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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/12/2025, n. 5246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5246 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8523/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente ex art. 281- sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 8523/2017 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di Parte_1 citazione, dall'avv. Luigi Conte, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, al Corso
Garibaldi n. 109;
ATTORE
E
RR. Controparte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti
[...] rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv. Eva Anzalone e dall'avv. Annarita Colantuono, presso il cui domicilio digitale elettivamente domiciliano.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2025 le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
RR. San NI di IO e RU D'NA di Salerno dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Salerno.
Ed invero, l'odierno attore esponeva che in data 19.5.2016, alle ore 12:30 circa, in compagnia della moglie e del figlio si recava presso l' Controparte_2 Per_1 Controparte_3
Assistenziale di Anatomia Patologic e Oncologica dell'azienda
[...] CP_4 ospedaliera convenuta, al fine di effettuare una seduta di salassoterapia programmata nell'ambito di un percorso di cure per la patologia di poliglobulia secondaria a sindrome delle apnee notturne, dalla quale risultava affetto.
Rappresentava che, dopo essere giunto nei locali dell'ambulatorio, veniva fatto sdraiare su un lettino da un infermiere e gli veniva effettuato il prelievo di sangue dal braccio sinistro, mentre nel braccio destro veniva praticata una flebo di mantenimento. Terminato il trattamento di salassoterapia, veniva fatto sedere sul lettino e lasciato solo senza l'assistenza di operatori sanitari e, in tali circostanze, in seguito ad un forte senso di nausea e di vuoto, dopo aver richiesto invano l'aiuto di un infermiere, perdeva i sensi e cadeva rovinosamente al suolo.
In conseguenza di tale caduta, il sig. accusava forti dolori alla schiena e al torace e veniva Pt_1 trasportato presso il pronto soccorso del nosocomio, ove gli veniva diagnosticata una “frattura somatica D 12 e la frattura della X costola sinistra”, con prognosi di 30 gg. e immediato ricovero presso la II Unità di Ortopedia e Traumatologia, protrattosi sino alle dimissioni avvenute in data
28.5.2016.
Deducendo che la responsabilità dell'occorso sinistro era da ascriversi esclusivamente al negligente comportamento degli operatori sanitari del nosocomio salernitano, l'odierno attore rappresentava che, in conseguenza dell'infortunio patito, aveva subito un demansionamento con contestuale riduzione dello stipendio mensile e descriveva l'iter di cure mediche e visite diagnostiche alle quali si era sottoposto a causa dei postumi della caduta.
Rilevando il fallimento dei tentativi di bonario componimento della vertenza, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità dell' Controparte_1 di Salerno nella causazione dell'evento lesivo descritto Controparte_5 in citazione, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni da lui patiti, quantificati nella complessiva somma di € 71.452,39, oltre danno morale e danno alla vita di relazione da valutarsi in via equitativa, ovvero nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza del 2.5.2018 veniva dichiarata la contumacia dell'azienda ospedaliera convenuta.
Svolta l'istruttoria orale e riassegnato il procedimento al sottoscritto giudicante, con ordinanza del
5.4.2022, veniva dichiarata la nullità dell'atto di citazione nei confronti dell' Controparte_1
RR. e di Salerno e ne veniva disposta la
[...] Parte_2 Parte_2 rinnovazione.
Sicché, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.10.2022, si costituiva in giudizio l' Controparte_1 Controparte_6 contestando la fondatezza dell'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur
e così chiedendone il rigetto.
In via subordinata, instava per la declaratoria del concorso di colpa dell'attore nella verificazione dell'evento lesivo, vinte le spese di lite.
Espletato incarico di c.t.u. medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, da ultimo, all'udienza del 18.12.2025, all'esto della quale le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale allegato. La causa veniva quindi introitata in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre preliminarmente soffermarsi in merito alla corretta decodificazione del titolo dell'azione risarcitoria formulata per conto dell'odierno attore.
In linea del tutto generale, secondo il consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale sul punto, l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base al quale la stessa struttura è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nell'effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende pure ad una serie di ulteriori prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le ulteriori attrezzature tecniche necessarie.
Ne consegue, pertanto, che la responsabilità della struttura ha natura contrattuale sia con riguardo ai propri fatti di inadempimento, che, per quanto concerne la condotta dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde pure dei fatti dolosi o colposi dei medesimi, ai sensi dell'art. 1228 c.c.
(ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 13.4.2007, n. 8826; Sez. III, 13.4.2007, n. 8826).
Peraltro, tale ricostruzione ermeneutica è stata oggetto di specifica positivizzazione con l'introduzione dell'art. 7, I comma l. n. 24/2017, secondo cui “la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata che nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose”.
Più in particolare, pur non risultando la normativa sostanziale della legge “Gelli-Bianco” applicabile ratione temporis con riguardo al caso di specie (arg. da Cass. Civ., Sez. III, 11.11.2019, n. 28994), non v'è dubbio alcuno circa la sua portata di indice ermeneutico di indirizzo a supporto di un'elaborazione interpretativa da tempo consolidata, che è stata sostanzialmente recepita da parte del legislatore in parte qua. Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, le pretese risarcitorie articolate da parte attrice devono senz'altro inquadrarsi nell'alveo dell'azione ex art. 1218 c.c.
Sotto tale angolo prospettico, quindi, deve aversi riguardo alla più ampia tematica del riparto dell'onere della prova nella materia in esame: in tal senso, il creditore che agisca per il risarcimento del danno è senz'altro tenuto a dare prova del titolo del proprio diritto, con allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, onerata piuttosto di dover dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Con specifico riguardo al tema della responsabilità sanitaria, quindi, l'attore è tenuto a provare l'esistenza del contratto di spedalità, oltre all'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze da parte del sanitario astrattamente idonee a provocare il danno lamentato, restando a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno
(Cass. Civ., Sez. III, 12.12.2013, n. 27855).
Pertanto, una volta allegato l'inadempimento del sanitario, il paziente è cionondimeno tenuto a dare prova della riconducibilità eziologica del danno-evento (lesione della salute) alla condotta colposa del sanitario, anche sulla scorta di meri elementi indiziari;
e peraltro, all'astratta lesione della situazione giuridica subiettiva derivante dalla commissione dell'illecito deve seguire la prova delle specifiche conseguenze dannose derivanti dal danno in questione, siano esse di natura patrimoniale ovvero non patrimoniale.
E non v'è dubbio circa il fatto che sia onere del paziente dare prova della sussistenza del nesso di causalità materiale e giuridica rispettivamente intercorrente tra condotta ed evento dannoso e tra quest'ultimo ed il danno (Cass. Civ., Sez. III, 11.11.2019, n. 28991).
Una volta adempiuto tale onere probatorio, è successivo onere della struttura sanitaria o del sanitario, provare o di avere esattamente adempiuto, o che l'inadempimento sia dipeso da causa non imputabile,
e cioè o di avere svolto l'attività professionale con la diligenza richiesta, oppure che sia intervenuta una causa esterna, imprevedibile o inevitabile (Cass. Civ., Sez. VI, 26.11.2020, n. 26907); peraltro,
l'accertamento eziologico dovrà ispirarsi al più generale criterio del “più probabile che non” (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. III, 19.5.2021, n. 13677).
Deve invero recepirsi la condivisibile evoluzione giurisprudenziale maturata sul punto, secondo cui grava sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento: non solo il danno, ma anche la sua eziologia è infatti parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare, gravando sul creditore l'eventuale incertezza della reale causa del danno. Viene così ricomposto l'apparente contrasto registrato nella materia in esame, tenuto conto dell'orientamento originariamente maturato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico-chirurgica, l'attore danneggiato avrebbe avuto l'onere di provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno (Cass.
Civ., Sez. III, 30.9.2014, n. 20547; Sez. III, 12.12.2013, n. 27855; Sez. III, 21.7.2011, n. 15993;
SS.UU., 11.1.2008, n. 577).
Si è avuto infatti modo di rilevare come tale orientamento abbia riguardo non già alla fattispecie costitutiva della responsabilità risarcitoria dedotta dal danneggiato, ma a quella attinente alla vicenda estintiva dell'obbligazione opposta dal danneggiante, il cui onere risulta senz'altro gravante su quest'ultimo. In altre parole, si è avuto modo di ribadire la distinzione tra causalità relativa all'evento e causalità relativa al consequenziale danno, da parte della dottrina qualificabili rispettivamente come causalità materiale e giuridica, rispetto alla diversa fattispecie attinente all'impossibilità della prestazione esigibile ex art. 1218 c.c.
Sicché, la causalità relativa all'evento ed al danno consequenziale è comune ad ogni ipotesi di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, e caratterizza nello stesso modo gli oneri probatori rispettivi del danneggiante e del danneggiato. Ne consegue pertanto la configurabilità di un duplice
“ciclo causale”, l'uno relativo all'evento dannoso, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere: mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e la condotta del sanitario, il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione. Sicché, la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, mentre resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere.
