TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/09/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 17 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 3774/2023
R.G., cui è stato riunito il fascicolo n. 826/2025 R.G, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, via Sant'Anna II° tronco n. 18/i, presso lo studio degli avv.ti Margherita
ACCARDO e Francesca ACCARDO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, viale Calabria n. 82, con l'avv. to Patrizia SANGUINETI, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, a rogito del notaio in Roma, rep. 37875/7313, pec: t;
Per_1 Email_2
CONVENUTO
Oggetto: riconoscimento del rapporto di lavoro- iscrizione elenchi lavoratori agricoli- indebito
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato il 09.11.2023, ha esposto di aver lavorato, Parte_1
quale bracciante agricola, negli anni 2016 e 2017 per 102 giornate tra agosto e dicembre alle dipendenze del sig. e negli anni 2018 e 2021, sempre per 102 giornate, alle CP_2
Pag. 1 a 17 dipendenze del signor;
che ha prestato attività lavorativa sui terreni Controparte_3
in disponibilità dei signori siti in agro di Bovalino e Careri, estesi per decine di ettari CP_2
e coltivati ad uliveto, vigneto, seminativo ed ortaggi;
che si è occupata della raccolta dei prodotti, della pulizia dei terreni, dell'irrigazione e della messa a dimora degli ortaggi;
che ha lavorato per 8 ore al giorno, seguendo le indicazioni del datore di lavoro e dietro retribuzione di circa euro 40,00 al girono;
che per l'effetto è stata iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di Maria di Gioiosa Jonica;
che con missive datate 19.12.2022, ricevute nel successivo mese di gennaio, ha appreso dell'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2021; che la cancellazione è illegittima per violazione delle disposizioni di cui alla l. n. 241/1990; che è intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970; che ha regolarmente prestato attività lavorativa. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:” Voglia l'on.le Tribunale accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a rimanere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli Parte_1 del comune di Marina di Gioiosa Jonica per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2021 con 102 gg.
l'anno; per l'effetto, condannare l' in persona del Controparte_4
Presidente e legale rappresentante (CF. con sede in Roma Eur Via Ciro il P.IVA_1
Grande e domicilio legale presso l'Agenzia di Locri in C.so Matteotti n. 48, a riattribuire alla stessa le giornate lavorative cancellate, ripristinando gli elenchi originari nonché
l'annotazione sull'estratto conto previdenziale. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' convenuto al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, CP_4 da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime
e di non avere avuto corrisposti gli altri”. Con successivo ricorso depositato il 04.03.2025 ha altresì esposto che con missive del 24.01.2024 e del 07.03.2024 l' di Locri Controparte_5 le ha comunicato la revoca dell'indennità di disoccupazione agricola con assegni al nucleo familiare, e contestuale indebito, per l'anno 2016 per l'importo di € 6.043,47, per l'anno 2017 per l'importo di € 6.088,55, per l'anno 2018 per l'importo di € 6.061,23 e per l'anno 2021 per l'importo di €8.933,38, per intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura;
che contesta il pagamento delle somme oggetto di indebito;
che la revoca delle prestazioni è avvenuta in violazione dell'art. 21 nonies c. 1 e c. 2 bis della l. n. 241/1990; che è intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 della legge n. 83/1970; che la pretesa avanzata da parte dell'Istituto deve dirsi affetta da prescrizione estintiva per decorso del termine breve;
che ha
Pag. 2 a 17 regolarmente prestato attività lavorativa quale bracciante agricola alle dipendenze dei signori e;
che il ricorso al comitato provinciale non è stato Controparte_3 CP_2 deciso. Ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito accertare
e dichiarare l'illegittimità delle richieste di restituzione da parte dell' Controparte_4 delle indennità di con assegni al nucleo
[...] Controparte_6
familiare per gli anni 2016 (€ 6.043,47), 2017 (€ 6.088,55), 2018 (€ 6.061,23) e 2021 (€
8.933,38), di cui alle note del 24.01.24 e del 07.03.24; in conseguenza, condannare detto
in persona del Presidente e legale rappresentante con sede in Roma EUR Via Ciro il CP_4
Grande alla restituzione delle somme già eventualmente recuperate per tale P.IVA_1 titolo, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi ai sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che ha CP_1 eccepito la genericità del ricorso, l'omesso assolvimento dell'onere della prova e si è riportato alle risultanze di cui ai verbali ispettivi del 28.10.2022 n. 2022006990/DDL e n.
