Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2010, n. 26189
CASS
Sentenza 3 giugno 2010

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Ai fini della configurazione del delitto di spendita di monete falsificate, nella specie buoni del Tesoro, (art. 453, comma terzo, cod. pen.), previo concerto con colui che ha eseguito la falsificazione o con un intermediario, è sufficiente una qualsiasi intesa, anche mediata attraverso più soggetti, a nulla rilevando che gli intermediari possono essere più o meno vicini ai falsificatori e che questi ultimi e altri precedenti intermediari siano rimasti ignoti. Il "previo concerto", d'altro canto, può desumersi in via indiziaria dalla quantità delle banconote oggetto dell'azione, dalla frequenza e dalla ripetitività dei rapporti di fornitura. Né, in tal caso, ricorre la più lieve ipotesi di cui all'art. 455 cod. pen. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), per l'integrazione della quale non si richiede l'intesa fra il falsificatore e lo spenditore, ancorché realizzata attraverso l'opera di uno o più mediatori, essendo sufficiente la scienza della falsità al momento dell'acquisto.

Commentari2

  • 1Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [17] [12] [13]
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Chi deduce l'inutilizzabilità di un atto deve allegare i documenti su cui si fonda l'eccezione
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 giugno 2023

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2010, n. 26189
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26189
Data del deposito : 3 giugno 2010

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