Infatti, il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta del debitore. Solo una volta dimostrato il nesso eziologico in esame, graverà sul debitore la prova dell'inevitabilità ed imprevedibilità della causa che ha reso impossibile la prestazione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 26.7.2017, n. 18392).
Sotto tale specifico profilo, l'accertamento causale è improntato al paradigma penalistico degli artt.
40 e 41 c.p.: in tal senso, la riconducibilità eziologica del danno-evento alla condotta oggetto di contestazione presuppone che, alla stregua della legge scientifica di copertura - ovvero di una massima di esperienza, nel caso della causalità “psichica” -, l'evento concreto sia effettivamente ricollegabile alla condotta, secondo un elevato livello di probabilità logica. Sicché, non rileva tanto la probabilità statistica di verificazione di quel determinato evento, date quelle specifiche condizioni di fatto, sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura: appare invece decisivo il riscontro dell'esclusione di eventuali fattori alternativi di causazione dello specifico evento concreto oggetto di contestazione.
In tal senso, tanto maggiore risulta la percentuale statistico-probabilistica di verificazione dell'evento sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura, tanto minore risulterà lo sforzo motivazionale atto a dimostrare l'insussistenza di eventuali fattori alternativi che in concreto abbiano potuto incidere sulla verificazione dell'evento. E, inversamente, basse percentuali statistico- probabilistiche di verificazione dell'evento alla stregua dell'applicazione della legge scientifica non escludono la possibilità di ritenere accertato in concreto il nesso causale in parte qua, laddove sia opportunamente dimostrata l'esclusione di fattori concreti alternativi di causazione dell'evento, di tal guisa da far ritenere, in concreto, che l'effettiva verificazione dell'evento sia riconducibile, secondo un adeguato livello di probabilità logica, a quel concreto antecedente causale, quantunque lo stesso, in astratto, non avesse avuto significative probabilità statistiche di cagionare quel determinato tipo di evento.
E non v'è dubbio circa il fatto che, se in sede penalistica lo standard probatorio necessario per ritenere accertata la sussistenza del nesso eziologico in parte qua debba ispirarsi al principio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. Pen., SS.UU., 11.9.2002, n. 30328), diversamente dicasi per quanto concerne il paradigma probatorio proprio del giudizio civile, ispirato al criterio del “più probabile che non”.
Infine, il principio condizionalistico, alla base dell'elaborazione giuridica del nesso eziologico, deve necessariamente contemperarsi, con specifico riguardo ai decorsi causali atipici, con il paradigma della causalità adeguata, dovendosi pertanto escludere la riconducibilità eziologica di eventi del tutto avulsi dal fattore causale, secondo un giudizio di prevedibilità da formularsi ex ante, alla stregua del criterio dell'id quod plerumque accidit.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche occorrerà a questo punto soffermarsi in merito alle risultanze dell'istruttoria orale e degli accertamenti peritali.
Deve anzitutto rilevarsi come l'odierno attore si recava, in data 19.5.2016, presso l'Azienda ospedaliera convenuta al fine di eseguire un trattamento di salassoterapia (cfr. allegato n. 3 all'atto di citazione), circostanza questa, tra l'altro, nemmeno oggetto di specifica contestazione da parte dell'ente convenuto.
Allo stesso modo, risulta dagli atti di causa che, a seguito del salasso effettuato presso la struttura sanitaria, in tale data il sig. veniva trasportato presso il pronto soccorso del medesimo Pt_1 nosocomio a seguito di una “crisi vagale”. I sanitari del P.S., dopo aver effettuato gli esami clinici e radiografici del paziente, riportavano la diagnosi di “frattura D12”, e procedevano alle dimissioni con codice verde e all'immediato ricoverato del sig. presso il reparto di ortopedia e traumatologia (cfr. allegato n. 4 all'atto di citazione). Pt_1
Con specifico riferimento al verificarsi dell'evento dannoso descritto in citazione, vengono in rilievo le dichiarazioni rese dai testimoni escussi su richiesta di parte attrice all'udienza del 5.11.2021.
moglie dell'odierno attore, confermava che il marito, al termine del Controparte_7 trattamento di salassoterapia, era stato fatto sedere su un lettino e lasciato solo, privo dell'assistenza di operatori sanitari, dal momento che l'infermiere che aveva praticato il trattamento era, in tale frangente, uscito dall'ambulatorio. La signora rappresentava di essere in grado di CP_2 confermare tale circostanza dal momento che si trovava, insieme al figlio , fuori dalla CP_8 stanza ove era stato praticato il trattamento di salassoterapia all'attore.
La teste, ancora, dava atto del verificarsi della caduta descritta in citazione. Sul punto, riferiva che nel momento in cui era entrata nella stanza ove si trovava il marito, lo aveva visto riverso in terra, con dei sanitari che lo soccorrevano, e rappresentava di aver insistito affinché gli venissero effettuati gli accertamenti del caso, dal momento che il sig. lamentava dolori alla schiena e al torace. Pt_1
La teste confermava anche le ulteriori circostanze di cui ai capi n. 7, 8 e 9 della memoria ex art. 183,
VI comma, n. 2 c.p.c.: “a seguito di tale caduta, l'istante avvertiva dolori alla schiena ed al torace;
in virtù di ciò veniva trasportato con la sedia a rotelle presso il Presidio di Pronto Soccorso dell'Ospedale per effettuare le cure del caso. In particolare, la dott.ssa responsabile del Per_2 suddetto reparto, successivamente a ripetute iniezioni di antidolorifico “Toradol” decideva di eseguire indagini strumentali “TC ed Rx - grafiche” poiché i dolori avvertiti dal sig. erano Pt_1 sempre più forti. All'esito degli esami radiologici veniva diagnosticata all'istante “la frattura somatica D 12 e la frattura della X costola sinistra” e, pertanto si disponeva il ricovero presso la II
Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dello stesso nosocomio sino al 28.05.2016 data in cui veniva dimesso previo posizionamento di busto a “3 punti. Il sig. al momento Parte_1 dell'ingresso in ambulatorio era in ottime condizioni di salute”.
Dichiarazioni di analogo tenore venivano rese da figlio dell'odierno attore, che CP_8 aveva modo a propria volta di confermare le circostanze di cui ai capi da 1 a 9 della memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. di parte attrice.
Sulla base della documentazione prodotta in giudizio dall'attore e delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, deve ritenersi provato che il sig. , in data 19.5.2016, cadeva al Parte_1 suolo a causa di un malessere accusato in seguito ad un trattamento di salassoterapia eseguito presso l' della struttura ospedaliera convenuta e che, in tale circostanza, non era Controparte_3 assistito da personale infermieristico, così configurandosi a carico del personale sanitario dell' un'inadempienza qualificata idonea a riscontrare Parte_3
l'effettiva responsabilità di parte convenuta nel caso di specie.
Sotto tale profilo, infatti, appaiono obiettivamente convergenti le dichiarazioni rese da parte dei testi escussi per conto di parte attrice. Né può rilevare in senso contrario il mero fatto che gli stessi fossero rispettivamente moglie e figlio dell'odierno attore: ed invero, a fronte della puntualità delle dichiarazioni così rese, non risulta dedotto alcun significativo elemento di prova, atto, per contro, a riscontrare una ragionevole spiegazione alternativa ai fatti di causa, ovvero a deporre per l'inattendibilità dei medesimi testi.
Più in particolare, a fronte dell'effettiva caduta dell'odierno attore nel corso della sessione di salassoterapia, non risulta in altro modo provato che, per contro, lo stesso fosse sottoposto all'effettiva vigilanza dei sanitari;
né è possibile spiegare diversamente per quale ragione, laddove lo stesso paziente fosse stato effettivamente sottoposto in maniera costante alla vigilanza degli stessi, il sinistro si sarebbe cionondimeno verificato.
Parte convenuta, infine, non ha provato in alcun modo di aver esattamente adempiuto alla prestazione richiesta in ragione del contratto di spedalità concluso con l'odierno attore, ovvero che i propri sanitari avevano svolto l'attività professionale con la diligenza richiesta nel caso di specie.
Allo stesso modo, non risulta documentata la sussistenza di una causa esterna imprevedibile o inevitabile, idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta negligente dei sanitari e il danno patito dal sig. Pt_1
Sul punto, deve evidenziarsi che l'ente ospedaliero convenuto, costituitosi in giudizio in data
19.10.2022, chiedeva unicamente di essere ammesso alla prova contraria rispetto alla prova testimoniale richiesta dall'attore, senza peraltro indicare alcuno specifico elemento di prova contraria.
Passando all'esame delle risultanze degli accertamenti peritali, gli ausiliari del giudice, dottori e , in data 3.4.2023 sottoponevano l'attore a visita anamnestica, alla Persona_3 Persona_4 presenza dei consulenti delle parti in causa.
