Sentenza 23 febbraio 2010
Massime • 1
La posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e, dall'altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. (Fattispecie relativa all'investimento mortale di un alunno di prima media accaduto all'uscita dall'istituto scolastico ad opera di un autobus transitante sulla pubblica via, in cui la preside e l'insegnante dell'ultima ora di lezione erano state assolte in grado di appello dal reato di omicidio colposo, perché ritenute non sussistenti le rispettive posizioni di garanzia. La Corte ha annullato con rinvio la sentenza).
Commentari • 5
- 1. Alternanza scuola-lavoro. Quale tutela infortunistica? di Aldo De MatteisAldo De Matteis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. L'iniziativa governativa annunciata dopo la tragedia. - 2. Il quadro normativo generale e le spinte giurisprudenziali. - 3. Le fattispecie specifiche. - 4. Le malattie professionali nel mondo scolastico. - 5. Le tutele nell'alternanza scuola-lavoro. - 6. La questione dell'infortunio in itinere degli allievi. - 7. Una diversa e possibile prospettiva risarcitoria. 1. L'iniziativa governativa annunciata dopo la tragedia. Un giovane di 18 anni sta svolgendo uno stage di alternanza scuola-lavoro in azienda. Subisce un infortunio sul lavoro, e muore. Il fatto ha naturalmente commosso il Paese, in un periodo in cui, dopo la stasi pandemica, assistiamo sgomenti ad un incremento …
Leggi di più… - 2. Alternanza scuola-lavoro. Quale tutela infortunistica? di Aldo De MatteisAldo De Matteis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. L'iniziativa governativa annunciata dopo la tragedia. - 2. Il quadro normativo generale e le spinte giurisprudenziali. - 3. Le fattispecie specifiche. - 4. Le malattie professionali nel mondo scolastico. - 5. Le tutele nell'alternanza scuola-lavoro. - 6. La questione dell'infortunio in itinere degli allievi. - 7. Una diversa e possibile prospettiva risarcitoria. 1. L'iniziativa governativa annunciata dopo la tragedia. Un giovane di 18 anni sta svolgendo uno stage di alternanza scuola-lavoro in azienda. Subisce un infortunio sul lavoro, e muore. Il fatto ha naturalmente commosso il Paese, in un periodo in cui, dopo la stasi pandemica, assistiamo sgomenti ad un incremento …
Leggi di più… - 3. Alternanza scuola-lavoro. Quale tutela infortunistica? di Aldo De MatteisAldo De Matteis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 28 marzo 2023
- 4. Obbligo di vigilanza su alunni: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 gennaio 2020
- 5. Infortunio scolastico, quando risponde il dirigenteAccesso limitatoValeria Tevere · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2010, n. 17574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17574 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - IDnte - del 23/02/2010
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 375
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA CC Marco - Consigliere - N. 18535/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
- BA ES N. IL 19.6.1976;
- NO IA N. IL 05/12/1930;
nei confronti di:
1) AR ZI N. IL 26/06/1961 C/;
2) LD FE N. IL 12/01/1966 C/;
3) DI EL N. IL 16/10/1956;
4) SA GE N. IL 12/01/1966;
avverso la sentenza n. 3555/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 23/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cons. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso BA e per l'annullamento con rinvio relativamente alle posizioni di RI, IN, GU e AS;
Udito per la parte civile, l'Avv. Guido Dieci del foro di Arezzo, in proprio per NO IA, parte civile ricorrente, e in sostituzione dell'avv.to Antonio Banelli per la parte civile OR IO CC;
Uditi i difensori:
Avv.to Licerotri Alessandro del foro di Arezzo per GU;
Avv.to Traversi Alessandro del foro di Firenze per La Salvia;
Avv.to Rolmo Francesco del foro di Arezzo, in sostituzione dell'avv. Visi Edi, per RI e OL;
Avv.to Giuseppe Fanfano del foro di Arezzo, per TI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 15.11.2002 IO OR, un ragazzo di 11 anni, alunno di prima media della scuola pubblica di Castel Focognano, al termine delle lezioni usciva di scuola e sulla strada comunale antistante l'edificio scolastico veniva investito e schiacciato da un autobus, morendo sul colpo.