2022004795/DDL emessi, rispettivamente, nei confronti delle ditte e CP_2 [...]
nonché agli esiti dell'accertamento che ha interessato la IT CP_3 [...]
, la cui attività denunciata ricade anche su terreni in comproprietà con il di lei Parte_2 coniuge;
che la IT è inesistente, mentre Controparte_3 Controparte_3
la IT è dedita unicamente all'allevamento di bestiame e che per entrambe le CP_2 ditte, con riferimento agli anni oggetto di accertamento, tutti i rapporti di lavoro devono considerarsi inesistenti, con la conseguenza che, stante l'inesistenza del rapporto di lavoro, sono legittimi i provvedimenti di revoca delle prestazioni previdenziali/assistenziali e la conseguente formazione di indebito comunicata alla parte tempestivamente. Ha pertanto chiesto il rigetto delle domande.
All'odierna udienza, stante la sussistenza di elementi di connessione sia oggettivi che soggettivi, questo giudicante ha disposto la riunione del fascicolo di cui al n. 826/2025 RG, pendente dinanzi al Giudice Dott. Scarponi, a quello più risalente recante il n. 3774/2023 RG.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi, escussi all'udienza del 05.03.2025.
Pag. 3 a 17 Parte ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2021 a seguito dell'avvenuta cancellazione e con conseguente diritto a trattenere le connesse indennità previdenziali.
Nel caso in esame, infatti, si apprende dagli atti di causa che l'Istituto, all'esito delle verifiche, ha disconosciuto, con verbali ispettivi del 28.10.2022, i rapporti di lavoro denunciati dalle aziende e . CP_2 Controparte_3
Va posto in premessa che presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. n. 212/1946 e per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, è la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate. Il rapporto di lavoro subordinato, per quanto connotato dalle peculiarità di settore, trova il suo riferimento normativo nell'articolo 2094 c.c. per il quale “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
In ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. sul punto Cassazione n. 3975/2001).
Quanto alle prestazioni previdenziali connesse, cui presupposto è l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, occorre ricordare il contenuto dell'art. 7 della 16 febbraio 1977,
n. 37, che sancisce : “ Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore
a 150 è dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1977, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 40 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della legge
8 agosto 1972, n. 457 (…) Il trattamento speciale è corrisposto per il periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.
A decorrere dal 1 gennaio 1977 il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stabilito nella misura
Pag. 4 a 17 dell'1,25 per cento della retribuzione imponibile fissata secondo le modalità di cui all'articolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (…)”.
Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento (v. Cassazione n. 13677/2018).
In particolare, l'articolo 2697 c.c. ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Pertanto, la norma in esame pone un criterio di riparto dell'onere probatorio di natura processuale, nella misura in cui fa riferimento ai fatti giuridici che ciascuna parte, l'attore ed il convenuto, hanno allegato, con la conseguenza che l'oggetto dell'onere probatorio di ciascuna parte discende dalle specifiche allegazioni poste in essere dalle stesse.
Dalla norma si ricava una regola formale di giudizio, in forza della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Applicando le predette coordinate alla materia de qua ne deriva che spetta al ricorrente la formazione di una prova positiva in ordine all'espletamento del rapporto di lavoro subordinato, sia pure particolarmente atteggiato in relazione alle mansioni agricole rivendicate. Questi ha dunque l'onere di far emergere elementi tipici, o quantomeno sintomatici, del lavoro subordinato, ed è altresì necessario che la consistenza delle prove prodotte sia tale da superare le risultanze del verbale ispettivo.