Sulla base di un attento esame della documentazione sanitaria agli atti di causa, i CC.TT.UU. accertavano che: “dopo la sessione di salassoterapia del 19.05.2016 l'attore ebbe a riportare lipotimia, condizione presumibile e prevedibile, per la quale è prevista la presenza di personale sanitario per assistenza e sorveglianza. In tale circostanza, il sig. era solo e pertanto, in Pt_1 assenza del personale addetto al monitoraggio dei pazienti in trattamento, subì un episodio di lipotimia che lo fece cadere al suolo per perdita dei sensi”.
Con specifico riferimento alle conseguenze patite a seguito della caduta, gli ausiliari del giudice, alle pagine 11 e 12 della relazione peritale, rilevavano che: “in occasione del trauma predetto, il sig. veniva condotto in p.s. dello stesso presidio e, dopo accertamenti strumentali, veniva Pt_1 emessa diagnosi di Frattura di D12, per la quale veniva posta prognosi di 30 giorni e disposto ricovero in Ortopedia, da cui veniva dimesso con consiglio di riposo ed utilizzo di busto steccato.
L'iter terapeutico adottato dagli specialisti ortopedici è stato corretto e conforme alle buone pratiche cliniche e condotto con perizia e diligenza. Non vi sono state complicanze nel post-ricovero a carico del sig. ascrivibili a errata condotta terapeutica da parte degli specialisti ortopedici. Pt_1
Invero, la diagnosi di dimissione più precisa sarebbe stata di Frattura X costa a sinistra e Frattura
D12 ed L1, alla luce della analisi dettagliata del supporto digitale, fornito dalla OU RU
d'NA di Salerno su richiesta CTU, relativo alla rx praticata in data 19/5/2016 all'accesso al
p.s. dello stesso presidio. Infatti, tale diagnosi è supportata anche da ben due successivi esami radiografici effettuati in occasione dei controlli programmati ambulatoriali ortopedici del
21/07/2016 “.. riduzione di altezza del soma di L1 con infossamento della limitante somatica “e del
02/09/2016 “ .. infossamento della limitante somatica di L1” nonché ad un controllo RM effettuato presso il Check Up di Salerno in data 30/09/2016. In definitiva, tale incompleta diagnosi non ha inciso sull'iter terapeutico, in quanto necessitante allo stesso modo di riposo ed uso di busto steccato per lo stesso periodo prescritto. Le lesioni predette sono attualmente stabilizzate ed i postumi attuali sono da ritenersi permanenti e non suscettibili di miglioramento”.
I dottori e confermavano, inoltre, la sussistenza di un nesso di causalità diretto ed Per_3 Per_4 esclusivo tra la caduta per lipotimia verificatasi in data 19.5.2016 e le lesioni riportate dall'odierno attore, che venivano ricondotte ad una “frattura X costa a sinistra e Frattura D12 ed L1”.
Sotto tale specifico profilo, il periodo di inabilità temporanea totale direttamente imputabile alle condotte oggetto di contestazione in questa sede veniva quantificato in trenta giorni, mentre il periodo di inabilità temporanea, valutato nella misura del 50%, veniva quantificato in sessanta giorni;
i postumi direttamente riconducibili all'inadempimento per cui è causa integravano un danno biologico permanente quantificato nella misura dell'undici percento (cfr. pag. 20 dell'elaborato peritale).
Le conclusioni prospettate dai CC.TT.UU. dott. e dott. risultano Persona_3 Persona_4 logiche e condivisibili, dovendosi pertanto recepire integralmente in questa sede, in quanto fondate su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti. Sotto tale profilo, le osservazioni dedotte per conto di parte attrice non appaiono in alcun modo idonee a neutralizzare l'attendibilità complessiva delle risultanze dell'elaborato tecnico, così dovendosi richiamare in tal senso anche le puntuali risposte rese dagli ausiliari del giudice alle contro deduzioni prospettate dal consulente di parte attrice (cfr. pagine da 15 a 17 dell'elaborato peritale).
Peraltro, deve altresì rilevarsi come alcuna specifica contestazione veniva mossa da parte dell'Azienda ospedaliera convenuta avverso le risultanze dell'elaborato peritale. Tanto premesso, risulta adeguatamente riscontrata la negligenza e l'imperizia della condotta posta in essere dal personale sanitario di turno che ebbe in cura il sig. il 19.5.2016 presso Pt_1
l' del Dipartimento assistenziale di anatomia patologica, ematologica e Controparte_3 oncologica dell'Azienda ospedaliera convenuta. CP_ Ne deriva, pertanto, l'integrazione della responsabilità dell' convenuto ai sensi dell'art. 1228 c.c., in ragione della colpevole condotta posta in essere da parte dei propri dipendenti nel caso di specie.
Tanto premesso, con specifico riferimento al danno non patrimoniale così accertato, deve aversi preliminarmente riguardo all'elaborazione ermeneutica sul punto, che ha trovato una prima importante sistematizzazione con il celebre arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 dell'11.11.2008.
In tal senso, si è avuto modo di rilevare come il danno non patrimoniale identifichi quella peculiare tipologia di danno attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. Quindi, mentre il danno patrimoniale è connotato dall'atipicità delle sue forme di manifestazione, alla stregua della clausola più ampia di cui all'art. 2043 c.c., il danno non patrimoniale è invece risarcibile “solo nei casi determinati dalla legge”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Sicché, oltre all'ipotesi primigenia di danno non patrimoniale prevista dall'art. 185 c.p., con riferimento al danno da reato, e alle plurime ipotesi specificamente previste dal legislatore (come ad esempio in materia di discriminazione in danno di persone affetta da disabilità, ex artt. 3 l. n. 67/2006
e 28 d.lgs. n. 150/2011, o in materia di diritto d'autore, ex art. 158 l. n. 633/1941), la tipicità del danno non patrimoniale dovrà riscontrarsi eventualmente con riferimento alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Tra le varie figure descrittive di danno non patrimoniale, emerge senz'altro la centralità del danno
“biologico”, contraddistinto dalla lesione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., originariamente ricompreso dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. (Cort. Cost., 14.7.1986, n. 184), inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona, indipendentemente da ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, secondo una definizione oggi tra l'altro positivizzata nell'art 139, II comma d.lgs. n. 209/2005.
Ancora, particolarmente significativo risulta il danno “morale” stricto sensu inteso, che identifica la sofferenza soggettiva cagionata dal reato: alcun rilievo rivestono sotto tale specifico profilo l'intensità
e la durata delle stesse, ai fini dell'esistenza del danno, incidendo se del caso soltanto in sede di quantificazione dello stesso.
Si è avuto modo di chiarire, quindi, che non si tratta di specifiche sottocategorie del più ampio genus del danno non patrimoniale, venendo in giuoco singole figure descrittive di manifestazione di tale unitaria tipologia di danno. Non può quindi riconoscersi cittadinanza al danno “esistenziale”, inteso in senso ampio come lesione del “fare a-reddituale” dell'individuo: al di fuori delle ipotesi previste specificamente dal legislatore, invero, la risarcibilità del danno non patrimoniale può essere accordata esclusivamente in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sia pure nell'interpretazione evolutiva della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., sempre che il pregiudizio assuma carattere di intollerabile serietà.
Sicché, nell'elaborazione ermeneutica del danno non patrimoniale, se da un lato occorrerà garantire integrale ristoro al pregiudizio non patrimoniale concretamente subito dal danneggiato, cionondimeno, nel rispetto della più generale funzione “riparatoria” della responsabilità civile all'interno del nostro ordinamento, e quindi non certo sanzionatoria (arg. da Cass. Civ., SS.UU.,
5.7.2017, n. 16601), l'integralità del risarcimento non può consentire alcuna forma di ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie.
Con specifico riguardo alla figura descrittiva del “danno biologico”, al di fuori dei casi puntualmente previsti dal legislatore, quali, a titolo esemplificativo, l'ipotesi delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ovvero da responsabilità sanitaria, ex art. 7, IV comma l. n. 24, 2017, laddove viene specificamente prevista la modalità di liquidazione dello stesso, non può che operare la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Nel contemperamento tra le esigenze di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, oltre che di adeguata valorizzazione del caso concreto sottoposto all'attenzione dell'interprete, ha assunto rilievo sempre più significativo l'utilizzo del metodo tabellare, in cui il calcolo del valore monetario del danno biologico è dato dalla moltiplicazione dei punti di invalidità riconosciuti per il valore monetario attribuito convenzionalmente al singolo punto di invalidità.
Proprio con riferimento all'ipotesi del danno biologico derivante da sinistri non riconducibili alla circolazione stradale di veicoli, come quello di specie al quale non potrà applicarsi la disciplina delle lesioni micropermanenti derivanti da responsabilità sanitaria in ragione della percentuale di danno biologico riconosciuta in favore dell'odierno attore, dovrà aversi quindi riguardo alla tabella elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. Non risulta infatti applicabile ratione temporis la più recente disciplina adottata con la tabella unica nazionale di cui al d.P.R. n. 12/2025.