Venivano chiamati a rispondere dell'incidente, ciascuno per la condotta specificatamente contestata, il guidatore dell'autobus, TI Alessandro, cui si addebitava di aver condotto il mezzo a velocità troppo alta (25 km/h) e comunque di non essersi fermato in presenza dei ragazzi che uscivano da scuola;
l'insegnante di educazione fisica che aveva effettuato la lezione dell'ultima ora di scuola prima dell'uscita, GU LL, cui si addebitava la violazione del contratto collettivo di categoria e del regolamento di istituto (approvato con Delib. 13 settembre 2000, n. 32) che impongono di assistere all'uscita degli alunni dall'istituto, prevedono che gli alunni stessi, compresi quelli della scuola media, debbono essere fatti scendere e salire dai mezzi davanti al portone della scuola e attribuiscono all'insegnante la vigilanza in caso di ritardo dei mezzi, prevedendo, per il caso di ritardo notevole, che i minori siano consegnati alla forza pubblica;
la preside dell'istituto, AS EL, per avere, in violazione dei doveri inerenti la funzione direttiva di cui era titolare, previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 396, capi 1 e 2, lett. c), d) l), e art. 491, capo 2, lett. b), ed in particolare del dovere di assicurare l'osservanza delle delibere collegiali, quale quella di cui sopra, omesso di far rispettare agli insegnanti gli obblighi previsti per garantire la incolumità degli alunni, pur essendo a conoscenza della esistente prassi per la quale gli alunni non venivano fatti scendere e salire dai mezzi;
due dipendenti comunali, RI IN e OL CA, rispettivamente responsabili del servizio comunale della pubblica istruzione e di quello di polizia municipale, per colpa generica in relazione all'orario di arrivo dell'autobus di linea alla scuola, coincidente con l'uscita dei ragazzi (mentre avrebbe dovuto essere anticipato in modo da poter aver tempo di fermarsi prima del loro arrivo) e per colpa specifica (art. 157 C.d.S. e art. 352 reg. C.d.S.) per non aver fatto delimitare con apposita segnaletica orizzontale e verticale spazi idonei alla fermata dell'autobus, consentendo invece una indisciplinata, caotica e pericolosa circolazione dei mezzi di trasporto contestualmente all'ora di uscita dalla scuola.
Si accertava pacificamente dai giudici di entrambi i gradi di giudizio che l'insegnante dell'ultima ora, al termine della lezione di ginnastica, aveva fatto uscire i ragazzi dalla porta della palestra che affacciava direttamente sulla strada e costituiva una delle normali uscite dalla scuola, secondo una prassi normalmente seguita da tutti gli insegnanti della scuola dove non era prevista alcuna organizzazione o sorveglianza dell'arrivo, dei movimenti e della discesa e salita dei ragazzi sui mezzi che effettuavano il servizio di trasporto alla scuola;
si accertava che tale servizio era assicurato da parte di ben sette pullman, di cui sei erano pulmini appositamente destinati al servizio di scuolabus, ed uno, quello che aveva causato l'incidente, era invece un autobus di linea che però, a seguito di apposito accordo tra la società che lo aveva in gestione ed il Comune di Castel Focognano, in coincidenza con gli orari di entrata e di uscita dalla scuola, modificava il proprio percorso per poter effettuare una fermata nei pressi della scuola e così poter effettuare il trasporto di un gruppo di alunni che abitavano in una zona da tale autobus raggiunta;
