Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: Benedetta UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5037 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 13.1.2025 tra cod. fisc. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del procuratore speciale, dott. , domiciliata presso l'avv. Paola Parte_2
Babboni (p.e.c.: , che la rappresenta e Email_1 difende per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. ), Parte_3 CodiceFiscale_1 Parte_4
(cod. fisc. E (cod. fisc.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_5
), domiciliati presso l'avv. Sena Casarosa (p.e.c.: CodiceFiscale_3
, che li rappresenta e difende per Email_2 procure su fogli separati allegati alla comparsa di costituzione di nuovo di- fensore depositata in data 18.10.2024;
-appellati- OGGETTO: intese e abuso di posizione dominante per violazione della nor- mativa antitrust nazionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: Parte_1
IN TESI dichiarare la nullità integrale della sentenza ex artt.li 161 e seguenti cpc e rimettere gli atti al primo giudice ex art.lo 354 cpc
IN IPOTESI riformare la sentenza in epigrafe e quindi respingere tutte le domande ex adverso proposte, in particolare respingere e/o dichiarare la inammissibilità della domanda di accertamento di nullità delle fideiussioni in atti e la conse- guente domanda di liberazione dei garanti e comunque cassare la impugnata sentenza nella parte in cui dichiara la liberazione dei garanti dalla fideius- sione per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”; per e “Voglia l'Ecc.ma Parte_3 CP_1 Parte_5
Corte di Appello adita:
a. nel merito, rigettare l'appello promosso perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado;
b. in ogni caso, con condanna di parte Appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
c. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite anche del presente grado di giudizio con distrazione a favore del procuratore per esserne stato antistatario”.
FATTO E DIRITTO
1. e hanno proposto Parte_3 CP_1 Parte_5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4943/2018 emesso, provviso- riamente esecutivo, il 15.10.2018 dal Tribunale di Firenze, con cui è stato ingiunto agli stessi (ed a , in qualità di fideiussori della Controparte_2
dichiarata fallita dal Tribunale di Pisa in data 22.4.2016, il paga- Parte_6 mento della somma di € 41.242,57 quale scoperto del conto corrente inte- stato alla società fallita e chiuso il 12.5.2016. In particolare, con la memoria ex art.183, co. 6, n. 1) c.p.c. gli opponenti hanno dedotto la nullità delle fideiussioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto per contra- rietà alla normativa antitrust in quanto redatte in conformità allo schema 2 A.B.I. sanzionato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del
2.5.2005, e quindi hanno precisato la domanda come segue: “sempre nel merito, per le motivazioni tutte della presente opposizione, accertare e di- chiarare la nullità anche parziale dei contratto di fideiussione in discussione per la violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 13618/2018 R.G.C. e n. 4943/2018 R.D.I. e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto, anche per effetto della deca- denza dell'Istituto di credito ex art 1957 c.c.; − sempre nel merito, per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione, accertare e dichiarare la liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1956 c.c e/o 1957 c.c, ovvero per la praticata violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza da parte dell'Istituto di Credito opposto e/o per la decadenza dell'Istituto di credito e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 4943/2018 R.D.I e n. 13618/2018 R.G.C. e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi ef- fetto”.
Con ordinanza in data 8.7.2020 il Tribunale di Firenze, in composizione mo- nocratica, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda di accertamento della nullità per contrasto con la normativa anticoncorren- ziale delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti per essere competente la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, dispo- nendo quindi la separazione di tale domanda da quella di condanna propo- sta dalla Banca con il ricorso ai sensi dell'art. 633 c.p.c. Inoltre, ha sospeso ex art. 295 c.p.c. fino alla decisione del giudizio in relazione a cui si è dichia- rato incompetente la decisione sulla domanda di condanna proposta con la domanda monitoria e le altre domande proposte con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
e dunque, hanno rias- Parte_3 CP_1 Parte_5 sunto il giudizio relativo alla domanda di accertamento della nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust innanzi alla Sezione Spe- cializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, svolgendo – tra le altre proposte – la domanda volta all'accertamento della liberazione dei ga- ranti ai sensi dell'art. 1956 c.c. ovvero per la praticata violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza da parte dell'istituto di credito opposto, e chie- devano al giudice dichiarato competente ad accertare la nullità dei contratti
3 di fideiussione di revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque di di- chiararlo nullo o privo di qualsiasi effetto.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Parte_1 la quale: (a) con riguardo alla nullità delle fideiussioni in quanto contenenti le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello predisposto dall'A.B.I. e sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della legge antitrust con prov- vedimento n. 55 del 2.5.2005, ha dedotto come, in ogni caso, si tratterebbe di nullità relativa, che non travolgerebbe dunque l'intero contratto di garan- zia, e quindi non comporterebbe la nullità della intera fideiussione pur in presenza delle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai ter- mini ex art. 1957 c.c.; (b) quanto all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., formulata dagli attori, ha osservato come l'unico giudice competente a decidere al riguardo fosse quello dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., e quindi il Tribunale di Fi- renze.