Sotto tale specifico profilo, la tabella milanese ha assunto una vocazione nazionale, in quanto improntata al metodo del “punto variabile”: si fonda, cioè, sul più generale principio in virtù del quale all'incremento della percentuale di invalidità, la relativa sofferenza provocata dalla lesione cresce in maniera più che proporzionale. Nel computo del valore monetario complessivo del danno biologico, si ha infine riguardo al parametro dell'età del danneggiato.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha riscontrato che il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, posta la sua vocazione nazionale, assurge a fondamentale parametro di conformità equitativa della valutazione del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 c.c., nel rispetto del più generale principio costituzionale di uguaglianza, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Civ., Sez. III, 7.6.2011,
n. 12408).
Si è altresì ribadito che in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale ovvero il danno dinamico-relazionale).
Sicché, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Infine, non v'è dubbio alcuno circa il fatto che siano altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità
(Cass. Civ., Sez. III, 2.2.2007, n. 2311), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. Civ., Sez. III, 23.9.2013, n. 21716), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa
(Cass. Civ., Sez. III, 28.6.2019, n. 17411)
In presenza di danno alla salute, si è inoltre ribadito che non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Infine, ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione
(Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513; Sez. III, 11.11.2019, n. 28988). Cionondimeno, nella formulazione del sistema tabellare milanese successivo alla sentenza delle
Sezioni Unite sopra richiamata (Cass. Civ., SS.UU., 11.11.2008, n. 26974), la quantificazione del valore monetario corrispondente al punto di invalidità, in fatto, ricomprendeva anche il relativo danno da sofferenza morale, così determinando un ingiustificato automatismo nel riconoscimento del danno morale, conglobato in un'unica voce tabellare con il danno alla salute stricto sensu inteso.
Sotto tale specifico profilo, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia ribadito il principio secondo il quale la figura descrittiva del danno “morale” mantenga la sua autonomia e non sia conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole, se del caso, di un autonomo compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (Cass. Civ., Sez. III, 10.11.2020, n.
25164).
Proprio sulla scorta di tali principi, l'edizione 2024 della tabella milanese è stata rimodulata, con indicazione separata del valore monetario del singolo punto di invalidità biologica, e contestuale separata indicazione dell'aumento configurabile sia a titolo di personalizzazione per le conseguenze dinamico-relazionali derivanti dal danno, che di sofferenza morale.
Nel caso di specie, i CC.TT.UU. riconoscevano postumi permanenti per un totale complessivo pari all'undici per cento. Inoltre, sulla scorta della documentazione clinica in atti, concludevano gli ausiliari del giudice nel senso che l'attore aveva riportato un'invalidità temporanea totale pari a trenta giorni, nonché un'invalidità temporanea parziale mediamente al 50% pari a sessanta giorni.
Inoltre, le spese documentate in atti venivano ritenute congrue, e veniva dato atto che erano state tutte erogate dal sistema sanitario nazionale.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla liquidazione del danno non patrimoniale così patito.
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea, si terrà conto del valore monetario di liquidazione previsto a tal uopo dalle Tabelle di Milano, nell'edizione 2024, pari ad € 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta. Tale valore, come emerge dalla relazione integrativa, è comprensivo sia del valore monetario corrispondente per il danno biologico, che dell'ulteriore valore monetario attinente alle conseguenze dinamico-relazionali e da sofferenza subbiettiva interiore media presumibile.
Nel caso di specie, dovrà aversi riguardo all'intero valore monetario di liquidazione di € 115,00, tenuto conto dell'età del sig. al momento del sinistro (sessantacinque anni, tre mesi e ventitré Pt_1 giorni, arrotondabile per difetto a sessantacinque) e della presumibile sofferenza patita da parte dell'odierno attore.
Va invece esclusa in tale sede un'ulteriore personalizzazione del danno, tenuto conto dell'assenza di provate peculiari circostanze meritevoli di un ulteriore aumento rispetto al valore monetario già liquidabile per l'invalidità temporanea.
Tanto premesso, occorre quindi procedere al calcolo del danno da lesione temporanea del bene salute, in funzione delle percentuali di invalidità a tal uopo riscontrate da parte dei CC.TT.UU.: trenta giorni di I.T.T = € 3.450,00; sessanta giorni di I.T.P. al 50%= € 3.450,00; per un totale complessivo pari ad € 6.900,00.
Con riferimento invece al danno biologico da invalidità permanente, occorrerà avere riguardo anche alla percentuale riconosciuta a titolo di sofferenza morale, tenuto conto della presumibile sofferenza a tal uopo patita da parte dell'attore, nonché dell'astratta configurabilità, nel caso di specie, del reato di lesioni colpose, ai sensi dell'art. 590 c.p. nella sua formulazione ratione temporis applicabile.
Va infine esclusa l'ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale, riscontrandosi sul punto un deficit prima ancora che probatorio, già in sede di allegazione da parte dell'attore: ed infatti, era onere dello stesso dimostrare l'esistenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari nel caso di specie.
Diversamente ragionando, si addiverrebbe ad una duplicazione risarcitoria ingiustificata di un danno che attiene viceversa a conseguenze normali rispetto a quanto già contemplato con riferimento alla liquidazione di quel determinato valore monetario con riferimento al punto di invalidità riscontrato
(Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, occorrerà considerare il valore monetario del punto relativo al danno non patrimoniale, per un totale complessivo pari ad € 2.732,57.
Tenuto quindi conto del grado di invalidità riconosciuta, pari all'undici percento, e dell'età presa in considerazione (sessantacinque anni), si ottiene quindi la complessiva cifra pari ad € 25.958,00.
Ne deriva, quindi, e per concludere, il riconoscimento della somma di € 6.900,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, e della complessiva somma di €
25.958,00 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente.
Trattandosi di debito di valore, va preliminarmente rilevato che, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, essendo stata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del perfezionamento dell'illecito (19.5.2016), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass. Civ., SS.UU., 17.2.1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 19.5.2016 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo. Sotto tale profilo, invero, va richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui in tema di inadempimento ad obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, giacché
l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale un debito non di valuta, ma di valore
(Cass. Civ., Sez. I, 27.12.2022, n. 37798).
Quanto al danno patrimoniale, risulta inoltre sufficientemente provata la spesa di € 755,61 ritenuta congrua e senz'altro eziologicamente riconducibile all'illecito oggetto di causa (cfr. pagg. 15 e ss. dell'elaborato peritale).
Trattandosi di debito di valore, va rilevato ancora che, quanto alla liquidazione del danno patrimoniale da esborso, tale importo andrà soltanto attualizzato alla data della pubblicazione della presente sentenza a decorrere dal dì dei singoli esborsi;
sulle somme progressivamente rivalutate, sino alla data di pubblicazione della sentenza, saranno altresì dovuti gli interessi al tasso legale. Dal dì della liquidazione, sino al soddisfo, saranno dovuti gli interessi legali.
Non risultano infine allegati, prima ancora che provati, ulteriori e diversi conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale.
Sotto tale profilo, pur allegando lo stesso attore di aver subito “un demansionamento con contestuale riduzione dello stipendio mensile previsto da contratto svolgendo esclusivamente lavoro d'ufficio non potendo più trascorrere molto tempo all'aperto”, nessun elemento di prova risulta dedotto in merito a tali circostanze, né tantomeno con riguardo alla differenza reddituale e retributiva negativa così asseritamente patita, non potendosi nemmeno applicare nel caso di specie la più generale disciplina di cui all'art. 1226 c.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 29.4.2022, n. 13515).
Del tutto generica risulta infatti la nota depositata in allegato alla seconda memoria di parte attrice, datata 13.9.2015, attinente alla comunicazione, da parte della Soprintendenza di Salerno, della disponibilità del sig. ad assumere l'incarico di direttore operativo. Analogamente a dirsi con Pt_1 riferimento alle dichiarazioni rilasciate dai testi al riguardo, del tutto inidonee a riscontrare la pretesa dell'odierno attore.
Non resta che disciplinare le spese di lite.
Sotto tale profilo, le stesse seguono la soccombenza dell' e sono Controparte_10 liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. con riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), tenuto conto della natura delle questioni giuridiche prospettate dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Luigi Conte. Le spese di C.T.U. devono porsi a definitivo carico dell' . Controparte_10
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 8523/2017 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di risarcimento del danno formulata per conto di Parte_1
e, per l'effetto, condanna l'
[...] Controparte_11
al pagamento, in favore dell'attore, dei seguenti
[...] importi, oltre rivalutazione ed interessi nelle modalità indicate in parte motiva:
- € 6.900,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea;
- € 25.958,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente;
- € 755,51 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
2) condanna l' ” Controparte_11 di Salerno alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'attore, che si liquidano in € 562,96 per esborsi, ed in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Luigi Conte;
3) spese di C.T.U. a definitivo carico dell' Controparte_11
.
[...]