si accertava in particolare che mentre i pulmini dello scuolabus sostavano nel piazzale già prima dell'orario di scuola per attendere da fermi l'uscita dei ragazzi, non vi era invece nessuna precisa regolamentazione del servizio di tale autobus che, essendo vincolato alle fermate di linea, arrivava alla scuola dopo che gli alunni ne erano già usciti, non aveva uno spazio fisso per far salire e scendere i ragazzi ma si fermava a discrezione dell'autista dove, secondo la specifica situazione del momento, vi era più spazio o era più agevole la manovra, per poi ripartire;
si accertava altresì che i ragazzi si affollavano disordinatamente sulla strada in attesa del loro autobus in gruppetti formati da allievi di varie classi che si radunavano insieme solo in relazione alla zona di residenza. L'incidente avvenne nel momento in cui l'autobus, nell'occasione guidato dall'autista Alessandro TI, proveniente da via Turati, stava svoltando per entrare nel cortile della scuola, allorché alcuni ragazzi, vedendolo arrivare e riconoscendolo come il proprio, si erano avvicinati, spostandosi dal marciapiede verso la porta della corriera, "appiccicati" quasi alla stessa, di modo che il OR (per una causa non sicuramente accertata, forse perché urtato dalla portiera del mezzo che il conducente aveva già aperto (secondo la sentenza di primo grado) o forse perché spinto da un ragazzo più grande, secondo il giudice di appello) cadde proprio a ridosso dell'autobus in movimento che continuò la sua marcia, schiacciando il corpo del ragazzo. Il giudice di primo grado riteneva tutti gli imputati responsabili dell'incidente, nelle loro rispettive qualità, e, concesse le attenuanti generiche, ritenute per il TI equivalenti alla aggravante di cui all'art. 589 cpv., li condannava ad un anno di reclusione ciascuno, con la sospensione condizionale della pena, ed al risarcimento del danno in favore dei genitori del ragazzo, OR IO CC e NO IA, cui assegnava una provvisionale.
La sentenza veniva impugnata da tutti gli imputati e la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 23 marzo 2008, confermava la responsabilità del solo TI, cui, previo riconoscimento della prevalenza delle attenuati generiche, riduceva la pena a sei mesi di reclusione, dichiarandola condonata;
assolveva le altre imputate per non aver commesso il fatto, ritenendo, a seguito di un esame delle singole posizioni, non (sussistenti le rispettive posizioni di garanzia come contestate.
La Corte osservava, quanto al TI, che costui potè vedere il gruppo di ragazzi sul marciapiede e il loro avvicinarsi alla fiancata dell'autobus; in tale situazione di pericolo, come tale da lui stesso percepita in quanto dichiarò di aver rallentato la marcia, egli avrebbe dovuto fermarsi, data la oggettiva pericolosità della situazione determinata dal fatto che non vi era un'area di fermata dell'autobus predeterminata e la presenza di un gruppo di ragazzi per loro natura e per suggestione reciproca imprudenti, tanto più che già li vedeva affluire verso il veicolo, verosimilmente facendo a gara tra loro per chi arrivava primo.
