Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10733 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
4 1 0733/01 7 C 1 M I REPUBBLICA ITALIANA - Z I 1 A 1 D R - 1 T E S 2 I C IN NOME EL R LO ITALIAN G I D U I G LA CORTE SUP EMA DI CASSAZIONE Oggetto COMUNIONE- SEZIONE SECONDA CIVILE SPESE DELIBERAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 10852/99 Dott. Rafaele CORONA Cron. 23351 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere - - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rep. Consigliere Ud. 25/05/01 | Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: GE RI, IC SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CITTA' DELLA PIEVE 19, presso lo studio dell'avvocato MARTINO CARLO, che li difende all'avvocato MINA ANDREA, giusta delega in unitamente | atti;
- ricorrenti
contro
EN, TE PA, DI AZ, IV LL, elettivamente domiciliati in ROMA ZIGLIOLI 19, presso lo studio VIA P. DA PALESTRINA dell'avvocato GIOVANNA DETTORI MASALA, che li difende 2001 unitamente all'avvocato ANTONIO FANTINI, giusta delega 905 -1- in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 74/99 del Giudice di pace di BRESCIA, depositata il 23/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato Enrico ROMANELLI, per delega dell'Avv. Martino C., depositata in udienza, difensori dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento; udito 1'Avvocato Giovanna DETTORI MARSALA, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore EN Dott. Rosario RU che ha concluso per il 6 ° motivo del ricorso, inammissibilità rigetto del degli altri. -2- Svolgimento del processo Con distinti atti di citazione del 1997, EN RI e LA SA proponevano opposizione avverso due decreti emessi dal Giudice di Pace di Brescia con cui era stato ingiunto loro di pagare lire 1.992.039 e lire 1.936.359, rispettivamente, a ET NZ e LI OL che avevano interamente anticipato la somma richiesta dal Comune di Brescia per il rilascio di concessione in sanatoria in ordine a un immobile sito in quella via Vittime Civili di Guerra e appartenente per un terzo ad essi istanti. Eccepivano di nulla dovere dacché la sanatoria - la cui domanda non avevano neanche sottoscritto- si era resa necessaria per le difformità realizzate dal costruttore-venditore LI nella progettazione ed esecuzione dell'immobile. Solo pro bono pacis avevano già corrisposto a saldo la somma di lire 1.800.000, peraltro superiore rispetto alla quota a essi assegnata nella comunione. Il ET e il LI, costituitisi nei due procedimenti con l'intervento adesivo delle rispettive mogli RD LA e LI BR, resistevano alle opposizioni. Riuniti i giudizi ed espletata l'istruttoria, l'adito Giudice di pace rigettava le opposizioni sulla base dei seguenti rilievi. Dall'esperita istruttoria era emerso che il condono era stato chiesto dal LI su decisione generale dei vari proprietari, tra cui gli opponenti, i quali avevano espressamente approvato la realizzazione dell'opera (piattaforma di copertura dell'area di accesso ai garage) non contemplata in progetto facendone seguire i lavori da un tecnico di loro fiducia e pagandone l'importo per la quota di loro pertinenza. Poiché la costruzione in difformità 2 dal progetto, anche se fosse servita a ovviare a una errata progettazione iniziale, era valsa a valorizzare l'immobile, la decisione dei proprietari configurava la delibera dei comunisti prevista dall'art. 1105 c.c. Nessun rilievo poteva attribuirsi alla circostanza che il LI rilasciò ricevuta di lire 1.500.000 con la dicitura "a saldo condono edilizio" perché successivamente il Comune aveva richiesto ulteriori somme per concedere la sanatoria. Della sopra riassunta sentenza EN RI e LA SA chiedono la cassazione per sette motivi, illustrati con memoria. Resistono con controricorso ET NZ, RD LA, LI OL e LI BR. Motivi della decisione I ricorrenti svolgono in realtà sei motivi, altro non essendo quello contrassegnato col numero 1) che una premessa sull'ammissibilità del ricorso in cassazione. I primi quattro motivi effettivi (in ricorso indicati coi numeri da 2 a 5) e l'ultimo risultano così testualmente enunciati : Violazione delle norme in tema di condominio ex art. 360 n. 3 c.p.c. (artt. 1135, 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c.); omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n.5 c.p.c.; violazione dell'art. 187 c.c., -· Violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 1108 e 1105 c.c.), rilevante ex art. 360, n. 3, c.p.c.; 66 disp. att. c.c.; omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art.360 n. 5 c.p.c.; 3 - Contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art.360 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 1105 c.c.; - Violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. (artt. 1965, 1176, 2697 c.c.); omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