Così deciso in Salerno, il 20.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente ex art. 281- sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 8523/2017 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di Parte_1 citazione, dall'avv. Luigi Conte, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, al Corso
Garibaldi n. 109;
ATTORE
E
RR. Controparte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti
[...] rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv. Eva Anzalone e dall'avv. Annarita Colantuono, presso il cui domicilio digitale elettivamente domiciliano.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2025 le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
RR. San NI di IO e RU D'NA di Salerno dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Salerno.
Ed invero, l'odierno attore esponeva che in data 19.5.2016, alle ore 12:30 circa, in compagnia della moglie e del figlio si recava presso l' Controparte_2 Per_1 Controparte_3
Assistenziale di Anatomia Patologic e Oncologica dell'azienda
[...] CP_4 ospedaliera convenuta, al fine di effettuare una seduta di salassoterapia programmata nell'ambito di un percorso di cure per la patologia di poliglobulia secondaria a sindrome delle apnee notturne, dalla quale risultava affetto.
Rappresentava che, dopo essere giunto nei locali dell'ambulatorio, veniva fatto sdraiare su un lettino da un infermiere e gli veniva effettuato il prelievo di sangue dal braccio sinistro, mentre nel braccio destro veniva praticata una flebo di mantenimento. Terminato il trattamento di salassoterapia, veniva fatto sedere sul lettino e lasciato solo senza l'assistenza di operatori sanitari e, in tali circostanze, in seguito ad un forte senso di nausea e di vuoto, dopo aver richiesto invano l'aiuto di un infermiere, perdeva i sensi e cadeva rovinosamente al suolo.
In conseguenza di tale caduta, il sig. accusava forti dolori alla schiena e al torace e veniva Pt_1 trasportato presso il pronto soccorso del nosocomio, ove gli veniva diagnosticata una “frattura somatica D 12 e la frattura della X costola sinistra”, con prognosi di 30 gg. e immediato ricovero presso la II Unità di Ortopedia e Traumatologia, protrattosi sino alle dimissioni avvenute in data
28.5.2016.
Deducendo che la responsabilità dell'occorso sinistro era da ascriversi esclusivamente al negligente comportamento degli operatori sanitari del nosocomio salernitano, l'odierno attore rappresentava che, in conseguenza dell'infortunio patito, aveva subito un demansionamento con contestuale riduzione dello stipendio mensile e descriveva l'iter di cure mediche e visite diagnostiche alle quali si era sottoposto a causa dei postumi della caduta.
Rilevando il fallimento dei tentativi di bonario componimento della vertenza, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità dell' Controparte_1 di Salerno nella causazione dell'evento lesivo descritto Controparte_5 in citazione, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni da lui patiti, quantificati nella complessiva somma di € 71.452,39, oltre danno morale e danno alla vita di relazione da valutarsi in via equitativa, ovvero nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza del 2.5.2018 veniva dichiarata la contumacia dell'azienda ospedaliera convenuta.
Svolta l'istruttoria orale e riassegnato il procedimento al sottoscritto giudicante, con ordinanza del
5.4.2022, veniva dichiarata la nullità dell'atto di citazione nei confronti dell' Controparte_1
RR. e di Salerno e ne veniva disposta la
[...] Parte_2 Parte_2 rinnovazione.
Sicché, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.10.2022, si costituiva in giudizio l' Controparte_1 Controparte_6 contestando la fondatezza dell'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur
e così chiedendone il rigetto.
In via subordinata, instava per la declaratoria del concorso di colpa dell'attore nella verificazione dell'evento lesivo, vinte le spese di lite.
Espletato incarico di c.t.u. medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, da ultimo, all'udienza del 18.12.2025, all'esto della quale le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale allegato. La causa veniva quindi introitata in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre preliminarmente soffermarsi in merito alla corretta decodificazione del titolo dell'azione risarcitoria formulata per conto dell'odierno attore.
In linea del tutto generale, secondo il consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale sul punto, l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base al quale la stessa struttura è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nell'effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende pure ad una serie di ulteriori prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le ulteriori attrezzature tecniche necessarie.
Ne consegue, pertanto, che la responsabilità della struttura ha natura contrattuale sia con riguardo ai propri fatti di inadempimento, che, per quanto concerne la condotta dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde pure dei fatti dolosi o colposi dei medesimi, ai sensi dell'art. 1228 c.c.
(ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 13.4.2007, n. 8826; Sez. III, 13.4.2007, n. 8826).
Peraltro, tale ricostruzione ermeneutica è stata oggetto di specifica positivizzazione con l'introduzione dell'art. 7, I comma l. n. 24/2017, secondo cui “la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata che nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose”.
Più in particolare, pur non risultando la normativa sostanziale della legge “Gelli-Bianco” applicabile ratione temporis con riguardo al caso di specie (arg. da Cass. Civ., Sez. III, 11.11.2019, n. 28994), non v'è dubbio alcuno circa la sua portata di indice ermeneutico di indirizzo a supporto di un'elaborazione interpretativa da tempo consolidata, che è stata sostanzialmente recepita da parte del legislatore in parte qua. Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, le pretese risarcitorie articolate da parte attrice devono senz'altro inquadrarsi nell'alveo dell'azione ex art. 1218 c.c.
Sotto tale angolo prospettico, quindi, deve aversi riguardo alla più ampia tematica del riparto dell'onere della prova nella materia in esame: in tal senso, il creditore che agisca per il risarcimento del danno è senz'altro tenuto a dare prova del titolo del proprio diritto, con allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, onerata piuttosto di dover dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Con specifico riguardo al tema della responsabilità sanitaria, quindi, l'attore è tenuto a provare l'esistenza del contratto di spedalità, oltre all'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze da parte del sanitario astrattamente idonee a provocare il danno lamentato, restando a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno
(Cass. Civ., Sez. III, 12.12.2013, n. 27855).
Pertanto, una volta allegato l'inadempimento del sanitario, il paziente è cionondimeno tenuto a dare prova della riconducibilità eziologica del danno-evento (lesione della salute) alla condotta colposa del sanitario, anche sulla scorta di meri elementi indiziari;
e peraltro, all'astratta lesione della situazione giuridica subiettiva derivante dalla commissione dell'illecito deve seguire la prova delle specifiche conseguenze dannose derivanti dal danno in questione, siano esse di natura patrimoniale ovvero non patrimoniale.
E non v'è dubbio circa il fatto che sia onere del paziente dare prova della sussistenza del nesso di causalità materiale e giuridica rispettivamente intercorrente tra condotta ed evento dannoso e tra quest'ultimo ed il danno (Cass. Civ., Sez. III, 11.11.2019, n. 28991).
Una volta adempiuto tale onere probatorio, è successivo onere della struttura sanitaria o del sanitario, provare o di avere esattamente adempiuto, o che l'inadempimento sia dipeso da causa non imputabile,
e cioè o di avere svolto l'attività professionale con la diligenza richiesta, oppure che sia intervenuta una causa esterna, imprevedibile o inevitabile (Cass. Civ., Sez. VI, 26.11.2020, n. 26907); peraltro,
l'accertamento eziologico dovrà ispirarsi al più generale criterio del “più probabile che non” (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. III, 19.5.2021, n. 13677).
Deve invero recepirsi la condivisibile evoluzione giurisprudenziale maturata sul punto, secondo cui grava sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento: non solo il danno, ma anche la sua eziologia è infatti parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare, gravando sul creditore l'eventuale incertezza della reale causa del danno. Viene così ricomposto l'apparente contrasto registrato nella materia in esame, tenuto conto dell'orientamento originariamente maturato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico-chirurgica, l'attore danneggiato avrebbe avuto l'onere di provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno (Cass.
Civ., Sez. III, 30.9.2014, n. 20547; Sez. III, 12.12.2013, n. 27855; Sez. III, 21.7.2011, n. 15993;
SS.UU., 11.1.2008, n. 577).
Si è avuto infatti modo di rilevare come tale orientamento abbia riguardo non già alla fattispecie costitutiva della responsabilità risarcitoria dedotta dal danneggiato, ma a quella attinente alla vicenda estintiva dell'obbligazione opposta dal danneggiante, il cui onere risulta senz'altro gravante su quest'ultimo. In altre parole, si è avuto modo di ribadire la distinzione tra causalità relativa all'evento e causalità relativa al consequenziale danno, da parte della dottrina qualificabili rispettivamente come causalità materiale e giuridica, rispetto alla diversa fattispecie attinente all'impossibilità della prestazione esigibile ex art. 1218 c.c.
Sicché, la causalità relativa all'evento ed al danno consequenziale è comune ad ogni ipotesi di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, e caratterizza nello stesso modo gli oneri probatori rispettivi del danneggiante e del danneggiato. Ne consegue pertanto la configurabilità di un duplice
“ciclo causale”, l'uno relativo all'evento dannoso, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere: mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e la condotta del sanitario, il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione. Sicché, la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, mentre resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere.