La Corte non condivideva invece la regola di giudizio seguita dal giudice di primo grado secondo cui il personale scolastico ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei minori non solo all'interno dell'edificio scolastico ma anche nelle ulteriori situazioni pericolose che possano verificarsi fino a che il soggetto non sia entrato sotto la sfera di protezione di altri;
riteneva che la GU avesse agito correttamente nel considerare cessato il suo obbligo con l'uscita dei minori dalla palestra, direttamente affacciante sulla strada esterna, al termine dell'ultima ora di lezione che ivi si era svolta;
infatti l'obbligo stabilito dal contratto collettivo, secondo cui l'insegnante "assiste" all'uscita degli alunni non esprimeva un concetto estensivo del compito dell'insegnante e parlava solo di "uscita" evidentemente dalla scuola, uscita che nulla consente di ritenere che non sia quella dalla porta dell'edificio, porta che nel caso in esame era quella della palestra;
peraltro anche ammesso che si considerasse come parte dell'edificio lo spazio su cui affacciava la palestra, e che l'insegnante dovesse accompagnare i ragazzi fino allo sbocco su via Turati, l'inottemperanza sarebbe priva di rilievo perché l'incidente avvenne sulla predetta via Turati. Un obbligo quale quello ritenuto dalla sentenza di primo grado non poteva farsi derivare neppure dal regolamento di istituto che prevedeva, alternativamente, l'obbligo di accompagnare i propri alunni fino al cancello del resede o al portone dell'edificio, e che era stato seguito da un provvedimento del consiglio di classe tenutosi il giorno prima secondo cui i docenti dovevano accompagnare in maniera ordinata gli alunni "fino al portone di ingresso", nonché da una lettera della preside agli insegnanti, recapitata nelle classi la stessa mattina dell'incidente, che disponeva che "l'uscita degli alunni dalla scuola alla fine delle lezioni avvenga in modo ordinato e sia garantita dall'insegnante dell'ultima ora, che li deve accompagnare, dopo il suono della campanella, fino alla porta dell'edificio scolastico, della palestra o del resede"; provvedimenti tutti che dimostravano una alternativa tra le modalità di uscita. Neppure potevano essere ritenute decisive le disposizione del regolamento di istituto, ne' quella che prevedeva che gli alunni devono essere fatti scendere e salire dai mezzi davanti al portone della scuola, disposizione che era indirizzata agli autisti dei mezzi, dovendosi escludere che l'insegnante e la preside potessero fare alcunché per determinare il punto di fermata dei mezzi stessi, e tanto più di quello in considerazione che era un autobus di linea, punto di fermata che gli autisti erano in realtà costretti a scegliere secondo la situazione del momento;
ne' quella che prevedeva un dovere di custodia degli alunni in caso di ritardo degli autobus o di altra ragione, dal momento che tale disposizione si riferiva al personale previsto dal contratto collettivo e quest'ultimo non conteneva però disposizioni che consentissero di individuare negli insegnanti il personale competente.
Da ultimo la Corte di appello riteneva condivisibili le osservazioni della GU circa la impossibilità materiale di pretendere da un insegnante che vigilasse fino alla salita di ogni alunno sull'autobus atteso che la classe era composta di circa 20 - 25 ragazzi che andavano a casa alcuni con mezzi propri, altri con i mezzi di trasporto scolastico, altri con l'autobus di linea, di modo che se l'insegnante si fosse occupata di accompagnare un alunno non avrebbe potuto prendersi cura degli altri.
Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso per cassazione la parte civile NO IA, il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze e l'imputato TI.
Nell'interessa di IN RI è stata presentata una memoria. La parte civile, con un unico articolato motivo, deduce il vizio di cui all'art. 606, lett. b), in relazione alla individuazione delle varie posizioni di garanzia e della fonte della medesime, contrastando l'interpretazione data dalla Corte di appello per pervenire alla ritenuta insussistenza.
