Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 717
CASS
Sentenza 18 gennaio 2001

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La sentenza emessa dal giudice di pace in causa il cui valore non ecceda lire due milioni, da intendersi per ciò pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ. (quand'anche detto giudice abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto conforme ad equità) è impugnabile con il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto sostanziale solo quando venga dedotta la violazione di norme di rango costituzionale e di quelle del diritto comunitario, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede. Ne deriva che è inammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si deduca la violazione di norme del codice civile in tema di onere della prova (art. 2697 cod. civ.), di efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2702 cod. civ.) e dell'annotazione del creditore sul documento rimasto in suo possesso o su esemplare posseduto dal debitore (art. 2708 cod. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 717
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 717
    Data del deposito : 18 gennaio 2001

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