Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 1
Il giudice non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ne' il divieto di sostituire l'azione proposta con altra diversa quando renda la propria pronuncia in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in base a norme giuridiche diverse da quelle invocate dalle medesime.
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CASSAZIONE CIVILE, I Sezione, 22 aprile 2009, n. 9619 – Proto Presidente – Panzani Relatore – P.M. Destro – M.A. (avv. Forchitto) c. Fallimento Mareblu s.r.l. (avv. Armandola), P.C. (avv. Torino), V.A. (avv. Iannotta) e D.L. Cassa con rinvio App. Roma, 27 maggio 2004, n. 2537 Società di capitali – Scioglimento – Riduzione del capitale al di sotto del minimo – Automatico scioglimento – Limiti – Reintegrazione del capitale sociale o trasformazione della società – Deliberazioni relative – Mancata adozione – Responsabilità degli amministratori – Sussistenza Nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, prevista dall'art. 2448, n. 4, c.c. (nel testo, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/1999, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI GI IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ROMANO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA V.BELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato ALDO FONTANELLI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 669/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/98 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato FONTANELLI Aldo, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Fatto
Con atto di citazione notificato il 19/5/1990 RO ZI conveniva in giudizio GI CO chiedendone la condanna al rilascio dell'immobile sito in Roma alla via Bracciano km. 11-350 che essa istante aveva acquistato il 15/6/1989 da UR IO LL e AN RI BE e che la convenuta occupava senza titolo. La CO si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda assumendo di aver., in data 21/9/1984, venduto l'immobile ai coniugi LL con patto di riscatto al fine di poterne riacquistare la proprietà alla scadenza del debito pecuniario all'epoca esistente nei confronti di MI BE, fratello dell'acquirente AN RI BE, ma che successivamente i riferimenti al patto di riscatto erano stati interlineati, onde essa convenuta aveva sporto denuncia per i reati di falso in atto pubblico e truffa. con sentenza del 30/11/1993 l'adito Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva in quanto l'attrice non aveva prodotto il proprio titolo di acquisto. Avverso la detta sentenza la soccombente proponeva appello al quale resisteva la CO,
La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 21/2/1996, riformava l'impugnata decisione e condannava la CO all'immediato rilascio dell'immobile in questione in favore della ZI. Osservava la corte di merito: che l'appellante aveva prodotto nel giudizio di gravame gli atti pubblici aventi ad oggetto l'immobile de quo il che consentiva di esaminare il merito della vicenda e di affrontare le altre questioni prospettate dalle parti;
che la CO aveva alienato il fabbricato oggetto di causa ad UR LL ed a AN BE RI con atto pubblico del 12/9/1984 il quale, originariamente intestato "vendita con patto di riscatto", presentava interlineate le ultime quattro parole, cosi come gli altri riferimenti al patto di riscatto contenuti nel corpo dell'atto in calce al quale vi erano le relative tre postille regolarmente approvate e recanti la sottoscrizione anche della stessa CO,:
che, quindi, l'atto in questione non poteva essere stato "successivamente" manomesso;
che, d'altra parte, alla CO era stata certamente consegnata dal notaio copia dell'atto non. prodotta dall'appellata; che di conseguenza .non vi erano ragioni per dichiarare nullo o inesistente il detto atto;
che la prova testimoniale chiesta dalla CO non poteva essere ammessa sia per la mancata indicazione dei testi sia perché il capitolo dedotto aveva per oggetto patti contrari al contenuto di un documento e, tendeva a provare la falsità di un atto pubblico valido come piena prova fino a querela di falso;
che, con successivo atto del 15/8/1989, il LL e la BE avevano ceduto l'immobile alla ZI;
che la CO aveva eccepito la nullità di tale atto in conseguenza della dedotta nullità di quello che ne costituiva il presupposto ed il fondamento.: che. invece, non poteva essere dichiarata la nullità dell'atto "presupposto"; che, in definitiva, la ZI aveva dimostrato un valido titolo di proprietà mentre la CO non aveva provato alcun titolo idoneo a giustificare anche la sua mera detenzione dell'immobile in contestazione;
che, pertanto, la domanda dell'appellante doveva essere accolta.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta da CO GI con ricorso affidato a due motivi al quale ZI RO ha resistito con controricorso. Diritto
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1418, 1421, 1422 c.c. e 112 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed omesso esame di un punto decisivo della controversia. Deduce la ricorrente che essa CO aveva chiesto dichiararsi la nullità dell'atto di vendita perché avvenuta a scopo di garanzia di un prestito ( con conseguente necessità di inserimento del patto di riscatto come poteva arguirsi agevolmente dal fatto che essa venditrice era rimasta nel godimento dell'immobile per circa cinque anni continuando a comportarsi come proprietaria. Per di più il prezzo dichiarato era palesemente incongruo e la ZI era ben a conoscenza della situazione, sì che non poteva allegare un acquisto in buona fede. La corte di appello, trattandosi di nullità rilevabile di ufficio, avrebbe dovuto prendere in esame la questione specie in presenza delle rilevate circostanze costituenti gravi e concordanti presunzioni. Del resto la mancata apposizione del patto di riscatto avrebbe dovuto indurre la corte ad esaminare il profilo della nullità in quanto., trattandosi di vendita a scopo di garanzia, la detta mancata apposizione era un indizio che rafforzava la dedotta nullità.