In particolare con riferimento all'insegnante GU LL, sostiene l'esistenza di una duplice fonte dell'obbligo giuridico di protezione e controllo gravante sulla medesima;
una di ordine generico rappresentata dal principio posto dall'art. 2084 c.c., essendo pacifico che l'accoglimento della domanda di iscrizione alla scuola e la conseguente ammissione dell'alunno minorenne determina l'instaurazione di un vincolo negoziale che impone necessariamente all'istituto scolastico di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del medesimo, sorveglianza che in concreto viene esercitata attraverso gli insegnanti;
fonti specifiche del medesimo obbligo sono da rinvenire nell'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Categoria, che impone l'obbligo di "assistere" all'uscita della scuola, da interpretarsi nel senso di un dovere di vigilanza e controllo fino al passaggio di consegna del minore ad altro e diverso soggetto e nell'art. 3 del Regolamento di Istituto, che incontrovertibilmente pone a carico dell'"insegnante" di rimanere sul posto all'uscita della scuola, prevedendo esplicitamente un obbligo di "consegna" del minore alla Polizia Municipale o alla forza pubblica, in caso di ritardo notevole dei mezzi di trasporto. Osserva di seguito la ricorrente che l'art. 2048 c.c., imponeva parimenti alla ID, AS EL, nella sua qualità di dirigente scolastico, di adottare le misure organizzative e disciplinari necessarie, nelle specie, non tanto a prevenire una situazione di pericolo, ma ad eliminare un oggettiva situazione di rischio rappresentata dalle modalità con cui avveniva l'uscita dalla scuola: l'orario di uscita e quello di arrivo degli autobus erano esattamente sovrapposti, mancava la segnaletica stradale idonea a segnalare il punto di fermata degli autobus, mancava la polizia municipale a sorvegliare l'uscita dalla scuola;
e numerose fonti specifiche di derivazione legislativa, contrattuale e regolamentare stabilivano il contenuto e la portata del suddetto obbligo, tra cui in particolare il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4; il D.P.R. n. 417 del 1974, artt. 3 e 6, e D.P.R. n. 416 del 1974; il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 396, il Contratto Collettivo Nazionale di Categoria ed il
Regolamento di Istituto.
Da ultimo deduce che a RI IN era stata attribuita, con determina n. 317 del 17.4.2002 del responsabile dell'Area amministrativa del Comune di Castel Focognano, anche la responsabilità del servizio della pubblica istruzione del Comune stesso, con capacità di decisione e spesa nel settore di competenza che prevedeva sicuramente anche la determinazione dell'orario di fermata degli autobus (di specifica competenza dell'ufficio Scuola comunale fin da Delib. n. 253 del 1988); a tale posizione formale di garanzia si aggiungeva poi quella di fatto rappresentata dalla esistenza di una pericolosa attività di gestione del servizio stesso. Analogamente a OL CA era stata attribuita, con determina n. 318 del 17.4.2002 del responsabile dell'Area amministrativa del Comune di Castel Focognano, la responsabilità di polizia municipale, con capacità di decisione e spesa nel settore di competenza, posizione da cui derivava l'obbligo di attivarsi affinché la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, venisse correttamente apposta in uno dei luoghi più pericolosi quali lo spazio circostante un edificio scolastico. Anche il Procuratore ricorrente censura la sentenza per aver escluso la sussistenza dell'obbligo giuridico di attivarsi da parte delle imputate GU, AS, RI e OL, prospettando i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione. Al riguardo, con riferimento alla specifica posizione dell'insegnante e della preside, rileva come sia erronea l'affermazione della sentenza impugnata che ritiene non configurabile nei loro confronti una posizione di garanzia con finalità di protezione, dovendosi invece una tale posizione ritenere sussistente sia in base alle norme generali che a quelle specifiche rettamente interpretate;
in particolare richiama la giurisprudenza civile e penale di questa Corte che ha stabilito che quando i minori sono affidati al personale scolastico l'obbligo degli insegnanti e del personale dirigente di impedire eventi lesivi trova la sua fonte nel contratto e la sua durata non si esaurisce con la fine delle lezioni ma con il cessare delle esigenze di tutela conseguente al passaggio del minore sotto altra sfera di protezione. Nell'interesse di Alessandro TI sono stati formulati i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza ex artt. 521 e 522 c.p.p.. La sentenza di primo grado, seguendo la contestazione, lo ha ritenuto responsabile sia i relazione alla velocità tenuta sia per non aver rallentato la marcia fino ad arrestarla stante la situazione in cui si trovava ad operare;
la sentenza di appello ha invece ritenuto irrilevante la velocità e ha individuato l'assembramento di ragazzi non nella via Turati ma nel piazzale antistante la scuola dove il pulman stava svoltando;
ha poi ritenuto che il sinistro si era verificato perché i ragazzi avevano formato un assembramento e il piccolo OR IO era caduto sotto una ruota forse perché spinto da qualcuno più grande di lui. In tal modo si era operata una non consentita modificazione del fatto e il TI è stato giudicato per un fatto diverso da quello contestatogli;
2) sono state formulate varie ipotesi rispetto alla dinamica dell'incidente senza però procedere al relativo accertamento e senza disporre perizia sulle modalità dell'incidente; si sarebbe invece dovuto approfondire l'indagine riguardo alle varie ipotesi formulate - ed in particolare con riguardo alla possibilità che il bambino sia caduto a seguito di una spinta - essendo evidente la relativa influenza sulla responsabilità dell'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rigettarsi il ricorso proposto dal TI, risultando correttamente apprezzata e motivata l'affermazione della sua responsabilità.