Va quindi rilevato che oggetto di causa sono la richiesta iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e il riconoscimento del diritto a trattenere le connesse prestazioni previdenziali già erogate dall' . CP_4
Pare inoltre opportuno chiarire in questa sede che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinata od autonoma svolta da un determinato soggetto. Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene, ad
Pag. 5 a 17 esempio, quando è richiesta l'iscrizione dell'interessato in determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale, costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche di altri elementi, ugualmente necessari, e l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto, è condizionato dall'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Nello specifico, secondo quanto dispone il R.D. 24 settembre 1940 n.1949 per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei braccianti agricoli, con conseguente diritto alle prestazioni dell'assicurazione ed iscrizione nei relativi elenchi anagrafici, è necessario che il lavoratore dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno
(art.3, comma 4). Pertanto, in virtù di tali disposizioni, il diritto all'iscrizione negli elenchi può essere rivendicato soltanto da coloro che abbiano svolto nell'anno un'attività di lavoro per il numero di giorni previsto dalla legge.
Appare, inoltre, opportuno delineare il percorso amministrativo che conduce alla compilazione degli elenchi. Ebbene, qui va chiarito che le iscrizioni, per previsione normativa
(l.n. 608/996), avvengono in base alle denunce trimestrali con cui il datore di lavoro denuncia all le giornate effettivamente lavorate dal bracciante alle proprie dipendenze. Dunque, in CP_1
difetto di meccanismi di controllo (che possono peraltro attivarsi anche successivamente),
l'iscrizione avviene semplicemente in base al contenuto della dichiarazione del terzo datore di lavoro.
Rilevante, dunque è l'attività di accertamento degli operai agricoli e delle categorie assimilate, le cui modalità, ai fini della loro iscrizione negli elenchi nominativi, hanno subito nel tempo una notevole evoluzione.
Il presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi resta pronunciato nel d.lgs. lgt. n. 212 del 1946, che richiede, per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, pari a 51 (come già indicato nel R.D. 24 settembre 1940 n.1949).
Da ultimo, con la legge 28 novembre 1996, n. 608 recante “Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Se. per i contributi agricoli unificati (SC.), nonché di promozione
Pag. 6 a 17 dell'occupazione” si è venuto a delineare l'attuale sistema relativo al complesso procedimento che porta all'iscrizione negli elenchi la cui caratteristica principale è sicuramente la presenza ed il controllo costante ad opera dell . CP_1
Si tratta, infatti, di un sistema (artt.
9-ter, 9-quater e 9-quinques) in cui se da un lato è vero che gli elenchi vengono compilati sulla base delle dichiarazioni trimestrali inviate all , dall'altro è vero che l stesso, nell'assolvimento dei suoi compiti, è tenuto ad CP_1 CP_4 un continuo controllo della procedura. Innanzitutto, è lo stesso che concede il registro CP_4
d'impresa all'imprenditore agricolo e fa ciò sulla base di una verifica preventiva della documentazione prodotta (relativa ai terreni, al tipo di coltura); in tale fase l'istituto è già in grado di operare una verifica previsionale sul numero di giornate necessarie. A titolo esemplificativo basterà notare come l'art 9-ter della citata legge stabilisce che “qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica
è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l' CP_1 diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l' procede all'imposizione dei contributi CP_1 da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive, modificazioni ed integrazioni”. I poteri d'intervento dell'istituto sono notevoli e, se ben esercitati, consentono di tenere costantemente sotto controllo l'operato dei datori di lavoro, intervenendo laddove vengano rilevate disfunzioni e provvedono al recupero delle prestazioni erogate ove si avveda, successivamente alla loro liquidazione, dell'inesistenza dei fatti costitutivi.
Anche all'interno di questo sottosistema spetta dunque al lavoratore agricolo di provare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto.
In ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. n. 3975/2001)
Nel caso in esame detta prova, per come meglio verrà illustrato, non è stata fornita.
All'esito dell'istruttoria non si è formata infatti la prova per il periodo di esame relativo agli anni 2016, 2017, 2018 e 2021.
Pag. 7 a 17 A tal fine, anche la documentazione prodotta (buste paga) non è idonea a ritenere fondate le richieste della parte ricorrente.
È noto che nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n.
10529/1996, n. 9290/2000).
Tale carattere indiziario non ha, inoltre, trovato conferme nelle risultanze processuali, che sono risultate insufficienti a confermare le allegazioni del ricorrente per come si dirà più diffusamente appresso.
Ed invero, il quadro probatorio in tema di iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi nominativi, ai fini della prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa a favore di un'azienda agricola non può essere limitato alla produzione della copia del “foglio di assunzione” (ossia la ricevuta della comunicazione obbligatoria di assunzione) ed alle buste paga, occorrendo invece l'assunzione di prove testimoniali che possano consentire di affermare, in forza di affermazioni coerenti e puntuali, l'esistenza del rapporto di lavoro.
Quanto alle prove espletate, le testimonianze devono essere valutate dal giudice in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa;
in particolare, detta valutazione non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (sullo standard probatorio nella materia de qua v. anche Corte appello Catanzaro sez. lav., 07/02/2020, n.1527).
Posto che la mancata iscrizione per gli anni di causa è stata disposta con verbale ispettivo, va ricordato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati
(Cassazione civile, Sez. L., sent. n. 7178 del 29/11/1987).
Pag. 8 a 17 A prescindere, dunque, dalle valutazioni che ne hanno tratto i pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale, è certo che essi fanno fede del tempo e del luogo dell'ispezione, del tipo di documentazione consultata e del relativo contenuto, delle dichiarazioni rese agli ispettori dai soggetti presenti sul luogo ispezionato e di ogni altro atto o fatto oggetto della loro percezione (Cass. 12.08.2004, n. 15702).
In merito, pare opportuno specificare che è chiaro che con il ricorso in esame non si invochi una pronuncia demolitoria del provvedimento amministrativo posto alla base del caso in esame, ovvero il verbale ispettivo. Del resto, tale attività non solo è preclusa al giudice ordinario in ragione d i quanto disposto dalla L.A.C. e dal d.lgs. 104/2010, ma, inoltre, è del tutto estranea alla finalità del presente giudizio, che si configura quale giudizio di accertamento della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi di pertinenza. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa.
Una volta che il presupposto fondante la prestazione previdenziale viene meno - id est il rapporto lavorativo – è conseguentemente rimosso il titolo giuridico per la legittima percezione dei connessi benefici, con conseguente formazione dell'indebito.
Nel caso di specie le provvidenze sono state erogate in assenza di valido titolo giustificativo.
Va a tal fine ricordato che l'orientamento non ammette e non tollera spostamenti patrimoniali ingiustificati, ovvero privi di idonea causa. È in ossequio a tale principio ordinamentale che l' agisce per il recupero delle prestazioni erogate ove si avveda, CP_1 successivamente alla loro liquidazione, dell'inesistenza dei fatti costitutivi.
Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto.
Per tali ragioni appare infondato il richiamo di parte ricorrente alla legge fondamentale del procedimento amministrativo, l. n. 241/1990, in quanto l'oggetto del giudizio non riguarda la tutela di un interesse legittimo o di diritto soggettivo devoluto alla giurisdizione amministrativa, quanto, diversamente, l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa subordinata in agricoltura, unico elemento questo che legittima l'iscrizione negli elenchi, dalla quale
Pag. 9 a 17 deriva ogni preclusione nei confronti dell'amministrazione in ordine all'esercizio di poteri amministrativi, strettamente intesi, ovvero contraddistinti da valutazioni discrezionali.