Il motivo non è fondato.
La corte di appello - con ragionamento ineccepibile e con argomenti congrui, coerenti ed adeguati, - ha ritenuto non affettò da nullità l'atto di trasferimento dell'immobile in questione da parte della CO in favore di UR IO LL e di AN BE, affermando, in particolare, che al detto atto erano state interlineate le parole ed i riferimenti al patto di riscatto con conseguente aggiunta di relative postille regolarmente approvate e recanti la firma anche della stessa CO. La corte di merito, quindi, dopo aver escluso la successiva manomissione dell'atto, ha ritenuto valido ( non potendo essere dichiarato nullo l'atto "presupposto" ) il contratto di compravendita dell'immobile stipulato tra i precedenti acquirenti ossia il LL e la BE ) e la CO.
La corte territoriale è pervenuta alle dette conclusioni attraverso un iter logico e giuridico immune da vizi e per nulla scalfito dalle censure mosse dalla ricorrente. In particolare del tutto errata è la tesi di quest'ultima secondo cui la corte di appello avrebbe violato l'articolo 112 c.p.c. per non aver esaminato la richiesta di dichiarazione di nullità del contratto di compravendita perché stipulato a scopo di garanzia di un prestito come confermato dalle circostanze di fatto pacifiche tra le parti o risultanti dalle risultanze istruttorie.
In proposito occorre preliminarmente osservare che spetta al giudice del merito il compito di definire le domande avanzate dalle parti identificando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a formare oggetto del provvedimento richiesto ( petitum ) nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio (causa petenti ). Il giudice di appello può a sua volta procedere ad una nuova qualificazione giuridica dei suddetti elementi, pur se sempre entro i limiti di fatto originariamente prospettati dalle parti. In particolare il giudice non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ne' il divieto di sostituire l'azione proposta con altra diversa, quando renda la propria pronuncia in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti ovvero in base a norme giuridiche diverse da quelle invocate dalle medesime. Da ciò deriva che quando, come nella specie, nel ricorso per cassazione si censuri l'errore del giudice del merito nella detta operazione ermeneutica, la natura del vizio ( in procedendo ) comporta l'estensione del sindacato di legittimità anche al fatto ed il conseguente esame diretto degli atti processuali in sede di legittimità ( nei sensi suddetti, tra le tante, Cass.30/8/1997 n. 8258; 2/5/1997 n. 3782; 2/2/1996 n. 914; 19/8/1995 n.
8924; 2/5/1997 n. 3782 ). Ciò posto la Corte - letti gli atti processuali e interpretate le domande e le tesi difensive della CO nei giudizi di primo e di secondo grado - ritiene insussistente la denunciata violazione dell'articolo 112 c.p.c. e concorda con la decisione della corte di appello.
Nel caso in esame non può non rilevarsi la correttezza dell'interpretazione data dalla corte di appello alle eccezioni ed alle tesi difensive della CO la quale si è limitata a sostenere che il contratto di compravendita stipulato con UR IO LL e con AN BE RI conteneva il patto di riscatto che sarebbe stato apposto per consentirle la possibilità dì riacquistare la proprietà dell'immobile alla scadenza di un asserito debito pecuniario contratto con tale BE MI, fratello di uno degli acquirenti. Tale inserimento del patto di riscatto nel negozio in questione è stato escluso dalla corte di appello con accertamento in fatto, in relazione all'effettivo contenuto dell'atto, incensurabile in sede di legittimità.
La ricorrente non ha mai dedotto l'esistenza di un patto commissorio assumendo che il negozio era stato impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione di essa debitrice a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà del suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito. Non risulta, ne' è stato asserito. che nella specie gli acquirenti dell'immobile ( ossia il LL e la BE ) abbiano assunto l'obbligo ( in assenza del quale non è possibile configurare la stipulazione commissoria ) di restituire il danaro ricevuto dalla venditrice CO: l'assenza di detto obbligo di restituzione attesta che il denaro è stato ricevuto dal venditore a titolo di prezzo, risultando così integrata la ragione di scambio propria della vendita, salvo l'eventuale nullità della medesima per frode alla legge.
La. CO non ha mai dedotto che il contratto di compravendita in questione dissimulava un rapporto commissorio e che l'intento delle parti era quello di costituire una garanzia con attribuzione irrevocabile del bene al creditore ( o più precisamente, a AN RI BE, sorella del creditore MI BE ) in caso di inadempienza del debitore ( ossia della stessa CO ). Nè la ricorrente nei giudizi di merito, ha affermato e chiesto di provare) la sussistenza di una reciproca interdipendenza e di un nesso teleologico tra i due negozi, relativi alla vendita ed al mutuo ( stipulati, tra l'altro, da soggetti in parte diversi ), sì da rendere manifesto l'intento dei contraenti di costituire attraverso la vendita una garanzia reale per il mutuante.