Infatti, il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta del debitore. Solo una volta dimostrato il nesso eziologico in esame, graverà sul debitore la prova dell'inevitabilità ed imprevedibilità della causa che ha reso impossibile la prestazione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 26.7.2017, n. 18392).
Sotto tale specifico profilo, l'accertamento causale è improntato al paradigma penalistico degli artt.
40 e 41 c.p.: in tal senso, la riconducibilità eziologica del danno-evento alla condotta oggetto di contestazione presuppone che, alla stregua della legge scientifica di copertura - ovvero di una massima di esperienza, nel caso della causalità “psichica” -, l'evento concreto sia effettivamente ricollegabile alla condotta, secondo un elevato livello di probabilità logica. Sicché, non rileva tanto la probabilità statistica di verificazione di quel determinato evento, date quelle specifiche condizioni di fatto, sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura: appare invece decisivo il riscontro dell'esclusione di eventuali fattori alternativi di causazione dello specifico evento concreto oggetto di contestazione.
In tal senso, tanto maggiore risulta la percentuale statistico-probabilistica di verificazione dell'evento sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura, tanto minore risulterà lo sforzo motivazionale atto a dimostrare l'insussistenza di eventuali fattori alternativi che in concreto abbiano potuto incidere sulla verificazione dell'evento. E, inversamente, basse percentuali statistico- probabilistiche di verificazione dell'evento alla stregua dell'applicazione della legge scientifica non escludono la possibilità di ritenere accertato in concreto il nesso causale in parte qua, laddove sia opportunamente dimostrata l'esclusione di fattori concreti alternativi di causazione dell'evento, di tal guisa da far ritenere, in concreto, che l'effettiva verificazione dell'evento sia riconducibile, secondo un adeguato livello di probabilità logica, a quel concreto antecedente causale, quantunque lo stesso, in astratto, non avesse avuto significative probabilità statistiche di cagionare quel determinato tipo di evento.
E non v'è dubbio circa il fatto che, se in sede penalistica lo standard probatorio necessario per ritenere accertata la sussistenza del nesso eziologico in parte qua debba ispirarsi al principio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. Pen., SS.UU., 11.9.2002, n. 30328), diversamente dicasi per quanto concerne il paradigma probatorio proprio del giudizio civile, ispirato al criterio del “più probabile che non”.
Infine, il principio condizionalistico, alla base dell'elaborazione giuridica del nesso eziologico, deve necessariamente contemperarsi, con specifico riguardo ai decorsi causali atipici, con il paradigma della causalità adeguata, dovendosi pertanto escludere la riconducibilità eziologica di eventi del tutto avulsi dal fattore causale, secondo un giudizio di prevedibilità da formularsi ex ante, alla stregua del criterio dell'id quod plerumque accidit.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche occorrerà a questo punto soffermarsi in merito alle risultanze dell'istruttoria orale e degli accertamenti peritali.
Deve anzitutto rilevarsi come l'odierno attore si recava, in data 19.5.2016, presso l'Azienda ospedaliera convenuta al fine di eseguire un trattamento di salassoterapia (cfr. allegato n. 3 all'atto di citazione), circostanza questa, tra l'altro, nemmeno oggetto di specifica contestazione da parte dell'ente convenuto.
Allo stesso modo, risulta dagli atti di causa che, a seguito del salasso effettuato presso la struttura sanitaria, in tale data il sig. veniva trasportato presso il pronto soccorso del medesimo Pt_1 nosocomio a seguito di una “crisi vagale”. I sanitari del P.S., dopo aver effettuato gli esami clinici e radiografici del paziente, riportavano la diagnosi di “frattura D12”, e procedevano alle dimissioni con codice verde e all'immediato ricoverato del sig. presso il reparto di ortopedia e traumatologia (cfr. allegato n. 4 all'atto di citazione). Pt_1
Con specifico riferimento al verificarsi dell'evento dannoso descritto in citazione, vengono in rilievo le dichiarazioni rese dai testimoni escussi su richiesta di parte attrice all'udienza del 5.11.2021.
moglie dell'odierno attore, confermava che il marito, al termine del Controparte_7 trattamento di salassoterapia, era stato fatto sedere su un lettino e lasciato solo, privo dell'assistenza di operatori sanitari, dal momento che l'infermiere che aveva praticato il trattamento era, in tale frangente, uscito dall'ambulatorio. La signora rappresentava di essere in grado di CP_2 confermare tale circostanza dal momento che si trovava, insieme al figlio , fuori dalla CP_8 stanza ove era stato praticato il trattamento di salassoterapia all'attore.
La teste, ancora, dava atto del verificarsi della caduta descritta in citazione. Sul punto, riferiva che nel momento in cui era entrata nella stanza ove si trovava il marito, lo aveva visto riverso in terra, con dei sanitari che lo soccorrevano, e rappresentava di aver insistito affinché gli venissero effettuati gli accertamenti del caso, dal momento che il sig. lamentava dolori alla schiena e al torace. Pt_1
La teste confermava anche le ulteriori circostanze di cui ai capi n. 7, 8 e 9 della memoria ex art. 183,
VI comma, n. 2 c.p.c.: “a seguito di tale caduta, l'istante avvertiva dolori alla schiena ed al torace;
in virtù di ciò veniva trasportato con la sedia a rotelle presso il Presidio di Pronto Soccorso dell'Ospedale per effettuare le cure del caso. In particolare, la dott.ssa responsabile del Per_2 suddetto reparto, successivamente a ripetute iniezioni di antidolorifico “Toradol” decideva di eseguire indagini strumentali “TC ed Rx - grafiche” poiché i dolori avvertiti dal sig. erano Pt_1 sempre più forti. All'esito degli esami radiologici veniva diagnosticata all'istante “la frattura somatica D 12 e la frattura della X costola sinistra” e, pertanto si disponeva il ricovero presso la II
Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dello stesso nosocomio sino al 28.05.2016 data in cui veniva dimesso previo posizionamento di busto a “3 punti. Il sig. al momento Parte_1 dell'ingresso in ambulatorio era in ottime condizioni di salute”.
Dichiarazioni di analogo tenore venivano rese da figlio dell'odierno attore, che CP_8 aveva modo a propria volta di confermare le circostanze di cui ai capi da 1 a 9 della memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. di parte attrice.
Sulla base della documentazione prodotta in giudizio dall'attore e delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, deve ritenersi provato che il sig. , in data 19.5.2016, cadeva al Parte_1 suolo a causa di un malessere accusato in seguito ad un trattamento di salassoterapia eseguito presso l' della struttura ospedaliera convenuta e che, in tale circostanza, non era Controparte_3 assistito da personale infermieristico, così configurandosi a carico del personale sanitario dell' un'inadempienza qualificata idonea a riscontrare Parte_3
l'effettiva responsabilità di parte convenuta nel caso di specie.
Sotto tale profilo, infatti, appaiono obiettivamente convergenti le dichiarazioni rese da parte dei testi escussi per conto di parte attrice. Né può rilevare in senso contrario il mero fatto che gli stessi fossero rispettivamente moglie e figlio dell'odierno attore: ed invero, a fronte della puntualità delle dichiarazioni così rese, non risulta dedotto alcun significativo elemento di prova, atto, per contro, a riscontrare una ragionevole spiegazione alternativa ai fatti di causa, ovvero a deporre per l'inattendibilità dei medesimi testi.
Più in particolare, a fronte dell'effettiva caduta dell'odierno attore nel corso della sessione di salassoterapia, non risulta in altro modo provato che, per contro, lo stesso fosse sottoposto all'effettiva vigilanza dei sanitari;
né è possibile spiegare diversamente per quale ragione, laddove lo stesso paziente fosse stato effettivamente sottoposto in maniera costante alla vigilanza degli stessi, il sinistro si sarebbe cionondimeno verificato.
Parte convenuta, infine, non ha provato in alcun modo di aver esattamente adempiuto alla prestazione richiesta in ragione del contratto di spedalità concluso con l'odierno attore, ovvero che i propri sanitari avevano svolto l'attività professionale con la diligenza richiesta nel caso di specie.
Allo stesso modo, non risulta documentata la sussistenza di una causa esterna imprevedibile o inevitabile, idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta negligente dei sanitari e il danno patito dal sig. Pt_1
Sul punto, deve evidenziarsi che l'ente ospedaliero convenuto, costituitosi in giudizio in data
19.10.2022, chiedeva unicamente di essere ammesso alla prova contraria rispetto alla prova testimoniale richiesta dall'attore, senza peraltro indicare alcuno specifico elemento di prova contraria.
Passando all'esame delle risultanze degli accertamenti peritali, gli ausiliari del giudice, dottori e , in data 3.4.2023 sottoponevano l'attore a visita anamnestica, alla Persona_3 Persona_4 presenza dei consulenti delle parti in causa.