Con sentenza n. 4601/2023 del 21.3.2023 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così statuito: “1) Accoglie la domanda e, dichiarata la nullità parziale delle clausole di cui all'art. 2 (clausola di revi- viscenza), art 6 (rinuncia al termine ex art. 1957 c.c.), art. 8 (clausola di so- pravvivenza), delle fideiussioni stipulate d Parte_3 CP_1
e in data 26.01.2015 con la Parte_5 Parte_1 per violazione della normativa antitrust in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia per quanto in narrativa, dichiara la liberazione dei garanti dalla fideiussione per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. 2) Condanna altresì la parte a rifondere alla parte Parte_1
intesa quale parte uni- Parte_3 CP_1 Parte_5 taria, e per esse al difensore dichiaratosi antistatario Alessandro Capone le spese di lite, che si liquidano in € 7.572 per spese e € 7.500 per onorari, oltre 15% per spese generali, c.p.a e IVA se dovuta”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la che ha svolto le censure riportate di seguito e Parte_1 ha concluso come in epigrafe. Nel presente grado di giudizio si sono costi- tuiti e che hanno Parte_3 CP_1 Parte_5
4 contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e hanno con- cluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si deduce che soltanto con la memoria ai sensi dell'art. 183, co. 1, n. 6) c.p.c., e come riportato nella motivazione della sentenza appellata, , e Parte_3 CP_1 CP_3 in virtù dell'ordinanza di incompetenza, delineavano i limiti cognitivi
[...] del Tribunale delle Imprese di Roma quale competente in ordine solo alle 'precisazioni, contestazioni e deduzioni inerenti i soli contratti di fideius- sione', volte all'ottenimento della declaratoria di nullità dei contratti di fi- deiussione per un duplice aspetto: la nullità delle clausole contrattuali pre- senti nei contratti di fideiussione per vessatorietà delle stesse;
la nullità as- soluta dei contratti di fideiussione per violazione da parte degli stessi della normativa anti-concorrenziale”, senza peraltro integrare o modificare le con- clusioni già rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio. E che, quindi, gli attori in riassunzione non avrebbero formulato un'esplicita domanda di nul- lità della fideiussione (e neppure la domanda diretta ad accertare e dichiarare la liberazione dei garanti per sussistenza della causa di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.), come peraltro ha rilevato il giudice di primo grado, che ha osservato che la presente causa attiene solo alla domanda formulata in sede di prima memoria ex art. 183 VI c.p.c. nella causa di opposizione a D.I. in- nanzi al Tribunale di Firenze – ed invero non riproposta in sede di conclusioni nell'atto di citazione in riassunzione – relativa all'accertamento della nullità anche parziale della fideiussione prestata dagli attori per la violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, con la richiesta di revocare il D.I. opposto, anche per effetto della decadenza dell'Istituto di credito ex art 1957 c.c..”. Ma che, nonostante tutto, il giudice di prime cure, peraltro solo con la sentenza, evo- cava, comunque, il rilievo in via officiosa, della nullità delle fideiussioni, e decideva come sopra scritto.