La Corte di appello ha compiuto alcune puntualizzazioni rispetto al contenuto del capo di imputazione e a quanto ritenuto dal giudice di primo grado;
ed ha, in particolare, escluso che potesse avere rilevanza la velocità tenuta dall'autobus, ravvisando la colpa del TI unicamente nel fatto di non aver arrestato il mezzo. Così facendo non ha esorbitato dai limiti della contestazione, che faceva espresso riferimento sia al profilo di colpa consistente nella velocità sia a quello della omessa fermata. Non ha neppure modificato il fatto contestato, che è rimasto lo stesso, avendo anche il predetto giudice ricostruito l'incidente nel senso che esso avvenne perché la presenza dei ragazzi sulla strada interferiva con il percorso dell'autobus nell'approssimarsi ai due pilastri posti a lato dell'accesso dell'area scolastica, allorché il TI, senza rendersi conto della pericolosità della situazione e della presenza del ragazzo che stava investendo, continuò ad avanzare per raggiungere un posto dove fermarsi. La Corte di appello ha ritenuto che non era possibile accertare con sicurezza la causa della caduta dal marciapiedi del ragazzo (urto con qualche parte laterale dell'autobus, spinta del gruppo o altro fattore) ma che tale circostanza era sostanzialmente irrilevante, non avendo influenza sull'accertamento della colpa, che è stata quella di non essersi arrestato in presenza della situazione di grave pericolo costituita dall'assembramento di ragazzi in movimento e dal loro affiancarsi al mezzo;
situazione dal TI perfettamente percepita ma sottostimata, tanto che neppure si accorse di avere calpestato il giovane fino a che il collega, urlando, ne richiamò l'attenzione. Si tratta di motivazione compiuta e logica, certamente non censurabile.
I ricorsi della parte civile e del pubblico ministero sono invece fondati, risultando le assoluzioni pronunciate dalla Corte di appello ispirate alla non corretta applicazione delle norme di legge. Deve in primo luogo affermarsi che non può essere messa in dubbio l'esistenza di una posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola;
posizione che si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto e, dall'altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma che si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sè medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. È opportuno al riguardo richiamare la sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte del 27 giugno 2002 n. 9346, che ha ricondotto la natura della responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, nell'ambito della responsabilità contrattuale, e non più, come in precedenza, in quella extracontrattuale di cui all'art. 2048 c.c., che risulta pertanto applicabile esclusivamente nel caso di danni a terzi. Secondo tale pronuncia "Quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina... l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.... Quanto al precettore dipendente dall'istituto scolastico, osta alla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale il rilievo che tra precettore ed allievo si instaura pur sempre, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona".
Sempre la giurisprudenza civile (sez. 1^ 30.3.1999 n. 3074 rv 524754) ha avuto modo di precisare l'estensione dell'obbligo di vigilanza dell'istituto di istruzione affermando, in conformità con l'orientamento già espresso dalla stessa Corte (Cass. 5424/86, 18 maggio 1982, Albano), che l'istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi fino al momento del subentro almeno potenziale della vigilanza dei genitori o di chi per loro. Particolari poteri e correlativamente più pregnanti doveri competono al preside dell'istituto, in considerazione della funzione direttiva che al medesimo è attribuita, specificata in particolare, per quanto qui interessa, dalle competenze attribuite dal D.Lgs. n. 297 del 1994, che demanda al personale direttivo della scuola l'assunzione dei provvedimenti necessari per garantire la sicurezza della scuola prevedendo in particolare al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 369, lett. d), che il preside deve "curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti,... l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola", nonché, alla lettera h), che deve "tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto....". Sempre alla ID risale la responsabilità di predisporre il Regolamento di istituto che, per quanto è possibile evincere dalla sentenza di primo grado, risulta adottato il 13.9.2000 e che, all'art. 3, lett. d), del titolo 2^, così disponeva "Gli alunni, compresi quelli della scuola media, debbono essere fatti scendere e salire dai mezzi davanti al portone della scuola"; e alla successiva lett. f) nella versione originaria, così recitava:
"qualora si verifichino casi di alunni che all'uscita non siano presi in consegna da alcuno, o qualora i servizi di trasporto ritardino, la vigilanza degli alunni stessi è demandata al personale a cui compete secondo i termini del CCNL;
se il ritardo è considerevole "l'insegnante" è tenuto a consegnare il minore alla Polizia Municipale o alle forze pubbliche".
Sempre la sentenza di primo grado precisa di aver parlato, con riferimento a tale ultima disposizione, di versione originaria perché risulta che sia stata operata, con la delibera n. 55 del Consiglio di Istituto, adottata il 18.11.2000, una modifica (manoscritta a margine), nel senso che le parole "l'insegnante" risultano incasellate e l'annotazione a fianco riporta le parole " il suddetto personale". Ed è importante sottolineare che al dibattimento la stessa ID ha dichiarato che tale regolamento, già in vigore nel momento in cui ella ha assunto quell'incarico, andava interpretato nel senso che i docenti non esaurivano la loro responsabilità in punto di vigilanza, una volta condotti gli alunni fino al portone della scuola, posto che l'obbligo regolamentare che gravava su di loro era di mettere al sicuro i ragazzi, o affidandoli ai genitori che fossero venuti a prenderli, o ai mezzi di trasporto che dovevano essere davanti alla scuola e che costituivano il "punto terminale" della responsabilità del docente stesso tanto che per il caso di non presenza del mezzo, i ragazzi dovevano tornare indietro con l'insegnante, in attesa dell'arrivo (sentenza di primo grado, pag. 35). Con tali affermazioni, la ID ha dimostrato di essere perfettamente a conoscenza delle regole che sovrintendono la delicata materia, in conformità con i principi stabiliti da questa Corte e sopra richiamati.
Tanto premesso e ribadito, deve però anche rilevarsi che nel caso di specie la situazione si presenta singolare e di particolare complessità, dal momento che l'incidente nel quale il piccolo OR IO ha perso la vita è avvenuto non già all'interno dell'istituto e durante lo svolgimento delle normali attività scolastiche, in una situazione cioè che rientra tipicamente nel dovere di vigilanza, ma all'uscita dalla scuola, quando i ragazzi avevano già varcato i "confini" dell'istituto e molti di essi erano in procinto di salire sul mezzo che li avrebbe portati alle rispettive abitazioni.
L'incidente si è dunque verificato in un momento particolare ed è in relazione a tale momento che occorre chiarire le responsabilità. Al riguardo osserva il Collegio che è stata dimostrata con evidente chiarezza, e risulta dalla esposizione di cui sopra, la assoluta pericolosità della organizzazione del trasporto dei ragazzi, o meglio della mancanza di organizzazione, dal momento che avveniva abitualmente che l'autobus della linea LFI che ha causato l'incidente arrivasse sul posto quando già i ragazzi erano per strada, e non già prima in modo che i ragazzi, alla loro uscita, potessero trovarlo fermo ad aspettarli, sempre allo stesso posto, come peraltro venne stabilito dopo l'incidente, ad appena tre giorni dallo stesso;
quando venne altresì stabilito (v. sentenza di primo grado, pag. 28, testimonianza Giovannini) che al momento dell'uscita i collaboratori scolastici fossero davanti al portone a controllare, e che, in caso di ritardo dell'autobus, si aspettasse a far uscire i ragazzi sino a che tutti i mezzi di trasporto non si fossero posizionati. Queste semplici cautele avrebbero evidentemente impedito l'evento, che si è verificato allorché i ragazzi correvano incontro al loro autobus, ancora prima che lo stesso si fermasse nel punto che quel giorno, poiché non vi era una fermata prestabilita, l'autista aveva considerato più adatto.