Sulla base di un attento esame della documentazione sanitaria agli atti di causa, i CC.TT.UU. accertavano che: “dopo la sessione di salassoterapia del 19.05.2016 l'attore ebbe a riportare lipotimia, condizione presumibile e prevedibile, per la quale è prevista la presenza di personale sanitario per assistenza e sorveglianza. In tale circostanza, il sig. era solo e pertanto, in Pt_1 assenza del personale addetto al monitoraggio dei pazienti in trattamento, subì un episodio di lipotimia che lo fece cadere al suolo per perdita dei sensi”.
Con specifico riferimento alle conseguenze patite a seguito della caduta, gli ausiliari del giudice, alle pagine 11 e 12 della relazione peritale, rilevavano che: “in occasione del trauma predetto, il sig. veniva condotto in p.s. dello stesso presidio e, dopo accertamenti strumentali, veniva Pt_1 emessa diagnosi di Frattura di D12, per la quale veniva posta prognosi di 30 giorni e disposto ricovero in Ortopedia, da cui veniva dimesso con consiglio di riposo ed utilizzo di busto steccato.
L'iter terapeutico adottato dagli specialisti ortopedici è stato corretto e conforme alle buone pratiche cliniche e condotto con perizia e diligenza. Non vi sono state complicanze nel post-ricovero a carico del sig. ascrivibili a errata condotta terapeutica da parte degli specialisti ortopedici. Pt_1
Invero, la diagnosi di dimissione più precisa sarebbe stata di Frattura X costa a sinistra e Frattura
D12 ed L1, alla luce della analisi dettagliata del supporto digitale, fornito dalla OU RU
d'NA di Salerno su richiesta CTU, relativo alla rx praticata in data 19/5/2016 all'accesso al
p.s. dello stesso presidio. Infatti, tale diagnosi è supportata anche da ben due successivi esami radiografici effettuati in occasione dei controlli programmati ambulatoriali ortopedici del
21/07/2016 “.. riduzione di altezza del soma di L1 con infossamento della limitante somatica “e del
02/09/2016 “ .. infossamento della limitante somatica di L1” nonché ad un controllo RM effettuato presso il Check Up di Salerno in data 30/09/2016. In definitiva, tale incompleta diagnosi non ha inciso sull'iter terapeutico, in quanto necessitante allo stesso modo di riposo ed uso di busto steccato per lo stesso periodo prescritto. Le lesioni predette sono attualmente stabilizzate ed i postumi attuali sono da ritenersi permanenti e non suscettibili di miglioramento”.
I dottori e confermavano, inoltre, la sussistenza di un nesso di causalità diretto ed Per_3 Per_4 esclusivo tra la caduta per lipotimia verificatasi in data 19.5.2016 e le lesioni riportate dall'odierno attore, che venivano ricondotte ad una “frattura X costa a sinistra e Frattura D12 ed L1”.
Sotto tale specifico profilo, il periodo di inabilità temporanea totale direttamente imputabile alle condotte oggetto di contestazione in questa sede veniva quantificato in trenta giorni, mentre il periodo di inabilità temporanea, valutato nella misura del 50%, veniva quantificato in sessanta giorni;
i postumi direttamente riconducibili all'inadempimento per cui è causa integravano un danno biologico permanente quantificato nella misura dell'undici percento (cfr. pag. 20 dell'elaborato peritale).
Le conclusioni prospettate dai CC.TT.UU. dott. e dott. risultano Persona_3 Persona_4 logiche e condivisibili, dovendosi pertanto recepire integralmente in questa sede, in quanto fondate su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti. Sotto tale profilo, le osservazioni dedotte per conto di parte attrice non appaiono in alcun modo idonee a neutralizzare l'attendibilità complessiva delle risultanze dell'elaborato tecnico, così dovendosi richiamare in tal senso anche le puntuali risposte rese dagli ausiliari del giudice alle contro deduzioni prospettate dal consulente di parte attrice (cfr. pagine da 15 a 17 dell'elaborato peritale).
Peraltro, deve altresì rilevarsi come alcuna specifica contestazione veniva mossa da parte dell'Azienda ospedaliera convenuta avverso le risultanze dell'elaborato peritale. Tanto premesso, risulta adeguatamente riscontrata la negligenza e l'imperizia della condotta posta in essere dal personale sanitario di turno che ebbe in cura il sig. il 19.5.2016 presso Pt_1
l' del Dipartimento assistenziale di anatomia patologica, ematologica e Controparte_3 oncologica dell'Azienda ospedaliera convenuta. CP_ Ne deriva, pertanto, l'integrazione della responsabilità dell' convenuto ai sensi dell'art. 1228 c.c., in ragione della colpevole condotta posta in essere da parte dei propri dipendenti nel caso di specie.
Tanto premesso, con specifico riferimento al danno non patrimoniale così accertato, deve aversi preliminarmente riguardo all'elaborazione ermeneutica sul punto, che ha trovato una prima importante sistematizzazione con il celebre arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 dell'11.11.2008.
In tal senso, si è avuto modo di rilevare come il danno non patrimoniale identifichi quella peculiare tipologia di danno attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. Quindi, mentre il danno patrimoniale è connotato dall'atipicità delle sue forme di manifestazione, alla stregua della clausola più ampia di cui all'art. 2043 c.c., il danno non patrimoniale è invece risarcibile “solo nei casi determinati dalla legge”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Sicché, oltre all'ipotesi primigenia di danno non patrimoniale prevista dall'art. 185 c.p., con riferimento al danno da reato, e alle plurime ipotesi specificamente previste dal legislatore (come ad esempio in materia di discriminazione in danno di persone affetta da disabilità, ex artt. 3 l. n. 67/2006
e 28 d.lgs. n. 150/2011, o in materia di diritto d'autore, ex art. 158 l. n. 633/1941), la tipicità del danno non patrimoniale dovrà riscontrarsi eventualmente con riferimento alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Tra le varie figure descrittive di danno non patrimoniale, emerge senz'altro la centralità del danno
“biologico”, contraddistinto dalla lesione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., originariamente ricompreso dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. (Cort. Cost., 14.7.1986, n. 184), inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona, indipendentemente da ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, secondo una definizione oggi tra l'altro positivizzata nell'art 139, II comma d.lgs. n. 209/2005.
Ancora, particolarmente significativo risulta il danno “morale” stricto sensu inteso, che identifica la sofferenza soggettiva cagionata dal reato: alcun rilievo rivestono sotto tale specifico profilo l'intensità
e la durata delle stesse, ai fini dell'esistenza del danno, incidendo se del caso soltanto in sede di quantificazione dello stesso.
Si è avuto modo di chiarire, quindi, che non si tratta di specifiche sottocategorie del più ampio genus del danno non patrimoniale, venendo in giuoco singole figure descrittive di manifestazione di tale unitaria tipologia di danno. Non può quindi riconoscersi cittadinanza al danno “esistenziale”, inteso in senso ampio come lesione del “fare a-reddituale” dell'individuo: al di fuori delle ipotesi previste specificamente dal legislatore, invero, la risarcibilità del danno non patrimoniale può essere accordata esclusivamente in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sia pure nell'interpretazione evolutiva della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., sempre che il pregiudizio assuma carattere di intollerabile serietà.
Sicché, nell'elaborazione ermeneutica del danno non patrimoniale, se da un lato occorrerà garantire integrale ristoro al pregiudizio non patrimoniale concretamente subito dal danneggiato, cionondimeno, nel rispetto della più generale funzione “riparatoria” della responsabilità civile all'interno del nostro ordinamento, e quindi non certo sanzionatoria (arg. da Cass. Civ., SS.UU.,
5.7.2017, n. 16601), l'integralità del risarcimento non può consentire alcuna forma di ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie.
Con specifico riguardo alla figura descrittiva del “danno biologico”, al di fuori dei casi puntualmente previsti dal legislatore, quali, a titolo esemplificativo, l'ipotesi delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ovvero da responsabilità sanitaria, ex art. 7, IV comma l. n. 24, 2017, laddove viene specificamente prevista la modalità di liquidazione dello stesso, non può che operare la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Nel contemperamento tra le esigenze di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, oltre che di adeguata valorizzazione del caso concreto sottoposto all'attenzione dell'interprete, ha assunto rilievo sempre più significativo l'utilizzo del metodo tabellare, in cui il calcolo del valore monetario del danno biologico è dato dalla moltiplicazione dei punti di invalidità riconosciuti per il valore monetario attribuito convenzionalmente al singolo punto di invalidità.
Proprio con riferimento all'ipotesi del danno biologico derivante da sinistri non riconducibili alla circolazione stradale di veicoli, come quello di specie al quale non potrà applicarsi la disciplina delle lesioni micropermanenti derivanti da responsabilità sanitaria in ragione della percentuale di danno biologico riconosciuta in favore dell'odierno attore, dovrà aversi quindi riguardo alla tabella elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. Non risulta infatti applicabile ratione temporis la più recente disciplina adottata con la tabella unica nazionale di cui al d.P.R. n. 12/2025.