In particolare, dopo avere ciò sostenuto, la Parte_1 deduce – non la pronuncia ultra petita da parte del giudice di prime cure, ma – che vi sarebbe stata violazione del principio del contraddittorio, “nel giudizio dinanzi al tribunale, tale questione non era stata trattata da nessuna delle parti, non avendo la parte attrice chiesto la pronuncia di nullità nelle proprie conclusioni e, conseguentemente, neppure il sottoscritto difensore aveva svolto difese al riguardo”. 5 Il motivo è privo di ogni pregio.
La dedotta violazione dell'art. 101 c.p.c. non è ravvisabile, anche soltanto in astratto, qualora si consideri che – come ha evidenziato la stessa parte ap- pellante – la deduzione della nullità delle fideiussioni sottoscritte (in data 26.1.2015) da e è stata Parte_3 CP_1 Parte_5 effettuata dagli odierni appellati con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., sicché l'odierna appellante avrebbe potuto dedurre in ordine all'eccepita nullità per violazione della normativa antitrust con la propria me- moria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. Non era dunque necessario che – come deduce l'odierna appellante – il giudice di prime cure assegnasse “alle parti i termini per memorie”, essendo stati già concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis al giudizio innanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma) e potendo la svolgere Parte_1 le proprie difese in relazione alla nullità, dedotta da parte opponente con la memoria ai sensi del n. 1) dell'art. 183, co. 6, c.p.c., con la propria memoria ai sensi del n. 2) della stessa disposizione, essendo quest'ultimo atto difen- sivo previsto proprio “per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o mo- dificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”.
Come è avvenuto, peraltro, nel caso in esame. L'odierna appellante, con la propria memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c., infatti, ha diffusa- mente dedotto in ordine all'eccezione sollevata dai fideiussori con la loro memoria ex art. 186, co. 6, n. 1) c.p.c., e quindi ha svolto le proprie deduzioni e difese. Ciò prova non solo come non vi sia stata alcuna violazione, in con- creto, del contraddittorio con riguardo a tale questione, nel giudizio innanzi al Tribunale di Firenze, ma che neanche in concreto il diritto di difesa sia stato violato, anzi sia stato espressamente espletato.
In particolare, nel proprio atto difensivo successivo all'eccezione degli odierni appellati, la non soltanto ha generi- Controparte_4 camente “contesta[to] integralmente tutto quanto dedotto e richiesto dalla controparte nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria 183 n. 1”, rilevando come “In tale ultimo atto parte opponente solleva per la
6 prima volta la asserita nullità delle fideiussioni azionate dalla banca quanto redatte in osservanza al modello ABI dichiarato poi illegittimo in quanto in violazione della libertà di concorrenza”; ma la banca convenuta ha dedotto nel merito della domanda di nullità in questione (invero, sollevata in via di eccezione dai fideiussori nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., ma ritenuta come vera e propria domanda di accertamento dal Tribunale di Fi- renze, e quindi proposta come tale dai fideiussori odierni appellati innanzi al Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa), deducendo come non si tratterebbe di “una nullità se mai relativa, che però non travolge l'intero contratto di garanzia”.
Soprattutto, non si può non rilevare come la appellante deduca, con Pt_1 il motivo di appello in esame, un vizio del contraddittorio che attiene al giu- dizio innanzi al Tribunale di Firenze, laddove – come si è detto – la domanda in questione è stata separata da quel giudicante e introdotta da Parte_3
e con un nuovo atto di citazione,
[...] CP_1 Parte_5 innanzi al giudice dichiarato competente. In tale giudizio la Parte_1 si è ritualmente costituita e, con la propria comparsa di costitu-
[...] zione e risposta, ha svolto le proprie difese. Non si vede allora come possa essere dedotta la violazione del contraddittorio.
