Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
Ai fini della configurazione del delitto di spendita di monete falsificate, nella specie buoni del Tesoro, (art. 453, comma terzo, cod. pen.), previo concerto con colui che ha eseguito la falsificazione o con un intermediario, è sufficiente una qualsiasi intesa, anche mediata attraverso più soggetti, a nulla rilevando che gli intermediari possono essere più o meno vicini ai falsificatori e che questi ultimi e altri precedenti intermediari siano rimasti ignoti. Il "previo concerto", d'altro canto, può desumersi in via indiziaria dalla quantità delle banconote oggetto dell'azione, dalla frequenza e dalla ripetitività dei rapporti di fornitura. Né, in tal caso, ricorre la più lieve ipotesi di cui all'art. 455 cod. pen. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), per l'integrazione della quale non si richiede l'intesa fra il falsificatore e lo spenditore, ancorché realizzata attraverso l'opera di uno o più mediatori, essendo sufficiente la scienza della falsità al momento dell'acquisto.
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- 1. Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [17] [12] [13]https://www.filodiritto.com/
- 2. Chi deduce l'inutilizzabilità di un atto deve allegare i documenti su cui si fonda l'eccezioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 giugno 2023
Ricorso per cassazione Con la sentenza n. 23015/23, la Quinta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto l'onere di indicare specificamente i documenti sui quali l'eccezione si fonda e altresì di allegarli, qualora essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale l'imputato aveva eccepito, senza tuttavia documentarlo, che le intercettazioni telefoniche erano state disposte in un procedimento diverso e per un reato non connesso a quello per il quale aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2010, n. 26189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26189 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 03/06/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1387
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 34363/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CU LA IA N. IL 04/07/1937;
avverso la sentenza n. 1255/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 19/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il P.G. in persona del sost. proc. gen. Dr. G. Izzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv. Colaleo L., che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA IN FATTO
quanto segue.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza 19.11.2008, ha confermato la decisione del giudice di primo grado, con la quale US LA GI era stato condannato alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole del delitto ex artt. 110-453-458 c.p., con riferimento a falsi certificati di credito del Tesoro, per un apparente valore nominale di L. 3 miliardi.
Ricorre per cassazione il difensore e deduce:
1) inosservanza della legge penale per erronea applicazione della disciplina regolata dall'art. 453 c.p., comma 3, atteso che non è rimasto provato il "concerto" tra l'imputato e il materiale produttore dei falsi titoli. Non è risultato provato, vale a dire, che il US avesse agito come longa manus del falsificatore e dunque in esecuzione di una specifica intesa. La stessa sentenza ammette che i falsificatori sono rimasti ignoti e dunque si adagia su di una mera supposizione in base alla quale il ricorrente conosceva personalmente i falsari perché aveva consegnato dei "campioni" all'ufficiale di p.g. che operava come agente provocatore. Ma da tali elementi risulta solo una trattativa tra imputato e investigatore. US dunque di altro non si è reso responsabile se non di quella particolare forma di ricettazione prevista dall'art. 455 c.p.;
2) mancata assunzione di prova decisiva e manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto i titoli in questione altro non sono che una imitazione degli originali.
Manca la prova della loro spendibilità e idoneità all'inganno. In mancanza della pur richiesta perizia, non può escludersi la grossolanità del falso. La Corte territoriale, basandosi su dati extraprocessuali (il fatto che in precedenza il US avesse versato altri titoli falsi presso un istituto di credito) ha erroneamente ritenuto superfluo l'accertamento peritale. Ma nulla prova che quelli consegnati al predetto istituto fossero "titoli" della medesima partita di quelli acquisiti dall'agente provocatore. Costui, ovviamente, era perfettamente consapevole della falsità del materiale che l'imputato gli mostrava.
Conclusivamente, in mancanza di una prova tecnica, non si poteva giungere alla condanna del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile;
il ricorrente va condannato alle spese del grado e al versamento di somma alla Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.
A configurare l'ipotesi criminosa della spendita di monete falsificate, previo concerto con chi ha eseguito la falsificazione o con un intermediario, è sufficiente una qualsiasi intesa, anche mediata attraverso più soggetti, a nulla rilevando che gli intermediari possono essere più o meno vicini ai falsificatori e che questi ultimi e altri precedenti intermediari siano rimasti ignoti. Il "previo concerto" d'altro canto può desumersi in via indiziaria dalla quantità delle banconote oggetto dell'azione, dalla frequenza e dalla ripetitività dei rapporti di fornitura (ASN 199603013-RV 204517).
Ora, nel caso in esame, la Corte territoriale da atto che il US, addirittura, era in grado di procurare i falsi titoli "su ordinazione". Ciò inevitabilmente comporta che lo stesso fosse in contatto - diretto o indiretto - con il "produttore" e che anzi potesse chiedere che "la produzione" fosse modulata sulla base della domanda. Il che appare più che sufficiente a ritenere sulla base della consolidata giurisprudenza citata, che è restata perfettamente integrata la fattispecie criminosa di cui all'art. 453 c.p.. E infatti il reato ex art. 453 c.p., si distingue da quello meno grave contemplato dall'art. 455 c.p., per la sussistenza, nel primo caso, di una intesa fra il falsificatore e lo spenditore, anche realizzata attraverso l'opera di uno o più mediatori;
viceversa, per la integrazione del delitto di cui all'art. 455 c.p., basta la scienza della falsità al momento dell'acquisto (ASH 200914S19-RV 243787; ASN 198010348-RV 146207).
La prima censura dunque è manifestamente infondata. Manifestamente infondata è anche la seconda censura, atteso che la perizia, per il suo carattere neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionarle ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto giudizio di fatto che,se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (da ultimo: ASN 200714130-RV 236191).
È poi del tutto ovvio che il riferimento alle pregresse gesta criminali del US non determina l'introduzione di un elemento extraprocessuale, ma integra la mera, significativa, menzione di un pertinente precedente di polizia, dal valore chiaramente sintomatico, se considerato unitamente agli altri elementi, che sono stati adeguatamente valorizzati dal giudice del merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro mille a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010