In egual modo, val la pena chiarire che l'art. 21 nonies non può certamente applicarsi al diritto soggettivo – id est l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. La disposizione citata regola gli effetti di provvedimenti amministrativi di secondo grado espressi a seguito di revisione di valutazioni discrezionali, dunque attinenti ad un procedimento del tutto avulso, per struttura e natura giuridica, a quello posto alla base della contestata cancellazione.
L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice ordinario pertanto, non è, né può esserlo, l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato.
Ciò chiarito, e premesso quanto già affermato in tema di valore probatorio del verbale ispettivo, occorre dare atto che nel caso di specie, l'istruttoria processuale, unitamente alle allegazioni in atti, non ha reso un compendio probatorio tale da superare quanto accertato in sede ispettiva.
Sul punto occorre significare che gli Ispettori hanno evidenziato in entrambi i verbali di accertamento che i controlli sulle ditte Marvelli sono collegati con quello eseguito nei confronti della IT , coniuge di . Parte_2 Controparte_3
Dai verbali di accertamento sono emerse delle peculiarità che appare utile mettere in evidenza.
e , rispettivamente zio e nipote, risultano Controparte_3 CP_2 comproprietari di alcuni terreni denunciati quali terreni aziendali (cfr. p. 5 del verbale ispettivo elevato nei confronti della IT ) e li hanno coltivati per 1/3; CP_2 [...]
in sede di dichiarazioni agli Ispettori ha riferito che coltiva i terreni di cui è CP_3 comproprietario con la moglie: “I terreni vengono coltivati da me con la mia azienda e da mia moglie con la sua. Talvolta un terreno viene coltivato da mia moglie e talvolta il medesimo terreno viene coltivato da me. Non c'è una distinzione netta ma una gestione comune dei terreni tant'è che non riusciamo a distinguere di anno in anno chi coltiva cosa”
(cfr. pag. 5 verbale ispettivo IT ). Controparte_3
è stato sentito dagli ispettori e ha riferito che la IT non dispone di un CP_2
conto dedicato, che i bonifici li riceve sul conto personale e che ha sempre pagato i dipendenti in contanti e con i prodotti delle coltivazioni (cfr. p. 4 verbale). Nonostante la richiesta
Pag. 10 a 17 avanzata dagli accertatori, per gli anni dal 2015 al 2018 non ha prodotto documentazione contabile, mentre per gli anni 2020, 2021e 2022 unicamente documentazione contabile afferente all'allevamento del bestiame (cfr. p. 5 del verbale). A tal riguardo, ha precisato che di tale attività si è occupato prevalentemente lui, che gli animali pascolano liberi e che solo
2022 è stato aiutato da altro dipendente assunto, tale , il quale è stato adibito Persona_2
anche alla potatura degli alberi di ulivo, attività per la quale in precedenza si è occupato personalmente (cfr. pagg. 9 e 10 verbale). Nessuna ricevuta relativa alla molitura delle olive
è stata prodotta e, per gli anni dal 2015 al 2018, non è stata presentata dichiarazione dei redditi, né dichiarazione Iva.
È stata invece esibita agli Ispettori relazione di parte stilata per l'anno 2015, facente riferimento a lavori straordinari da eseguire presso l'azienda, tra cui la potatura straordinaria di parte dell'uliveto, la realizzazione di recinzioni e operazioni di livellamento, ma riguardo ai predetti interventi, il titolare ha dichiarato che: “(…) tutti i terreni che lavoro sono stati recintati con pali e rete metallica che sono stati realizzati da mio padre nel corso del tempo
(…) i terreni sono scoscesi e non sono mai stati livellati o spianati (…)” (cfr. pag. 9 verbale).
Di non poco rilievo è, inoltre, la circostanza che il datore di lavoro ricordi solo alcuni dei dipendenti assunti, ovvero: , , e Controparte_7 Persona_3 Persona_4
, e tra questi non figura il nome della odierna ricorrente. Persona_2
È emersa, dunque, ad avviso degli Ispettori, una sproporzione tra la manodopera denunciata e quella effettivamente necessaria (cfr pag. 5 verbale), con conseguente disconoscimento dei rapporti di lavoro instaurati dal IV trimestre 2015 al IV trimestre 2021.