Sotto tale specifico profilo, la tabella milanese ha assunto una vocazione nazionale, in quanto improntata al metodo del “punto variabile”: si fonda, cioè, sul più generale principio in virtù del quale all'incremento della percentuale di invalidità, la relativa sofferenza provocata dalla lesione cresce in maniera più che proporzionale. Nel computo del valore monetario complessivo del danno biologico, si ha infine riguardo al parametro dell'età del danneggiato.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha riscontrato che il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, posta la sua vocazione nazionale, assurge a fondamentale parametro di conformità equitativa della valutazione del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 c.c., nel rispetto del più generale principio costituzionale di uguaglianza, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Civ., Sez. III, 7.6.2011,
n. 12408).
Si è altresì ribadito che in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale ovvero il danno dinamico-relazionale).
Sicché, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Infine, non v'è dubbio alcuno circa il fatto che siano altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità
(Cass. Civ., Sez. III, 2.2.2007, n. 2311), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. Civ., Sez. III, 23.9.2013, n. 21716), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa
(Cass. Civ., Sez. III, 28.6.2019, n. 17411)
In presenza di danno alla salute, si è inoltre ribadito che non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Infine, ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione
(Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513; Sez. III, 11.11.2019, n. 28988). Cionondimeno, nella formulazione del sistema tabellare milanese successivo alla sentenza delle
Sezioni Unite sopra richiamata (Cass. Civ., SS.UU., 11.11.2008, n. 26974), la quantificazione del valore monetario corrispondente al punto di invalidità, in fatto, ricomprendeva anche il relativo danno da sofferenza morale, così determinando un ingiustificato automatismo nel riconoscimento del danno morale, conglobato in un'unica voce tabellare con il danno alla salute stricto sensu inteso.
Sotto tale specifico profilo, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia ribadito il principio secondo il quale la figura descrittiva del danno “morale” mantenga la sua autonomia e non sia conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole, se del caso, di un autonomo compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (Cass. Civ., Sez. III, 10.11.2020, n.
25164).
Proprio sulla scorta di tali principi, l'edizione 2024 della tabella milanese è stata rimodulata, con indicazione separata del valore monetario del singolo punto di invalidità biologica, e contestuale separata indicazione dell'aumento configurabile sia a titolo di personalizzazione per le conseguenze dinamico-relazionali derivanti dal danno, che di sofferenza morale.
Nel caso di specie, i CC.TT.UU. riconoscevano postumi permanenti per un totale complessivo pari all'undici per cento. Inoltre, sulla scorta della documentazione clinica in atti, concludevano gli ausiliari del giudice nel senso che l'attore aveva riportato un'invalidità temporanea totale pari a trenta giorni, nonché un'invalidità temporanea parziale mediamente al 50% pari a sessanta giorni.
Inoltre, le spese documentate in atti venivano ritenute congrue, e veniva dato atto che erano state tutte erogate dal sistema sanitario nazionale.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla liquidazione del danno non patrimoniale così patito.
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea, si terrà conto del valore monetario di liquidazione previsto a tal uopo dalle Tabelle di Milano, nell'edizione 2024, pari ad € 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta. Tale valore, come emerge dalla relazione integrativa, è comprensivo sia del valore monetario corrispondente per il danno biologico, che dell'ulteriore valore monetario attinente alle conseguenze dinamico-relazionali e da sofferenza subbiettiva interiore media presumibile.
Nel caso di specie, dovrà aversi riguardo all'intero valore monetario di liquidazione di € 115,00, tenuto conto dell'età del sig. al momento del sinistro (sessantacinque anni, tre mesi e ventitré Pt_1 giorni, arrotondabile per difetto a sessantacinque) e della presumibile sofferenza patita da parte dell'odierno attore.
Va invece esclusa in tale sede un'ulteriore personalizzazione del danno, tenuto conto dell'assenza di provate peculiari circostanze meritevoli di un ulteriore aumento rispetto al valore monetario già liquidabile per l'invalidità temporanea.
Tanto premesso, occorre quindi procedere al calcolo del danno da lesione temporanea del bene salute, in funzione delle percentuali di invalidità a tal uopo riscontrate da parte dei CC.TT.UU.: trenta giorni di I.T.T = € 3.450,00; sessanta giorni di I.T.P. al 50%= € 3.450,00; per un totale complessivo pari ad € 6.900,00.
Con riferimento invece al danno biologico da invalidità permanente, occorrerà avere riguardo anche alla percentuale riconosciuta a titolo di sofferenza morale, tenuto conto della presumibile sofferenza a tal uopo patita da parte dell'attore, nonché dell'astratta configurabilità, nel caso di specie, del reato di lesioni colpose, ai sensi dell'art. 590 c.p. nella sua formulazione ratione temporis applicabile.
Va infine esclusa l'ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale, riscontrandosi sul punto un deficit prima ancora che probatorio, già in sede di allegazione da parte dell'attore: ed infatti, era onere dello stesso dimostrare l'esistenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari nel caso di specie.
Diversamente ragionando, si addiverrebbe ad una duplicazione risarcitoria ingiustificata di un danno che attiene viceversa a conseguenze normali rispetto a quanto già contemplato con riferimento alla liquidazione di quel determinato valore monetario con riferimento al punto di invalidità riscontrato
(Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, occorrerà considerare il valore monetario del punto relativo al danno non patrimoniale, per un totale complessivo pari ad € 2.732,57.
Tenuto quindi conto del grado di invalidità riconosciuta, pari all'undici percento, e dell'età presa in considerazione (sessantacinque anni), si ottiene quindi la complessiva cifra pari ad € 25.958,00.
Ne deriva, quindi, e per concludere, il riconoscimento della somma di € 6.900,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, e della complessiva somma di €
25.958,00 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente.
Trattandosi di debito di valore, va preliminarmente rilevato che, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, essendo stata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del perfezionamento dell'illecito (19.5.2016), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass. Civ., SS.UU., 17.2.1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 19.5.2016 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo. Sotto tale profilo, invero, va richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui in tema di inadempimento ad obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, giacché
l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale un debito non di valuta, ma di valore
(Cass. Civ., Sez. I, 27.12.2022, n. 37798).
Quanto al danno patrimoniale, risulta inoltre sufficientemente provata la spesa di € 755,61 ritenuta congrua e senz'altro eziologicamente riconducibile all'illecito oggetto di causa (cfr. pagg. 15 e ss. dell'elaborato peritale).
Trattandosi di debito di valore, va rilevato ancora che, quanto alla liquidazione del danno patrimoniale da esborso, tale importo andrà soltanto attualizzato alla data della pubblicazione della presente sentenza a decorrere dal dì dei singoli esborsi;
sulle somme progressivamente rivalutate, sino alla data di pubblicazione della sentenza, saranno altresì dovuti gli interessi al tasso legale. Dal dì della liquidazione, sino al soddisfo, saranno dovuti gli interessi legali.
Non risultano infine allegati, prima ancora che provati, ulteriori e diversi conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale.
Sotto tale profilo, pur allegando lo stesso attore di aver subito “un demansionamento con contestuale riduzione dello stipendio mensile previsto da contratto svolgendo esclusivamente lavoro d'ufficio non potendo più trascorrere molto tempo all'aperto”, nessun elemento di prova risulta dedotto in merito a tali circostanze, né tantomeno con riguardo alla differenza reddituale e retributiva negativa così asseritamente patita, non potendosi nemmeno applicare nel caso di specie la più generale disciplina di cui all'art. 1226 c.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 29.4.2022, n. 13515).
Del tutto generica risulta infatti la nota depositata in allegato alla seconda memoria di parte attrice, datata 13.9.2015, attinente alla comunicazione, da parte della Soprintendenza di Salerno, della disponibilità del sig. ad assumere l'incarico di direttore operativo. Analogamente a dirsi con Pt_1 riferimento alle dichiarazioni rilasciate dai testi al riguardo, del tutto inidonee a riscontrare la pretesa dell'odierno attore.
Non resta che disciplinare le spese di lite.
Sotto tale profilo, le stesse seguono la soccombenza dell' e sono Controparte_10 liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. con riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), tenuto conto della natura delle questioni giuridiche prospettate dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Luigi Conte. Le spese di C.T.U. devono porsi a definitivo carico dell' . Controparte_10
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 8523/2017 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di risarcimento del danno formulata per conto di Parte_1
e, per l'effetto, condanna l'
[...] Controparte_11
al pagamento, in favore dell'attore, dei seguenti
[...] importi, oltre rivalutazione ed interessi nelle modalità indicate in parte motiva:
- € 6.900,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea;
- € 25.958,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente;
- € 755,51 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
2) condanna l' ” Controparte_11 di Salerno alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'attore, che si liquidano in € 562,96 per esborsi, ed in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Luigi Conte;
3) spese di C.T.U. a definitivo carico dell' Controparte_11
.
[...]
Così deciso in Salerno, il 20.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato