Art. 4. Condizioni soggettive per l'applicabilita' dell'amnistia 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:
a) ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualita' o professionalita' non sia estinta o revocata, e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575 , come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 ;
b) a coloro i quali nei dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o piu' condanne a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di eta' superiore a sessantacinque anni, a pena detentiva complessiva superiore a quattro anni per delitti non colposi.
2. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:
a) delle condanne per le quali e' intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;
b) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell' articolo 167 del codice penale ;
c) dei reati estinguibili per effetto della presente o di precedenti amnistie.
3. Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma 1.
a) ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualita' o professionalita' non sia estinta o revocata, e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575 , come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 ;
b) a coloro i quali nei dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o piu' condanne a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di eta' superiore a sessantacinque anni, a pena detentiva complessiva superiore a quattro anni per delitti non colposi.
2. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:
a) delle condanne per le quali e' intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;
b) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell' articolo 167 del codice penale ;
c) dei reati estinguibili per effetto della presente o di precedenti amnistie.
3. Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma 1.