ex art.360 n. 5 c.p.c. difetto di motivazione;
-Ex art.360 n. 5 c.p.c. difetto di motivazione;
mancata ammissione di C.T.U. In estrema sintesi, si dolgono i ricorrenti che il giudice, erroneamente sussumendo la fattispecie sottoposta al suo esame nelle norme sulla comunione anziché sul condominio, non ha rilevato l'illegittimità della pretesa azionata monitoriamente in assenza di una delibera condominiale. み Anche se di comunione si fosse trattato, non sarebbe stata rispettata la norma inderogabile dell'art. 1105 c.c. né quella, a fortiori inderogabile, dell'art. 1108 c.c. che meglio si attaglia al caso di specie, vertendosi in tema di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, giacché la decisione non fu adottata da tutti i partecipanti preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Il giudice a quo ha omesso di motivare sul punto relativo alla sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici di una valida delibera ex art. 1105 c.c. Ha contraddittoriamente dato per pacifiche circostanze che tali non sono. Non ha valutato la dichiarazione "saldo condono edilizio" in ogni caso costituente prova dell'adempimento. Immotivatamente, infine, ha disatteso la richiesta di disposizione di C.T.U. per accertare se le modifiche abusive furono conseguenza degli errori nella ideazione ed esecuzione dell'originario progetto e individuare le quote di spettanza dei singoli proprietari relativamente alle spese del condono. 4 Sia dalla formulazione testuale dei motivi sopra riportati che dalla loro concreta prospettazione, emerge all'evidenza come essi contengano censure affatto inammissibili in questa sede. Deve preliminarmente rilevarsi che, non eccedendo il valore della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha (necessariamente) deciso secondo equità, a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 della legge non abbia 21 novembre 1991 n. 374, a nulla rilevando che dell'equità fatto menzione in sentenza (cfr. Cass. n. 5422/1995). Al riguardo il Collegio ritiene di dover richiamare i principi - dei quali qui di seguito si riportano i tratti essenziali - affermati dalle Sezioni み Unite di questa Corte, nella nota sentenza n. 716 del 1999 (e ribaditi con le successive sentt. nn. 4223/2001, 3673/2001, 3290/2001, 717/2001, 9799/2000 delle sezioni semplici), circa i limiti entro cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso le sentenze rese dal giudice di pace secondo equità. A tali sentenze sono applicabili le conclusioni cui le Sezioni Unite (con sentenza n. 6794 del 1991) erano pervenute a proposito delle decisioni emesse dal conciliatore prima dell'entrata in vigore della ricordata legge n. 374 del 1991, con la sola esclusione delle affermazioni relative al rispetto dei "principi regolatori della materia", ai quali la normativa riguardante il giudice di pace, a differenza di quella abrogata concernente il conciliatore, non fa più riferimento. Il giudice di pace è tenuto a riferirsi all'equità per quanto concerne la decisione di merito, non anche per quanto riguarda il procedimento, 5 atteso che il nuovo testo dell'art. 113 non ha deformalizzato il giudizio di equità, onde le questioni relative ai problemi in procedendo devono essere decise secondo diritto. Le sentenze sono quindi ricorribili per cassazione ogniqualvolta si denunzi la violazione di norme processuali e ciò anche nell'ipotesi in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia a una norma sostanziale. E conseguentemente sono al riguardo ammissibili motivi di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 1, 2 e 4 c.p.c. Nel merito invece la decisione deve essere resa secondo equità e pertanto -ove sia stata formalmente applicata una regola di diritto- occorre ritenere che il giudice di pace abbia (anche implicitamente) considerato questa regola conforme a quella equitativa. Peraltro, l'eventuale coincidenza della legge con l'equità non elide la radicale differenza fra il giudizio secondo diritto (caratterizzato dalla qualificazione giuridica della fattispecie e dall'individuazione della disciplina di diritto applicabile) da quello secondo equità (connotato invece dalla diretta formulazione da parte del giudice della regola decisoria del caso concreto). 