La corte di appello, quindi, non poteva rilevare di ufficio la nullità del contratto di compravendita per motivi diversi da quelli dedotti dalla CO, atteso che tale rilevabilià di ufficio, ex articolo 1421 c.c., deve essere coordinata con i principi della domanda e della disponibilità delle prove e, pertanto, postula che risultino dagli atti i presupposti della nullità medesima, non potendo il giudice prospettarsi questioni giuridiche presupponenti indagini per le quali manchino gli elementi necessari. Il giudice di secondo grado ha quindi correttamente tenuto conto al fine dell'esatta interpretazione del contenuto delle istanze proposte dalle parti e della qualificazione giuridica da dare ai fatti da ciascuna parte dedotti - delle tesi difensive prospettate dalla CO concernenti l'asserito inserimento nel contratto di compravendita del patto di riscatto e la lamentata successiva manomissione di detto contratto nelle parti relative a tale patto di riscatto.
Di conseguenza la corte territoriale accertato il mancato inserimento nel contratto di compravendita dell'asserito patto di riscatto ed esclusa la successiva "manomissione" di tale contratto - ha logicamente e coerentemente ritenuto di poter affermare l'insussistenza di valide ragioni per dichiarare nullo l'atto in questione.
Può pertanto affermarsi che la corte di merito - rimanendo .nell'ambito del petitum e della causa petendi ed attenendosi al thema decidendum come delimitato dai litiganti - ha emesso una pronuncia corrispondente alle domande ed alle eccezioni delle parti senza incorrere nel denunciato vizio di omessa pronuncia atteso che la questione relativa alla asserita nullità del contratto di compravendita, perché stipulato a scopo di garanzia e dissimulante un rapporto commissorio., non aveva ha formato oggetto, fin dall'inizio della lite, di accertamento in contraddittorio delle parti stesse.
Con il secondo motivo di ricorso la CO - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2700, 2702 e 2722 c.c. nonché dell'articolo 244 c.p.c., travisamento delle risultanze processuali ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione deduce che la scrittura con la quale aveva venduto l'immobile ad UR LL ed a santa BE non è un atto pubblico, ma una scrittura privata autorizzata per cui la verità delle dichiarazioni essa contenute poteva essere contrastata con ogni mezzo di prova senza necessità di ricorrere alla querela di falso. Era pertanto ammissibile la prova testimoniale chiesta da essa ricorrente in quanto rivolta a provare la reale volontà delle parti. La detta prova era stata tempestivamente articolata ed i testi potevano essere indicati nel termine fissato dal giudice ex articolo 244 c.p. c. , norma nella specie immotivatamente disapplicata dalla corte di appello. Inoltre, secondo la ricorrente, la corte territoriale non poteva applicare il divieto di cui all'articolo 2722 c.c. sussistendo nella specie un principio di prova per iscritto e vertendo la prova sull'interpretazione della volontà delle parti e non sulla formazione di un patto aggiunto o contrario al documento. Anche questo motivo è infondato. La corte romana non ha ammesso la prova testimoniale chiesta dalla CO per due concorrenti motivi e precisamente: a) per la mancata indicazione dei testi, necessaria ex articolo 244 c.p.c.; b) perché il capitolo dedotto aveva ad oggetto patti contrari al contenuto di un documento e tendeva a provare la falsità di un atto pubblico.
Occorre osservare, in relazione al primo dei due detti motivi posti a base della mancata ammissione della prova testimoniale chiesta dalla CO, che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la concessione da parte del giudice di un termine, a norma del terzo comma dell'articolo 244 c. p. c. , per la formulazione delle indicazioni concernenti le persone da interrogare, costituisce esplicazione di una facoltà meramente discrezionale che come tale, essendo esercitata in base ad un criterio di opportunità e di prudente apprezzamento delle esigenze istruttorie, non richiede un'apposita motivazione con la conseguenza che il mancato esercizio di tale facoltà non è sindacabile in sede di legittimità tra le tante, sentenze 26/11/1997 n. 11842; 11/8/1997 n. 7463; 14/1/1997 n.La decisione della corte di merito relativa alla inammissibilità
della prova testimoniale chiesta dalla CO per la mancata indicazione dei testi è pertanto sorretta da una motivazione che è incensurabile in questa sede di legittimità e che da sola è idonea a giustificare la decisione stessa indipendentemente dal giudizio sull'esattezza o meno dell'altra autonoma affermazione concernente l'oggetto del capitolo di prova tendente a dimostrare la sussistenza di patti contrari ad un documento nonché la falsità di un atto pubblico. L'eventuale fondatezza delle censure mosse dalla ricorrente a tale ultima affermazione della corte romana non vale a scalfire la decisione impugnata atteso che l'altra autonoma ed indipendente ragione giuridica è da sola sufficiente a sorreggere la detta pronuncia.
In definitiva, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, di legittimità liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 3.130.700 ivi comprese lire 3.000.000 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 23 Marzo 1999