Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 1
La sentenza emessa dal giudice di pace in causa il cui valore non ecceda lire due milioni, da intendersi per ciò pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ. (quand'anche detto giudice abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto conforme ad equità) è impugnabile con il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto sostanziale solo quando venga dedotta la violazione di norme di rango costituzionale e di quelle del diritto comunitario, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede. Ne deriva che è inammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si deduca la violazione di norme del codice civile in tema di onere della prova (art. 2697 cod. civ.), di efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2702 cod. civ.) e dell'annotazione del creditore sul documento rimasto in suo possesso o su esemplare posseduto dal debitore (art. 2708 cod. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LINEA PRODUZIONI SRL, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CAN.CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati ASCANI ALFREDO, BAGALINI OTELLO, con studio in 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIALE P. TOGLIATTI, 14, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DILCAR SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell'avvocato LONGARI GIULIO ROMANO, difeso dagli avvocati GRANO PALLOTTINI G, GIACCAGLINI MASSIMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 65/97 del Giudice di pace di SAN BENEDETTO DEL TRONTO, emessa il 24/7/1997 depositata il 25/07/97;
RG.126/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di San Benedetto del Tronto ha rigettato l'opposizione della s.r.l. Linea Produzioni avverso il decreto ingiuntivo n. 641/96 di pagamento della somma di L. 250.000, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento monitorio, emesso nei suoi confronti il 6.12.1996 su ricorso della s.r.l. Dilcar.
Ha osservato il giudice di pace che, pacifico essendo che la somma di L. 250.000 era stata pagata, era invece controverso se il pagamento fosse avvenuto prima o dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, come rispettivamente sostenevano l'opponente e l'opposta.
Ed ha ritenuto che, non avendo la società opponente (che in atto di citazione aveva affermato di aver effettuato il pagamento "prima della notificazione del decreto", in comparsa conclusionale sostenendo invece che esso era intervenuto "prima del deposito del ricorso monitorio") offerto la prova della fondatezza dell'eccezione relativa alla tempestività del pagamento, il decreto ingiuntivo non dovesse essere revocato, essendo il debitore tenuto al pagamento degli interessi e delle spese della fase monitoria, salva l'opponibilità dell'avvenuto pagamento della somma dovuta per sorte capitale se il creditore, ancorché parzialmente soddisfatto, faccia valere come titolo esecutivo (anche per tale parte) il decreto ingiuntivo non revocato.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la s.r.l. Linea Produzioni sulla base di un unico motivo, cui la Dilcar s.r.l. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Viene dedotta "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 2708 c.c., nonché illogica e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.". Assume sostanzialmente la ricorrente che, in difetto di riserve nella quietanza apposta dalla società creditrice sulla fattura, avrebbe dovuto essa, e non la debitrice opponente, offrire la prova della fondatezza della propria pretesa in ordine alle spese del procedimento monitorio ed agli interessi.
2. Deve preliminarmente rilevarsi che, non eccedendo il valore della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha necessariamente deciso secondo equità (quand'anche abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto conforme all'equità) a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21, l. 21 novembre 1991, n. 274. Si tratta di equità "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso, previsto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concordemente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum jus).
Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte, unico limite del giudizio di equità è costituito, per quanto concerne il diritto sostanziale, dal dovere del giudice di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunitario, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudice equitativo prevede. La sentenza equitativa del giudice di pace può essere dunque impugnata con ricorso per cassazione per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al
di fuori di siffatta ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità - a proposito del giudizio equitativo - della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone un giudizio secondo diritto.
È stato anche chiarito che "per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, il vizio di motivazione è prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, tale da autorizzare la conclusione che la sentenza non sia notivata (in contrasto col precetto di cui al primo comma dello stesso art. 111 Cost., il quale stabilisce che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati") e che si verta, dunque, in un caso di nullità della sentenza per violazione anche della norma processuale di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con conseguente ammissibilità della denuncia del vizio in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c." (cfr., ex plurimis, Cass., III sez. civ., udienza dell'11.4.2000, Comune di Cava dei Tirreni c. D'Acunto).
Resta invece fermo il dovere del giudice di pace di rispettare le norme processuali anche nelle cause decise secondo equità.
3.1. Nella specie, la ricorrente non deduce la violazione di norme processuali (artt. 643, 645 e 653 c.p.c.) e non sostiene che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto comunque essere revocato in relazione alla pacifica inesistenza del credito al momento della decisione, come statuito da Cass., sez. un., n. 7448/93, che ha chiarito come, in relazione alla natura del giudizio di opposizione, il giudice dell'opposizione non possa limitarsi a valutare l'originaria legittimità del decreto, ma deve comunque accertare la sussistenza ed i limiti dell'obbligazione vantata dal creditore con riferimento al momento della decisione. Con la conseguenza che, se l'obbligazione è stata estinta solo dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, sussistendo all'epoca le condizioni richieste dalla legge per la sua emissione, le spese del procedimento monitorio gravano sul debitore ma il decreto ingiuntivo va in ogni caso revocato.
La ricorrente prospetta invece la violazione di norme del codice civile in tema di onere della prova (art. 2697), di efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2702) e dell'annotazione del creditore su un documento rimasto in suo possesso o su un esemplare posseduto dal debitore (art. 2708), in definitiva sostenendo che, una volta prodotta dal debitore la quietanza, avrebbe dovuto il creditore offrire la prova che il pagamento era stato posteriore all'emissione del decreto ingiuntivo e censurando per questo la decisione. Il problema di diritto posto dal ricorrente è dunque relativo alla individuazione del soggetto cui incombe l'onere della prova della data del pagamento nel caso in cui il debito sia pacificamente estinto, ovvero dell'individuazione del soggetto a carico del quale vanno poste le conseguenze del difetto di prova sul punto.
Conseguenze che, benché in ricorso riferite (oltre che agli interessi) anche alle spese del procedimento monitorio, dipendono pur sempre dalla soluzione della questione sostanziale come sopra individuata, sulla base delle prospettazioni della stessa ricorrente.
Il che comporta che il motivo di ricorso - il quale segna l'ambito della devoluzione e, dunque, il limite cognitivo della corte di cassazione - si appunta su norme di diritto sostanziale e non sulla violazione di norme processuali, con la conseguente inammissibilità della censura di cui al primo profilo del motivo, siccome afferente a violazione di legge (sostanziale) ordinaria.
3.2. Quanto al secondo profilo, va radicalmente escluso che la motivazione sia meramente apparente, essendo stata chiaramente esposta la ratio decidenti (equitativa) posta a fondamento della decisione là dove il giudice di pace ha affermato che l'opponente non aveva soddisfatto "l'onere posto a suo carico dall'art. 2697, comma 2, c.c., di fornire la prova certa della fondatezza dell'eccezione".
4. Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in L. 24.000= oltre a L. 500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2001.