113, comma 2, c.p.c. è L'equità cui fa riferimento l'art. "sostitutiva” (della regola di diritto), in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso, previsto dall'art. 114, in cui le parti abbiano concordemente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum ius). Non si tratta quindi di equità “integrativa” della regola legale, la 10 quale implicherebbe che il giudice di pace sia tenuto, proprio nelle controversie minori, a individuare anzitutto la disciplina di diritto positivo applicabile in astratto e a spiegare poi le ragioni per le quali in concreto se ne discosti, con un'attività decisoria che risulterebbe notevolmente più complessa di quella secondo diritto e che sarebbe inspiegabilmente compiuta in unico grado, considerato il carattere generale dell'inappellabilità delle sentenze pronunziate secondo equità, prevista dall'art. 339, commi 2 e 3, c.p.c. Sulla base di queste premesse, diviene agevole delineare i limiti entro i quali le sentenze di equità del giudice di pace possono - per quanto concerne la decisione di merito essere impugnate con il ricorso per cassazione. Unico limite del giudizio di equità è il dovere del giudice di pace di conformarsi alle norme di rango costituzionale, siccome poste da una fonte di livello superiore a quello della legge originaria che il giudizio equitativo prevede, e di rispettare, sempre in virtù del principio di gerarchia delle fonti, le norme comunitarie, di valore superiore alle norme ordinarie. Pertanto, la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatta ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità a proposito del giudizio equitativo- della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio secondo diritto. 7 Sulla censurabilità in Cassazione della motivazione della sentenza di equità, va tenuto presente che, benché la regola equitativa applicata non sia in sé sindacabile in sede di legittimità, esiste una netta differenza fra equità e assoluta discrezionalità o arbitrio. Anche il giudizio di equità deve, quindi, presentare una struttura logica e valutativa pur se non necessariamente di tipo sillogistico, posto che l'individuazione del criterio regolatore del singolo caso avviene piuttosto attraverso un procedimento logico intuitivo, tale da consentire l'identificazione della ratio decidendi. Perciò l'insindacabilità, con il limite prima tracciato, della determinazione equitativa della regola sostanziale in base alla quale la controversia è stata decisa non esclude la configurabilità di censure: ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., nei casi veramente patologici di inesistenza di una qualsiasi motivazione (intesa anche come apparenza di una motivazione in realtà inesistente), comportante la nullità della sentenza per mancanza dei requisiti formali indispensabili, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato (pur se siano state applicate norme di diritto, esplicitamente o implicitamente ritenute corrispondenti all'equità) sia inficiata da un vizio che, attenendo a un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione. Tanto premesso, in ricorso viene lamentato che il giudice a quo non ha applicato diverse norme del codice civile e si mette in discussione l'iter argomentativo attraverso il quale detto giudice è pervenuto al rigetto dell'opposizione. Ora, come si è visto, nel giudizio di equità il giudice di pace non è 8 tenuto a applicare le norme di diritto sostanziale, ma solo quelle di rango costituzionale e sovranazionali. Dalla sentenza impugnata risultano, poi, chiaramente enucleabili i motivi atti a giustificare la conclusione cui il Giudice di pace è pervenuto nel definire la controversia. Egli, infatti, ha osservato che tutti i proprietari - intuitivamente intendendo avere il ET, il LI e il EN agito anche in rappresentanza delle rispettive mogli comproprietarie - diedero il benestare alla realizzazione dell'opera (piattaforma di copertura dell'area di accesso ai garage) non contemplata nel progetto approvato dalla competente autorità e nominarono un direttore dei lavori;