Quanto alla IT , gli ispettori hanno verbalizzato che, Controparte_3
nonostante la richiesta, non è stato possibile effettuare il sopralluogo sui terreni aziendali, che l'attività dell'azienda ha avuto ad oggetto adempimenti di natura amministrativa e non attività tipica dell'azienda agricola, tant'è che non è stata fornita nessuna documentazione contabile, né sono state esibite fatture. Lo stesso titolare, in sede di dichiarazioni, ha riferito di destinare il raccolto ai bisogni della famiglia e di vendere l'eventuale rimanenza ai privati, nonché che
“(…) né io né mia moglie abbiamo pagato gli operai negli ultimi due anni. Infatti, in considerazione dei miei problemi di salute e del covid, ho chiesto agli operai di avere fiducia in me e infatti conto di pagarli prossimamente mentre li ho messi in regola con i contributi e tutti hanno accettato le mie condizioni (…)”.
Pag. 11 a 17 Inoltre, al titolare è attribuibile una partita IVA unicamente per il periodo dal 2004 al
2011 (cfr. pagg. 6 e 7 del verbale). Gli accertatori hanno pertanto concluso, anche in considerazione del reale fabbisogno aziendale e di quanto denunciato (cf. pag. 13 verbale), per l'inesistenza dell'azienda, istituita solo formalmente e con il precipuo scopo di costituire posizioni assicurative fittizie finalizzate alla percezione di prestazioni previdenziali, con conseguente disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dal III trimestre del 2012 al II trimestre del 2022.
A prescindere dalle valutazioni che ne hanno tratto i pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale è certo che essi fanno fede del tempo e del luogo dell'ispezione, del tipo di documentazione consultata e del relativo contenuto, delle dichiarazioni rese agli ispettori dai soggetti presenti sul luogo ispezionato e di ogni altro atto o fatto oggetto della loro percezione
(Cass., 12.8.2024, n. 15702).
In tal senso appare opportuno dare conto delle risultanze testimoniali.
Ebbene, la teste ha dichiarato:” (…) Conosco la ricorrente perché Testimone_1 abbiamo lavorato insieme dal 2016 al 2018. Io nel 2019 ho lavorato solo 5 giorni e poi non ho più lavorato. Abbiamo lavorato a Bovalino per per me era lui il datore, poi CP_3 dalle buste paga ho visto che c'erano anche sua moglie o il cognato, o altri che non conosco ma comunque della sua azienda. ADR Io lavoro con lui dal 1991, ed ho fatto sempre 102 giornate, solo in alcuni anni ho fatto 51 giornate. Ma negli anni 2016-2018 io ho fatto sempre
102 giornate. L'azienda ha un uliveto, un vigneto, ed altri ortaggi stagionali. ADR Non ricordo di preciso i giorni in cui ho iniziato, ma sempre per la raccolta delle olive, direi da settembre-ottobre fino a dicembre. Qualche anno avrò lavorato anche in tarda estate. ADR
ha lavorato con me, non so quando ha iniziato, ma abbiamo lavorato Parte_1 insieme. ADR Come me ha raccolto le olive, ha preparato le reti, abbiamo raccolto l'uva o quello che c'era da prendere. ADR NOI lavoravamo dalle 7 alle 16 ma avevamo un'ora libera per pranzare. ADR Noi abbiamo guadagnato 40 euro al giorno, ci pagava due volte al mese.
ADR. Anche io ho subito il disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2016-2018.
