Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2004, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ACQUISTO GESTIONE BENI IMMOBILIARI SPA, in persona dell'Amministratore PIERO IA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato GIAN DOMENICO MAGRONE, che lo difende, giusto mandato in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1392/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 24/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/07/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito, per il resistente, l'Avvocato MAGRONE che si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 giugno 1999 il Tribunale di Firenze, accogliendo la domanda proposta dalla S.p.A. Acquisto Gestione Beni Immobili con citazione del 29.10.1994, ha condannato il Ministero delle Finanze al rimborso della somma di lire 63.000.000, oltre gli interessi legali, in quanto indebitamente pagata a titolo di tassa di concessione governativa per il rinnovo della iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'art. 3 del D.L. n. 853/84, convertito in L. n. 17/85, attesa l'illegittimità della imposizione per contrasto con l'art. 10, lett. c), della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 335 del 17 luglio 1969.
Con sentenza del 24 luglio 2000 la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l'appello del Ministero delle Finanze ritenendo anch'essa, come il Tribunale, l'inapplicabilità, per incompatibilità col diritto comunitario, dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, sia con riguardo alla detrazione dall'importo da rimborsare delle tasse retroattivamente e forfettariamente introdotte dalla nuova norma per le annualità considerate (comma 1), sia quanto al tasso degli interessi, fissato in misura inferiore a quella ordinaria prevista dall'art. 1 della L. n. 29 del 1961 per la restituzione di tributi indebitamente riscossi, vigente all'epoca delle istanze di rimborso (comma 3).
Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze, ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a due motivi. La S.p.A. Acquisto Gestione Beni Immobili ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 83 c.p.c.) il ricorrente ha dedotto la nullità della procura conferita dalla società in primo grado, e la conseguente inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, non risultando indicato il nome della persona del legale rappresentante conferente ne' nel mandato, attesa l'illeggibilità della firma, ne' nell'intestazione dell'atto. La censura è da ritenere infondata, risultando prodotti, in sede di iscrizione a ruolo della causa in primo grado, un certificato rilasciato dalla C.C.I.A. di Firenze il 5.10.1994 e copie di istanze amministrative di rimborso del 28.6. e 20.11.1991 contenenti l'indicazione della persona fisica del legale rappresentante della società attrice.
È giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, che non sussiste incertezza sulla persona fisica che ha conferito la procura nella qualità di legale rappresentante di una persona giuridica - incertezza che renderebbe invalida la procura stessa e inammissibile l'atto a margine o in calce al quale è stata rilasciata - allorché risulti idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento di tale qualità ad una ben individuata persona fisica (tra le altre: Cass. S.U. 25 febbraio 1994, n. 1167; Cass. 24 febbraio 1997, n. 1681;
Cass. 10 ottobre 1998, n. 10072). Con l'altro motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dei commi 1^ e 3^ dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) il Ministero delle Finanze ha insistito per l'applicazione di dette disposizioni, di cui ha dedotto la piena compatibilità con la normativa comunitaria e la conseguente violazione da parte del giudice d'appello.
Come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la norma invocata non può trovare applicazione.
È giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, non solo che l'art. 11 della legge n. 448/98 non ha fatto venire meno l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva del Consiglio CEE n. 335/69, della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione dell'atto costitutivo, di cui all'art. 3 del D.L. n. 853/84, convertito in L. n. 17/85 (sentenza n. 7176 del 9 luglio 1999), ma che l'analoga tassa retroattivamente e forfettariamente istituita dalla nuova disposizione di legge per il rinnovo o mantenimento dell'iscrizione negli anni successivi al primo (tra cui, appunto, gli anni per i quali la contribuente ha ottenuto il rimborso), è anch'essa illegittima, per incompatibilità con la medesima Direttiva, in quanto non stabilita in funzione di un servizio reso, con conseguente disapplicazione della norma (sentenza n. 15081 del 28 novembre 2001). Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, per la quale è illegittima la pretesa - in qualsiasi modo realizzata - degli Stati membri di assoggettare a tassazione le operazioni di raccolta di capitali da parte di società commerciali, con la sola esclusione dei diritti di carattere remunerativo, prevista dall'art. 12, n. 1, lett. e), della Direttiva, in deroga al divieto stabilito nell'art. 10, ossia dei diritti la cui entità sia calcolata in relazione e in base al costo dell'operazione o del servizio concretamente prestato, di cui venga a costituire il corrispettivo (v., in particolare, sentenze 20 aprile 1993, cause riunite Ponente Carni e Cispadana Costruzioni;
28 settembre 1999, causa Modelo;
21 giugno 2001, causa Sonae;
21 marzo 2002, causa Gunderzentrum Betriebs GmbH
contro
Land Baden Wurttenberg).
Da ultimo, con sentenza 10 settembre 2002, cause IC SC s.r.l. e Caser S.p.A. contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, nell'affrontare specificamente la questione della legittimità delle tasse di concessione forfettarie annuali retroattive dovute per l'iscrizione degli atti diversi dall'atto costitutivo, istituite con l'art. 11 della legge n. 448/1998 (quindi della legittimità della detrazione, prevista dalla stessa norma, delle somme dovute a tale titolo da quelle indebitamente versate dalle società in base al diritto previgente), i giudici comunitari non solo le hanno ritenute direttamente comprese nel divieto di cui all'art. 10 della Direttiva, ma hanno altresì escluso che costituiscono diritti di carattere remunerativo ai sensi dell'art. 12, sia perché dovute forfettariamente, anche in assenza di qualsiasi effettiva iscrizione di atti sociali nel corso degli anni considerati (1985 - 1992), sia perché le autorità italiane hanno già percepito, per l'iscrizione di detti atti, tributi analoghi che si considerano avere remunerato il servizio reso e che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati nonostante l'accertata indebita riscossione (punti 49 - 57). Con la decisione del 10 settembre 2002 la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha ritenuto l'illegittimità dell'art. 11 della legge n. 448 del 1998 anche con riguardo al tasso degli interessi dovuti sulle somme da rimborsare, stabilito in misura diversa e inferiore rispetto a quella ordinaria fissata in via generale per la restituzione di tributi indebitamente riscossi dall'art. 1 della legge n. 29/61 e successive modificazioni.
La Corte ne ha ritenuto il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario, in particolare con i principi di effettività e di equivalenza, per i quali una norma nazionale non può rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti da tale ordinamento, sicché non può stabilire per il rimborso di un tributo dichiarato incompatibile con norme comunitarie da una sentenza della stessa Corte o da altra del genere un tasso di interesse meno favorevole rispetto a quello che si applicherebbe per la restituzione del medesimo tributo riscosso in violazione di norme di diritto interno.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.100,00, di cui euro 1.000,00 per onorali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004