Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/1999, n. 2730
CASS
Sentenza 23 marzo 1999

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Il giudice non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ne' il divieto di sostituire l'azione proposta con altra diversa quando renda la propria pronuncia in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in base a norme giuridiche diverse da quelle invocate dalle medesime.

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  • 1dall'automatico scioglimento della società alla prescrizione dell'azione dei creditori sociali, passando per la determinazione del danno.
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    CASSAZIONE CIVILE, I Sezione, 22 aprile 2009, n. 9619 – Proto Presidente – Panzani Relatore – P.M. Destro – M.A. (avv. Forchitto) c. Fallimento Mareblu s.r.l. (avv. Armandola), P.C. (avv. Torino), V.A. (avv. Iannotta) e D.L. Cassa con rinvio App. Roma, 27 maggio 2004, n. 2537 Società di capitali – Scioglimento – Riduzione del capitale al di sotto del minimo – Automatico scioglimento – Limiti – Reintegrazione del capitale sociale o trasformazione della società – Deliberazioni relative – Mancata adozione – Responsabilità degli amministratori – Sussistenza Nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, prevista dall'art. 2448, n. 4, c.c. (nel testo, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/1999, n. 2730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2730
Data del deposito : 23 marzo 1999

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