietà dei veicoli, gli eventuali soccorsi, la presenza di testimoni evidenziata dalle fotografie.
Dunque, a prescindere dal valore della scheda di intervento del 118 in relazione alla corretta compilazione della data – che non consente minimamente di accertare la dinamica del sinistro e come tale rimane irrilevante, come il relativo motivo d'appello, essendo l'ambulanza accorsa
13 successivamente alla caduta – deve convenirsi con il primo giudice circa il mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere della prova ex art.2697 c.c., che, in presenza di contestazione della
Compagnia e di contumacia del responsabile civile, non poteva e non può ritenersi assolto, senza che dalla mancata risposta all'interrogatorio formale del convenuto possa desumersi alcunché, anche per quanto di seguito illustrato.
La S.C. ha infatti osservato (Cass.civ.n.32846/2024) che la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art.232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità ed ancora Cass.n.9436 del 2018 ha osservato in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, che la disposizione dell'art.232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.
Orbene, nel caso di specie, gli altri elementi di prova indicati dall'appellante non risultano affatto univoci e concordanti e non confermano affatto la versione del tamponamento da tergo del motociclo e debbono così riassumersi e valutarsi: 1) il motociclo dalle fotografie prodotte non evidenzia segni di tamponamento da tergo (doc.n.3.3); 2) nel verbale del pronto soccorso si accenna a riferito incidente in moto senza richiamare alcun tamponamento (doc.n.3.4); 3) non sono stati evidenziati testimoni di sorta che avrebbero potuto riferire in merito alla dinamica del sinistro ed ai soccorsi, quando risultano raffigurate ben tre persone nelle fotografie in atti, oltre a più caschi a terra sul margine della strada, aspetto che ben poteva indurre a ritenere che vi potesse essere anche un trasportato sul motociclo dell'attore; 4) la circostanza che l'attore-appellante fosse piegato in fase di curva al momento dell'urto – per quanto testualmente descritto in citazione – rende ancor più inverosimile l'assenza di danni all'altezza della targa e comunque nella parte posteriore del motociclo e induce a ritenere una responsabilità esclusiva dell'appellante nella caduta e nei susseguenti danni in ragione delle modalità di conduzione del mezzo, dell'impostazione della curva e della condotta imprudente di guida, vieppiù in caso di presenza sul motociclo di un trasportato che poteva altresì aver fatto perdere l'equilibrio al conducente.
Dunque, tale condotta di guida induceva a ritenere come ben possibile la sussistenza di altra dinamica del sinistro – affatto ascrivibile ad un tamponamento – con una caduta dipesa
14 dall'imprudente condotta di guida del motociclista o di un eventuale trasportato, senza che possa affatto postularsi la sussistenza di uno scontro (ed ancor prima la presenza dell'autovettura tamponante) conseguentemente l'applicazione dell'art.2054 co.2 c.c. avendo il primo giudice così motivato, condivisibilmente, nella fase conclusiva della sentenza “Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni ed in armonia con il principio recato dall'art. 2697 cod. civ. dell'onere di prova, deve escludersi che la domanda risarcitoria proposta dal sia fornita di prova in Pt_1
relazione allo stesso accadimento fattuale del sinistro e, tantomeno, quanto alla responsabilità circa la sua causazione in capo al . CP_3
Dunque, a confutazione di quanto evidenziato dall'appellante, il Tribunale non ha minimamente accertato un accadimento sussumibile nell'art.2054 c.c..
ma non meno rilevante elemento è costituito dal silenzio serbato nel corso del processo CP_8
in merito a come sia stato individuato il responsabile civile, senza che negli atti giudiziari ed ancor prima nella corrispondenza, si sia esplicitato e chiarito con quali modalità fosse stato possibile risalire al danneggiante e quando fosse stato redatto il CAI, atteso oltretutto che stando alle allegazioni dell'appellante ed alle fotografie, questi era finito fuori strada con il proprio mezzo e verosimilmente non risultava essere in grado di appuntare dati o recapiti di sorta.
Trattasi di circostanza che rimane indimostrata ed ancor prima inspiegata e come tale non consente minimamente di attribuire rilevanza ex art.232 c.p.c. alla mancata risposta all'interrogatorio formale senza oltretutto che ancor prima fosse stata dimostrata la proprietà della Mercedes da parte del affatto desumibile dal cai. CP_3
La S.C. ha infatti costantemente osservato e da ultimo in Cass.civ.n.14372 del 2023 che alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio.
Quanto poi al valore della c.t.u. medico-legale deve osservarsi che il primo giudice risulta aver correttamente risposto in merito al valore della consulenza nei seguenti termini “Quanto alla disposta CTU occorre premettere che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario. La consulenza tecnica, peraltro, non può sopperire a carenze probatorie di parte attrice e nel caso di specie ha al più, consentito di verificare la consistenza dei postumi riportatati dal in un sinistro dell'8.9.2013 ma non la dinamica Pt_1
del sinistro come descritta. In nessun caso poi tali conclusioni valgono a superare la carenza di prova in ordine alla responsabilità di altro soggetto nel verificarsi del sinistro”.
15 Ne consegue che il primo giudice alla luce di quanto sopra evidenziato risulta aver fatto buon governo dei principi in ambito di onere della prova e litisconsorzio necessario, tenuto conto di quanto osservato dalla S.C. con la nota sentenza resa a SS.UU. n.10311 del 2006 per cui nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano.
Con la conseguenza che, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato da un lato e danneggiato ed assicuratore dall'altro.
Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.) avente nel caso di specie diverso valore rispetto a quello prospettato dall'appellante, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art.2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.
Pertanto, per quanto sopra osservato, tutti i motivi dell'impugnazione sono infondati ed in conclusione l'appello deve essere rigettato.
§ 11. – Le spese di lite seguono la soccombenza – nei confronti della sola stante CP_1
l'evocazione in giudizio della a fini di mera litis denuntiatio non essendosi svolte CP_2
domande di sorta nei confronti di detta Compagnia - ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quinto scaglione di valore (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) in euro 1.489,00 per fase di studio, euro 956,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione ed euro 2.552,00 per fase decisionale, applicati i valori i minimi stante la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio, l'assenza di istruttoria e le particolari forme adottate per la decisione.
16 § 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1
di citazione notificato in data 10.09.2020, avverso la sentenza n.10601/2020 resa in data
17.07.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di Parte_1
liquidate in complessivi euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre spese CP_1
forfettarie, iva e cpa.
3) Compensa le spese tra le altre parti processuali.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002
a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 7.05.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
17