che i coniugi opponenti, fecero seguire i lavori da un tecnico di loro fiducia e pagarono l'importo per la quota di loro pertinenza;
che addirittura alcuni pagamenti furono fatti dal EN direttamente all'impresa cui detti lavori abusivi furono commessi;
che l'opera in difformità, oltre alla copertura dell'area di accesso ai garage, serviva come piano di accesso alle singole abitazioni, con notevole valorizzazione dell'edificio. Ne ha convincentemente concluso che, quand'anche l'opera abusiva si rese necessaria per ovviare a un'errata progettazione iniziale, gli opponenti, avendone anche tratto un indubbio vantaggio, non potevano sottrarsi alle spese del condono pari a quelle ingiunte. Ha, infine, osservato che, avendo il Comune rettificato la somma in precedenza indicata per la concessione della sanatoria, non erano più sufficienti quelle per le quali il LI aveva in buona fede rilasciato la ricevuta a saldo al EN. Con il quinto motivo (sesto in ricorso) i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Giudice di pace ritenuto fondata la 9 pretesa in virtù delle norme sulla comunione, laddove nei ricorsi monitori tanto il ET che il LI l'avevano avanzata sulla base di un'obbligazione contrattuale e, comunque, della promessa formulata da essi opponenti di provvedere al versamento della somma. Il motivo svolge una censura in thesi ammissibile poiché, come già detto, il giudice di pace, decidendo secondo equità ai sensi dell'art. 113 comma 2 c. p. c., ha l'obbligo di osservare le norme processuali. Pertanto l'inosservanza da parte di detto giudice del principio procedimentale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) integra un vizio della sentenza denunciabile con ricorso per cassazione. Nel "merito" tuttavia il motivo si rivela infondato. La disamina del ricorso monitorio, cui questa Corte può direttamente attendere essendo denunciato un error in procedendo, non autorizza la illazione dei ricorrenti, dacché la pretesa ivi azionata non risulta ancorata a un'obbligazione contrattuale quanto piuttosto a un obbligo di legge non specificato, l'adempimento del quale era stato per di più promesso dagli obbligati. Ne deriva che, nell'agganciare la pretesa medesima alle norme sulla comunione, il Giudice di pace si è limitato a esercitare il suo potere- dovere di interpretare e qualificare la domanda, rigorosamente fondandosi sulle circostanze fattuali acquisite al processo. Ed è appena il caso di ricordare in proposito come il giudice di merito, nell'individuazione dell'oggetto della domanda, non è condizionato dalla formula adottata dalla parte istante ma deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte 10 medesima e dal provvedimento sollecitato in concreto, con il solo limite del rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
pertanto il giudice è libero sia di ricostruire e qualificare giuridicamente l'azione diversamente da come prospettato sia di accertare la presenza degli elementi caratterizzanti l'efficacia costitutiva od estintiva della pretesa avanzata, attenendo tale accertamento all'obbligo di esatta applicazione della legge (cfr. Cass. nn. 961/2000, 27/2000, 10493/1999, 2730/1999, 2574/1999, 383/1999, 9887/1998, 5110/1998). Il ricorso va, in definitiva, reietto. Segue la condanna solidale dei ricorrenti alle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese liquidate in lire 238.900, oltre a lire 900.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Sergio Del Core Dott. Rafaele Corona всеSerpo del love копт IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 4 O 7 ) L 3 E . L O C N B DEPOSITATO IN CANCELLERIA , A 1 E P 9 E I 9 1 Roma 3. A60, 2001, N D - O 1 I 1 E IL Z - C 1 A I R 01 2 T D . S L tania I U R G 9 C E 3 R E E A 6 N D . 4 T E . T S T I T N ( E R S A E