Ed è appena il caso di rilevare come sia priva di ogni pregio la deduzione secondo cui non sarebbe stata proposta dagli attori innanzi al giudice di primo grado la domanda di nullità (parziale) per violazione della normativa antitrust delle clausole di cui agli artt. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (rinuncia al termine ex art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) contenute nelle fideiussioni stipulate da e Parte_3 CP_1 CP_5 in data 26.1.2015 con la
[...] Parte_1
Con le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli odierni appellati non si sono limitati a domandare di “accertare e dichiarare la liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., ovvero per la praticata violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza da parte dell'Istituto di Credito opposto e conseguentemente revocare il decreto in- giuntivo n. 4943/2018 R.D.I e n. 13618/2018 R.G.C. e comunque dichia- rarlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto”, ma anzi la prima domanda svolta dagli stessi è di pronunciarsi “limitatamente alla domanda in relazione alla
7 quale il Tribunale di Firenze si è dichiarato incompetente per materia (…)”, e quindi – come si è detto sopra – su quella di nullità delle fideiussioni sot- toscritte in data 26.1.2015 da e Parte_3 CP_1 Pt_5 per violazione della disciplina antitrust.
[...]
A prescindere da come sono state rassegnare le conclusioni dagli attori, mo- dalità che risente probabilmente dalla funzione dell'eccezione di nullità svolta nel giudizio innanzi al Tribunale di Firenze, vale a dire quella di per- venire alla dichiarazione di liberazione dei garanti dall'obbligazione di ga- ranzia assunta nei confronti della fallita Fibra S.r.l.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la decisione di primo grado – in buona sostanza – per violazione del principio di corrispondenza tra chie- sto e pronunciato, avendo statuito la liberazione dei garanti dalla fideius- sione per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., sebbene lo stesso giudice di primo avesse rilevato, con ordinanza del 12.3.2021 e anche con la sen- tenza appellata, che il giudizio innanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma “aveva ad oggetto esclusivamente l'accer- tamento della nullità della fideiussione e non già l'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze”.
Il motivo è fondato.
La Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma doveva limitarsi a pronunciarsi sulla validità o meno delle fideiussioni sottoscritte dagli odierni appellati (si sottolinea, in data 26.1.2015, senza che, però, l'odierna appellante svolga alcuna censura alla dichiarata nullità parziale con riguardo a circostanza, che pure sarebbe stata assorbente e rilevante). Al giudice dichiarato competente non era rimessa, invece, la cognizione in me- rito alla eventuale intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e all'eventuale liberazione dei garanti, pure chiesta da e Parte_3 CP_1 con le conclusioni precisate con la propria memoria ex art. Parte_5
183, co. 6, n. 1) c.p.c. depositata innanzi al Tribunale di Firenze.
Con tale atto difensivo e Parte_3 CP_1 Parte_5 hanno chiesto a quest'ultimo giudicante, “per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione, accertare e dichiarare la liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1956 c.c e/o 1957 c.c, ovvero per la praticata violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza da parte dell'Istituto di Credito
8 opposto e/o per la decadenza dell'Istituto di credito e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 4943/2018 R.D.I e n. 13618/2018 R.G.C. e comunque dichiararlo nullo e/o privo di qualsiasi effetto”.
Ciò non perché – come deduce parte appellante – il Tribunale di Roma non è competente sia per territorio sia per materia a pronunciarsi sulle due que- stioni sopra indicate. Piuttosto, sulla domanda pure proposta dagli attori il giudice di prime cure non avrebbe potuto pronunciare in quanto la stessa era stata già proposta ed era pendente innanzi al Tribunale di Firenze, e sulla stessa deve pronunciarsi il giudice precedentemente adito, ai sensi dell'art. 39 c.p.c. E senza che, dunque, assuma rilevanza – diversamente da quanto dedotto da parte appellante – tanto che in relazione alla stessa sussista la competenza, funzionale e inderogabile, del giudice dell'opposizione a de- creto ingiuntivo, e quindi del Tribunale di Firenze, quanto appunto che in- nanzi a questo la domanda in questione era stata già proposta in prece- denza. Anzi, proprio perché è chiamato a decidere sulle stesse, il giudice monocratico del Tribunale di Firenze ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa pendente innanzi allo stesso in attesa della decisione del presente giudizio.
Secondo parte appellata, “tale questione (decadenza ex art. 1957 c.c. e con- seguente liberazione dei garanti) è conseguenza diretta logica ed imprescin- dibile della dichiarazione di nullità delle 3 clausole”, e “Dunque, il Giudice di prime cure non è andato oltre l'oggetto del giudizio a lui rimesso e a quanto di sua competenza per-ché la nullità dell'art. 6 della fideiussione in esame comporta la riviviscenza dell'art. 1957 c.c. con conseguente liberazione dei garanti, stante il mancato rispetto dei termini in esso previsti da parte della Banca”.
Vero è che i fideiussori abbiano dedotto la nullità della fideiussione per vio- lazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, e segnatamente della clausola di cui al n. 6 che prevede la rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c., al fine di pervenire alla liberazione degli stessi – appunto – per violazione del ter- mine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., come peraltro hanno concluso con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c. La possibilità per il giudice adito in riassunzione, vale a dire il Tribunale di Firenze, di statuire su tale domanda non è soltanto in relazione con la proposizione di una
9 domanda in tale senso da parte degli odierni attori, ma anche che la stessa non sia stata proposta in precedenza innanzi a un altro giudice, innanzi a cui ancora penda tale domanda, come è appunto nel caso in esame.
Nel caso in esame, peraltro, la domanda di liberazione del fideiussore per violazione dell'art. 1957 c.c. neanche è oggetto del giudizio introdotto in- nanzi al Tribunale di Roma, poiché nelle conclusioni rassegnate da CP_6 dro e innanzi al giudice di primo Pt_3 CP_1 Parte_5 grado vi era esclusivamente quella di “accertare e dichiarare la liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., ovvero per la praticata violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza da parte dell'Istituto di Credito op- posto”.
4. In conclusione, l'appello proposto dalla av- Parte_1 verso la sentenza n. 4601/2023 del 21.3.2023 il Tribunale di Roma – Se- zione Specializzata in Materia di Impresa deve essere accolto e, in parziale riforma di tale decisione, deve essere dichiarata la litispendenza in relazione alla domanda volta a conseguire la dichiarazione di liberazione dei garanti dalla fideiussione per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., essendo stata la domanda in questione precedentemente proposta innanzi al Tribunale di
Firenze nel giudizio iscritto al n. 17024 del r.g.a.c. dell'anno 2018.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n.
27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059). Nel caso in esame, tuttavia, la riforma della sentenza di primo grado non incide sulla statuizione assunta dal giudice di primo grado e neanche sulla complessiva soccombenza della appel- Pt_1
, ferma restando – anche per mancanza di ulteriori censure, pure possi- Pt_7 bili – la statuizione “principale” in ordine alla “nullità parziale delle clausole di cui all'art. 2 (clausola di reviviscenza), art 6 (rinuncia al termine ex art. 10 1957 c.c.), art. 8 (clausola di sopravvivenza), delle fideiussioni stipulate da in data 26.01.2015”. Parte_3 CP_1 Parte_5
Anche in relazione al presente giudizio di appello, invero, la appellante Pt_1 risulta soccombente, dovendo questo giudicante valutare l'esito complessivo del giudizio, e le spese di lite del presente grado in favore degli appellanti si liquidano tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta, in ragione della decisione all'esito della prima udienza di trattazione, ma anche del pre- gio della stessa, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. 10.3.2014, n. 55, e suc- cessive integrazioni e modificazioni. Al riguardo, è opportuno osservare che mentre il defunto avv. Alessandro Capone si fosse dichiarato antistatario, il nuovo difensore degli appellati, l'avv. Sena Casarosa, non ha domandato la distrazione delle spese di lite in suo favore, pur avendo insistito “per l'acco- glimento delle conclusioni già formulate in atti (…)”.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 4601/2023 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializ- zata in Materia di Impresa il 21.3.2023 e, per l'effetto, in parziale riforma della stessa:
o dichiara la litispendenza in relazione alla domanda volta a conseguire la dichiarazione di liberazione dei garanti dalla fideiussione per intervenuta de- cadenza ex art. 1957 c.c., essendo stata la domanda in questione preceden- temente proposta da e Parte_3 CP_1 Parte_5 con l'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. 17024 del r.g.a.c. dell'anno 2018 del Tribunale di Firenze;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna la a rimborsare ad Parte_1 Parte_3
e con vincolo di solidarietà tra loro,
[...] CP_1 Parte_5 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
11 manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 18020.
Roma, 13.1.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro Benedetta Thellung de Courtelary
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