Di tale pericolosità dovevano farsi carico le attuali ricorrenti, e soprattutto la preside, che della pericolosità della situazione ben era a conoscenza (v. sentenza di primo grado pagg. 32 e 33) in virtù dei poteri direttivi che la legge le riconosce e del più generale dovere di adottare tutte le cautele suggerite dalla ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, a tutela di quei ragazzi che le erano stati affidati e che vedeva uscire da scuola in quelle condizioni. Sarebbe bastato che, attraverso il coinvolgimento dei competenti servizi comunali facenti capo alle ricorrenti OL e RI, venissero attuate quelle semplici misure organizzative che vennero attuate dopo. Anche l'omissione di intervento da parte di queste ultime è, ad avviso del Collegio, sicuramente censurabile, essendo loro specifica ed autonoma responsabilità, che avrebbe dovuto essere esercitate a prescindere dalla segnalazione da parte della scuola e dunque senza attendere tale segnalazione, quella di eliminare una situazione di evidente e grave pericolo quale in atto nella scuola di media del Comune di Castelfocognano e della quale, per quanto accertato dai giudici di merito, esse erano ben a conoscenza. Nè la RI può fondatamente eccepire un difetto di competenza da parte sua, dal momento che la medesima aveva la responsabilità del settore dell'istruzione che comprendeva anche la sorveglianza sulle modalità di organizzazione del servizio di trasporto dallo stesso Comune organizzato da e per la scuola.
Quanto alla posizione della GU, insegnante dell'ultima ora, ferma restando la sussistenza anche in capo alla medesima di una posizione di garanzia, quale sopra precisata, che le imponeva quanto meno di segnalare la situazione pericolosa di cui si è detto e in ogni caso di vigilare sull'uscita dalla scuola dei ragazzi fino alla riconsegna dei medesimi ai genitori o altri soggetti parimenti responsabili, si deve tuttavia tenere conto della incertezza che è derivata dalla non chiara ricostruzione della normativa di riferimento ed in particolare dalla imprecisa formulazione del regolamento di istituto, quale sopra richiamato e di cui da atto la stessa sentenza di primo grado,ed è confermata dal fatto che dello stesso la Corte di appello ha dato una interpretazione del tutto opposta, nel senso di escludere ogni obbligo dell'insegnate. Poiché questa Corte non è giudice del fatto, non compete alla medesima l'esame di tale documento, che spetterà invece al giudice di rinvio, al fine di comprendere se, alla luce delle disposizioni di riferimento ed altresì di eventuali istruzioni fornite al riguardo dalla ID, che ovviamente gli insegnanti dovevano rispettare, sia riscontrabile una causa di giustificazione del comportamento della medesima.
Conclusivamente, deve essere rigettato il ricorso del TI e il medesimo va condannato al pagamento delle spese processuali, con compensazione delle spese di parte civile.
Deve essere annullata la sentenza impugnata con riferimento alle posizioni di RI IN, OL CA, GU LL e AS EL, con rinvio per nuovo giudizio, nel rispetto dei principi sopra indicati, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, cui è rimessa anche la determinazione delle spese di questo grado di giudizio relative al rapporto con le parti civili.
P.T.M.
La Corte:
- annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI, OL, GU e AS e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, cui rimette la determinazione delle spese di parte civile. Rigetta il ricorso del TI che condanna al pagamento delle spese processuali con compensazione delle spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010