ADR Ho contattato un legale per tutelarmi, ma credo di averlo fatto tardi, non so se questa vertenza si è conclusa. ADR A lavorare eravamo in 6 o 7, ricordo oltre la ricorrente una ragazza di nome ed una di nome ADR Nel mio gruppo eravamo 6 o CP_8 Persona_5
7, poi c'erano altri gruppi, non so dire quanti gruppi né quante persone, ricordo che in un
Pag. 12 a 17 gruppo c'era mio marito, anzi era quasi sempre con me. ADR. Era che ci dava le CP_2
direttive, a volte da solo, a volte con la moglie. ADR Non so dire quante piante ci fossero nei fondi aziendali. ADR non lavorava con noi, veniva, ci pagava e ci dava indicazioni. CP_2
ADR Dopo che mettevamo le olive nei sacchi e qualcuno passava col trattare e andavano al frantoio, non ricordo altro”; per proseguire con “(…) Conosco Persona_5 Pt_1
perché è mia nuora, non ricordo in che anno si è sposata con mio figlio, comunque
[...] da più di sedici anni. ADR Mia nuora ha lavorato con me dal 2016 in poi e fino al 2021. Nel
2020 non abbiamo lavorato causa covid. Abbiamo lavorato a Bovalino in via Prati. Noi raccoglievamo le olive e l'uva. Noi abbiamo fatto tutti gli anni 102 giornate, lei me lo diceva ed andavamo insieme. ADR Noi lavoravamo da agosto in poi sino a dicembre di tutti gli anni.
ADR Era il proprietario, lui gestiva l'azienda. ADR Noi lavoravamo dalle 7 sino CP_2 alla sera per sette ore ed un'ora di pausa pranzo dalle 12 alle 13. ADR Noi abbiamo guadagnato 45 euro al giorno. ADR Era sempre che ci diceva che lavoro fare. ADR CP_2
Il terreno era grande, non so dire quante piante ci fossero. ADR Eravamo tanti a lavorare, non ricordo quanti. ADR Anche io ho subito la cancellazione delle giornate agricole, per nove anni, ma non ricordo di quali anni. ADR So che ho fatto una causa ma non so dire se si
è conclusa. ADR Dopo che mettevamo le olive nei sacchi io vedevo che esse venivano ritirate
e andavano al frantoio. ADR Oltre me e la ricorrente ricordo che lavorava con me R_
, altri nomi non ne ricordo.”
[...]
Va considerato che la valutazione delle risultanze istruttorie deve essere effettuata in un'ottica complessiva delle deposizioni acquisite e non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni e della disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni.
Le risultanze dell'esame testimoniale dimostrano che entrambi i testi non sono stati in grado di riferire con precisione chi fosse il loro datore di lavoro. Il teste Testimone_1 ha in merito asserito:” Abbiamo lavorato a Bovalino per per me era lui il CP_3
datore, poi dalle buste paga ho visto che c'erano anche sua moglie o il cognato, o altri che non conosco ma comunque della sua azienda (…)”.
Inoltre, entrambe hanno subito il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura per gli stessi anni oggetto di causa. Non può dunque non rilevarsi che le stesse, giacché coinvolte nel medesimo accertamento ispettivo, nutrono un naturale interesse alla risoluzione
Pag. 13 a 17 della controversia in senso favorevole alla ricorrente, essendo titolari di una posizione assimilabile a quella de qua.
È dunque prevedibile che siano interessate a confutare l'esito dell'accertamento ispettivo e ad affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa insieme all'odierna ricorrente, anche al fine di proseguire un mutuo conforto probatorio, sia pure indiretto.
Le dichiarazioni rese si presentano altresì generiche e prive di riscontro, dalle stesse non è possibile verificare la coincidenza dei periodi lavorativi prestati, né gli orari in cui la parte ricorrente avrebbe svolto attività lavorativa.
Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile del ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatto.
Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative, accomunate dal medesimo interesse, e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale, stereotipate e interscambiabile, si dimostrano impalpabili, e, all'esito, insufficienti. Inoltre, quanto alla dichiarazione del teste appare utile evidenziare Persona_5
che ella è la nuora della ricorrente, e pertanto la sua dichiarazione appare inficiata sul versante dell'attendibilità, in ragione del rapporto di affinità che intercorre tra le due e del naturale interesse all'esito favorevole della controversia.
Si riscontra dunque che nessuna delle dichiarazioni trova corrispondenza in un'altra deposizione, emergendo un quadro caotico e disordinato, nel quale l'indicazione del datore di lavoro è solo parziale, la collocazione temporale del lavoro è priva di alcun riferimento certo ed anche il riferimento alle mansioni demandate è scarno, incerto e contraddittorio.
Vana è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le loro deposizioni, a causa della inaffidabilità della documentazione proveniente dal datore di lavoro a ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati.
Considerata la certezza acquisita in ordine alla definitiva mancata iscrizione negli elenchi agricoli, la domanda volta a ottenere il riconoscimento della spettanza di quanto incassato a titolo di indennità di disoccupazione non può trovare accoglimento, poiché
Pag. 14 a 17 l'iscrizione negli elenchi agricoli costituisce, come ampiamente illustrato, il presupposto per la legittima percezione di tale beneficio economico.
La definitiva cancellazione comporta, quale immediata conseguenza, anche la perdita delle prestazioni previdenziali, che hanno per presupposto l'iscrizione nei pertinenti elenchi dei lavoratori agricoli.
È inoltre priva di fondamento l'asserita mancata percezione della prestazione sostenuta da parte attorea, in quanto completamente sfornita di allegazioni documentali, quali ad esempio gli estratti conto relativi al periodo indicato, da cui avrebbe potuto trarsi un elemento di prova a confutazione del provvedimento di indebito. Né in alcun modo può dirsi sufficiente la mera, generica deduzione di non ricordare di aver percepito le somme poste in ripetizione o di escludere, visto il tempo trascorso dal momento della percezione a quello della contestazione, di averle incassate, o di contestarne la percezione. Ciò, infatti, di traduce in un inammissibile inversione dell'onere della prova, che invece resta a carico della parte ricorrente.
Va altresì evidenziato che la parte resistente tempestivamente ha allegato il pagamento telematico di prestazioni non pensionistiche, disposto in favore della ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola, dal quale risulta l'importo, la data e la modalità di pagamento.
Dunque, in ragione delle premesse poste, si può ritenere che l'avvenuto pagamento della somma indebitamente riconosciute in forza dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, successivamente revocata, si avvenuta sulla base della presunzione che lega la premessa maggiore (l'iscrizione) a quella minore (il pagamento).
Per quanto sino ad ora affermato ne consegue che la parte ricorrente, non ha assolto l'onere della prova su di essa gravante, così come indicato dall'art. 2697 cod. civ., per il quale
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Altresì, quanto all'accezione di prescrizione avanzata dalla parte ricorrente con riguardo all'indebito previdenziale, la stessa deve considerarsi infondata, stante il termine lungo di prescrizione decennale applicabile alla fattispecie de qua.
Pag. 15 a 17 Le missive mediante le quali è stato comunicato l'indebito risalgono al 24.01.2024 e al
07.03.2024 (cfr. pag. 1 del ricorso), l'accertamento ispettivo al 28.10.2022, mentre le prestazioni risultano pagate, per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione più risalente,
a far data dal 12.07.2017 (cfr. allegato di parte resistente).
In conclusione, le domande relative all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2021, e quelle relative alle provvidenze previdenziali connesse, non meritano di trovare accoglimento.
Il ricorso, pertanto è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022 considerata la materia trattata e lo scaglione di riferimento correlato al valore dichiarato della causa, esse vengono liquidate in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Si precisa inoltre che non può farsi ricorso all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., posto che, come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020
n. 16676 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso formulato da;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_1 che si liquidano in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 17 settembre 2025
Il Giudice
Pag. 16 a 17 Salvatore La Valle
Pag. 17 a 17